Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5049 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5757/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 5757/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. CIOTO- Parte_1 C.F._1
LA ANTONIO (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in C.F._2
atti
- Opponente
E
Controparte_1
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e
[...] CP_2
disgiuntamente dal dott. Salvatore Riccio (C.F. ), Direttore - pro C.F._3
tempore della dalla dott.ssa (C.F. Controparte_1 CP_3
), dal dott. – (CF ) e dalla dott.ssa C.F._4 CP_4 C.F._5
( C.F. ), funzionari della Controparte_5 C.F._6 Controparte_1
[...]
- Opposto
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 marzo 2022 impugnava il decreto mini- Parte_1
ste-riale n. 779274/A emesso in data 8 febbraio 2022 con il quale il Direttore della
[...]
[...
[...]
irrogava la sanzione amministrativa di euro 3.600,00 ai sensi Parte_2
degli artt. 49, comma 5, e 63, comma 1, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche;
ciò in quanto l'odierna opponente acquisiva la somma di 36.000,00 a mezzo di due assegni postali, n. 5733337738-07 del 29 gennaio 2020 e n. 5733237746-02 del 30 gennaio 2020, di euro 18.000,00 ciascuno, privi dell'indicazione del beneficiario.
In fatto, la parte opposta, attrice in senso sostanziale, asseriva che l'accertamento della violazione veniva effettuato in data 13 febbraio 2020, mentre la contestazione veniva notificata con raccomandata a/r consegnata presso l'indirizzo di residenza della sig.ra in data 28 aprile 2020 e, quindi, nei termini di legge individuati dalla normativa Parte_1
di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981.
L'Amministrazione, dopo aver accertato che dalla documentazione acquisita agli atti non risultava il bollettino di versamento della somma pagata a titolo di oblazione, proce- deva a comminare la suddetta sanzione a mezzo del decreto oggetto dell'odierna opposi- zione.
L'opponente motivava l'atto di opposizione nei termini che seguono. Parte_1
Con il primo motivo di impugnazione e in via preliminare, ella invocava la nullità del decreto in quanto il non aveva notificato il decreto presso il suo indirizzo, bensì CP_1
presso lo studio del suo difensore di fiducia a mezzo PEC, pur in assenza di una specifica elezione di domicilio.
Con il secondo motivo di impugnazione, nel merito, la difesa dell'opponente ri- marcava l'assoluta buona fede della stessa nell'ambito della condotta sanzionata, sottoli- neando la circostanza per la quale l'opponente effettuava l'operazione di incasso della somma per ragioni non compatibili con lo spirito della norma, cioè, impedire o comunque sanzionare condotte lesive della normativa antiriciclaggio.
Con comparsa di costituzione, l'amministrazione opposta evidenziava che, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa, era irrilevante l'accertamento dell'elemento soggettivo, attesa la natura non penale dell'illecito e la sua funzione sostan- zialmente preventiva.
In conclusione, l'opponente chiedeva l'annullamento del decreto impugnato.
In relazione all'asserita nullità del decreto perché non notificato alla persona san-
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zionata, la procudeva in giudizio la ricevuta di ritorno della racco- Controparte_1
mandata a/r, idonea a dimostrare che l'atto era stato puntualmente notificato anche in favore della diretta interessata e non solo al suo difensore legale.
In via conclusiva, l'amministrazione opposta chiedeva il rigetto del ricorso perché in- fondato.
In assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione alla data del
12 maggio 2025, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione ex art.127 ter c.p.c..
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In primo luogo, occorre evidenziare che l'opposizione al decreto è tempestiva.
L'atto amministrativo sanzionatorio, reso all'esito dell'accertamento della mancata adesione alla possibile oblazione, risulta essere stato ricevuto dal soggetto sanzionato in data 8 febbraio 2022.
Ciò implica che il termine per l'impugnazione di trenta giorni dalla noti-ficazione del provvedimento (art. 6, comma 6, d.lgs. n. 150/2011) e in scadenza al 10 marzo 2022 è stato rispettato, dato che l'opposizione risulta essere stata depositata in data 7 marzo
2022.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
Con riguardo all'eccezione relativa alla nullità della notifica e, dunque, all'illegittimità dell'atto sanzionatorio, occorre far presente che il provvedimento am- ministrativo risulta essere stato conosciuto dalla persona interessata.
