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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/05/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 967/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 967/2024 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GIUGGIOLI LOREDANA;
ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Conclusioni: per parte attrice, come da prima memoria integrativa.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della convenuta, in quanto non costituita in giudizio, sebbene ritualmente evocata in esso.
Ciò posto, l'odierna attrice ha proposto opposizione avverso il precetto notificato l'08.06.2024, per l'importo di 6.560,61 euro, fondato sul decreto ingiuntivo emesso il 14.12.2023 dal Giudice di Pace di Grosseto, notificato il
17.04.2024 e non opposto nei termini, rassegnando le seguenti conclusioni: “- dichiarare la nullità, l'invalidità o comunque l''illegittimità dell'atto di precetto opposto, per tutti i motivi esposti con il presente atto;
- dichiarare l'inesistenza del diritto della parte opposta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli
e/o invalidi ed, in ogni caso, dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia del precetto e comunque di tutti gli atti esecutivi eventualmente compiuti, disponendo la restituzione delle somme versate nell'eventuale prosieguo dell'esecuzione nulla e priva di titolo, con ogni conseguenziale pronuncia. In ogni caso - accertare l'illegittimità dell'atto di precetto opposto, per i motivi di cui sopra, e conseguentemente assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno alla luce delle eccezioni, deduzioni e questioni formulate con il presente atto”
Secondo la prospettazione di parte attrice, il decreto ingiuntivo n. 1225/2023, posto a fondamento del precetto, è privo di esecutività ed è stato opposto dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto e non risulta emessa l'ordinanza di provvisoria esecuzione, sicché il precetto si fonda su un atto che non costituisce titolo esecutivo;
inoltre, il precetto non contiene l'indicazione del provvedimento che avrebbe dichiarato l'esecutività del decreto ingiuntivo;
infine, il numero identificativo del decreto ingiuntivo indicato in precetto è errato in quanto ivi si indica il n. 2019/2023, mentre il numero effettivo è il
1225/2023.
Ciò chiarito, con la prima memoria integrativa, l'attrice, dando atto della rinuncia al precetto ad opera della creditrice, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Grosseto dichiarare cessata la materia del contendere ed, in ogni caso, sulla base del principio della soccombenza virtuale, voglia condannare controparte alle spese di lite”.
Ciò posto, va osservato che “La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio” (Cass. Civ. n.
351/2023; Cass. Civ. n. 5207/1998).
Alla luce della rinuncia al precetto opposto formulata dalla parte convenuta, va accolta la richiesta di parte attrice di pronuncia della cessazione della materia del contendere, alla luce dei principi sopra richiamati.
Posta la cessazione della materia del contendere, le spese processuali devono regolarsi secondo il principio di soccombenza virtuale, non ricorrendo un accordo tra le parti per la compensazione delle spese processuali, sicché è necessario verificare quale sarebbe stato l'esito del giudizio se non fosse intervenuto il fatto che ha provocato la cessazione della materia del contendere, ponendo le spese in capo alla parte che sarebbe risultata soccombente (cfr. Cass. Civ. n. 30951/2023; Cass. Civ. n. 25478/2021; Cass.
Civ. n. 30857/2018).
Dunque, ai soli fini della regolazione delle spese, occorre valutare la fondatezza dei motivi di opposizione proposti da parte attrice.
Ebbene, alla luce della documentazione di causa, il primo motivo di opposizione appare fondato.
Invero, il decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto opposto non risulta essere stato emesso provvisoriamente esecutivo (cfr. all. 6 fasc. attrice).
Inoltre, avverso il decreto ingiuntivo risulta essere stata proposta opposizione dall'odierna attrice dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto, instaurandosi il procedimento n. 1278/2024 R.G. (cfr. all.ti 2 e 3 fasc. attrice).
Non risulta adottata l'ordinanza di provvisoria esecuzione dal Giudice di Pace rispetto al decreto opposto, né risulta che il suddetto procedimento sia stato definito, né che sia stato emesso il decreto di esecutorietà ad opera del
Giudice di Pace.
Come si desume dalla normativa in materia di ingiunzione, il decreto ingiuntivo può costituire titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., solo se emesso munito della provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.) ovvero se è stata emessa ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; inoltre, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo non provvisto di efficacia esecutiva l'acquista in caso di sentenza di rigetto dell'opposizione o in caso di estinzione del giudizio di opposizione, nel qual caso se l'esecutorietà non è stata pronunciata con i suddetti provvedimenti, viene dichiarata con decreto del Giudice che ha emesso il provvedimento monitorio su istanza di parte (art. 654 c.p.c.).
