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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 12.2.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°37082/2023 R.G. vertente
TRA
, nato a [...], c.f. , rappresentato ed assistito Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Tavernese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale
Gorizia n.52, in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato allegata al ricorso depositato telematicamente;
- RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del tempore, elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n.12 che lo rappresenta e difende come da comparsa in atti;
- RESISTENTE–
E NEI CONFRONTI DI
, con sede legale Controparte_3
in Roma, Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso dall'Avv. Cipriani Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29 presso l'Avvocatura
Metropolitana INPS;
- RESISTENTE -
oggetto: lavoro carcerario – differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.11.2023, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato recluso ininterrottamente da giugno 2011 sino a sino al mese di agosto 2013 presso l'Istituto Casa Circondariale di Napoli-Secondigliano, da agosto
2013 sino ad aprile 2018 presso l'Istituto Casa Circondariale di Cassino, da aprile 2018 sino a gennaio 2019 presso la di Frosinone, dal mese di gennaio Parte_2
2019 sino al mese di febbraio 2021 presso la Casa Circondariale di Tarantoed infine, dal mese di febbraio 2021 sino alla data di redazione del ricorso presso l'Istituto Casa di
Reclusione “G.B. Novelli” di Carinola, dedotto che durante detto complessivo periodo di reclusione, e più nello specifico dal mese di luglio 2011 sino al mese di maggio 2023, aveva continuativamente prestato attività lavorativa alle dipendenze del Controparte_1
ai sensi dell'art. 20 et ss. della L. 354/1975 ed in particolare, per quel che in questa sede interessa, quale inserviente in cucina da luglio 2011 maggio 2013, in veste di porta vitto nei mesi di giugno e luglio 2013 e di nuovo quale inserviente in cucina a luglio e settembre
2017, dedotto che sino settembre 2017 il lavoro prestato nei giorni festivi ed il lavoro straordinario, così come quello ordinario non era stato retribuito secondo le maggiorazioni di diritto, concludeva chiedendo la condanna del al versamento delle differenze CP_1 maturate nella misura di €3.051,68 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di €196,23 a titolo di trattamento di fine rapporto e, così, complessivamente la somma di €3.247,91, oltre accessori, regolarizzazione della posizione contributiva e vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto tramite l'Avvocatura CP_1
di Stato sollevando eccezione di prescrizione quinquennale del credito vantato. Concludeva chiedendo: “in via principale, rigettare la domanda per intervenuta prescrizione del diritto di credito avversario, con vittoria delle spese di lite;
in via subordinata, rigettare parzialmente la domanda per le ragioni sopra esposte, con integrale compensazione delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio anche l' chiedendo, “nel caso in cui ricorrano i requisiti CP_3 per l'assicurabilità dichiarare l'amministrazione resistente tenuta al pagamento, in CP_3 favore dell' dei contributi, comprensivi di sanzioni ed interessi ex lege, che saranno CP_3 quantificati dall'Istituto ai sensi di legge sulle somme di natura retributiva accertate come dovute”, vinte le spese. La causa, rinviata in attesa di pronunciamento del giudice di legittimità, in data odierna veniva discussa con le modalità della TRATTAZIONE SCRITTA e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
1.1. In primis va affermata la competenza funzionale del giudice del lavoro trattandosi di controversia relativa al pagamento della retribuzione spettante al detenuto, stante la pronuncia della Corte costituzionale n.341 del 2006, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 L. 354/75 (Cass. n°21573/2007).
1.2. Del pari sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, stante l'applicabilità alla fattispecie dell'art.413 comma 2 c.p.c. e non già del successivo comma
5. Ha chiarito al riguardo il giudice di legittimità che “Nelle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute all'interno degli istituti penitenziari, non è applicabile il criterio di competenza territoriale di cui all'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di lavoro pubblico, mentre sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., svolgendosi tali prestazioni di lavoro - sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro - nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche ed anche private, il cui carattere limitato non ne impedisce l'utilizzazione come criterio per radicare la competenza territoriale. Ne consegue che, intercorrendo il rapporto di lavoro con il , il quale, Controparte_1
per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, esercita un ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ. costituito dalla sede dell'azienda
(ossia del luogo in cui l'azienda viene gestita), sussiste la competenza del Tribunale di Roma, ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice.” (Cass. n.18309/2009).
2. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.
2.1. La questione controversa attiene all'ammontare della mercede dovuta per lo svolgimento dell'attività lavorativa espletata presso il carcere di Secondigliano e Cassino in periodo precedente all'adeguamento delle retribuzioni operato dal a far data CP_1 dall'ottobre 2017.
Osserva l'Ufficio che le buste paga in atti riferite al periodo oggetto di rivendicazione sono relative al periodo da luglio a novembre 2011, da febbraio a luglio 2013, nonchè le mensilità di luglio e settembre 2017 e comprovano la permanenza del ricorrente presso le strutture carcerarie sopra indicate e lo svolgimento delle mansioni di inserviente in cucina, porta vitto ed addetto alle pulizie, corrispondenti alla categoria C, menzionate mensilità sulle quali, sole, è stato operato il ricalcolo del dovuto nelle tabelle integrate nell'atto introduttivo.
Premesso che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato (art. 20 L.
354/75 nella versione ratione temporis applicabile e quindi ante riforma ex D.Lgs.
124/2018), ricorda l'Ufficio come ex art.22 L. n.354/75, come modificata dall'art.7 L.
663/86, “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione
e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione
e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
e da un delegato per ciascuna delle Controparte_4 organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale.”
La Commissione istituita in forza della normativa richiamata ha determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal 1.4.1976, prevedendo: che la mercede è costituita dalla paga base, indennità di contingenza, ratei 13^
e ratei indennità anzianità; che la durata ordinaria del lavoro è fissata in 40h settimanali;
che nelle giornate festive viene corrisposta una doppia mercede, che il lavoro straordinario viene remunerato con una maggiorazione oraria del 25%. (si veda la circolare n. 2294/4748 del
9.3.1976 (di cui al doc. 12 fascicolo di parte ricorrente).
Senonchè è pacifico che la Commissioni in questione non si è riunita per lungo tempo dal
1993 sicchè sino a ottobre 2017, a distanza di quasi 25 anni, certamente le mercedi a suo tempo fissate non potevano neppure ritenersi lontanamente adeguate ai minimi propri degli inquadramenti di cui alla contrattazione collettiva. Dal che, pur non sussistendo un obbligo a cadenza prefissata di periodica riunione della commissione, come osservato dalla difesa del convenuto, si può senza ombra di dubbio affermare che quanto remunerato CP_1 sino al settembre 2017 compreso non trovi alcun aggancio alla realtà economico-lavorativa esterna.
Dispone l'art.22 L.354/1975 nel testo novellato dall'art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 2 ottobre
2018, n. 124 che “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.
2.2. Orbene, esaminati i prospetti dei conteggi inseriti nel ricorso occorre rilevare come le differenze retributive sulle giornate lavorate sono state correttamente calcolate tenuto conto, quanto al percepito ed al numero di gg. lavorati, dei dati offerti dalle buste paga agli atti e, riguardo al dovuto, del computo dei minimi retributivi di cui al CCNL di riferimento tenuto conto della categoria B e C, mansioni richiamate nei prospetti paga e computo del maturato operato con il dovuto abbattimento 1/3 tenuto conto dei corrispondenti rispettivi
VI e VII livello dei dipendenti addetti ai servizi mensa ed alberghi i cui minimi sono stati parametrati alle tabelle di cui al CCNL alberghi-confcommercio.
2.3. Ha eccepito l'Amministrazione in comparsa la non debenza di voci di fonte contrattuale quali 14° mensilità e ROL. Il nuovo testo dell'art. 22 della L. n. 354 del 1975
(per come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D. L.vo n. 124 del 2018), dispone che
“La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e' stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.
