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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 05/09/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. 680/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Valentina Leggio Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 27.2.2023,
Da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. LAZZARI ELISABETTA del Foro di Novara, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. CHIARAVALLI BARBARA del Foro di Busto Arsizio, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 24.3.2023);
pagina 1 di 26 OGGETTO: Separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente: (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 1.4.2025)
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso:
In via principale:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e con Parte_1 CP_1
ordine di annotazione della separazione nei Registri dello Stato Civile del Comune di BA;
- assegnare alla sig.ra la casa coniugale situata in ON VA), via Isola CP_1
Virginia, 28, di sua esclusiva proprietà, la quale continuerà a vivervi con i due figli minori che ivi manterranno altresì la residenza anagrafica e la dimora abituale;
In punto affidamento: viste le conclusioni della CTU dott.ssa Per_1
- disporre l'affidamento esclusivo di alla madre;
Per_2
- disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori ai sensi della Legge n. Per_3
54/2006, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente presso la madre, con monitoraggio da parte dei servizi territorialmente competenti di ON.
- I genitori si dovranno impegnare reciprocamente a curarne la crescita, l'istruzione,
l'educazione e il benessere, collaborando ed adottando congiuntamente ogni decisione di straordinaria amministrazione nel preminente interesse dei figli e tenendo conto delle loro naturali inclinazioni ed aspettative.
- I genitori si dovranno impegnare, in caso di instaurazione di nuove relazioni sentimentali con altri partners, a non impedirne la frequentazione nel momento in cui la relazione sarà da considerarsi stabile e duratura e purché non vengano confusi i rispettivi ruoli agli occhi dei minori
e si dovranno impegnare a far sì che il/la nuovo/a compagno/a non vada a sostituire la figura materna e paterna che devono rimanere, per e , importanti ed insostituibili Per_2 Per_3
figure di riferimento.
- I minori manterranno altresì rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In punto diritto di visita:
- Per quanto concerne il diritto di visita padre-figli, nulla disporre per quanto concerne
lasciandole libertà circa il desiderio e volontà di riallacciare un rapporto con il padre Per_2
pagina 2 di 26 e, se del caso, tenuto altresì conto dell'età della minore, rimettere ad accordi tra il e Pt_1
la regolamentazione dei tempi di frequentazione. Per_2
- Per quanto concerne , disporre che il sig. possa tenerlo con sé, a settimane Per_3 Pt_1
alterne, dal venerdì pomeriggio al termine dell'orario scolastico sino alla domenica sera con rientro presso l'abitazione materna alle 21,00 oltre a un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola alle 21,00; nella settimana in cui non terrà nel weekend, il padre potrà tenerlo Per_3
con sé due pomeriggi la settimana, dall'uscita da scuola sino alle 21,00, impegnandosi per fargli svolgere i compiti scolastici ed accompagnandolo, nei giorni di sua spettanza, alle attività sportive, Co ricreative e agli impegni assunti da nell'interesse minore (es. logopedia).
- Dovrà in ogni caso essere garantito il contatto telefonico giornaliero nei giorni in cui il minore non è con il padre.
- Il giorno del proprio compleanno il minore festeggerà ad anni alterni con uno e l'altro genitore, mentre, in occasione del compleanno dei genitori, starà con il genitore Per_3
festeggiato così come per il giorno della Festa del Papà e della mamma.
- Il minore trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore per le vacanze estive, nel periodo di sospensione scolastica tra giugno e settembre e alternando, comunque, ogni anno, tra i genitori la settimana di Ferragosto;
il relativo periodo dovrà essere reciprocamente comunicato entro il 31 maggio di ogni anno con indicazione reciproca altresì del luogo di villeggiatura e relativi recapiti.
- Le vacanze natalizie saranno trascorse dal minore ad anni alterni con ciascun genitore in particolare dalla chiusura della scuola fino al 29 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre alla
Epifania con l'altro; per quanto riguarda i giorni della Vigilia di Natale, Natale, S. Stefano,
Capodanno ed Epifania verranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore così come Pasqua
e Lunedì dell'Angelo con ripartizione in periodi equi degli ulteriori giorni di sospensione dell'attività scolastica per le vacanze pasquali.
- Dovrà in ogni caso essere garantito il contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore.
- Autorizzare i genitori ad ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche per i minori.
In punto mantenimento:
- Alla luce anche della recentissima comunicazione di licenziamento irrogato al sig. , Pt_1
disporre un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori a carico del sig. Pt_1
pagina 3 di 26 pari ad € 700,00 mensili (€ 350,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT o quella somma meglio vista dall'Ill.mo Tribunale, all'esito delle opportune indagini ed accertamenti a carico della controparte, da versarsi alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese oltre al 50% delle spese di carattere straordinario per la cui individuazione si richiama il
Protocollo del Tribunale di Varese allegato all'atto introduttivo;
una volta sostenute dal genitore dette spese, secondo i criteri sopra indicati, andranno comunicate all'altro genitore e il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove necessaria e richiesta.
- Nulla disporre a titolo di mantenimento del coniuge essendo la sig.ra CP_1
economicamente autosufficiente;
sul punto si richiamano di seguito le istanze istruttorie già formulate.
- Disporre che l'assegno unico venga percepito, come per legge, al 50% tra i genitori che provvederanno, se non ancora fatto, ad avanzare autonoma e separata domanda.
- Disporre l'apertura di un conto corrente intestato al minore , vincolato e Persona_4 con possibilità di operazioni a firma congiunta dei genitori, per il versamento dell'indennità di frequenza da parte dell'INPS riconosciuta a a seguito della certificazione di DSA. Per_3
In via istruttoria: Si richiamano le istanze istruttorie formulate nell'atto introduttivo e nelle memorie ex art. 183 co VI c.p.c. n. 2) e n. 3) il cui contenuto è di seguito riportato e trascritto;
ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da controparte ed in particolare circa gli accertamenti al Serd, avendo il già versato in atti tutta la documentazione sanitaria e gli esiti degli Pt_1
esami tossicologici che escludono qualsiasi dipendenza, così come peraltro valutato in tal senso anche dalla CTU.
- ordinare alla sig.ra o al legale rappresentante pro-tempore della società CP_1
“ ” con sede in ON (VA) di cui risulta socia l'esibizione Controparte_3 in giudizio della documentazione inerente le dichiarazioni dei redditi, i bilanci ed il volume d'affari della medesima Società;
- disporre indagini patrimoniali e fiscali a mezzo della Polizia Tributaria nei confronti della sig.ra al fine di conoscere la reale capacità economica della medesima e CP_1
l'eventuale esistenza di redditi occulti al fine di ricostruire l'effettivo patrimonio della stessa.
- In caso di ammissione dei capitoli prova di controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria ed in particolare:
pagina 4 di 26 sul cap. 1 si indicano a prova contraria il sig. residente a [...]e il Sig. Tes_1
residente a [...]; Testimone_2
sul cap. 2 si rappresenta che la legna, circa 900 quintali, è ancora nella disponibilità della sig.ra
come risulta da documentazione fotografica che si produce a prova contraria e di cui CP_1
si chiede ammissione;
sul cap. 6 si chiede al sig. : “Vero che svolge attualmente lavori di giardinaggio e Tes_3
muratura presso l'abitazione della sig.ra , del di lei fratello e genitori”; “Vero che il sig. CP_1 Pt_1 la ammoniva rispetto a quanto sopra omettendo di aggredire verbalmente alcuno”; sul cap. 9 si producono a prova contraria e se ne chiede ammissione fotografie della gara di nuoto di del 16.12.2023 cui lo accompagnava il papà a smentita peraltro di quanto riferito Per_3
dalla nella querela del 21.12.2023 dove lascia intendere che, siccome il padre era CP_1
andato a prendere il minore alle 9 di mattina anziché alle 14, non aveva pronto il borsone della piscina e quindi il bambino non avrebbe potuto partecipare alla gara;
sul cap. 10 si chieda al sig. : “Vero che la sig.ra prima di Testimone_4 CP_1
iniziare la convivenza con il sig. lavorava presso uno studio di periti assicurativi sito a Pt_1
Varese e continuava tale attività anche dopo l'unione con il sig. ”; “Vero che è stato il Sig. Pt_1
a suggerire alla moglie di entrare in società con il fratello e continuare a lavorare”; Pt_1 sul cap. 14 si chiede al sig. e : “Vero che in costanza di matrimonio tra Persona_5 Persona_6 la sig.ra e il sig. le occasioni di frequentazione con la coppia sono state rare”. CP_1 Pt_1
Ci si oppone altresì all'ammissione dei documenti da 21 a 25 prodotti relativi alle utenze domestiche dell'abitazione della sig.ra posto che, nel contributo mensile al CP_1
mantenimento che il sig. corrisponde, è già compresa parte quota di dette spese e non si Pt_1
ravvisa la rilevanza della loro produzione in giudizio.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Si chiede concessione termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.”
Per parte resistente: (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 31.3.2025)
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, previa ogni più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto,
pagina 5 di 26 IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO: respinta ogni diversa domanda avversaria, dichiarare la separazione personale delle parti con addebito della stessa in capo al marito per aver tenuto condotte maltrattanti verso moglie e figli alle seguenti
C O N D I Z I O N I:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto,
2) circa l'affidamento dei minori: riconoscere alla SIa l'affidamento esclusivo dei CP_1
minori, ad eccezione delle questioni mediche di spettanza della SIa in via super CP_1 esclusiva;
solo in estremo subordine disporre l'affidamento condiviso di , da rivalutare Per_3
tra un anno, ed esclusivo di nei termini indicati dalla CTU, con conseguente conferma Per_2
del monitoraggio da parte dei servizi territorialmente competenti stante la residenza dei minori in
ON,
3) circa la collocazione dei minori e l'assegnazione della casa familiare: ci si associa alla domanda avversaria, con conseguente collocazione di e presso la resistente Per_2 Per_3 convenuta, ove continueranno ad abitare l'ex domicilio familiare che rimane assegnato alla medesima SIa , essendone, tra l'altro, proprietaria esclusiva, tanto che il SI CP_1
ha già asportato i propri effetti e beni, Pt_1
4) circa gli incontri padre e figli: visti gli impegni lavorativi del SI e considerata la Pt_1
ferma opposizione di ad incontrare il papà, così disporre: Per_2
Per : Per_3
mantenendo il monitoraggio della tutela minori, anche alla luce delle conclusioni assunte dalla
CTU, con il potere di sospendere gli incontri in caso di pregiudizio per il minore:
* un pomeriggio la settimana,
* un fine settimana alternato (sabato e domenica),
In subordine, confermare i provvedimenti presidenziali assunti per agevolare il SI , in Pt_1
ragione dei di lui impegni di lavoro, prevedendo la permanenza del minore presso il padre, a fine settimane alternati con la mamma, o da venerdì dall'usciata da scuola sino al sabato alle ore
18.30, o dalle ore 14 del sabato alle 18.30 della domenica, nonché un pomeriggio la settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30;
* due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive,
* le vacanze natalizie, ad anni alterni:
- la vigilia e Natale sino alle 18 prima di cena,
pagina 6 di 26 - dalle 18 del 25.12 a tutto il 26.12 sino alle ore 20,30,
- dal 29.12 al 2 gennaio o dalla mattina alle ore 10.30 del 4 gennaio sino alle ore 20.20 del giorno antecedente la ripresa delle lezioni scolastiche.
* le vacanze pasquali: ad anni alterni secondo il criterio dell'alternanza, i giorni andranno matematicamente divisi tra uno e l'altro genitore;
In via subordinata: suddividere le vacanze Natalizie e Pasquali in due uguali periodi;
il primo, dal giorno successivo alla sospensione delle lezioni scolastiche sino al 29 dicembre alle ore 21, e dalle ore 21 del 29.12 sino alla sera del 6 gennaio, alle ore 20.30, il secondo, dalla sera alle ore 19 del giorno della sospensione delle lezioni scolastiche, sino alle ore 20.30 del giorno di Pasqua o dalle ore 20.30 del giorno di Pasqua, sino alle ore 19 del giorno antecedente la ripresa delle lezioni scolastiche.
Il compleanno del minore verrà festeggiato ad anni alterni con uno e l'altro genitore, mentre, in occasione del compleanno dei genitori, starà con il genitore festeggiato e così in Per_3
occasione della Festa del Papà e della mamma.
In occasione della Santa Cresima:………
In ogni caso, onorando entrambi i genitori a rispettare, nei periodi di permanenza del minore presso di sé, gli impegni del minore (ad esempio: scolastici, medici, sportivi ecc).
Per : visti i rapporti tra le parti, considerate le determinazioni della ragazza e l'età della Per_2
medesima, ma non da ultimo la ferma indisponibilità del ricorrente ad ogni percorso teso a recuperare il rapporto con la figlia o anche solo a riesaminare la loro relazione, si confida perché non venga assunto alcun provvedimento sul punto, in attesa che la minore ed il padre rielaborino
i loro rapporti ed assumano diverse determinazioni,
5) circa il mantenimento dei minori: ordinare al SI di corrispondere alla moglie Pt_1
l'importo mensile di € 500,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione istat, a titolo di concorso nel mantenimento dei minori medesimi, oltre alla rifusione del 80% (in ragione della disparità dei redditi) delle spese straordinarie dovute per i minori, di cui alle linee guida del Tribunale di
Varese, che qui si intendono richiamate;
in ogni caso, in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
6) Circa il mantenimento della SIa : in ragione dei modesti redditi della resistente CP_1
e degli impegni familiari dei quali è gravata, ordinare al SI di corrispondere alla Pt_1
pagina 7 di 26 moglie un assegno per il di lei mantenimento di € 300,00 al mese, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
7) Circa i documenti validi per l'espatrio: viene accordato alle parti il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio (anche per scongiurare i comportamenti ostruzionistici di recente tenuti dal ricorrente stesso).