Ciò chiarito, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo azionato dalla convenuta non risulta munito di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c. né risulta emessa l'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 648 c.p.c., né risulta definito il giudizio di opposizione proposto dall'attrice.
Pertanto, il decreto ingiuntivo in esame non ha efficacia esecutiva e, pertanto, non costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare l'esecuzione forzata e, analogamente, non è idoneo altresì a giustificare l'emissione di un atto di precetto.
Il motivo di opposizione proposto dall'attrice è dunque fondato.
La mancanza di un provvedimento che abbia disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato importa l'assorbimento dell'ulteriore contestazione operata dall'attrice in ordine alla mancanza di menzione, nel precetto, del provvedimento di esecutività, ai sensi dell'art. 654 c.p.c.
Invero, non essendovi un provvedimento che ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo azionato non può integrarsi la violazione del disposto dell'art. 654 c.p.c., presupponendo questa la possibilità di rispettare la disposizione di legge, possibilità che, in assenza del provvedimento che dichiara l'esecutività, non sussiste. Appare fondata la contestazione dell'attrice inerente alla scorretta identificazione degli estremi del decreto ingiuntivo azionato (n. 2019/2023 anziché il corretto n. 1225/2023), come si desume dalla lettura del titolo azionato, sicché risulta scorrettamente formulata la stessa intimazione ad adempiere in cui il precetto deve risolversi, a pena di nullità ai sensi dell'art. 480 comma 1 c.p.c.
In definitiva, i motivi di opposizione esaminati risultano fondati.
Ciò importa che le spese del presente giudizio, per il principio di soccombenza virtuale, devono porsi a carico della parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con riduzione al minimo del compenso per la fase istruttoria, essendo stata depositata la sola prima memoria integrativa, e della fase decisionale, atteso che non è stato necessario articolare difese peculiari in ragione della cessazione della materia del contendere e della contumacia di parte convenuta, e del valore della controversia, da desumersi dall'entità del credito contestato (art. 17 c.p.c.).
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 967/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice, che si liquidano nella somma di 195,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 3.400,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 22.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 967/2024 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GIUGGIOLI LOREDANA;
ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Conclusioni: per parte attrice, come da prima memoria integrativa.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della convenuta, in quanto non costituita in giudizio, sebbene ritualmente evocata in esso.
Ciò posto, l'odierna attrice ha proposto opposizione avverso il precetto notificato l'08.06.2024, per l'importo di 6.560,61 euro, fondato sul decreto ingiuntivo emesso il 14.12.2023 dal Giudice di Pace di Grosseto, notificato il
17.04.2024 e non opposto nei termini, rassegnando le seguenti conclusioni: “- dichiarare la nullità, l'invalidità o comunque l''illegittimità dell'atto di precetto opposto, per tutti i motivi esposti con il presente atto;
- dichiarare l'inesistenza del diritto della parte opposta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli
e/o invalidi ed, in ogni caso, dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia del precetto e comunque di tutti gli atti esecutivi eventualmente compiuti, disponendo la restituzione delle somme versate nell'eventuale prosieguo dell'esecuzione nulla e priva di titolo, con ogni conseguenziale pronuncia. In ogni caso - accertare l'illegittimità dell'atto di precetto opposto, per i motivi di cui sopra, e conseguentemente assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno alla luce delle eccezioni, deduzioni e questioni formulate con il presente atto”
Secondo la prospettazione di parte attrice, il decreto ingiuntivo n. 1225/2023, posto a fondamento del precetto, è privo di esecutività ed è stato opposto dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto e non risulta emessa l'ordinanza di provvisoria esecuzione, sicché il precetto si fonda su un atto che non costituisce titolo esecutivo;
inoltre, il precetto non contiene l'indicazione del provvedimento che avrebbe dichiarato l'esecutività del decreto ingiuntivo;
infine, il numero identificativo del decreto ingiuntivo indicato in precetto è errato in quanto ivi si indica il n. 2019/2023, mentre il numero effettivo è il
1225/2023.
Ciò chiarito, con la prima memoria integrativa, l'attrice, dando atto della rinuncia al precetto ad opera della creditrice, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Grosseto dichiarare cessata la materia del contendere ed, in ogni caso, sulla base del principio della soccombenza virtuale, voglia condannare controparte alle spese di lite”.
