Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/06/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3618/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza
Il giorno 19.6.25 nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordina- rio di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione È, presente l'Avv. Carmine Violante, per parte appellante, il quale conclude ri- portandosi ai propri atti di cui chiede l'integrale accoglimento. Nessuno è pre- sente per la controparte costituita.
Il Giudice invita alla discussione della causa la parte presente che si ri- porta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate. Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposi- zione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente ver- bale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 350 bis e dell'art. 281 sexies c.p.c., ovvero con reda- zione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la pre- sente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3618/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elet-Parte_1 P.IVA_1
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quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
(c.f.: ), parte eletti- Controparte_1 C.F._2
va-mente domiciliata in VIA G. AMMENDOLA N. 8, SAN GIUSEPPE
VESUVIANO (NA) presso lo studio dell'Avv. MARIO AMMENDOLA
(c.f.: ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._3
procura in atti APPELLATA
NONCHÈ
Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1909/2022 del Giudice di Pace di
Nola.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di appello proposto dall' censura la Parte_2
sentenza, con la quale il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda atto- rea, volta all'accertamento della insussistenza della pretesa creditoria, dichia- rando non dovute le somme di cui alla cartella meglio specificata in atti, conte- standosi, tra l'altro, da parte dell'appellante, l'autonoma impugnabilità degli estratti di ruolo.
Il giudizio di primo grado era infatti stato introdotto sul presupposto che
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l'odierna appellata fosse venuta a conoscenza, mediante estratto di ruolo rila- sciato da dell'iscrizione a ruolo della cartella di pagamento suddetta, CP_3
assunta mai notificata, eccependosi altresì l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a riscuotere le somme oggetto di causa. CP_3
Si costituiva che insisteva per il rigetto dell'appello con Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado.
Rimaneva, invece, contumace il Controparte_2
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, la causa giungeva all'odierna udienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 350 bis cpc..
Il giudizio viene deciso tenendo conto del principio della "ragione più liquida", sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia ne- cessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez.
I, 16/04/2018, n.9370; Cass. 23901/2017; Cass. 11335/2017; Cass.
2977/2016; Cass. S.U. 23542/2015; Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 12202/2014;
Cass. 15106/2013; Cass. S.U. 6826/2010).
La domanda deve essere dichiarata inammissibile.
L'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, come riformato dall' art.3 bis del
D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, in vigore dal 21/12/2021, e successivamente modificato dal d.lgs. n. 110 del 2024 (che estende il novero delle ipotesi di impugnazione recuperatoria) dispone: “L'estratto di ruolo non
è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici
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di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'arti- colo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pub-blica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizza-ti; f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472”.
Dalla semplice lettura del testo innanzi richiamato emerge come la rego-la ge- nerale posta dalla norma sia quella della non impugnabilità dell'estratto di ruo- lo, e ciò risulta agevolmente comprensibile ove si consideri che lo stesso è un atto meramente riproduttivo della pretesa creditoria (portata dalla cartella) cui, in assenza di una manifestazione espressa di volontà da parte dell'Ente di por- tare ad esecuzione quella pretesa (trasfusasi in un atto di impulso esterno), non si ritiene corrispondente un apprezzabile, concreto ed attuale interesse ad agire del ricorrente al fine di ottenere un accertamento negativo del proprio cre-dito.
Del resto, ben prima dell'intervento normativo, erano ripetutamente in- tervenute a comporre un animoso contrasto insorto in materia, le SS.UU. della suprema Corte, le quali avevano avuto modo di affermare la impugnabilità dell'estratto esclusivamente nell'ipotesi di omessa notifica, al fine recuperato- rio dell'impugnazione dell'atto impositivo (cfr. Sentenza n. 19704 del
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02/10/2015 e la successiva e chiarissima Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 7353 del 07/03/2022 secondo la quale “l'impugnazione dell'estratto di ruolo è am- missibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di paga- mento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recu- perare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi suc-cessivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interes-se all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” e del medesimo tenore Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 24552 del 12/09/2024 secondo la quale “costituisce condi- zione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'av- venuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifesta- zione di vitalità del diritto del-la cui inesistenza si invoca declaratoria nei con- fronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività” dichia- rando “inammissibile l'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estrat- to di ruolo allorquando si deducano fatti estintivi successivi (quali la prescri- zione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accer- tamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allor- quando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione”
Nella specie, la S.C. ha affermato l'originaria inammissi-bilità, per difetto di in- teresse ad agire, dell'opposizione a diverse ingiunzioni di pagamento, cono- sciute dall'opponente a seguito di una spontanea verifica della propria posi- zione debitoria presso l'agente della riscossione incaricato dal Co-mune credi- tore. Ed ancora Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, sent. n. 26283/2022, se- condo cui “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscos-sivo men-
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zionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugna-zione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di paga- mento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n.
21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolar- mente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pa-gamento” (Cass. n. 31240/19)”).
Con la novella legislativa, poi, l'opposizione, oltre ad essere ammessa so-lo con funzione recuperatoria (per consentire l'omessa notifica della cartella e degli atti prodromici non notificati), può essere validamente intrapresa, in as- senza di atti esecutivi successivi, solo nelle ipotesi tassativamente indicate dalla norma.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella, la norma in que- stione incidendo (come si è detto) sulle condizioni dell'azione (e, segnata- mente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia conclusiva del processo) si applica anche al presente procedimento, benchè sorto prima della sua entrata in vigore. Al ri- guardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti chiarito che
“La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti per- ché in-cide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno de- gli effetti dell'impugnazione”; ne deriva che l'interesse all'impugnazione dell'e- stratto di ruolo debba essere dimostrato in concreto anche in corso di causa
(eventual-mente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudi- zi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3- bis D.L. n. 146 del 2021” (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord.,
25/10/2022, n. 31561).
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Per completezza, da ultimo, non appare fuori luogo evidenziare che la legitti- mità costituzionale della norma, che pure era stata messa in discussione, è sta- ta recentemente confermata dalla Corte Costituzionale, la quale, con la pro- nuncia n. 190 del 17 ottobre 2023, ha posto fine a qualunque dubbio al riguar- do.
Calando i suddetti principi nel caso concreto sottoposto all'esame di questo Tribunale, deve innanzitutto evidenziarsi che ad essere oggetto di im- pugnazione prima ancora che la cartella esattoriale, è l'estratto di ruolo emesso asseritamente sulla scorta di una cartella non notificata.
Deve, pertanto, darsi atto innanzitutto della intervenuta notifica della car-tella di pagamento, documentata mediante produzione documentale da parte di la quale ha depositato copia dell'atto restituito al mittente per compiu- CP_3
ta giacenza in busta chiusa.
Pertanto, anche a prescindere dal rilievo della inconfigurabilità di CP_4
delle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis, non può che concludersi per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pen- denza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurispru- denziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo), giustifi- ca-no la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell' art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa co- me in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza gravata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo;
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- compensa integralmente le spese di lite di lite tra le parti.
È verbale Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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