L'eccezione è fondata atteso che la quantificazione del dovuto, ad avviso di quest'Ufficio, deve avvenire in via equitativa utilizzando i minimi propri del CCNL di analogo settore rispetto alla tipologia di attività espletata, ragione per la quale la contrattazione collettiva è utilizzata quale parametro di riferimento, non per applicazione diretta. Ne consegue che il trattamento economico previso dai contratti collettivi è quello minimo costituito dalla quantificazione delle voci legali, non dall'inclusione di voci che le parti possono o meno scegliere di applicare.
Ha contro dedotto in sede di note la difesa ricorrente, richiamandosi a pronunce anche del
2024 della Corte d'Appello di Roma, che“il trattamento economico previsto dal CCNL costituisce, nei suoi due terzi, la misura legale inderogabile per la determinazione della mercede, secondo una scelta del legislatore che vincola senza dubbio l'interprete e che rende ultronea rispetto a tale compenso “base” qualsiasi verifica di sufficienza ex art. 36 Costituzione. D'altro canto, il richiamo nell'art. 22 citato alla nozione di “trattamento economico” del CCNL, proprio per la sua portata ampia e inclusiva, porta a dire che detta misura minima e inderogabile della mercede va rapportata ai due terzi di tutti i compensi previsti dai contraenti collettivi per i rapporti di lavoro afferenti al settore merceologico di riferimento” (cfr. sentenza della Corte di appello di Roma n. 1007/2023). In altri termini, la percentuale di due terzi va calcolata, per esplicita previsione di legge, sul trattamento economico previsto dai contratti collettivi e non determinata va in virtù di un criterio equitativo e/o di adeguatezza”.
Non condivide l'ufficio tale interpretazione.
La norma in questione, anche letteralmente, non impone applicazione diretta del contratto collettivo, il che è evidenziato dalla circostanza che la disciplina viene richiamata “in relazione”, “in misura pari”, espressioni prive di significato qualora si fosse inteso imporre l'applicazione del CCNL per legge e quindi nel suo complesso, comprensivo di istituti che trovano fonte esclusivamente nell'espressa volontà delle parti di adesione ad un accordo su base sindacale.
Per altro, ed arriviamo a criterio di interpretazione di carattere teleologico, la norma intende assicurare al detenuto una retribuzione al massimo inferiore di 1/3 a quella dei lavoratori non detenuti e a questi ultimi non è affatto assicurata l'applicazione diretta di un CCNL con tutti gli istituti da questo previsti aventi fonte meramente contrattuale, dipendendo questa da volontà datoriale. Non si vede quindi per quale ragione tale garanzia di disciplina omnicomprensiva del CCNL dovrebbe viceversa essere offerta al lavoratore carcerato, discriminando, per tutele offerte, il lavoratore in stato di libertà.
Atteso quanto sopra, l'ammontare richiesto per tali voci di fonte meramente contrattuale dev'essere senz'altro decurtato nella misura di:
- €221,20 per quattordicesima anno 2011, €132,75 per ROL anno 2011;
- €297,59 per quattordicesima anno 2013, €179,95 per ROL anno 2013;
- €127,68 per quattordicesima anno 2017, €77,20 per ROL anno 2017;
- e quindi per complessivi €1.036,37.
2.4. Fondata altresì l'eccezione relativa al maturato per ferie poiché il dovuto viene calcolato non per differenze tra quanto percepito nelle giornate riconosciute e retribuite in busta paga e quanto per tali giornate dovuto secondo i minimi ma in relazione alle ferie maturate nel mese. Ebbene, gli importi richiesti non possono essere riconosciuti poiché non vi è prova che il ricorrente abbia omesso di fruire delle ferie maturate durante i mesi per i quali non ha prodotto buste paga, ad esempio da novembre 2011 a gennaio 2013, o da agosto 2013 a giugno 2017 (inammissibili i capitoli di prova nn. da 1 a 7 del ricorso in merito alla cui ammissione opportunamente non ha insistito la difesa istante in sede di udienza essendo i medesimi inerenti a fatti da provarsi documentalmente o di natura valutativa).
