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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/07/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2376/2022 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; , nato a [...] C.F._1 Controparte_1
ACREIDE il 10/01/1970, c.f. C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. CP_2
; , nato a [...] C.F._3 Controparte_3 il 31/08/1971, c.f. ; , nato C.F._4 Controparte_4
a FERLA il 20/05/1974, c.f. C.F._5 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. CP_5
; , nato a [...] il C.F._6 CP_6
14/11/1973, c.f. ; , nato a C.F._7 CP_7
CATANIA il 28/08/1971, c.f. C.F._8 CP_8
, nato a [...] il [...], c.f.
[...]
; , nato a [...] C.F._9 Controparte_9
ACREIDE il 02/07/1970, c.f. ; C.F._10 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. CP_10
; tutti elettivamente domiciliati in VIA MENZA n. C.F._11
16, CATANIA, presso lo studio dell'avv. EMILIO MASCHERONI (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in calce C.F._12 al ricorso introduttivo ricorrente
contro
[...]
Controparte_11
, c.f. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
[...]
Controparte_12
[..
[...] [...]
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore
convenuti contumaci
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo i ricorrenti in epigrafe hanno esposto:
• di essere operai inseriti nell'elenco speciale dei “lavoratori forestali” di cui all'art. 45 della L.R. n. 16/1996 e L.R. n. 14/2006 e succ. mod. ed int. e di aver prestato servizio alle dipendenze degli resistenti, con una serie di CP_13 contratti di lavoro stagionali annuali, a tempo determinato, con la mansione di operai presso la sede di lavoro della provincia di Siracusa;
• che il personale forestale, assunto ai sensi della l.r. n. 16/96, si occupa delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico- forestale e idraulico-agraria, imboschimento, miglioramento dei boschi esistenti e di attività connesse (artt. 1, 5 e 45 bis) nonché della prevenzione e contrasto degli incendi (artt. 1, 5 e
56);
2 • che per ciascun distretto l'Amministrazione si avvale dell'opera di un contingente di Operai a Tempo Indeterminato (c.d. O.T.I) e, inoltre, di contingenti di Operai a Tempo
Determinato (c.d. O.T.D.) con garanzia occupazionale di 151 giornate, di 101 giornate e, infine, di 51 (oggi 78) giornate lavorative (art. 46, 55 e 56, l. 16/1996 e art. 44, l. 14/2006);
• che dal 2014 tutti i lavoratori forestali, a tempo determinato e indeterminato, addetti alla manutenzione o al servizio antincendio sono indifferentemente addetti a tutte le mansioni della categoria di appartenenza in quanto inseriti in una graduatoria unica distrettuale di personale addetto a tutte le attività forestali (art. 12, l.r. n. 5/2014);
• che malgrado lo svolgimento di identiche mansioni, i Contratti collettivi integrativi regionali 2000-2001, art. 11 e 2018-2019, art. 4 prevedono che soltanto gli operai a tempo indeterminato godano, a prescindere dalla qualifica e dalle mansioni, di un'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento, da corrispondersi mensilmente per ogni anno maturato e sino a un massimo di 16 mesi.
Lamentando ingiustificata disparità di trattamento e violazione della normativa dell'U.E., i ricorrenti hanno proposto azione giudiziale - causa iscritta al R.G. n. 73/2016 - chiedendo l'applicazione in loro favore dell'art. art. 11, comma 1, lett. c) del “Contratto Integrativo Regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria”, siglato in data 27 aprile 2001, (confermato da quello successivamente approvato relativo agli anni 2018/2019, art. 4.) il quale prevede, in senso migliorativo rispetto al contratto nazionale, in favore dei soli operai a tempo indeterminato (OTI), a prescindere dalla qualifica e dalle mansioni, una “indennità professionale, da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI, pari a £ 7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni” (attualmente € 4,00 mensili). Con sentenza n. 1152/2020 del 26/11/2020 (all. 4 al ricorso) è stata accolta la domanda ed è stato così disposto: “Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria deduzione disattesa, dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento degli scatti di anzianità nella misura dell'indennità professionale riconosciuta dall'art. 11 del CIRL del 27.04.2001 agli operai a tempo
3 indeterminato (OTI), nei limiti della prescrizione quinquennale e, per
l'effetto, condanna gli Assessorati Regionali resistenti, in solido tra loro, alla corresponsione dei relativi importi dal 14.01.2011, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino all'effettivo soddisfo”; sentenza passata in giudicato.
I ricorrenti hanno lamentato che l'Amministrazione convenuta non si
è uniformata a quanto statuito dalla predetta sentenza per il periodo successivo a quello oggetto del giudizio n. 73/2016, affermando che << occorre ancora una volta rivolgersi al Giudice del lavoro al fine di vedere affermato il diritto dei ricorrenti alla percezione del superiore emolumento
(indennità professionale) anche per il periodo successivo a quello oggetto del precedente ricorso e della relativa sentenza e fino al 31.12.2021 secondo il seguente prospetto sula base delle giornate lavorative effettuate
(v. attestati di servizio, all. 5). 1) € 3.782,16 Parte_1
2) € 3.723,16; 3) € Controparte_1 CP_2
3.726,16; 4) € 3.743,16; 5) Controparte_3 CP_4
€ 3.723,16; 6) € 3.763,16; 7)
[...] Controparte_5
€ 3.753,16; 8) € 3.783,16; 9) CP_6 CP_7
€ 3.723,16; 10) € Controparte_8 Controparte_9
3.823,16; 11) € 3.723,16; >>; hanno, pertanto, CP_10 concluso chiedendo << Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'indennità professionale di cui al CIRL (anche) per il periodo successivo a quello oggetto del precedente ricorso e della sentenza n. 1152/2020 del Tribunale di Siracusa
e fino al 31.12.2021 con condanna delle amministrazioni resistenti, per quanto di ragione, in solido ovvero singolarmente, al pagamento in favore di ciascun ricorrente del relativo importo, calcolato in misura complessivamente pari a: 1) € 3.782,16 2) Parte_1
€ 3.723,16; 3) € Controparte_1 CP_2
3.726,16; 4) € 3.743,16; 5) Controparte_3 CP_4
€ 3.723,16; 6) € 3.763,16; 7)
[...] Controparte_5
€ 3.753,16; 8) € 3.783,16; 9) CP_6 CP_7
€ 3.723,16; 10) € Controparte_8 Controparte_9
3.823,16; 11) € 3.723,16; ovvero la maggiore o CP_10 minore somma ritenuta giusta, anche a seguito di eventuale CTU, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei diritti al soddisfo, oltre che interessi moratori dalla data di deposito del
4 ricorso. Spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario >>.
Le Amministrazioni convenute non si sono costituite in giudizio, sebbene ritualmente citate. ll diritto dei ricorrenti al riconoscimento degli scatti di anzianità nella misura dell'indennità professionale riconosciuta ex art. 11 del CIRL del 27.04.2001 agli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) è stato accertato e dichiarato con sentenza passata in giudicato.
La prova dell'attività svolta dai ricorrenti nel periodo successivo alla sentenza è data dagli attestati di servizio prodotti.
Le somme richieste in ricorso non sono state contestate nella loro quantificazione;
a proposito di tale quantificazione, occorre ricordare che in giurisprudenza si è precisato che in tema di lavoro subordinato e controversie, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito (Trib. Roma, sez. lav., 21/05/2021, n. 4885, in
Redazione Giuffrè 2021), occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Trib. Modena, sez. lav., 12/01/2021, n. 3; cfr. Cass. , 21/03/2008, n. 7697); nessuna specifica contestazione parte convenuta – per la sua contumacia - ha sollevato sul quantum.
In definitiva, va ritenuto provato il diritto dei ricorrenti alle somme richieste in ricorso.
Con riferimento agli accessori, si osserva che nei rapporti di lavoro in essere con un datore di natura pubblica ed in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, vige il divieto di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutti crediti di tipo retributivo, comprese le somme dovute a titolo di risarcimento del danno per licenziamento illegittimo (Cass. , sez. lav., 02/07/2020, n. 13624); conseguentemente, per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, in caso di mora, deve essere aggiunto il maggiore importo, tra rivalutazione ed interessi legali, dal sorgere dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, in virtù del divieto di cumulo – per i dipendenti degli enti pubblici - fra interessi e rivalutazione, avuto riguardo le “ragioni di contenimento della spesa pubblica” (Trib. Caltanissetta, sez. lav., 21/06/2017, n. 257, in Redazione Giuffrè 2018).
5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, tenendo altresì conto che non è stata espletata attività istruttoria;
da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 2376/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto, ai fini giuridici ed economici, dell'indennità professionale di cui al CIRL per il periodo successivo alla data di deposito del ricorso iscritto al n. 73/2016 e fino al
31.12.2021, e per l'effetto, condanna le Amministrazioni convenute, in solido, al pagamento in favore di ciascun ricorrente del relativo importo, pari a: , € 3.782,16; , € Parte_1 Controparte_1
3.723,16; , € 3.726,16; CP_2 Controparte_3
€ 3.743,16; , € 3.723,16; , € Controparte_4 Controparte_5
3.763,16; , € 3.753,16; , € 3.783,16; CP_6 CP_7
, € 3.723,16; , € 3.823,16; Controparte_8 Controparte_9
, € 3.723,16; oltre a rivalutazione monetaria e ad CP_10 interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo;
condanna le Amministrazioni convenute, in solido, al rimborso in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida nella somma complessiva di € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, che distrae in favore dell'avv. Emilio Mascheroni. Siracusa, 24/07/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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