Tutto ciò con ogni conseguente provvedimento sanzionatorio ex art. 473 bis 39 cpc, viste le inadempienze e violazioni poste in essere dal SI rispetto ai provvedimenti Pt_1
presidenziali.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, disporre la permanenza dei minori nei termini indicati solo dopo aver effettuato i dovuti accertamenti sul ricorrente e quantificato in € 900,00 il dovuto a titolo di mantenimento dei minori,
o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione ISTAT ed alla rifusione del 50% delle spese di cui alle linee guida del Tribunale di Varese.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze, attribuendo alla SIa il diritto CP_1 di ricevere l'intero assegno unico, così come la gestione della pensione di invalidità/indennità di frequenza di spettanza di , a seguito dei recenti accertamenti che hanno Persona_4
certificato la DSA.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie meglio articolate nelle memorie ex art. 183, sesto comma, cpc, che qui si intendono richiamate.
In particolare:
1) Acquisizioni
a) Ordinare alle insegnanti di , direttamente o per il tramite dei servizi sociali competenti, Per_3
di relazionare circa i comportamenti tenuti da durante le ore di lezione e, se presenti, Per_3
indicare le criticità, ansie, paure, insicurezze riscontrate.
b) Ordinare al SERD di Arona la trasmissione degli esami ematici e del capello eseguiti sul SI
dal maggio 2023 (data della prima udienza presidenziale) ad oggi, in conformità al Pt_1
provvedimento Presidenziale.
c) Ordinare a Donna Sicura centro antiviolenza, la trasmissione di una relazione aggiornata circa il percorso effettuato dalla resistente,
2) Ordini di produzione
Questa difesa chiede che venga:
pagina 8 di 26 a) Ordinata, ex art. 210 cpc, al ricorrente la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente, conto titoli, carte di credito, carte di debito, polizze assicurative, nonché del consuntivo del medesimo fondo pensionistico con sottoscritto dal ricorrente contestualmente CP_4
alla moglie,
b) ordinata la produzione di tutti i referti medici degli accertamenti eseguiti dal SI Pt_1
presso il Sert/Serd di Laveno negli ultimi 10 anni, in uno con la relazione conseguente al percorso fatto presso il dottor di Varese, psicoterapeuta e psichiatra, iniziato a marzo 2022, in uno Tes_2
con il supporto psicologico presso un centro di TE (Vitavera),
c) ordinare a controparte la produzione, ex art. 210 cpc, del di lui estratto contributivo a riprova dei periodi di disoccupazione durante i quali ogni onere della vita familiare è rimasto a carico della resistente,
3) Prova per interpello e testi
Parte ricorrente insiste perché venga ammessa prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) È vero o no che il SI oltre a lavorare con un contratto di operaio su turni presso la Pt_1 società Autostrade per l'Italia svolge lavori come muratore e giardiniere per terze persone che provvedono a pagarlo direttamente?
2) È vero o no che il SI , alcuni anni or sono, ha tagliato le piante presenti presso la Pt_1
mia proprietà ed ha provveduto alla vendita del legname, omettendo poi di corrispondermi la percentuale pattuita a pagamento della materia prima?
Testi: ON Testimone_5
3) È vero o no che il SI ha revocato il proprio consenso al proseguo del percorso Pt_1 psicologico attivato presso la dottoressa , dopo l'invio della relazione che viene esibita al Per_7
teste, di cui al documento 14 del fascicolo della resistente convenuta?
4) È vero o no che il SI , in occasione di una seduta tenutasi presso lo studio della Pt_1
dottoressa nel mese di ottobre 2023, ha dichiarato di “non voler sottoscrivere il proprio Per_7
consenso affinché il minore effettui le visite e gli accertamenti medici necessari per completare la diagnosi di eosinofilia” e per la diagnosi di eventuale DSA?
5) È vero o no che il SI ha improvvisamente revocato il proprio consenso al prosieguo Pt_1
del percorso psicoterapico di con la dottoressa che aveva redatto il documento Per_3 Per_7
14 del fascicolo della resistente che viene esibito al teste?
Teste sui capitoli da 1 a 5: dottoressa di Gavirate Testimone_6
pagina 9 di 26 6) È vero o no che in data 28.10.2023 il SI , presentatosi presso l'ex domicilio Pt_1
familiare, alla presenza di un amico comune, SI , ha affermato nei confronti Persona_8 della moglie “sei una puttana, ogni mese cambi un uomo, tra poco scoppierà una bomba” e rivolgendosi al SI “meglio se non ti fai più trovare, sparisci”? Tes_3
7) È vero o no che il SI , a seguito di quanto accaduto il 28 ottobre 2023 mi ha Pt_1 dichiarato: “ho fatto una cazzata” e “è tutta colpa mia, poi ti spiegherò”?
Teste sui capitoli 6 e 7: di ON Persona_8
8) È vero o no che il ricorrente ha rimborsato alla resistente le spese straordinarie di cui al documento 3 quater del fascicolo di parte resistente che viene esibito al teste, il 7 dicembre 2023, come si evince dal documento 20 del fascicolo di parte resistente che viene esibito al teste, decurtato degli esborsi per la gita di con la squadra di canottaggio? Per_2
9) È vero o no che è la SIa che si occupa dei figli in ogni loro attività, scolastica, CP_1
sportiva e della vita quotidiana?
10) È vero o no che dall'inizio della convivenza le parti avevano concordato che la SIa
si occupasse della famiglia e dei figli, preferendo tale attività al lavoro extra domestico? CP_1
Testi sui capitoli da 8 a 10: di ON, di ON (tale Testimone_5 Testimone_7 assunto è tra l'altro ammesso da controparte a pagina 45 della relazione dei Servizi Sociali).
11) È vero o no che tra il 23 ed il 26 gennaio 2022 la SIa ha subito aggressioni da CP_1
parte del ricorrente a seguito delle quali la medesima si è dovuta recare al Pronto Soccorso di
Cittiglio per le lesioni riportate, come si evince dal documento 1 del fascicolo di parte resistente che viene esibito al teste?
12) È vero o no che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo di prova il SI ha strattonato la moglie per un braccio, le ha strappato la maglietta che indossava, Pt_1 le ha stretto un braccio al punto da lasciare tumefazioni, l'ha sbattuta violentemente contro un muro e, tenendola bloccata con il manico di scopa, l'ha percossa ripetutamente picchiandola alle costole, sputandole addosso ed insultandola dicendo “ stronza, scema, non vali un cazzo, sei una scema di merda”?
13) È vero o no che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo di prova erano presenti i figli minori della coppia tanto che il SI ha affermato “avete una Pt_1 mamma di merda che non vale un cazzo”?
pagina 10 di 26 14) È vero o no che durante gli anni della vita matrimoniale ho sentito in diverse occasioni il SI dire alla moglie “stai zitta che sei una ignorante e non capisci un cazzo”? Pt_1
Testi sui capitoli da 11 a 14: ON e ON. Testimone_8 Testimone_9
Con ogni più ampia riserva nei termini di legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile a BA (VA) in Parte_1 CP_1 data 15.9.2012, iscritto nei registri di Stato civile del predetto Comune dell'anno 2012, atto n. 4,
Parte II, Serie C.
Dall'unione sono nati i figli (Varese) in data 28.5.2008 e (Varese) in data Per_2 Per_3
6.8.2014.
Con ricorso depositato in data 27.2.2023 ha chiesto di pronunciare la separazione Parte_1 personale dei coniugi, di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_2 Per_3
entrambi i genitori, con assegnazione alla madre della casa coniugale sita in ON (VA), Via
Isola Virginia n. 28, di regolamentare le frequentazioni paterne con i figli minori, di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento in via indiretta alla madre di un importo complessivo di euro 700,00 mensili (euro 350,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di autorizzare il rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio nell'interesse dei figli minori.
Ha dedotto che, dopo anni di serena vita coniugale, a partire dalla fine dell'anno 2021 il rapporto tra i coniugi era entrato in profonda crisi a causa di incompatibilità caratteriali che, col decorso del tempo, avevano reso difficile la prosecuzione della convivenza;
nel gennaio 2022, cessata la convivenza matrimoniale, si era trasferito a VA OM presso la casa dei propri genitori e, da allora, i problemi di comunicazione tra i coniugi avevano ostacolato una serena collaborazione per la gestione dei figli;
fino all'intervento del proprio legale nell'agosto del 2022 aveva visto i figli pagina 11 di 26 solo saltuariamente e solo secondo le modalità imposte dalla madre, la quale opponeva continui dinieghi non giustificati;
la figlia minore si era progressivamente allontanata dal padre Per_2
dietro condizionamento della madre, mentre aveva continuato a condividere con il padre Per_3
la passione per la pesca conservando un rapporto più sereno.
Integrato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla domanda di separazione CP_1 personale dei coniugi ma chiedendo l'addebito della separazione al marito, di disporre l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori con assegnazione della casa coniugale di sua esclusiva proprietà e, di disporre, solo in via subordinata, dopo aver effettuato indagini psico-sociali sul padre e/o CTU psicologica, l'affidamento condiviso dei figli minori;
di regolamentare le frequentazioni paterne con i figli e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 500,00 per ciascun figlio (euro 1.000,00 complessivi), oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre all'80% delle spese straordinarie.
La resistente ha dedotto che i rapporti coniugali erano andati via via disgregandosi a causa delle condotte prevaricanti e prepotenti tenute dal marito nei suoi confronti e nei confronti dei figli;
in particolare, tra il 2015 e il 2016 la relazione era stata posta a dura prova a causa dei comportamenti tenuti dal ricorrente collegati all'uso di sostanze stupefacenti (cocaina) ed alcol;
dopo più di un anno e con il supporto del coniuge, il sig. era riuscito a disintossicarsi e tuttavia, dopo un Pt_1
breve periodo di calma apparente, tra la seconda metà del 2016 e il 2017 aveva ripreso a tenere condotte aggressive, prepotenti e prevaricanti, incurante della moglie come persona e dei bisogni dei figli;
gli agiti del sig. si erano ripetuti in diverse occasioni in cui lo stesso, indifferente Pt_1
dei bisogni dei minori, aveva messo a repentaglio la serenità e la sicurezza di tutti;
nel dicembre
2021, senza alcun motivo, aveva strattonato la moglie tirandola giù dalla macchina mentre si stavano recando in un centro commerciale e il 26 gennaio 2022, l'aveva nuovamente aggredita picchiandola e insultandola;
in conseguenza di tale accadimento si era recata al Pronto Soccorso e aveva deciso di porre definitivamente fine alla convivenza coniugale;
da allora, fino al giugno
2022, il sig. aveva incontrato i figli presso la casa coniugale, salvo poi pretendere di tenere Pt_1
i figli con sé; ed egli tuttavia non si era mai occupato dei figli e delle loro esigenze di cura e di salute, ciò che era tanto più grave in considerazione dello stato di salute di , con patologie Per_3
in corso di accertamento;
si era rivolto a in più occasioni in modi spregevoli tanto che la Per_2
pagina 12 di 26 stessa evitava ogni contatto con il padre se non spinta dalla mamma;
condivideva con il Per_3
padre la passione per la pesca, tanto che gli incontri tra loro erano sempre finalizzati a ciò e tuttavia anche il figlio minore faticava a stare con il padre e a rispondergli al telefono se non sospinto dalla madre.
I coniugi sono comparsi personalmente, con l'assistenza dei rispettivi difensori, all'udienza del
10.5.2023 avanti al Presidente del Tribunale, il quale, sentite le parti, ne tentava la conciliazione con esito negativo, quindi differiva l'udienza onde consentire alle parti di avviare un percorso di mediazione familiare. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.9.2023, con ordinanza del 25.9.2025 il Presidente così statuiva in via provvisoria e urgente ex art. 708 c.p.c.:
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. affida i figli minori (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_2 Per_3
6/8/2014) congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre dando atto che, allo stato, non sussistono i presupposti per l'affido esclusivo degli stessi alla madre non emergendo l'interruzione dei rapporti con il padre, sebbene assai difficoltosi;
3. autorizza – allo stato e salvo diversa indicazione da parte degli incaricandi Servizi Sociali - il coniuge non collocatario a tenere i figli con sé, a settimane alterne, dalle ore 14 del sabato alle ore 18,30 della domenica (in caso di impedimento per turni lavorativi, il week end potrà essere fruito – previa comunicazione al genitore collocatario con preavviso di 3 giorni - dal venerdì dall'uscita dalla scuola (o dal termine del turno lavorativo) al sabato alle ore 18,30; il pernotto è consentito solo presso l'abitazione della nonna paterna (ove attualmente è domiciliato il padre) e comunque nel rispetto della volontà dei ragazzi;
il padre potrà altresì tenere con sé i figli un pomeriggio alla settimana (indicativamente il mercoledì, salvo diverso accordo con preavviso di
3 giorni) dall'uscita dalla scuola alle ore 20,30 e potrà avere contatti telefonici con entrambi, a giorni alterni, nella fascia oraria dalle ore 18,30 alle ore 19,30 salvo diverso accordo. I periodi di vacanza e le festività verranno disciplinate successivamente, tenuto conto di quanto emergerà dalla presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali;
4. incarica i Servizi Sociali del Comune di ON (luogo di residenza di entrambi i coniugi e dei minori) di monitorare e di svolgere un'indagine psicosociale sul nucleo familiare, con particolare riferimento alla verifica di quali siano le condizioni personali di vita delle parti e dei figli minori e , riferendo sulla qualità del loro rapporto con entrambi i genitori Per_2 Per_3
pagina 13 di 26 e indicando se si rendono necessari interventi di sostegno a favore delle parti o dei figli minori. Ai
Servizi viene demandato l'incarico di attivare ogni intervento utile per agevolare / ripristinare gli incontri tra il padre e i figli (in particolare con che da qualche tempo rifiuta di vedere Per_2
il padre), se del caso anche in spazio neutro o protetto o mediante un educatore, e di organizzare il calendario degli incontri (specificando se appare opportuno mantenere la possibilità del pernotto), eventualmente modificando l'attuale regime;
concede termine ai Servizi Sociali sino al
6 dicembre 2023 per depositare una relazione sull'esito del monitoraggio e con onere di segnalare immediatamente all'Ufficio eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
5. dispone che il coniuge non collocatario a titolo di concorso al mantenimento della prole versi all'altro coniuge, entro i primi cinque giorni del mese, assegno di €. 800= (€. 400= per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di Varese;
6. assegna l'abitazione familiare al coniuge collocatario;
7. invita a rivolgersi al Sert territorialmente competente al fine di compiere tutti Parte_1
gli accertamenti tossicologici per escludere l'assunzione/abuso di alcol o di sostanze stupefacenti, onerando lo stesso di far conoscere l'esito degli accertamenti ai servizi sociali incaricati e autorizzando questi ultimi, in mancanza di riscontro da parte del sig. , a chiedere Pt_1
informazioni direttamente al Sert competente.