Né ritiene questo giudice, per necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di poter di propria iniziativa operare conteggio alternativo del dovuto per differenze sulle ferie godute per come risultanti dalle buste paga poiché ciò richiederebbe calcolo del tutto difforme per criterio di computo da quello operato in ricorso.
Dovrà quindi essere ulteriormente detratta al dovuto la somma di :
- €218,20 a titolo di ferie anno 2011;
- €297,59 a titolo di ferie gennaio 2013;
- €127,68 a titolo di ferie anno 2017; per un totale di €643,47.
Concludendo, le differenze per mercede complessivamente dovute anziché ammontare ad
€3.051,68 devono essere correttamente quantificate in €1.371,84 [€3.051,68 – (1.036,37 +
€643,47)].
2.5. Al contrario, si ritiene dovuta la retribuzione nei giorni di festività, istituto legale di cui alla Legge n. 260/1949, come modificata dalla legge n. 90/1954 e Legge n. 101/89, essendo stato computato il dovuto in relazione alle festività ricadenti solo nei mesi lavorati e non per i periodi di sospensione del rapporto di lavoro.
2.6 Ne consegue che le differenze sul TFR dovranno equitativamente essere riproporzionate alla minor somma sopra indicata, con condanna al versamento per tale voce differita nella misura di €88,21 (€196,23 richiesti per TFR: €3.051,68 richiesti a titolo di differenze = X per il valore del TFR effettivamente dovuto: €1.371,84 a titolo di differenze effettivamente dovute;
X = €88,21)
2.7 Si ritiene quindi, riassumendo, che quanto complessivamente dovuto dall'amministrazione a titolo di differenze sulla mercede versata sia pari ad €1.460,05
(€1.371,84 + €88,21). Riguardo al dovuto per TFR si rileva, per ragione di quanto appresso si dirà riguardo alla sussistenza ad oggi di un unico rapporto di lavoro ancora in essere, che dalle buste paga in atti quanto nel periodo maturato a tale titolo risulta tra le voci liquidate di mese in mese.
2.8 Su tali somme ha chiesto parte ricorrente in sede di conclusioni sia operata regolarizzazione contributiva. La domanda non può essere accolta per prescrizione del diritto al versamento, istituto che opera di diritto e che quindi non richiede specifica eccezione ad opera dell' creditore. Ed infatti, ex art. 3, comma 9, lett. b), l. 335/1995 stabilisce che CP_3 le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni dalla data in cui avrebbe dovuto operarsi il pagamento. Ebbene, deve rilevarsi come il quinquennio nella fattispecie sia abbondantemente decorso atteso che gli ultimi crediti retributivi per il riconoscimento dei quali parte ricorrente ha agito si riferiscono al mese di ottobre 2016.
3. Ha sollevato in via subordinata il eccezione di prescrizione del credito CP_1 atteso che “per ogni rapporto di lavoro instaurato con l'amministrazione della giustizia deve ritenersi sorto un autonomo diritto a conseguire i relativi crediti. Pertanto alla cessazione di ciascun rapporto inizia il decorso del termine prescrizionale relativo ai crediti del detenuto lavoratore.”
Richiamati i tratti eccentrici del lavoro carcerario, il quale non presenta caratteristiche di durata in senso tecnico, è sostanzialmente obbligatorio, si fonda su assegnazioni al lavoro conseguenti ad apposite graduatorie e non ha una disciplina specifica quanto alle modalità di sua cessazione, prevedendosi soltanto che il detenuto possa essere escluso dall'attività lavorativa se manifesta un sostanziale rifiuto ad espletarla oppure escluso dalle attività in comune (e quindi non solo dall'attività lavorativa) per motivi disciplinari, si riporta il
Tribunale a recentissimo pronunciamento della Corte di Cassazione n.17478/2024 pubblicata il 25/06/2024, integralmente condivisa, secondo cui “La decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie).” Ha altresì precisato la Corte nell'indicata sentenza che “è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.)”.