Ciò posto, va osservato che “La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio” (Cass. Civ. n.
351/2023; Cass. Civ. n. 5207/1998).
Alla luce della rinuncia al precetto opposto formulata dalla parte convenuta, va accolta la richiesta di parte attrice di pronuncia della cessazione della materia del contendere, alla luce dei principi sopra richiamati.
Posta la cessazione della materia del contendere, le spese processuali devono regolarsi secondo il principio di soccombenza virtuale, non ricorrendo un accordo tra le parti per la compensazione delle spese processuali, sicché è necessario verificare quale sarebbe stato l'esito del giudizio se non fosse intervenuto il fatto che ha provocato la cessazione della materia del contendere, ponendo le spese in capo alla parte che sarebbe risultata soccombente (cfr. Cass. Civ. n. 30951/2023; Cass. Civ. n. 25478/2021; Cass.
Civ. n. 30857/2018).
Dunque, ai soli fini della regolazione delle spese, occorre valutare la fondatezza dei motivi di opposizione proposti da parte attrice.
Ebbene, alla luce della documentazione di causa, il primo motivo di opposizione appare fondato.
Invero, il decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto opposto non risulta essere stato emesso provvisoriamente esecutivo (cfr. all. 6 fasc. attrice).
Inoltre, avverso il decreto ingiuntivo risulta essere stata proposta opposizione dall'odierna attrice dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto, instaurandosi il procedimento n. 1278/2024 R.G. (cfr. all.ti 2 e 3 fasc. attrice).
Non risulta adottata l'ordinanza di provvisoria esecuzione dal Giudice di Pace rispetto al decreto opposto, né risulta che il suddetto procedimento sia stato definito, né che sia stato emesso il decreto di esecutorietà ad opera del
Giudice di Pace.
Come si desume dalla normativa in materia di ingiunzione, il decreto ingiuntivo può costituire titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., solo se emesso munito della provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.) ovvero se è stata emessa ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; inoltre, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo non provvisto di efficacia esecutiva l'acquista in caso di sentenza di rigetto dell'opposizione o in caso di estinzione del giudizio di opposizione, nel qual caso se l'esecutorietà non è stata pronunciata con i suddetti provvedimenti, viene dichiarata con decreto del Giudice che ha emesso il provvedimento monitorio su istanza di parte (art. 654 c.p.c.).
Ciò chiarito, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo azionato dalla convenuta non risulta munito di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c. né risulta emessa l'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 648 c.p.c., né risulta definito il giudizio di opposizione proposto dall'attrice.
Pertanto, il decreto ingiuntivo in esame non ha efficacia esecutiva e, pertanto, non costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare l'esecuzione forzata e, analogamente, non è idoneo altresì a giustificare l'emissione di un atto di precetto.
Il motivo di opposizione proposto dall'attrice è dunque fondato.
La mancanza di un provvedimento che abbia disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato importa l'assorbimento dell'ulteriore contestazione operata dall'attrice in ordine alla mancanza di menzione, nel precetto, del provvedimento di esecutività, ai sensi dell'art. 654 c.p.c.
Invero, non essendovi un provvedimento che ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo azionato non può integrarsi la violazione del disposto dell'art. 654 c.p.c., presupponendo questa la possibilità di rispettare la disposizione di legge, possibilità che, in assenza del provvedimento che dichiara l'esecutività, non sussiste. Appare fondata la contestazione dell'attrice inerente alla scorretta identificazione degli estremi del decreto ingiuntivo azionato (n. 2019/2023 anziché il corretto n. 1225/2023), come si desume dalla lettura del titolo azionato, sicché risulta scorrettamente formulata la stessa intimazione ad adempiere in cui il precetto deve risolversi, a pena di nullità ai sensi dell'art. 480 comma 1 c.p.c.
In definitiva, i motivi di opposizione esaminati risultano fondati.
Ciò importa che le spese del presente giudizio, per il principio di soccombenza virtuale, devono porsi a carico della parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con riduzione al minimo del compenso per la fase istruttoria, essendo stata depositata la sola prima memoria integrativa, e della fase decisionale, atteso che non è stato necessario articolare difese peculiari in ragione della cessazione della materia del contendere e della contumacia di parte convenuta, e del valore della controversia, da desumersi dall'entità del credito contestato (art. 17 c.p.c.).
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 967/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice, che si liquidano nella somma di 195,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 3.400,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 22.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia