Sentenza 5 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/09/2003, n. 12990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12990 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 2 990/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL P OLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE Presidente - R.G.N. 3420/01 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere Cron.26875 - Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud.21/03/03 Dott. ANi AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE IACOBELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
- SOCIETA' DI FF.SS. S.P.A. FERROVIE DELLO STATO TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale ☑ rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2003 in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio 1733 dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e -1- difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 7/00 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 24/01/00 R.G.N. 49/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. ; C1 E IE o VA EL N CA -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Benevento, con sentenza del 24.1.00, ha rigettato la domanda proposta dal sign. SA CC, dipendente della spa FS, con mansioni di guardiano di passaggio a livello, inquadrato ad personam come manovale di I categoria, tendente ad ottenere l'inquadramento nella III cat.; 2- che ad avviso del Tribunale alla pretesa dell'appellante ostava la 1. 220/82 che all'art. 7 prevede l'inquadramento nella qualifica di manovale, con progressione in carriera, solo per chi avesse conseguito le prescritte abilitazioni, mancanti, invece, al sign.CC;
3- che, secondo il Tribunale tale legge- speciale- prevale anche sull'applicabilità dell'art.2103 cc. consentendo solo la progressione economica;
4- che il sign.CC chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi cui la spa FS resiste con controricorso;
essa ha anche presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che con il primo motivo il ricorrente denuncia errata interpretazione della disciplina di cui alla 1. 220/82; intervenuta trasformazione dell'ex azienda autonoma FS in Ente pubblico economico ex l. 210/85, e contesta l'asserzione del Tribunale che ha ritenuto la prevalenza della predetta legge, attesa la sua specialità, sulle norme comuni regolanti il rapporto di lavoro, nonostante che le stesse fossero applicabili, in luogo di quelle speciali, sin dall'entrata in vigore della contrattazione collettiva;
1 2- che con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa pronuncia in ordine al dovuto riconoscimento delle prestazioni economiche relative alle mansioni superiori e lamenta che il Tribunale non abbia emesso alcuna statuizione in relazione alla richiesta di adeguamento delle spettanze alle mansioni superiori atteso che detto diritto non poteva esser escluso neanche alla stregua della l.svolte, atte 280/82; 3- che le due censure, che per la loro connessione devono essere esaminate congiuntamente, sono fondate;
4- che questa Corte, decidendo una questione del tutto analoga aquella per cui è causa, ha ritenuto che in base a quanto previsto dall'art.21 1.210/85 le norme legislative : relative allo stato giuridico ed economico del personale delle Ferrovie dello Stato sono applicabili solo ed esclusivamente sino all'entrata in vigore del contratto collettivo di categoria, con la conseguenza che dopo tale data le uniche disposizioni applicabili sono quelle contemplate negli accordi tra le organizzazioni e la società mentre le precedenti disposizioni legislative hanno perso qualsiasi efficacia (Cass.3218/01);
5- che a tale precedente la Corte si conforma nella presente controversia con accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altro giudice che si atterrà al predetto principio di diritto;
:
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Napoli. Roma 21 marzo 2003 Il Consigliere es. Lorcado Galician AL CANIEE Depositato in Cancelleria 05 SET. 2003 oggi IL CANIEE CANCELL RECI AN ELa A 3 Il Presidente хоро Майон ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533