Né può applicarsi al rapporto di lavoro carcerario, come tenta di sostenere l'amministrazione convenuta, la giurisprudenza di legittimità intervenuta nel 2023 che si è espressa in materia prescrizione dei crediti nel pubblico impiego, poiché tra detenuto e struttura penitenziaria non si instaura tale tipologia di rapporto per come evidenziato da tutta la normativa ad hoc che prevede e disciplina il lavoro carcerario (assenza di accesso tramite concorso, libera adesione alla proposta di svolgimento di attività lavorativa, funzione di risocializzante, etc. come da artt. 15 e seg. L. 354/1975 sull'Ordinamento penitenziario). Ne consegue, nel caso di specie, che essendo il ricorrente ancora carcerato al momento del deposito del ricorso e non avendo fornito l'amministrazione convenuta prova in atti del mancato svolgimento di attività lavorativa carceraria successivamente al settembre 2017 (ed anzi emergendo prova contraria essendo state prodotte buste paga sino a maggio 2023),
l'eccezione dev'essere senz'altro rigettata.
4. Sulla somma di €1.460,05 sono dovuti i soli interessi legali attesa la natura pubblica del soggetto con il quale è intercorso il rapporto lavorativo e considerato quindi il tenore dell'art.22 comma 36 L.724/1994, norma che risulta aver superato anche il vaglio della Corte
Costituzionale (sent. n.82/2003).
5. Con riferimento ai contributi rileva l'Ufficio che nulla è più dovuto essendo il periodo oggetto di rivendicazioni terminato ad agosto 2017 ed essendo la diffida indirizzata anche all' datata 29.9.2023, quando il quinquennio di cui all'art. 3, comma 9, lett. b), CP_3
L. 335/1995 di prescrizione era già decorso. Eccezione rilevabile anche d'ufficio non potendo l' per legge ricevere i contributi prescritti. CP_3
6. I compensi di lite sono compensati per la metà tra ricorrente e e per la CP_1 restante parte sono posti a carico di quest'ultimo attesa la parziale reciproca soccombenza.
Compensate integralmente tra ricorrente ed per motivi di equità. CP_3
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di €1.460,05, oltre interessi legali come per legge;
Parte_1
rigetta nel resto il ricorso;
compensa per la metà i compensi di lite e condanna il , in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore, alla refusione della restante parte liquidata in complessivi €700,00, da distrarsi;
compensa i compensi di lite tra ricorrente ed . CP_3
Roma, il 12.2.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 12.2.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°37082/2023 R.G. vertente
TRA
, nato a [...], c.f. , rappresentato ed assistito Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Tavernese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale
Gorizia n.52, in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato allegata al ricorso depositato telematicamente;
- RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del tempore, elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n.12 che lo rappresenta e difende come da comparsa in atti;
- RESISTENTE–
E NEI CONFRONTI DI
, con sede legale Controparte_3
in Roma, Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso dall'Avv. Cipriani Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29 presso l'Avvocatura
Metropolitana INPS;
- RESISTENTE -
oggetto: lavoro carcerario – differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.11.2023, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato recluso ininterrottamente da giugno 2011 sino a sino al mese di agosto 2013 presso l'Istituto Casa Circondariale di Napoli-Secondigliano, da agosto
2013 sino ad aprile 2018 presso l'Istituto Casa Circondariale di Cassino, da aprile 2018 sino a gennaio 2019 presso la di Frosinone, dal mese di gennaio Parte_2
2019 sino al mese di febbraio 2021 presso la Casa Circondariale di Tarantoed infine, dal mese di febbraio 2021 sino alla data di redazione del ricorso presso l'Istituto Casa di
Reclusione “G.B. Novelli” di Carinola, dedotto che durante detto complessivo periodo di reclusione, e più nello specifico dal mese di luglio 2011 sino al mese di maggio 2023, aveva continuativamente prestato attività lavorativa alle dipendenze del Controparte_1
ai sensi dell'art. 20 et ss. della L. 354/1975 ed in particolare, per quel che in questa sede interessa, quale inserviente in cucina da luglio 2011 maggio 2013, in veste di porta vitto nei mesi di giugno e luglio 2013 e di nuovo quale inserviente in cucina a luglio e settembre
2017, dedotto che sino settembre 2017 il lavoro prestato nei giorni festivi ed il lavoro straordinario, così come quello ordinario non era stato retribuito secondo le maggiorazioni di diritto, concludeva chiedendo la condanna del al versamento delle differenze CP_1 maturate nella misura di €3.051,68 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di €196,23 a titolo di trattamento di fine rapporto e, così, complessivamente la somma di €3.247,91, oltre accessori, regolarizzazione della posizione contributiva e vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto tramite l'Avvocatura CP_1
di Stato sollevando eccezione di prescrizione quinquennale del credito vantato. Concludeva chiedendo: “in via principale, rigettare la domanda per intervenuta prescrizione del diritto di credito avversario, con vittoria delle spese di lite;
in via subordinata, rigettare parzialmente la domanda per le ragioni sopra esposte, con integrale compensazione delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio anche l' chiedendo, “nel caso in cui ricorrano i requisiti CP_3 per l'assicurabilità dichiarare l'amministrazione resistente tenuta al pagamento, in CP_3 favore dell' dei contributi, comprensivi di sanzioni ed interessi ex lege, che saranno CP_3 quantificati dall'Istituto ai sensi di legge sulle somme di natura retributiva accertate come dovute”, vinte le spese. La causa, rinviata in attesa di pronunciamento del giudice di legittimità, in data odierna veniva discussa con le modalità della TRATTAZIONE SCRITTA e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
1.1. In primis va affermata la competenza funzionale del giudice del lavoro trattandosi di controversia relativa al pagamento della retribuzione spettante al detenuto, stante la pronuncia della Corte costituzionale n.341 del 2006, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 L. 354/75 (Cass. n°21573/2007).
1.2. Del pari sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, stante l'applicabilità alla fattispecie dell'art.413 comma 2 c.p.c. e non già del successivo comma
5. Ha chiarito al riguardo il giudice di legittimità che “Nelle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute all'interno degli istituti penitenziari, non è applicabile il criterio di competenza territoriale di cui all'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di lavoro pubblico, mentre sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., svolgendosi tali prestazioni di lavoro - sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro - nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche ed anche private, il cui carattere limitato non ne impedisce l'utilizzazione come criterio per radicare la competenza territoriale. Ne consegue che, intercorrendo il rapporto di lavoro con il , il quale, Controparte_1
per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, esercita un ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ. costituito dalla sede dell'azienda
(ossia del luogo in cui l'azienda viene gestita), sussiste la competenza del Tribunale di Roma, ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice.” (Cass. n.18309/2009).
2. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.
2.1. La questione controversa attiene all'ammontare della mercede dovuta per lo svolgimento dell'attività lavorativa espletata presso il carcere di Secondigliano e Cassino in periodo precedente all'adeguamento delle retribuzioni operato dal a far data CP_1 dall'ottobre 2017.
Osserva l'Ufficio che le buste paga in atti riferite al periodo oggetto di rivendicazione sono relative al periodo da luglio a novembre 2011, da febbraio a luglio 2013, nonchè le mensilità di luglio e settembre 2017 e comprovano la permanenza del ricorrente presso le strutture carcerarie sopra indicate e lo svolgimento delle mansioni di inserviente in cucina, porta vitto ed addetto alle pulizie, corrispondenti alla categoria C, menzionate mensilità sulle quali, sole, è stato operato il ricalcolo del dovuto nelle tabelle integrate nell'atto introduttivo.
Premesso che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato (art. 20 L.
354/75 nella versione ratione temporis applicabile e quindi ante riforma ex D.Lgs.