In particolare, all'allegato n. 5 introdotto con comparsa di costituzione da parte del nella sua articolazione territoriale di è presente la ricevuta Controparte_1 CP_1
della raccomandata, recante data 8 marzo 2022 e la firma della suddetta , a Parte_1
dimostrazione che la stessa era ben a conoscenza del decreto.
Tra l'altro, in via generale, occorre evidenziare che la notifica da parte dell'amministrazione convenuta a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, qualora ponga il destinatario interessato a conoscenza dell'atto e del suo contenuto, pur in assenza di una compilazione della relata di notifica, vede l'eventuale vizio sanato dal raggiungimento dello scopo cui esso era preordinato.
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Per tale ragione, dunque, nessun vizio può essere imputato all'atto in ragione dell'avvenuta notifica, come provato dall'amministrazione convenuta.
Vanno del pari rigettate le doglianze relative allo stato soggettivo di al Parte_1
momento della condotta sanzionata.
Preliminarmente va rilevato come la condotta decritta sostanzia la fattispecie de- scritta nell'art. 49, co. 5, del D. Lgs n. 321/2007.
Al riguardo, va osservato che l'art. 49 del richiamato decreto vieta “il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro”, specificando che “gli assegni bancari e postali, per importi pari o superiori a 1.000 euro, devono contenere l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.
La norma in questione si riferisce a tutti gli assegni bancari e postali, agli assegni cir- colari ed ai vaglia postali e cambiari ed è preordinata a garantire la tracciabilità dei trasfe- rimenti di denaro, in funzione di contrasto al fenomeno del riciclaggio.
Si tratta, quindi, di una formalità correlata all'emissione del titolo di credito che pre- scinde dal carattere sostanziale lecito o illecito dell'operazione in sé considerata.
L'infrazione correlata alla mancata indicazione del beneficiario sugli assegni di im- porto superiore ad € 1.000,00, pertanto, ha carattere oggettivo e risulta integrata per il solo fatto dell'omissione posta in essere dall'emittente il titolo.
Nel caso di specie, dunque, la punibilità non può essere esclusa sulla base dell'in- quadramento dell'illecito contestato tra quelli di pericolo concreto, ritenendolo non lesivo degli interessi posti alla base della norma, bensì dalla confutazione della presunzione di colpa sussistente in capo agli agenti.
Infatti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 689/81, ciascuno è responsabi- le della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia
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commesso, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa. In particolare, l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa, sicché la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza mag- giore.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la ricorrente si è limitata a dedurre la circo- stanza che la mancata apposizione del beneficiario sull'assegno fosse sostanzialmente inoffensiva in ragione della firma per girata sul retro, ma non ha dimostrato in alcun modo l'inevitabilità della condotta, non ha cioè fornito la prova che la condotta che ha sostanzia- to il precetto della norma violata sia derivata da eventi inevitabili e che abbiano fatto tutto il possibile per evitare che tanto accadesse;
in altri termini, non ha provato di aver adottato tutte le cautele idonee ad evitare l'evento secondo i canoni della diligenza alla stessa richiesta in relazione alle loro qualità personali e professionali.
Per contro, nel caso di specie, l'errore poteva certamente essere impedito utilizzan- do l'ordinaria diligenza sia da parte del soggetto emittente, che da parte del traente, che evidentemente non hanno prestato la necessaria attenzione il primo nella compilazione ed il secondo nella verifica dell'assegno compilato.
Pertanto a nulla rileva la liceità dell'operazione in cui si è inserita la condotta san- zionata, aspetto da cui la punibilità dell'illecito prescinde, trattandosi, come detto, di violazione di carattere meramente formale.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente.
Nel caso di specie occorre far applicazione di quanto disposto dall'art.65 5° comma del D.lgs. n. 90/2017 che prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
Il decreto legislativo citato prevede inoltre che le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale dipen- dente”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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• rigetta il ricorso, confermandosi l'opposto decreto;
• condanna al pagamento delle spese legali in favore del Parte_1 [...]
, che si quantificano in euro 1.200,00 per onorari, ol- Controparte_1
tre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, ed accessori se dovuti.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
Così deciso in Napoli il 21 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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