L'ordinanza presidenziale era comunicata al Pubblico Ministero e da questi vistata senza osservazioni in data 16.11.2023.
La parte ricorrente depositava memoria integrativa in data 27.10.2023 ribadendo le conclusioni già articolate nell'atto integrativo;
la parte resistente depositava comparsa di costituzione in data
1.12.2023, allegando il peggioramento della situazione familiare e il mancato rispetto delle statuizioni provvisorie da parte del sig. chiedendo inoltre disporsi in favore della moglie Pt_1
un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili in ragione dei modesti redditi della resistente e degli impegni familiari dei quali è gravata.
Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., acquisite le relazioni dimesse in atti dai Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di ON (dep. 4.12.2023,) e di VA OM
(dep. 6.12.2023, 16.3.2024) nonché la relazione psichiatrica del sig. (dep. 20.2.2024), con Pt_1
ordinanza del 24.4.2024 era disposta la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi
pagina 14 di 26 sociali come già disposto in sede di ordinanza presidenziale, con incarico di curare l'attivazione urgente e senza indugio di un intervento di sostegno psicologico in favore di e di un Per_3
intervento educativo presso il domicilio paterno;
era dato ingresso a CTU psicodiagnostica e disposta l'audizione della minore alla presenza del CTU nominato dott.ssa Per_2 Per_9
erano onerate entrambe le parti al deposito della documentazione reddituale integrativa e
[...] aggiornata e disposta l'acquisizione degli atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p. relativi al procedimento n. 4924/22 RG NR a carico dell'odierno ricorrente (cfr. nota della Procura della
Repubblica in sede del 30.5.2024 con cui è stata trasmessa richiesta di archiviazione del procedimento penale).
Acquisite le relazioni di aggiornamento depositate in data 28/29 maggio 2024, all'udienza del 4.6.2025
è stata sentita la minore con l'assistenza della CTU, la quale ha depositato l'elaborato peritale Per_2
in data 6.11.2024. Acquisite le relazioni conclusive dei Servizi sociali, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 9.4.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c., fruiti da entrambe le parti.
Considerato in diritto
1. La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle domande e delle allegazioni delle parti sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. La domanda di addebito della separazione al marito
Ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione al marito non meriti accoglimento, risultando l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto ai fatti sui quali la richiesta di addebito si fonda.
La parte resistente ha dedotto che la relazione tra le parti era stata a messa a dura prova, anche a causa della dipendenza del marito da sostanze stupefacenti, già tra il 2015 e il 2016 e, dopo un periodo di “calma apparente”, era divenuta nuovamente conflittuale già tra la seconda metà del pagina 15 di 26 2016 e l'inizio del 2017. Anche in sede di CTU la SIa ha confermato tali circostanze, CP_1
riferendo che “progressivamente litigi e incomprensioni iniziano a caratterizzare la coppia;
un'escalation che giunge a consapevolezza della SIa dopo la nascita di . (…) L'apice Per_3 della crisi di coppia viene collocato dopo la nascita di (…) i conflitti e gli scontri Per_3
avvengono alla presenza dei figli e aumentano progressivamente di intensità arrivando ad agiti di aggressività fisica e verbale. E' la SIa a prendere la decisione di separarsi”. CP_1
L'episodio del gennaio 2022, a seguito del quale la SIa ha abbandonato la casa familiare, si colloca dunque in un contesto di profonda incomprensione e di crisi coniugale già insorta, non di recente emersione ed anzi da tempo palesatasi tanto da avere incrinato, irrimediabilmente, la relazione di fiducia tra le parti. La procura della Repubblica in Sede, inoltre, in considerazione delle indagini svolte a seguito della denuncia querela sporta dalla odierna resistente in data
2.12.2022 e delle successive integrazioni (procedimento n. 680/2023 RG NR), ha ritenuto non configurabile un addebito di responsabilità nei confronti del sig. per i fatti oggetto di Pt_1
denuncia; in particolare, ha ritenuto non configurabile il reato di maltrattamenti il quale oltre a rivestire carattere abituale, consiste in una serie prolungata di vessazioni, aggressioni fisiche e verbali, privazioni della libertà personale ed economica, circostanze queste che non solo non ravvisano nei racconti stessi della donna ma neppure hanno avuto riscontro delle dichiarazioni dei familiari e neppure ha ravvisato la violazione degli artt. 570, 570 bis, 388 e 610 c.p.c., riconducendo le doglianze della odierna resistente ad un contesto di conflittualità coniugale ed alle divergenze che, già da tempo palesatesi, hanno condotto alla separazione personale dei coniugi
(Cfr istanza di archiviazione del 10.5.2024). Ed infatti, dalle allegazioni di entrambe le parti e, in particolare, della stessa resistente, si evince l'anteriorità degli episodi del gennaio 2022 rispetto al manifestarsi della crisi coniugale, in un clima di contrasto e di difficoltà comunicative già da tempo palesatesi dei coniugi, fin dall'epoca successiva alla nascita di . In tale contesto, si deve Per_3
ritenere che gli episodi posti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda di addebito si siano verificati quando era già venuta meno la fiducia e l'affectio tra i coniugi e, pertanto, dunque già maturata la cri coniugale in termini di irreversibilità. La domanda di addebito della separazione al marito non può dunque trovare accoglimento.
3. La responsabilità genitoriale
pagina 16 di 26 La CTU psicodiagnostica, svolta nel corso del giudizio di pari passo all'incarico conferito ai Servizi territoriali competenti ed anche da questi ultimi sollecitata, ha effettuato una approfondita analisi delle caratteristiche personologiche delle figure genitoriali e dei minori, nonché delle dinamiche relazionali che caratterizzano il rapporto familiare, con un'analisi approfondita e condivisibile nonché altresì condivisa dalle parti e dai rispettivi difensori, i quali entrambi hanno apprezzato la metodologia di analisi della CTU.
La SIa , dai rimandi della CTU, pur palesando alcune aree di fragilità e CP_1
condizionamento che trovano fondamento nelle emozioni e nella mancanza di fiducia verso il marito, legate ai vissuti del passato e alle difficoltà di confronto e di condivisione sulle necessità dei minori, è descritta come un genitore adeguato e centrato sulle esigenze dei figli, ha con entrambi un rapporto stabile e sicuro, connotato da confidenza, spontaneità e confronto;
è capace di fare fronte alle istanze anche di accudimento primario di e di porsi come “contenitore” delle Per_3
paure e delle ansie dei figli e delle diverse istanze della prole, anche in relazione alla loro diversa età. anche in sede di audizione, ha confermato di avere un bel rapporto con la madre ed Per_2 anche i Servizi sociali, nell'ultima relazione depositata il 24.3.2025, l'hanno descritta come centrata rispetto ad entrambi i figli, capace di sostenerli nelle loro preoccupazioni e attenta alle loro complessità, consapevole oltre che impegnata nella realizzazione del migliore interesse per i bambini.
La relazione peritale ha invece riportato significativi elementi di fragilità in capo alla figura paterna, sia nella relazione con il coniuge che con i figli minori, in particolar modo nella relazione con la figlia In sede di contesto peritale è emersa una scarsa capacità di modulazione Per_2
relazionale sulle componenti emotive, un approccio impulsivo e la difficoltà di porsi sul piano dell'ascolto e del posizionamento empatico;
le esperienze del passato, soprattutto in riferimento agli accadimenti separativi, lo portano ad essere tuttora diffidente e persecutorio nel rapporto con la SIa , con difficoltà a focalizzarsi sul vissuto dei minori, in particolare modo di CP_1
nei confronti della quale l'attenzione appare secondaria. Il rapporto tra e il Per_2 Per_3
padre è connotato dal desiderio di recuperare quanto perso in passato, accomunato dalla passione per la pesca, che costituisce il principale elemento di condivisione della diade, in una dimensione genitoriale che è progressivamente diventata maggiormente partecipativa.
La relazione tra e il padre è invece descritta come fortemente critica. Il rapporto del Per_2
padre con si è cristallizzato al momento della separazione e il sig. ha sviluppato Per_2 Pt_1
pagina 17 di 26 il pensiero di una alleanza negativa tra la madre e la figlia, che si è cristallizzato attribuendo alla figlia la responsabilità di tale alleanza. è ad oggi esclusa dalla mente genitoriale e, pur Per_2
avendo la stessa manifestato dolore, rabbia e tristezza con riferimento al rapporto con il padre, queste emozioni non vengono accolte dal padre che, ponendo in essere un comportamento evitante, ha portato all'interruzione netta del rapporto: “La minore ha più volte sottolineato al padre di essere disinteressato alla sua vita ma non c'è ancora variazione nell'intenzione del Sig. di non Pt_1
voler affrontare la questione con la figlia. Negli ultimi incontri peritali il Sig. esprime Pt_1
chiaramente di non voler più vedere la figlia. Tengo a sottolineare che la minore ha creato un'apertura al confronto ma in questo caso specifico gli operatori si trovano di fronte ad una situazione paradossale in merito al principio di bigenitorialità: è il Sig. che non vuole Pt_1
avere più rapporti con la minore. Cristallizzato nel passato, con limitati strumenti introspettivi e relazionali, non è probabilmente in grado di affrontare e sostenere un percorso di recupero del rapporto” (Cfr. pag. 26 CTU). In sede di precisazione delle conclusioni, il sig. ha aderito Pt_1
alla domanda di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre e non ha richiesto alcun intervento funzionale al ripristino della relazione.
Anche i Servizi sociali, nella relazione conclusiva del marzo 2025, hanno evidenziato che
“l'assunzione di un ruolo genitoriale completo da parte del sig. è incerto, anche se in Pt_1 possibile evoluzione a fronte di un investimento personale concreto nella dimensione genitoriale”, che non può prescindere, a parere del Collegio, da un analogo investimento nella relazione genitoriale con entrambi i figli e dal superamento della attuale situazione di differenziazione;
anche i Servizi hanno evidenziato che rispetto a il padre mantiene un atteggiamento di distacco Per_2
e offeso, incapace di una rielaborazione adulta ed emotiva; quanto a hanno osservato Per_10
che il padre, pur essendo capace di cogliere segnali di malessere, li colloca tuttora ad una dimensione separativa che contribuisce a creare situazioni dubbie ed alimentare la difficoltà di un procedimento genitoriale condiviso.
In sede di CTU, si è inoltre evidenziato che non sussiste, ormai da tempo, un fare genitoriale condiviso e tuttora permane una difficoltà comunicativa tra i genitori alimentata da una reciproca sfiducia che rende imprescindibile l'intervento dei legali e difficile una possibilità di confronto in tempi ragionevoli sulla condizione della prole, ciò che pone il rischio di uno stallo decisionale non compatibile con le esigenze e con l'interesse dei minori.
pagina 18 di 26 Alla luce di tali univoci riscontri, si deve considerare che è ormai da tempo carente un confronto genitoriale efficace, che la madre costituisce un genitore attento, capace di centrarsi sulle esigenze, sulle complessità e sulle difficoltà di entrambi i figli con cui ha uno stabile legame;
che quest'ultima, per il vero, pur palesando delle fragilità e diffidenza rispetto all'agire paterno, non risulta avere compromesso l'accesso dei figli all'altro genitore, non essendovi elementi per addebitare alla stessa la difficoltà di verso il padre, a maggior ragione a fronte del Per_2
disinvestimento da quest'ultimo attuato nei confronti della figlia.
In tale contesto, il Collegio ritiene rispondente al prioritario interesse della prole disporre l'affidamento super esclusivo di entrambi i figli alla madre, con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva, previa doverosa comunicazione e confronto con il padre laddove possibile, le decisioni di maggiore interesse per i figli minori afferenti la salute e l'educazione.
Ed infatti, da un lato la madre costituisce il genitore di indubbio riferimento e di impulso nell'adozione di siffatte decisioni;
d'altro canto, incontestato l'affidamento super esclusivo di alla madre (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni di entrambe le parti) non vi sono Per_2
sufficienti elementi per disporre un regime di affidamento differenziato, come invero richiesto dal ricorrente e sollecitato dalla CTU, che si tradurrebbe in un'indebita differenziazione tra i fratelli e comporterebbe il rischio di acuire, indebitamente, il vissuto di esclusione di , nonché Per_2
legittimare una diversità di trattamento tra i fratelli che non costituisce espressione di un fare genitoriale appropriato.
In tale contesto, si ritiene dunque che debba essere disposto l'affidamento super esclusivo di e alla madre, con collocamento presso la stessa e con facoltà per la stessa di Per_2 Per_3
assumente in via esclusiva ex art. 337 quater c.c., previa doverosa comunicazione e confronto con il padre laddove possibile, le decisioni di maggiore interesse per i figli minori afferenti la salute e l'educazione, tenuto conto del prioritario interesse e delle inclinazioni della prole.
Da ciò deriva, incontestata, l'assegnazione della casa familiare alla madre, genitore collocatario dei minori e proprietaria esclusiva dell'immobile.
Il disposto affidamento esclusivo, per le ragioni che precedono e in considerazione dei riscontri della CTU, non si appalesa tale da giustificare alcuna contrazione del tempo trascorso da Per_3
pagina 19 di 26 con il padre il quale, per l'effetto, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, salvo diverso accordo tra le parti e salvo diversa indicazione da parte dei Servizi Sociali:
- a fine settimana alterni, dalle ore 10 del sabato alle ore 18,30 della domenica (in caso di impedimento per turni lavorativi, il week end potrà essere fruito – previa comunicazione al genitore collocatario con preavviso di 3 giorni – dalle ore 14.00 del sabato fino alle ore 18.30 della domenica, ovvero dal venerdì dall'uscita dalla scuola, o dal termine del turno lavorativo, al sabato alle ore 18,30);
- infrasettimanalmente, un pomeriggio alla settimana (indicativamente il mercoledì, salvo diverso accordo con preavviso di 3 giorni) dall'uscita dalla scuola alle ore 21;
- per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni il giorno della Vigilia o il giorno di Natale nonché, ad anni alterni, dal 26 al 31 dicembre o dall'1 al 6 gennaio;
- durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni.
Il padre potrà inoltre avere un contatto telefonico quotidiano con il figlio minore.
La frequentazione di con il padre, invece, in considerazione della situazione e tenuto Per_2 conto dell'età della stessa, deve essere rimessa al libero accordo eventualmente assunto tra padre e figlia, a fronte di un'apertura e di una disponibilità in tal senso palesata dal sig. e della Pt_1
volontà della ragazza.
Deve essere inoltre confermato il mandato conferito ai Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di ON (luogo di residenza dei minori), in collaborazione con i Servizi territorialmente competenti per il Comune di VA OM, con incarico di effettuare colloqui periodici di monitoraggio del nucleo familiare e con incarico di: - curare il regolare svolgimento delle frequentazioni del padre con , con facoltà di modificare, sospendere, ampliare ovvero Per_3
ridurre i tempi di permanenza del minore presso il padre, sentite le parti, ricorrendone giustificate ragioni nell'interesse del minore;
- agevolare, ricorrendone le condizioni, l'eventuale ripresa delle frequentazioni di con il padre, a fronte di una stabile intenzione in tal senso palesata dal Per_2
sig. e tenuto conto della volontà della minore;
- attivare/monitorare la presa in carico Pt_1
psicologica dei minori per il tempo necessario, con facoltà di acquisirne gli esiti;
- avviare, se necessario in collaborazione con i competenti Servizi Specialistici anche della ASST e con facoltà
pagina 20 di 26 di acquisirne gli esiti, gli interventi di supporto alla genitorialità e/o di supporto psicologico individuale per il padre ritenuti necessari nell'interesse dei minori;
- attivare in favore delle parti un percorso di supporto alla genitorialità, di carattere individuale o condiviso, al fine di supportarli nell'esercizio del loro ruolo genitoriale e funzionale all'adozione condivisa delle scelte genitoriali nel preminente interesse dei minori, anche caldeggiando le parti, previa opportuna informazione, ad intraprendere un procedimento di coordinazione genitoriale;
- riferire alla competente a.g. ogni situazione di potenziale pregiudizio per i figli minori che dovesse medio tempore verificarsi.
4. Il contributo per il mantenimento dei figli minori
Circa il contributo al mantenimento del figlio minore da porsi a carico del padre va premesso, , in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate possibilità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è come di seguito compendiabile.
Il sig. in sede di ricorso introduttivo del giudizio ha dedotto di lavorare quale dipendente Pt_1 della società Autostrade per l'Italia con uno stipendio di circa 2.600 euro mensili. Dalla busta paga del gennaio 2023 risulta un reddito netto di 2.669,56 (cfr. doc. 3 ricorrente) e dalla documentazione fiscale in atti risulta un reddito lordo annuale di euro 37.706,61 nel 2019 (CU 2020), di euro
40.653,68 nel 2020 (CU 2021), di euro 43.332,05 nel 2021 (CU 2022), di euro 45.830,51 nel 2022
(CU 2023) e di 44.976,29 nel 2023 (CU 2024) che, dedotta l'imposta netta, le addizionali regionali e comunali e diviso per dodici mensilità, porta ad un reddito netto mensile di circa 2.640,00 euro.
In sede di precisazione delle conclusioni ha prodotto lettera di licenziamento disciplinare con pagina 21 di 26 effetto immediato consegnata in data 21.3.2025. In sede di comparsa conclusionale ha dedotto di avere reperito una nuova occupazione lavorativa presso la società con Controparte_5
decorrenza dal mese di aprile 2025, con contratto di lavoro a tempo determinato con qualifica di operaio e mansioni di conduttore di macchine operatici presso il cantiere di Ternate, con retribuzione lorda, in base al CCNL di riferimento, di € 1.970,00 pari a circa € 1.600,00 netti mensili (cfr. busta paga di aprile 2025 in atti, che risente dell'assunzione avvenuta in data
16.4.2025). Vive a VA OM presso l'abitazione della madre contribuendo alle spese di gestione della casa.
è socia con il fratello dello studio dentistico Dental Steel Sas ove ricopre la carica CP_1
di amministratore e lavora come dipendente con impiego part time. Non risultano in atti la visura della società (solo un rintraccio CCIA sub doc. 25 che tuttavia non riporta le quote di partecipazione né i bilanci attestanti l'andamento ella società e l'eventuale ripartizione degli utili). Ha dichiarato di percepire come dipendente 1.000 euro mensili e ha dichiarato un reddito complessivo di euro
6.907 nel 2019 (PF 2020 quadro RN1), di euro 5.752,00 nel 2020 (PF 2021), di euro 6.876 nel
2021 (PF 2022), di euro 13.174 nel 2022 (PF 2023), euro 13.558 nel 2023 (PF 2024), di euro 13.403 nel 2024 (PF 2025). E' proprietaria esclusiva della casa familiare di ON e delle annesse pertinenze (Cfr. visura) di cui sostiene la spese di gestione.
In tal contesto, considerata la situazione economico reddituale e patrimoniale delle parti come pocanzi brevemente compendiata, valutato e considerato che il sig. per effetto del Pt_1
licenziamento, pur essendosi rapidamente reinserito nel mondo del lavoro, risulta avere subito una contrazione reddituale e perso la stabilità lavorativa di cui godeva in precedenza (l'attuale impiego non risulta a tempo indeterminato); tenuto altresì conto delle esigenze dei minori, anche nell'ottica di un sereno progredire nella crescita, e del fatto che il padre mantiene una stabile frequentazione con , ma non anche con il Collegio stima congruo rideterminare la misura della Per_3 Per_2
contribuzione paterna in euro 700,00 mensili, pari ad euro 350,00 per ciascun figlio, con decorrenza dal rateo successivo alla pubblicazione della presente sentenza, oltre rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse della prole. L'assegno unico universale potrà essere integralmente percepito dalla madre quale genitore affidatario esclusivo e collocatario dei figli minori.
5. L'assegno di mantenimento del coniuge
pagina 22 di 26 La giurisprudenza di Cassazione ha chiarito che nella separazione dei coniugi, il diritto dell'uno a ricevere dall'altro quanto necessario al suo mantenimento è subordinato alla circostanza che il primo non abbia adeguati redditi propri, ossia che non disponga di entrate tali da consentirgli di mantenere il livello di vita consentito in costanza di convivenza coniugale (Cfr. Cass. civ. Sez. I,
09/10/2007, n. 21097) e che, a differenza che nel giudizio di divorzio, ove le ragioni della decisione e più genericamente le condizioni dei coniugi assumono rilievo ai fini della determinazione dell'assegno insieme con numerosi altri elementi, le condizioni alle quali è sottoposto il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare, consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il mantenimento, nella mancanza del beneficiario di adeguati redditi propri, e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi. (Cfr. Cass. civ. Sez. I, 05/11/1987, n. 8153).
Nel caso di specie, la domanda di mantenimento del coniuge non è fondata e non può essere accolta.
è titolare di carica societaria, possiede una stabile occupazione lavorativa, CP_1
ancorché esercitata part time, nello studio dentistico di cui è socia. E' proprietaria esclusiva della casa familiare, per la quale non sostiene spese abitative (mutuo) ad eccezione delle spese di gestione e delle utenze. In tale contesto, non è revocabile in dubbio che la stessa disponga di adeguati redditi propri.
Né, invero, nell'attualità, sussiste un importante squilibrio della situazione economico patrimoniale tra i coniugi. Se è ben vero che lo stipendio ad oggi percepito dal sig. è superiore di quello Pt_1
dichiarato dalla SIa (circa 1.600 netti a fronte dei 1.000 dichiarati dalla SIa CP_1
), non è revocabile in dubbio che la stessa abbia una stabilità occupazionale di cui CP_1 attualmente non risulta godere il marito ed è proprietaria, a differenza del marito, dell'immobile in cui vive e di cariche societarie potenzialmente redditizie.
Per le considerazioni che precedono, e a fronte della documentazione in atti, la domanda di mantenimento del coniuge deve essere respinta.
6. Le ulteriori questioni oggetto di causa
Si dà atto che entrambe le parti hanno prestato, fin dagli atti introduttivi, il reciproco consenso al rinnovo del documento di identità valido per l'espatrio dei figli minori.
pagina 23 di 26 Nulla può essere disposto in relazione alla domanda del ricorrente di disporre l'apertura di un conto corrente intestato a trattandosi di questione estranea alla competenza del giudice Persona_4
della famiglia.
7. Le spese di lite e di CTU
Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla pronuncia sullo status, tenuto conto dell'esito della causa rispetto alle domande articolate da entrambi i coniugi (in relazione all'addebito, alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche afferenti il mantenimento dei figli e del coniuge), ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto, resteranno a carico delle parti e ripartite tra esse nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio con rito civile a BA (VA) in data 15.9.2012, iscritto nei registri di Stato civile del predetto Comune dell'anno 2012, atto n. 4, Parte II, Serie C;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di BARDELLO (VA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Respinge la domanda di addebito della separazione svolta da;
CP_1
4. Dispone l'affidamento super esclusivo alla madre dei figli minori Persona_11
(28.5.2008) e (6.8.2014) con collocamento presso la madre e con facoltà per la Persona_4
stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c., previa comunicazione e confronto con il padre laddove possibile, le decisioni di maggiore interesse per i figli minori afferenti la salute e l'educazione, tenuto conto del prioritario interesse e delle inclinazioni della prole;
5. Assegna alla madre la casa familiare sita in ON, via Isola Virginia n. 28;
pagina 24 di 26 6. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore , salvo Persona_4
diverso accordo tra le parti e salvo diversa indicazione da parte dei Servizi Sociali:
- a fine settimana alterni, dalle ore 10 del sabato alle ore 18,30 della domenica (in caso di impedimento per turni lavorativi, il week end potrà essere fruito – previa comunicazione al genitore collocatario con preavviso di 3 giorni – dalle ore 14.00 del sabato fino alle ore 18.30 della domenica, ovvero dal venerdì dall'uscita dalla scuola, o dal termine del turno lavorativo, al sabato alle ore 18,30);
- infrasettimanalmente, un pomeriggio alla settimana (indicativamente il mercoledì, salvo diverso accordo con preavviso di 3 giorni) dall'uscita dalla scuola alle ore 21;
- per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni il giorno della Vigilia o il giorno di Natale nonché, ad anni alterni, dal 26 al 31 dicembre o dall'1 al 6 gennaio;
- durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni.
Il padre potrà inoltre avere un contatto telefonico quotidiano con il figlio minore;
7. La frequentazione di con il padre deve essere rimessa al libero accordo Per_2 eventualmente assunto tra padre e figlia, a fronte di un'apertura e di una disponibilità in tal senso palesata dal sig. e della volontà della ragazza;
Pt_1
8. Conferma il mandato conferito ai Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di ON (luogo di residenza dei minori), in collaborazione con i Servizi territorialmente competenti per il Comune di VA OM, con incarico di effettuare colloqui periodici di monitoraggio del nucleo familiare e secondo quanto meglio specificato in parte motiva;
9. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo di euro 700,00 mensili (euro 350,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con decorrenza dal rateo successivo alla pubblicazione della presente sentenza, oltre rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse della prole da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
pagina 25 di 26 10. L'assegno unico universale potrà essere integralmente percepito dalla madre quale genitore affidatario esclusivo e collocatario dei figli minori;
11. Respinge la domanda di mantenimento del coniuge articolata da;
CP_1
12. Dà atto che entrambe le parti hanno prestato il reciproco consenso al rinnovo del documento di identità valido per l'espatrio dei figli minori;
13. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
14. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto, resteranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Manda la Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali territorialmente competenti per il e di VA OM Controparte_6
Varese, così deciso nella Camera di Consiglio del 27.8.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Valentina Leggio Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 27.2.2023,
Da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. LAZZARI ELISABETTA del Foro di Novara, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. CHIARAVALLI BARBARA del Foro di Busto Arsizio, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 24.3.2023);
pagina 1 di 26 OGGETTO: Separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente: (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 1.4.2025)
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso:
In via principale:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e con Parte_1 CP_1
ordine di annotazione della separazione nei Registri dello Stato Civile del Comune di BA;
- assegnare alla sig.ra la casa coniugale situata in ON VA), via Isola CP_1
Virginia, 28, di sua esclusiva proprietà, la quale continuerà a vivervi con i due figli minori che ivi manterranno altresì la residenza anagrafica e la dimora abituale;
In punto affidamento: viste le conclusioni della CTU dott.ssa Per_1
- disporre l'affidamento esclusivo di alla madre;
Per_2
- disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori ai sensi della Legge n. Per_3
54/2006, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente presso la madre, con monitoraggio da parte dei servizi territorialmente competenti di ON.
- I genitori si dovranno impegnare reciprocamente a curarne la crescita, l'istruzione,
l'educazione e il benessere, collaborando ed adottando congiuntamente ogni decisione di straordinaria amministrazione nel preminente interesse dei figli e tenendo conto delle loro naturali inclinazioni ed aspettative.
- I genitori si dovranno impegnare, in caso di instaurazione di nuove relazioni sentimentali con altri partners, a non impedirne la frequentazione nel momento in cui la relazione sarà da considerarsi stabile e duratura e purché non vengano confusi i rispettivi ruoli agli occhi dei minori
e si dovranno impegnare a far sì che il/la nuovo/a compagno/a non vada a sostituire la figura materna e paterna che devono rimanere, per e , importanti ed insostituibili Per_2 Per_3
figure di riferimento.
- I minori manterranno altresì rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In punto diritto di visita:
- Per quanto concerne il diritto di visita padre-figli, nulla disporre per quanto concerne
lasciandole libertà circa il desiderio e volontà di riallacciare un rapporto con il padre Per_2
pagina 2 di 26 e, se del caso, tenuto altresì conto dell'età della minore, rimettere ad accordi tra il e Pt_1
la regolamentazione dei tempi di frequentazione. Per_2
- Per quanto concerne , disporre che il sig. possa tenerlo con sé, a settimane Per_3 Pt_1
alterne, dal venerdì pomeriggio al termine dell'orario scolastico sino alla domenica sera con rientro presso l'abitazione materna alle 21,00 oltre a un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola alle 21,00; nella settimana in cui non terrà nel weekend, il padre potrà tenerlo Per_3
con sé due pomeriggi la settimana, dall'uscita da scuola sino alle 21,00, impegnandosi per fargli svolgere i compiti scolastici ed accompagnandolo, nei giorni di sua spettanza, alle attività sportive, Co ricreative e agli impegni assunti da nell'interesse minore (es. logopedia).
- Dovrà in ogni caso essere garantito il contatto telefonico giornaliero nei giorni in cui il minore non è con il padre.
- Il giorno del proprio compleanno il minore festeggerà ad anni alterni con uno e l'altro genitore, mentre, in occasione del compleanno dei genitori, starà con il genitore Per_3
festeggiato così come per il giorno della Festa del Papà e della mamma.
- Il minore trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore per le vacanze estive, nel periodo di sospensione scolastica tra giugno e settembre e alternando, comunque, ogni anno, tra i genitori la settimana di Ferragosto;
il relativo periodo dovrà essere reciprocamente comunicato entro il 31 maggio di ogni anno con indicazione reciproca altresì del luogo di villeggiatura e relativi recapiti.
- Le vacanze natalizie saranno trascorse dal minore ad anni alterni con ciascun genitore in particolare dalla chiusura della scuola fino al 29 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre alla
Epifania con l'altro; per quanto riguarda i giorni della Vigilia di Natale, Natale, S. Stefano,
Capodanno ed Epifania verranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore così come Pasqua
e Lunedì dell'Angelo con ripartizione in periodi equi degli ulteriori giorni di sospensione dell'attività scolastica per le vacanze pasquali.
- Dovrà in ogni caso essere garantito il contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore.
- Autorizzare i genitori ad ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche per i minori.
In punto mantenimento:
- Alla luce anche della recentissima comunicazione di licenziamento irrogato al sig. , Pt_1
disporre un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori a carico del sig. Pt_1
pagina 3 di 26 pari ad € 700,00 mensili (€ 350,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT o quella somma meglio vista dall'Ill.mo Tribunale, all'esito delle opportune indagini ed accertamenti a carico della controparte, da versarsi alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese oltre al 50% delle spese di carattere straordinario per la cui individuazione si richiama il
Protocollo del Tribunale di Varese allegato all'atto introduttivo;
una volta sostenute dal genitore dette spese, secondo i criteri sopra indicati, andranno comunicate all'altro genitore e il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove necessaria e richiesta.
- Nulla disporre a titolo di mantenimento del coniuge essendo la sig.ra CP_1
economicamente autosufficiente;
sul punto si richiamano di seguito le istanze istruttorie già formulate.
- Disporre che l'assegno unico venga percepito, come per legge, al 50% tra i genitori che provvederanno, se non ancora fatto, ad avanzare autonoma e separata domanda.
- Disporre l'apertura di un conto corrente intestato al minore , vincolato e Persona_4 con possibilità di operazioni a firma congiunta dei genitori, per il versamento dell'indennità di frequenza da parte dell'INPS riconosciuta a a seguito della certificazione di DSA. Per_3
In via istruttoria: Si richiamano le istanze istruttorie formulate nell'atto introduttivo e nelle memorie ex art. 183 co VI c.p.c. n. 2) e n. 3) il cui contenuto è di seguito riportato e trascritto;
ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da controparte ed in particolare circa gli accertamenti al Serd, avendo il già versato in atti tutta la documentazione sanitaria e gli esiti degli Pt_1
esami tossicologici che escludono qualsiasi dipendenza, così come peraltro valutato in tal senso anche dalla CTU.
- ordinare alla sig.ra o al legale rappresentante pro-tempore della società CP_1
“ ” con sede in ON (VA) di cui risulta socia l'esibizione Controparte_3 in giudizio della documentazione inerente le dichiarazioni dei redditi, i bilanci ed il volume d'affari della medesima Società;
- disporre indagini patrimoniali e fiscali a mezzo della Polizia Tributaria nei confronti della sig.ra al fine di conoscere la reale capacità economica della medesima e CP_1
l'eventuale esistenza di redditi occulti al fine di ricostruire l'effettivo patrimonio della stessa.
- In caso di ammissione dei capitoli prova di controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria ed in particolare:
pagina 4 di 26 sul cap. 1 si indicano a prova contraria il sig. residente a [...]e il Sig. Tes_1
residente a [...]; Testimone_2
sul cap. 2 si rappresenta che la legna, circa 900 quintali, è ancora nella disponibilità della sig.ra
come risulta da documentazione fotografica che si produce a prova contraria e di cui CP_1
si chiede ammissione;
sul cap. 6 si chiede al sig. : “Vero che svolge attualmente lavori di giardinaggio e Tes_3
muratura presso l'abitazione della sig.ra , del di lei fratello e genitori”; “Vero che il sig. CP_1 Pt_1 la ammoniva rispetto a quanto sopra omettendo di aggredire verbalmente alcuno”; sul cap. 9 si producono a prova contraria e se ne chiede ammissione fotografie della gara di nuoto di del 16.12.2023 cui lo accompagnava il papà a smentita peraltro di quanto riferito Per_3
dalla nella querela del 21.12.2023 dove lascia intendere che, siccome il padre era CP_1
andato a prendere il minore alle 9 di mattina anziché alle 14, non aveva pronto il borsone della piscina e quindi il bambino non avrebbe potuto partecipare alla gara;
sul cap. 10 si chieda al sig. : “Vero che la sig.ra prima di Testimone_4 CP_1
iniziare la convivenza con il sig. lavorava presso uno studio di periti assicurativi sito a Pt_1
Varese e continuava tale attività anche dopo l'unione con il sig. ”; “Vero che è stato il Sig. Pt_1
a suggerire alla moglie di entrare in società con il fratello e continuare a lavorare”; Pt_1 sul cap. 14 si chiede al sig. e : “Vero che in costanza di matrimonio tra Persona_5 Persona_6 la sig.ra e il sig. le occasioni di frequentazione con la coppia sono state rare”. CP_1 Pt_1
Ci si oppone altresì all'ammissione dei documenti da 21 a 25 prodotti relativi alle utenze domestiche dell'abitazione della sig.ra posto che, nel contributo mensile al CP_1
mantenimento che il sig. corrisponde, è già compresa parte quota di dette spese e non si Pt_1
ravvisa la rilevanza della loro produzione in giudizio.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Si chiede concessione termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.”
Per parte resistente: (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 31.3.2025)
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, previa ogni più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto,
pagina 5 di 26 IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO: respinta ogni diversa domanda avversaria, dichiarare la separazione personale delle parti con addebito della stessa in capo al marito per aver tenuto condotte maltrattanti verso moglie e figli alle seguenti
C O N D I Z I O N I:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto,
2) circa l'affidamento dei minori: riconoscere alla SIa l'affidamento esclusivo dei CP_1
minori, ad eccezione delle questioni mediche di spettanza della SIa in via super CP_1 esclusiva;
solo in estremo subordine disporre l'affidamento condiviso di , da rivalutare Per_3
tra un anno, ed esclusivo di nei termini indicati dalla CTU, con conseguente conferma Per_2
del monitoraggio da parte dei servizi territorialmente competenti stante la residenza dei minori in
ON,
3) circa la collocazione dei minori e l'assegnazione della casa familiare: ci si associa alla domanda avversaria, con conseguente collocazione di e presso la resistente Per_2 Per_3 convenuta, ove continueranno ad abitare l'ex domicilio familiare che rimane assegnato alla medesima SIa , essendone, tra l'altro, proprietaria esclusiva, tanto che il SI CP_1
ha già asportato i propri effetti e beni, Pt_1
4) circa gli incontri padre e figli: visti gli impegni lavorativi del SI e considerata la Pt_1
ferma opposizione di ad incontrare il papà, così disporre: Per_2
Per : Per_3
mantenendo il monitoraggio della tutela minori, anche alla luce delle conclusioni assunte dalla
CTU, con il potere di sospendere gli incontri in caso di pregiudizio per il minore:
* un pomeriggio la settimana,
* un fine settimana alternato (sabato e domenica),
In subordine, confermare i provvedimenti presidenziali assunti per agevolare il SI , in Pt_1
ragione dei di lui impegni di lavoro, prevedendo la permanenza del minore presso il padre, a fine settimane alternati con la mamma, o da venerdì dall'usciata da scuola sino al sabato alle ore
18.30, o dalle ore 14 del sabato alle 18.30 della domenica, nonché un pomeriggio la settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30;
* due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive,
* le vacanze natalizie, ad anni alterni:
- la vigilia e Natale sino alle 18 prima di cena,
pagina 6 di 26 - dalle 18 del 25.12 a tutto il 26.12 sino alle ore 20,30,
- dal 29.12 al 2 gennaio o dalla mattina alle ore 10.30 del 4 gennaio sino alle ore 20.20 del giorno antecedente la ripresa delle lezioni scolastiche.
* le vacanze pasquali: ad anni alterni secondo il criterio dell'alternanza, i giorni andranno matematicamente divisi tra uno e l'altro genitore;
In via subordinata: suddividere le vacanze Natalizie e Pasquali in due uguali periodi;
il primo, dal giorno successivo alla sospensione delle lezioni scolastiche sino al 29 dicembre alle ore 21, e dalle ore 21 del 29.12 sino alla sera del 6 gennaio, alle ore 20.30, il secondo, dalla sera alle ore 19 del giorno della sospensione delle lezioni scolastiche, sino alle ore 20.30 del giorno di Pasqua o dalle ore 20.30 del giorno di Pasqua, sino alle ore 19 del giorno antecedente la ripresa delle lezioni scolastiche.
Il compleanno del minore verrà festeggiato ad anni alterni con uno e l'altro genitore, mentre, in occasione del compleanno dei genitori, starà con il genitore festeggiato e così in Per_3
occasione della Festa del Papà e della mamma.
In occasione della Santa Cresima:………
In ogni caso, onorando entrambi i genitori a rispettare, nei periodi di permanenza del minore presso di sé, gli impegni del minore (ad esempio: scolastici, medici, sportivi ecc).
Per : visti i rapporti tra le parti, considerate le determinazioni della ragazza e l'età della Per_2
medesima, ma non da ultimo la ferma indisponibilità del ricorrente ad ogni percorso teso a recuperare il rapporto con la figlia o anche solo a riesaminare la loro relazione, si confida perché non venga assunto alcun provvedimento sul punto, in attesa che la minore ed il padre rielaborino
i loro rapporti ed assumano diverse determinazioni,
5) circa il mantenimento dei minori: ordinare al SI di corrispondere alla moglie Pt_1
l'importo mensile di € 500,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione istat, a titolo di concorso nel mantenimento dei minori medesimi, oltre alla rifusione del 80% (in ragione della disparità dei redditi) delle spese straordinarie dovute per i minori, di cui alle linee guida del Tribunale di
Varese, che qui si intendono richiamate;
in ogni caso, in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
6) Circa il mantenimento della SIa : in ragione dei modesti redditi della resistente CP_1
e degli impegni familiari dei quali è gravata, ordinare al SI di corrispondere alla Pt_1
pagina 7 di 26 moglie un assegno per il di lei mantenimento di € 300,00 al mese, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
7) Circa i documenti validi per l'espatrio: viene accordato alle parti il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio (anche per scongiurare i comportamenti ostruzionistici di recente tenuti dal ricorrente stesso).
Tutto ciò con ogni conseguente provvedimento sanzionatorio ex art. 473 bis 39 cpc, viste le inadempienze e violazioni poste in essere dal SI rispetto ai provvedimenti Pt_1
presidenziali.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, disporre la permanenza dei minori nei termini indicati solo dopo aver effettuato i dovuti accertamenti sul ricorrente e quantificato in € 900,00 il dovuto a titolo di mantenimento dei minori,
o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione ISTAT ed alla rifusione del 50% delle spese di cui alle linee guida del Tribunale di Varese.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze, attribuendo alla SIa il diritto CP_1 di ricevere l'intero assegno unico, così come la gestione della pensione di invalidità/indennità di frequenza di spettanza di , a seguito dei recenti accertamenti che hanno Persona_4
certificato la DSA.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie meglio articolate nelle memorie ex art. 183, sesto comma, cpc, che qui si intendono richiamate.
In particolare:
1) Acquisizioni
a) Ordinare alle insegnanti di , direttamente o per il tramite dei servizi sociali competenti, Per_3
di relazionare circa i comportamenti tenuti da durante le ore di lezione e, se presenti, Per_3
indicare le criticità, ansie, paure, insicurezze riscontrate.
b) Ordinare al SERD di Arona la trasmissione degli esami ematici e del capello eseguiti sul SI
dal maggio 2023 (data della prima udienza presidenziale) ad oggi, in conformità al Pt_1
provvedimento Presidenziale.
c) Ordinare a Donna Sicura centro antiviolenza, la trasmissione di una relazione aggiornata circa il percorso effettuato dalla resistente,
2) Ordini di produzione
Questa difesa chiede che venga:
pagina 8 di 26 a) Ordinata, ex art. 210 cpc, al ricorrente la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente, conto titoli, carte di credito, carte di debito, polizze assicurative, nonché del consuntivo del medesimo fondo pensionistico con sottoscritto dal ricorrente contestualmente CP_4
alla moglie,
b) ordinata la produzione di tutti i referti medici degli accertamenti eseguiti dal SI Pt_1
presso il Sert/Serd di Laveno negli ultimi 10 anni, in uno con la relazione conseguente al percorso fatto presso il dottor di Varese, psicoterapeuta e psichiatra, iniziato a marzo 2022, in uno Tes_2
con il supporto psicologico presso un centro di TE (Vitavera),
c) ordinare a controparte la produzione, ex art. 210 cpc, del di lui estratto contributivo a riprova dei periodi di disoccupazione durante i quali ogni onere della vita familiare è rimasto a carico della resistente,
3) Prova per interpello e testi
Parte ricorrente insiste perché venga ammessa prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) È vero o no che il SI oltre a lavorare con un contratto di operaio su turni presso la Pt_1 società Autostrade per l'Italia svolge lavori come muratore e giardiniere per terze persone che provvedono a pagarlo direttamente?
2) È vero o no che il SI , alcuni anni or sono, ha tagliato le piante presenti presso la Pt_1
mia proprietà ed ha provveduto alla vendita del legname, omettendo poi di corrispondermi la percentuale pattuita a pagamento della materia prima?
Testi: ON Testimone_5
3) È vero o no che il SI ha revocato il proprio consenso al proseguo del percorso Pt_1 psicologico attivato presso la dottoressa , dopo l'invio della relazione che viene esibita al Per_7
teste, di cui al documento 14 del fascicolo della resistente convenuta?
4) È vero o no che il SI , in occasione di una seduta tenutasi presso lo studio della Pt_1
dottoressa nel mese di ottobre 2023, ha dichiarato di “non voler sottoscrivere il proprio Per_7
consenso affinché il minore effettui le visite e gli accertamenti medici necessari per completare la diagnosi di eosinofilia” e per la diagnosi di eventuale DSA?
5) È vero o no che il SI ha improvvisamente revocato il proprio consenso al prosieguo Pt_1
del percorso psicoterapico di con la dottoressa che aveva redatto il documento Per_3 Per_7
14 del fascicolo della resistente che viene esibito al teste?
Teste sui capitoli da 1 a 5: dottoressa di Gavirate Testimone_6
pagina 9 di 26 6) È vero o no che in data 28.10.2023 il SI , presentatosi presso l'ex domicilio Pt_1
familiare, alla presenza di un amico comune, SI , ha affermato nei confronti Persona_8 della moglie “sei una puttana, ogni mese cambi un uomo, tra poco scoppierà una bomba” e rivolgendosi al SI “meglio se non ti fai più trovare, sparisci”? Tes_3
7) È vero o no che il SI , a seguito di quanto accaduto il 28 ottobre 2023 mi ha Pt_1 dichiarato: “ho fatto una cazzata” e “è tutta colpa mia, poi ti spiegherò”?
Teste sui capitoli 6 e 7: di ON Persona_8
8) È vero o no che il ricorrente ha rimborsato alla resistente le spese straordinarie di cui al documento 3 quater del fascicolo di parte resistente che viene esibito al teste, il 7 dicembre 2023, come si evince dal documento 20 del fascicolo di parte resistente che viene esibito al teste, decurtato degli esborsi per la gita di con la squadra di canottaggio? Per_2
9) È vero o no che è la SIa che si occupa dei figli in ogni loro attività, scolastica, CP_1
sportiva e della vita quotidiana?
10) È vero o no che dall'inizio della convivenza le parti avevano concordato che la SIa
si occupasse della famiglia e dei figli, preferendo tale attività al lavoro extra domestico? CP_1
Testi sui capitoli da 8 a 10: di ON, di ON (tale Testimone_5 Testimone_7 assunto è tra l'altro ammesso da controparte a pagina 45 della relazione dei Servizi Sociali).
11) È vero o no che tra il 23 ed il 26 gennaio 2022 la SIa ha subito aggressioni da CP_1
parte del ricorrente a seguito delle quali la medesima si è dovuta recare al Pronto Soccorso di
Cittiglio per le lesioni riportate, come si evince dal documento 1 del fascicolo di parte resistente che viene esibito al teste?
12) È vero o no che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo di prova il SI ha strattonato la moglie per un braccio, le ha strappato la maglietta che indossava, Pt_1 le ha stretto un braccio al punto da lasciare tumefazioni, l'ha sbattuta violentemente contro un muro e, tenendola bloccata con il manico di scopa, l'ha percossa ripetutamente picchiandola alle costole, sputandole addosso ed insultandola dicendo “ stronza, scema, non vali un cazzo, sei una scema di merda”?
13) È vero o no che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo di prova erano presenti i figli minori della coppia tanto che il SI ha affermato “avete una Pt_1 mamma di merda che non vale un cazzo”?
pagina 10 di 26 14) È vero o no che durante gli anni della vita matrimoniale ho sentito in diverse occasioni il SI dire alla moglie “stai zitta che sei una ignorante e non capisci un cazzo”? Pt_1
Testi sui capitoli da 11 a 14: ON e ON. Testimone_8 Testimone_9
Con ogni più ampia riserva nei termini di legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile a BA (VA) in Parte_1 CP_1 data 15.9.2012, iscritto nei registri di Stato civile del predetto Comune dell'anno 2012, atto n. 4,
Parte II, Serie C.
Dall'unione sono nati i figli (Varese) in data 28.5.2008 e (Varese) in data Per_2 Per_3
6.8.2014.
Con ricorso depositato in data 27.2.2023 ha chiesto di pronunciare la separazione Parte_1 personale dei coniugi, di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_2 Per_3
entrambi i genitori, con assegnazione alla madre della casa coniugale sita in ON (VA), Via
Isola Virginia n. 28, di regolamentare le frequentazioni paterne con i figli minori, di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento in via indiretta alla madre di un importo complessivo di euro 700,00 mensili (euro 350,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di autorizzare il rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio nell'interesse dei figli minori.
Ha dedotto che, dopo anni di serena vita coniugale, a partire dalla fine dell'anno 2021 il rapporto tra i coniugi era entrato in profonda crisi a causa di incompatibilità caratteriali che, col decorso del tempo, avevano reso difficile la prosecuzione della convivenza;
nel gennaio 2022, cessata la convivenza matrimoniale, si era trasferito a VA OM presso la casa dei propri genitori e, da allora, i problemi di comunicazione tra i coniugi avevano ostacolato una serena collaborazione per la gestione dei figli;
fino all'intervento del proprio legale nell'agosto del 2022 aveva visto i figli pagina 11 di 26 solo saltuariamente e solo secondo le modalità imposte dalla madre, la quale opponeva continui dinieghi non giustificati;
la figlia minore si era progressivamente allontanata dal padre Per_2
dietro condizionamento della madre, mentre aveva continuato a condividere con il padre Per_3
la passione per la pesca conservando un rapporto più sereno.
Integrato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla domanda di separazione CP_1 personale dei coniugi ma chiedendo l'addebito della separazione al marito, di disporre l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori con assegnazione della casa coniugale di sua esclusiva proprietà e, di disporre, solo in via subordinata, dopo aver effettuato indagini psico-sociali sul padre e/o CTU psicologica, l'affidamento condiviso dei figli minori;
di regolamentare le frequentazioni paterne con i figli e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 500,00 per ciascun figlio (euro 1.000,00 complessivi), oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre all'80% delle spese straordinarie.
La resistente ha dedotto che i rapporti coniugali erano andati via via disgregandosi a causa delle condotte prevaricanti e prepotenti tenute dal marito nei suoi confronti e nei confronti dei figli;
in particolare, tra il 2015 e il 2016 la relazione era stata posta a dura prova a causa dei comportamenti tenuti dal ricorrente collegati all'uso di sostanze stupefacenti (cocaina) ed alcol;
dopo più di un anno e con il supporto del coniuge, il sig. era riuscito a disintossicarsi e tuttavia, dopo un Pt_1
breve periodo di calma apparente, tra la seconda metà del 2016 e il 2017 aveva ripreso a tenere condotte aggressive, prepotenti e prevaricanti, incurante della moglie come persona e dei bisogni dei figli;
gli agiti del sig. si erano ripetuti in diverse occasioni in cui lo stesso, indifferente Pt_1
dei bisogni dei minori, aveva messo a repentaglio la serenità e la sicurezza di tutti;
nel dicembre
2021, senza alcun motivo, aveva strattonato la moglie tirandola giù dalla macchina mentre si stavano recando in un centro commerciale e il 26 gennaio 2022, l'aveva nuovamente aggredita picchiandola e insultandola;
in conseguenza di tale accadimento si era recata al Pronto Soccorso e aveva deciso di porre definitivamente fine alla convivenza coniugale;
da allora, fino al giugno
2022, il sig. aveva incontrato i figli presso la casa coniugale, salvo poi pretendere di tenere Pt_1
i figli con sé; ed egli tuttavia non si era mai occupato dei figli e delle loro esigenze di cura e di salute, ciò che era tanto più grave in considerazione dello stato di salute di , con patologie Per_3
in corso di accertamento;
si era rivolto a in più occasioni in modi spregevoli tanto che la Per_2
pagina 12 di 26 stessa evitava ogni contatto con il padre se non spinta dalla mamma;
condivideva con il Per_3
padre la passione per la pesca, tanto che gli incontri tra loro erano sempre finalizzati a ciò e tuttavia anche il figlio minore faticava a stare con il padre e a rispondergli al telefono se non sospinto dalla madre.
I coniugi sono comparsi personalmente, con l'assistenza dei rispettivi difensori, all'udienza del
10.5.2023 avanti al Presidente del Tribunale, il quale, sentite le parti, ne tentava la conciliazione con esito negativo, quindi differiva l'udienza onde consentire alle parti di avviare un percorso di mediazione familiare. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.9.2023, con ordinanza del 25.9.2025 il Presidente così statuiva in via provvisoria e urgente ex art. 708 c.p.c.:
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. affida i figli minori (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_2 Per_3
6/8/2014) congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre dando atto che, allo stato, non sussistono i presupposti per l'affido esclusivo degli stessi alla madre non emergendo l'interruzione dei rapporti con il padre, sebbene assai difficoltosi;
3. autorizza – allo stato e salvo diversa indicazione da parte degli incaricandi Servizi Sociali - il coniuge non collocatario a tenere i figli con sé, a settimane alterne, dalle ore 14 del sabato alle ore 18,30 della domenica (in caso di impedimento per turni lavorativi, il week end potrà essere fruito – previa comunicazione al genitore collocatario con preavviso di 3 giorni - dal venerdì dall'uscita dalla scuola (o dal termine del turno lavorativo) al sabato alle ore 18,30; il pernotto è consentito solo presso l'abitazione della nonna paterna (ove attualmente è domiciliato il padre) e comunque nel rispetto della volontà dei ragazzi;
il padre potrà altresì tenere con sé i figli un pomeriggio alla settimana (indicativamente il mercoledì, salvo diverso accordo con preavviso di
3 giorni) dall'uscita dalla scuola alle ore 20,30 e potrà avere contatti telefonici con entrambi, a giorni alterni, nella fascia oraria dalle ore 18,30 alle ore 19,30 salvo diverso accordo. I periodi di vacanza e le festività verranno disciplinate successivamente, tenuto conto di quanto emergerà dalla presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali;
4. incarica i Servizi Sociali del Comune di ON (luogo di residenza di entrambi i coniugi e dei minori) di monitorare e di svolgere un'indagine psicosociale sul nucleo familiare, con particolare riferimento alla verifica di quali siano le condizioni personali di vita delle parti e dei figli minori e , riferendo sulla qualità del loro rapporto con entrambi i genitori Per_2 Per_3
pagina 13 di 26 e indicando se si rendono necessari interventi di sostegno a favore delle parti o dei figli minori. Ai
Servizi viene demandato l'incarico di attivare ogni intervento utile per agevolare / ripristinare gli incontri tra il padre e i figli (in particolare con che da qualche tempo rifiuta di vedere Per_2
il padre), se del caso anche in spazio neutro o protetto o mediante un educatore, e di organizzare il calendario degli incontri (specificando se appare opportuno mantenere la possibilità del pernotto), eventualmente modificando l'attuale regime;
concede termine ai Servizi Sociali sino al
6 dicembre 2023 per depositare una relazione sull'esito del monitoraggio e con onere di segnalare immediatamente all'Ufficio eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
5. dispone che il coniuge non collocatario a titolo di concorso al mantenimento della prole versi all'altro coniuge, entro i primi cinque giorni del mese, assegno di €. 800= (€. 400= per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di Varese;
6. assegna l'abitazione familiare al coniuge collocatario;
7. invita a rivolgersi al Sert territorialmente competente al fine di compiere tutti Parte_1
gli accertamenti tossicologici per escludere l'assunzione/abuso di alcol o di sostanze stupefacenti, onerando lo stesso di far conoscere l'esito degli accertamenti ai servizi sociali incaricati e autorizzando questi ultimi, in mancanza di riscontro da parte del sig. , a chiedere Pt_1
informazioni direttamente al Sert competente.
L'ordinanza presidenziale era comunicata al Pubblico Ministero e da questi vistata senza osservazioni in data 16.11.2023.
La parte ricorrente depositava memoria integrativa in data 27.10.2023 ribadendo le conclusioni già articolate nell'atto integrativo;
la parte resistente depositava comparsa di costituzione in data
1.12.2023, allegando il peggioramento della situazione familiare e il mancato rispetto delle statuizioni provvisorie da parte del sig. chiedendo inoltre disporsi in favore della moglie Pt_1
un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili in ragione dei modesti redditi della resistente e degli impegni familiari dei quali è gravata.
Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., acquisite le relazioni dimesse in atti dai Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di ON (dep. 4.12.2023,) e di VA OM
(dep. 6.12.2023, 16.3.2024) nonché la relazione psichiatrica del sig. (dep. 20.2.2024), con Pt_1
ordinanza del 24.4.2024 era disposta la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi
pagina 14 di 26 sociali come già disposto in sede di ordinanza presidenziale, con incarico di curare l'attivazione urgente e senza indugio di un intervento di sostegno psicologico in favore di e di un Per_3
intervento educativo presso il domicilio paterno;
era dato ingresso a CTU psicodiagnostica e disposta l'audizione della minore alla presenza del CTU nominato dott.ssa Per_2 Per_9
erano onerate entrambe le parti al deposito della documentazione reddituale integrativa e
[...] aggiornata e disposta l'acquisizione degli atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p. relativi al procedimento n. 4924/22 RG NR a carico dell'odierno ricorrente (cfr. nota della Procura della
Repubblica in sede del 30.5.2024 con cui è stata trasmessa richiesta di archiviazione del procedimento penale).
Acquisite le relazioni di aggiornamento depositate in data 28/29 maggio 2024, all'udienza del 4.6.2025
è stata sentita la minore con l'assistenza della CTU, la quale ha depositato l'elaborato peritale Per_2
in data 6.11.2024. Acquisite le relazioni conclusive dei Servizi sociali, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 9.4.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c., fruiti da entrambe le parti.
Considerato in diritto
1. La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle domande e delle allegazioni delle parti sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. La domanda di addebito della separazione al marito
Ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione al marito non meriti accoglimento, risultando l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto ai fatti sui quali la richiesta di addebito si fonda.
La parte resistente ha dedotto che la relazione tra le parti era stata a messa a dura prova, anche a causa della dipendenza del marito da sostanze stupefacenti, già tra il 2015 e il 2016 e, dopo un periodo di “calma apparente”, era divenuta nuovamente conflittuale già tra la seconda metà del pagina 15 di 26 2016 e l'inizio del 2017. Anche in sede di CTU la SIa ha confermato tali circostanze, CP_1
riferendo che “progressivamente litigi e incomprensioni iniziano a caratterizzare la coppia;
un'escalation che giunge a consapevolezza della SIa dopo la nascita di . (…) L'apice Per_3 della crisi di coppia viene collocato dopo la nascita di (…) i conflitti e gli scontri Per_3
avvengono alla presenza dei figli e aumentano progressivamente di intensità arrivando ad agiti di aggressività fisica e verbale. E' la SIa a prendere la decisione di separarsi”. CP_1
L'episodio del gennaio 2022, a seguito del quale la SIa ha abbandonato la casa familiare, si colloca dunque in un contesto di profonda incomprensione e di crisi coniugale già insorta, non di recente emersione ed anzi da tempo palesatasi tanto da avere incrinato, irrimediabilmente, la relazione di fiducia tra le parti. La procura della Repubblica in Sede, inoltre, in considerazione delle indagini svolte a seguito della denuncia querela sporta dalla odierna resistente in data
2.12.2022 e delle successive integrazioni (procedimento n. 680/2023 RG NR), ha ritenuto non configurabile un addebito di responsabilità nei confronti del sig. per i fatti oggetto di Pt_1
denuncia; in particolare, ha ritenuto non configurabile il reato di maltrattamenti il quale oltre a rivestire carattere abituale, consiste in una serie prolungata di vessazioni, aggressioni fisiche e verbali, privazioni della libertà personale ed economica, circostanze queste che non solo non ravvisano nei racconti stessi della donna ma neppure hanno avuto riscontro delle dichiarazioni dei familiari e neppure ha ravvisato la violazione degli artt. 570, 570 bis, 388 e 610 c.p.c., riconducendo le doglianze della odierna resistente ad un contesto di conflittualità coniugale ed alle divergenze che, già da tempo palesatesi, hanno condotto alla separazione personale dei coniugi
(Cfr istanza di archiviazione del 10.5.2024). Ed infatti, dalle allegazioni di entrambe le parti e, in particolare, della stessa resistente, si evince l'anteriorità degli episodi del gennaio 2022 rispetto al manifestarsi della crisi coniugale, in un clima di contrasto e di difficoltà comunicative già da tempo palesatesi dei coniugi, fin dall'epoca successiva alla nascita di . In tale contesto, si deve Per_3
ritenere che gli episodi posti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda di addebito si siano verificati quando era già venuta meno la fiducia e l'affectio tra i coniugi e, pertanto, dunque già maturata la cri coniugale in termini di irreversibilità. La domanda di addebito della separazione al marito non può dunque trovare accoglimento.
3. La responsabilità genitoriale
pagina 16 di 26 La CTU psicodiagnostica, svolta nel corso del giudizio di pari passo all'incarico conferito ai Servizi territoriali competenti ed anche da questi ultimi sollecitata, ha effettuato una approfondita analisi delle caratteristiche personologiche delle figure genitoriali e dei minori, nonché delle dinamiche relazionali che caratterizzano il rapporto familiare, con un'analisi approfondita e condivisibile nonché altresì condivisa dalle parti e dai rispettivi difensori, i quali entrambi hanno apprezzato la metodologia di analisi della CTU.
La SIa , dai rimandi della CTU, pur palesando alcune aree di fragilità e CP_1
condizionamento che trovano fondamento nelle emozioni e nella mancanza di fiducia verso il marito, legate ai vissuti del passato e alle difficoltà di confronto e di condivisione sulle necessità dei minori, è descritta come un genitore adeguato e centrato sulle esigenze dei figli, ha con entrambi un rapporto stabile e sicuro, connotato da confidenza, spontaneità e confronto;
è capace di fare fronte alle istanze anche di accudimento primario di e di porsi come “contenitore” delle Per_3
paure e delle ansie dei figli e delle diverse istanze della prole, anche in relazione alla loro diversa età. anche in sede di audizione, ha confermato di avere un bel rapporto con la madre ed Per_2 anche i Servizi sociali, nell'ultima relazione depositata il 24.3.2025, l'hanno descritta come centrata rispetto ad entrambi i figli, capace di sostenerli nelle loro preoccupazioni e attenta alle loro complessità, consapevole oltre che impegnata nella realizzazione del migliore interesse per i bambini.
La relazione peritale ha invece riportato significativi elementi di fragilità in capo alla figura paterna, sia nella relazione con il coniuge che con i figli minori, in particolar modo nella relazione con la figlia In sede di contesto peritale è emersa una scarsa capacità di modulazione Per_2
relazionale sulle componenti emotive, un approccio impulsivo e la difficoltà di porsi sul piano dell'ascolto e del posizionamento empatico;
le esperienze del passato, soprattutto in riferimento agli accadimenti separativi, lo portano ad essere tuttora diffidente e persecutorio nel rapporto con la SIa , con difficoltà a focalizzarsi sul vissuto dei minori, in particolare modo di CP_1
nei confronti della quale l'attenzione appare secondaria. Il rapporto tra e il Per_2 Per_3
padre è connotato dal desiderio di recuperare quanto perso in passato, accomunato dalla passione per la pesca, che costituisce il principale elemento di condivisione della diade, in una dimensione genitoriale che è progressivamente diventata maggiormente partecipativa.
La relazione tra e il padre è invece descritta come fortemente critica. Il rapporto del Per_2
padre con si è cristallizzato al momento della separazione e il sig. ha sviluppato Per_2 Pt_1
pagina 17 di 26 il pensiero di una alleanza negativa tra la madre e la figlia, che si è cristallizzato attribuendo alla figlia la responsabilità di tale alleanza. è ad oggi esclusa dalla mente genitoriale e, pur Per_2
avendo la stessa manifestato dolore, rabbia e tristezza con riferimento al rapporto con il padre, queste emozioni non vengono accolte dal padre che, ponendo in essere un comportamento evitante, ha portato all'interruzione netta del rapporto: “La minore ha più volte sottolineato al padre di essere disinteressato alla sua vita ma non c'è ancora variazione nell'intenzione del Sig. di non Pt_1
voler affrontare la questione con la figlia. Negli ultimi incontri peritali il Sig. esprime Pt_1
chiaramente di non voler più vedere la figlia. Tengo a sottolineare che la minore ha creato un'apertura al confronto ma in questo caso specifico gli operatori si trovano di fronte ad una situazione paradossale in merito al principio di bigenitorialità: è il Sig. che non vuole Pt_1
avere più rapporti con la minore. Cristallizzato nel passato, con limitati strumenti introspettivi e relazionali, non è probabilmente in grado di affrontare e sostenere un percorso di recupero del rapporto” (Cfr. pag. 26 CTU). In sede di precisazione delle conclusioni, il sig. ha aderito Pt_1
alla domanda di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre e non ha richiesto alcun intervento funzionale al ripristino della relazione.
Anche i Servizi sociali, nella relazione conclusiva del marzo 2025, hanno evidenziato che
“l'assunzione di un ruolo genitoriale completo da parte del sig. è incerto, anche se in Pt_1 possibile evoluzione a fronte di un investimento personale concreto nella dimensione genitoriale”, che non può prescindere, a parere del Collegio, da un analogo investimento nella relazione genitoriale con entrambi i figli e dal superamento della attuale situazione di differenziazione;
anche i Servizi hanno evidenziato che rispetto a il padre mantiene un atteggiamento di distacco Per_2
e offeso, incapace di una rielaborazione adulta ed emotiva; quanto a hanno osservato Per_10
che il padre, pur essendo capace di cogliere segnali di malessere, li colloca tuttora ad una dimensione separativa che contribuisce a creare situazioni dubbie ed alimentare la difficoltà di un procedimento genitoriale condiviso.
In sede di CTU, si è inoltre evidenziato che non sussiste, ormai da tempo, un fare genitoriale condiviso e tuttora permane una difficoltà comunicativa tra i genitori alimentata da una reciproca sfiducia che rende imprescindibile l'intervento dei legali e difficile una possibilità di confronto in tempi ragionevoli sulla condizione della prole, ciò che pone il rischio di uno stallo decisionale non compatibile con le esigenze e con l'interesse dei minori.
pagina 18 di 26 Alla luce di tali univoci riscontri, si deve considerare che è ormai da tempo carente un confronto genitoriale efficace, che la madre costituisce un genitore attento, capace di centrarsi sulle esigenze, sulle complessità e sulle difficoltà di entrambi i figli con cui ha uno stabile legame;
che quest'ultima, per il vero, pur palesando delle fragilità e diffidenza rispetto all'agire paterno, non risulta avere compromesso l'accesso dei figli all'altro genitore, non essendovi elementi per addebitare alla stessa la difficoltà di verso il padre, a maggior ragione a fronte del Per_2
disinvestimento da quest'ultimo attuato nei confronti della figlia.
In tale contesto, il Collegio ritiene rispondente al prioritario interesse della prole disporre l'affidamento super esclusivo di entrambi i figli alla madre, con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva, previa doverosa comunicazione e confronto con il padre laddove possibile, le decisioni di maggiore interesse per i figli minori afferenti la salute e l'educazione.
Ed infatti, da un lato la madre costituisce il genitore di indubbio riferimento e di impulso nell'adozione di siffatte decisioni;
d'altro canto, incontestato l'affidamento super esclusivo di alla madre (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni di entrambe le parti) non vi sono Per_2
sufficienti elementi per disporre un regime di affidamento differenziato, come invero richiesto dal ricorrente e sollecitato dalla CTU, che si tradurrebbe in un'indebita differenziazione tra i fratelli e comporterebbe il rischio di acuire, indebitamente, il vissuto di esclusione di , nonché Per_2
legittimare una diversità di trattamento tra i fratelli che non costituisce espressione di un fare genitoriale appropriato.