124/2018), ricorda l'Ufficio come ex art.22 L. n.354/75, come modificata dall'art.7 L.
663/86, “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione
e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione
e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
e da un delegato per ciascuna delle Controparte_4 organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale.”
La Commissione istituita in forza della normativa richiamata ha determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal 1.4.1976, prevedendo: che la mercede è costituita dalla paga base, indennità di contingenza, ratei 13^
e ratei indennità anzianità; che la durata ordinaria del lavoro è fissata in 40h settimanali;
che nelle giornate festive viene corrisposta una doppia mercede, che il lavoro straordinario viene remunerato con una maggiorazione oraria del 25%. (si veda la circolare n. 2294/4748 del
9.3.1976 (di cui al doc. 12 fascicolo di parte ricorrente).
Senonchè è pacifico che la Commissioni in questione non si è riunita per lungo tempo dal
1993 sicchè sino a ottobre 2017, a distanza di quasi 25 anni, certamente le mercedi a suo tempo fissate non potevano neppure ritenersi lontanamente adeguate ai minimi propri degli inquadramenti di cui alla contrattazione collettiva. Dal che, pur non sussistendo un obbligo a cadenza prefissata di periodica riunione della commissione, come osservato dalla difesa del convenuto, si può senza ombra di dubbio affermare che quanto remunerato CP_1 sino al settembre 2017 compreso non trovi alcun aggancio alla realtà economico-lavorativa esterna.
Dispone l'art.22 L.354/1975 nel testo novellato dall'art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 2 ottobre
2018, n. 124 che “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.
2.2. Orbene, esaminati i prospetti dei conteggi inseriti nel ricorso occorre rilevare come le differenze retributive sulle giornate lavorate sono state correttamente calcolate tenuto conto, quanto al percepito ed al numero di gg. lavorati, dei dati offerti dalle buste paga agli atti e, riguardo al dovuto, del computo dei minimi retributivi di cui al CCNL di riferimento tenuto conto della categoria B e C, mansioni richiamate nei prospetti paga e computo del maturato operato con il dovuto abbattimento 1/3 tenuto conto dei corrispondenti rispettivi
VI e VII livello dei dipendenti addetti ai servizi mensa ed alberghi i cui minimi sono stati parametrati alle tabelle di cui al CCNL alberghi-confcommercio.
2.3. Ha eccepito l'Amministrazione in comparsa la non debenza di voci di fonte contrattuale quali 14° mensilità e ROL. Il nuovo testo dell'art. 22 della L. n. 354 del 1975
(per come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D. L.vo n. 124 del 2018), dispone che
“La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e' stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.
L'eccezione è fondata atteso che la quantificazione del dovuto, ad avviso di quest'Ufficio, deve avvenire in via equitativa utilizzando i minimi propri del CCNL di analogo settore rispetto alla tipologia di attività espletata, ragione per la quale la contrattazione collettiva è utilizzata quale parametro di riferimento, non per applicazione diretta. Ne consegue che il trattamento economico previso dai contratti collettivi è quello minimo costituito dalla quantificazione delle voci legali, non dall'inclusione di voci che le parti possono o meno scegliere di applicare.
Ha contro dedotto in sede di note la difesa ricorrente, richiamandosi a pronunce anche del
2024 della Corte d'Appello di Roma, che“il trattamento economico previsto dal CCNL costituisce, nei suoi due terzi, la misura legale inderogabile per la determinazione della mercede, secondo una scelta del legislatore che vincola senza dubbio l'interprete e che rende ultronea rispetto a tale compenso “base” qualsiasi verifica di sufficienza ex art. 36 Costituzione. D'altro canto, il richiamo nell'art. 22 citato alla nozione di “trattamento economico” del CCNL, proprio per la sua portata ampia e inclusiva, porta a dire che detta misura minima e inderogabile della mercede va rapportata ai due terzi di tutti i compensi previsti dai contraenti collettivi per i rapporti di lavoro afferenti al settore merceologico di riferimento” (cfr. sentenza della Corte di appello di Roma n. 1007/2023). In altri termini, la percentuale di due terzi va calcolata, per esplicita previsione di legge, sul trattamento economico previsto dai contratti collettivi e non determinata va in virtù di un criterio equitativo e/o di adeguatezza”.