In tale contesto, si ritiene dunque che debba essere disposto l'affidamento super esclusivo di e alla madre, con collocamento presso la stessa e con facoltà per la stessa di Per_2 Per_3
assumente in via esclusiva ex art. 337 quater c.c., previa doverosa comunicazione e confronto con il padre laddove possibile, le decisioni di maggiore interesse per i figli minori afferenti la salute e l'educazione, tenuto conto del prioritario interesse e delle inclinazioni della prole.
Da ciò deriva, incontestata, l'assegnazione della casa familiare alla madre, genitore collocatario dei minori e proprietaria esclusiva dell'immobile.
Il disposto affidamento esclusivo, per le ragioni che precedono e in considerazione dei riscontri della CTU, non si appalesa tale da giustificare alcuna contrazione del tempo trascorso da Per_3
pagina 19 di 26 con il padre il quale, per l'effetto, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, salvo diverso accordo tra le parti e salvo diversa indicazione da parte dei Servizi Sociali:
- a fine settimana alterni, dalle ore 10 del sabato alle ore 18,30 della domenica (in caso di impedimento per turni lavorativi, il week end potrà essere fruito – previa comunicazione al genitore collocatario con preavviso di 3 giorni – dalle ore 14.00 del sabato fino alle ore 18.30 della domenica, ovvero dal venerdì dall'uscita dalla scuola, o dal termine del turno lavorativo, al sabato alle ore 18,30);
- infrasettimanalmente, un pomeriggio alla settimana (indicativamente il mercoledì, salvo diverso accordo con preavviso di 3 giorni) dall'uscita dalla scuola alle ore 21;
- per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni il giorno della Vigilia o il giorno di Natale nonché, ad anni alterni, dal 26 al 31 dicembre o dall'1 al 6 gennaio;
- durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni.
Il padre potrà inoltre avere un contatto telefonico quotidiano con il figlio minore.
La frequentazione di con il padre, invece, in considerazione della situazione e tenuto Per_2 conto dell'età della stessa, deve essere rimessa al libero accordo eventualmente assunto tra padre e figlia, a fronte di un'apertura e di una disponibilità in tal senso palesata dal sig. e della Pt_1
volontà della ragazza.
Deve essere inoltre confermato il mandato conferito ai Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di ON (luogo di residenza dei minori), in collaborazione con i Servizi territorialmente competenti per il Comune di VA OM, con incarico di effettuare colloqui periodici di monitoraggio del nucleo familiare e con incarico di: - curare il regolare svolgimento delle frequentazioni del padre con , con facoltà di modificare, sospendere, ampliare ovvero Per_3
ridurre i tempi di permanenza del minore presso il padre, sentite le parti, ricorrendone giustificate ragioni nell'interesse del minore;
- agevolare, ricorrendone le condizioni, l'eventuale ripresa delle frequentazioni di con il padre, a fronte di una stabile intenzione in tal senso palesata dal Per_2
sig. e tenuto conto della volontà della minore;
- attivare/monitorare la presa in carico Pt_1
psicologica dei minori per il tempo necessario, con facoltà di acquisirne gli esiti;
- avviare, se necessario in collaborazione con i competenti Servizi Specialistici anche della ASST e con facoltà
pagina 20 di 26 di acquisirne gli esiti, gli interventi di supporto alla genitorialità e/o di supporto psicologico individuale per il padre ritenuti necessari nell'interesse dei minori;
- attivare in favore delle parti un percorso di supporto alla genitorialità, di carattere individuale o condiviso, al fine di supportarli nell'esercizio del loro ruolo genitoriale e funzionale all'adozione condivisa delle scelte genitoriali nel preminente interesse dei minori, anche caldeggiando le parti, previa opportuna informazione, ad intraprendere un procedimento di coordinazione genitoriale;
- riferire alla competente a.g. ogni situazione di potenziale pregiudizio per i figli minori che dovesse medio tempore verificarsi.
4. Il contributo per il mantenimento dei figli minori
Circa il contributo al mantenimento del figlio minore da porsi a carico del padre va premesso, , in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate possibilità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è come di seguito compendiabile.
Il sig. in sede di ricorso introduttivo del giudizio ha dedotto di lavorare quale dipendente Pt_1 della società Autostrade per l'Italia con uno stipendio di circa 2.600 euro mensili. Dalla busta paga del gennaio 2023 risulta un reddito netto di 2.669,56 (cfr. doc. 3 ricorrente) e dalla documentazione fiscale in atti risulta un reddito lordo annuale di euro 37.706,61 nel 2019 (CU 2020), di euro
40.653,68 nel 2020 (CU 2021), di euro 43.332,05 nel 2021 (CU 2022), di euro 45.830,51 nel 2022
(CU 2023) e di 44.976,29 nel 2023 (CU 2024) che, dedotta l'imposta netta, le addizionali regionali e comunali e diviso per dodici mensilità, porta ad un reddito netto mensile di circa 2.640,00 euro.
In sede di precisazione delle conclusioni ha prodotto lettera di licenziamento disciplinare con pagina 21 di 26 effetto immediato consegnata in data 21.3.2025. In sede di comparsa conclusionale ha dedotto di avere reperito una nuova occupazione lavorativa presso la società con Controparte_5
decorrenza dal mese di aprile 2025, con contratto di lavoro a tempo determinato con qualifica di operaio e mansioni di conduttore di macchine operatici presso il cantiere di Ternate, con retribuzione lorda, in base al CCNL di riferimento, di € 1.970,00 pari a circa € 1.600,00 netti mensili (cfr. busta paga di aprile 2025 in atti, che risente dell'assunzione avvenuta in data
16.4.2025). Vive a VA OM presso l'abitazione della madre contribuendo alle spese di gestione della casa.
è socia con il fratello dello studio dentistico Dental Steel Sas ove ricopre la carica CP_1
di amministratore e lavora come dipendente con impiego part time. Non risultano in atti la visura della società (solo un rintraccio CCIA sub doc. 25 che tuttavia non riporta le quote di partecipazione né i bilanci attestanti l'andamento ella società e l'eventuale ripartizione degli utili). Ha dichiarato di percepire come dipendente 1.000 euro mensili e ha dichiarato un reddito complessivo di euro
6.907 nel 2019 (PF 2020 quadro RN1), di euro 5.752,00 nel 2020 (PF 2021), di euro 6.876 nel
2021 (PF 2022), di euro 13.174 nel 2022 (PF 2023), euro 13.558 nel 2023 (PF 2024), di euro 13.403 nel 2024 (PF 2025). E' proprietaria esclusiva della casa familiare di ON e delle annesse pertinenze (Cfr. visura) di cui sostiene la spese di gestione.
In tal contesto, considerata la situazione economico reddituale e patrimoniale delle parti come pocanzi brevemente compendiata, valutato e considerato che il sig. per effetto del Pt_1
licenziamento, pur essendosi rapidamente reinserito nel mondo del lavoro, risulta avere subito una contrazione reddituale e perso la stabilità lavorativa di cui godeva in precedenza (l'attuale impiego non risulta a tempo indeterminato); tenuto altresì conto delle esigenze dei minori, anche nell'ottica di un sereno progredire nella crescita, e del fatto che il padre mantiene una stabile frequentazione con , ma non anche con il Collegio stima congruo rideterminare la misura della Per_3 Per_2
contribuzione paterna in euro 700,00 mensili, pari ad euro 350,00 per ciascun figlio, con decorrenza dal rateo successivo alla pubblicazione della presente sentenza, oltre rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse della prole. L'assegno unico universale potrà essere integralmente percepito dalla madre quale genitore affidatario esclusivo e collocatario dei figli minori.
5. L'assegno di mantenimento del coniuge
pagina 22 di 26 La giurisprudenza di Cassazione ha chiarito che nella separazione dei coniugi, il diritto dell'uno a ricevere dall'altro quanto necessario al suo mantenimento è subordinato alla circostanza che il primo non abbia adeguati redditi propri, ossia che non disponga di entrate tali da consentirgli di mantenere il livello di vita consentito in costanza di convivenza coniugale (Cfr. Cass. civ. Sez. I,
09/10/2007, n. 21097) e che, a differenza che nel giudizio di divorzio, ove le ragioni della decisione e più genericamente le condizioni dei coniugi assumono rilievo ai fini della determinazione dell'assegno insieme con numerosi altri elementi, le condizioni alle quali è sottoposto il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare, consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il mantenimento, nella mancanza del beneficiario di adeguati redditi propri, e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi. (Cfr. Cass. civ. Sez. I, 05/11/1987, n. 8153).
Nel caso di specie, la domanda di mantenimento del coniuge non è fondata e non può essere accolta.
è titolare di carica societaria, possiede una stabile occupazione lavorativa, CP_1
ancorché esercitata part time, nello studio dentistico di cui è socia. E' proprietaria esclusiva della casa familiare, per la quale non sostiene spese abitative (mutuo) ad eccezione delle spese di gestione e delle utenze. In tale contesto, non è revocabile in dubbio che la stessa disponga di adeguati redditi propri.
Né, invero, nell'attualità, sussiste un importante squilibrio della situazione economico patrimoniale tra i coniugi. Se è ben vero che lo stipendio ad oggi percepito dal sig. è superiore di quello Pt_1
dichiarato dalla SIa (circa 1.600 netti a fronte dei 1.000 dichiarati dalla SIa CP_1
), non è revocabile in dubbio che la stessa abbia una stabilità occupazionale di cui CP_1 attualmente non risulta godere il marito ed è proprietaria, a differenza del marito, dell'immobile in cui vive e di cariche societarie potenzialmente redditizie.
Per le considerazioni che precedono, e a fronte della documentazione in atti, la domanda di mantenimento del coniuge deve essere respinta.
6. Le ulteriori questioni oggetto di causa
Si dà atto che entrambe le parti hanno prestato, fin dagli atti introduttivi, il reciproco consenso al rinnovo del documento di identità valido per l'espatrio dei figli minori.
pagina 23 di 26 Nulla può essere disposto in relazione alla domanda del ricorrente di disporre l'apertura di un conto corrente intestato a trattandosi di questione estranea alla competenza del giudice Persona_4
della famiglia.
7. Le spese di lite e di CTU
Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla pronuncia sullo status, tenuto conto dell'esito della causa rispetto alle domande articolate da entrambi i coniugi (in relazione all'addebito, alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche afferenti il mantenimento dei figli e del coniuge), ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto, resteranno a carico delle parti e ripartite tra esse nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio con rito civile a BA (VA) in data 15.9.2012, iscritto nei registri di Stato civile del predetto Comune dell'anno 2012, atto n. 4, Parte II, Serie C;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di BARDELLO (VA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Respinge la domanda di addebito della separazione svolta da;
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4. Dispone l'affidamento super esclusivo alla madre dei figli minori Persona_11
(28.5.2008) e (6.8.2014) con collocamento presso la madre e con facoltà per la Persona_4
stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c., previa comunicazione e confronto con il padre laddove possibile, le decisioni di maggiore interesse per i figli minori afferenti la salute e l'educazione, tenuto conto del prioritario interesse e delle inclinazioni della prole;
5. Assegna alla madre la casa familiare sita in ON, via Isola Virginia n. 28;
pagina 24 di 26 6. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore , salvo Persona_4
diverso accordo tra le parti e salvo diversa indicazione da parte dei Servizi Sociali:
- a fine settimana alterni, dalle ore 10 del sabato alle ore 18,30 della domenica (in caso di impedimento per turni lavorativi, il week end potrà essere fruito – previa comunicazione al genitore collocatario con preavviso di 3 giorni – dalle ore 14.00 del sabato fino alle ore 18.30 della domenica, ovvero dal venerdì dall'uscita dalla scuola, o dal termine del turno lavorativo, al sabato alle ore 18,30);
- infrasettimanalmente, un pomeriggio alla settimana (indicativamente il mercoledì, salvo diverso accordo con preavviso di 3 giorni) dall'uscita dalla scuola alle ore 21;
- per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni il giorno della Vigilia o il giorno di Natale nonché, ad anni alterni, dal 26 al 31 dicembre o dall'1 al 6 gennaio;
- durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni.
Il padre potrà inoltre avere un contatto telefonico quotidiano con il figlio minore;
7. La frequentazione di con il padre deve essere rimessa al libero accordo Per_2 eventualmente assunto tra padre e figlia, a fronte di un'apertura e di una disponibilità in tal senso palesata dal sig. e della volontà della ragazza;
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8. Conferma il mandato conferito ai Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di ON (luogo di residenza dei minori), in collaborazione con i Servizi territorialmente competenti per il Comune di VA OM, con incarico di effettuare colloqui periodici di monitoraggio del nucleo familiare e secondo quanto meglio specificato in parte motiva;
9. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo di euro 700,00 mensili (euro 350,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con decorrenza dal rateo successivo alla pubblicazione della presente sentenza, oltre rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse della prole da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
pagina 25 di 26 10. L'assegno unico universale potrà essere integralmente percepito dalla madre quale genitore affidatario esclusivo e collocatario dei figli minori;
11. Respinge la domanda di mantenimento del coniuge articolata da;
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12. Dà atto che entrambe le parti hanno prestato il reciproco consenso al rinnovo del documento di identità valido per l'espatrio dei figli minori;
13. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
14. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto, resteranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Manda la Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali territorialmente competenti per il e di VA OM Controparte_6
Varese, così deciso nella Camera di Consiglio del 27.8.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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