Non condivide l'ufficio tale interpretazione.
La norma in questione, anche letteralmente, non impone applicazione diretta del contratto collettivo, il che è evidenziato dalla circostanza che la disciplina viene richiamata “in relazione”, “in misura pari”, espressioni prive di significato qualora si fosse inteso imporre l'applicazione del CCNL per legge e quindi nel suo complesso, comprensivo di istituti che trovano fonte esclusivamente nell'espressa volontà delle parti di adesione ad un accordo su base sindacale.
Per altro, ed arriviamo a criterio di interpretazione di carattere teleologico, la norma intende assicurare al detenuto una retribuzione al massimo inferiore di 1/3 a quella dei lavoratori non detenuti e a questi ultimi non è affatto assicurata l'applicazione diretta di un CCNL con tutti gli istituti da questo previsti aventi fonte meramente contrattuale, dipendendo questa da volontà datoriale. Non si vede quindi per quale ragione tale garanzia di disciplina omnicomprensiva del CCNL dovrebbe viceversa essere offerta al lavoratore carcerato, discriminando, per tutele offerte, il lavoratore in stato di libertà.
Atteso quanto sopra, l'ammontare richiesto per tali voci di fonte meramente contrattuale dev'essere senz'altro decurtato nella misura di:
- €221,20 per quattordicesima anno 2011, €132,75 per ROL anno 2011;
- €297,59 per quattordicesima anno 2013, €179,95 per ROL anno 2013;
- €127,68 per quattordicesima anno 2017, €77,20 per ROL anno 2017;
- e quindi per complessivi €1.036,37.
2.4. Fondata altresì l'eccezione relativa al maturato per ferie poiché il dovuto viene calcolato non per differenze tra quanto percepito nelle giornate riconosciute e retribuite in busta paga e quanto per tali giornate dovuto secondo i minimi ma in relazione alle ferie maturate nel mese. Ebbene, gli importi richiesti non possono essere riconosciuti poiché non vi è prova che il ricorrente abbia omesso di fruire delle ferie maturate durante i mesi per i quali non ha prodotto buste paga, ad esempio da novembre 2011 a gennaio 2013, o da agosto 2013 a giugno 2017 (inammissibili i capitoli di prova nn. da 1 a 7 del ricorso in merito alla cui ammissione opportunamente non ha insistito la difesa istante in sede di udienza essendo i medesimi inerenti a fatti da provarsi documentalmente o di natura valutativa).
Né ritiene questo giudice, per necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di poter di propria iniziativa operare conteggio alternativo del dovuto per differenze sulle ferie godute per come risultanti dalle buste paga poiché ciò richiederebbe calcolo del tutto difforme per criterio di computo da quello operato in ricorso.
Dovrà quindi essere ulteriormente detratta al dovuto la somma di :
- €218,20 a titolo di ferie anno 2011;
- €297,59 a titolo di ferie gennaio 2013;
- €127,68 a titolo di ferie anno 2017; per un totale di €643,47.
Concludendo, le differenze per mercede complessivamente dovute anziché ammontare ad
€3.051,68 devono essere correttamente quantificate in €1.371,84 [€3.051,68 – (1.036,37 +
€643,47)].
2.5. Al contrario, si ritiene dovuta la retribuzione nei giorni di festività, istituto legale di cui alla Legge n. 260/1949, come modificata dalla legge n. 90/1954 e Legge n. 101/89, essendo stato computato il dovuto in relazione alle festività ricadenti solo nei mesi lavorati e non per i periodi di sospensione del rapporto di lavoro.
2.6 Ne consegue che le differenze sul TFR dovranno equitativamente essere riproporzionate alla minor somma sopra indicata, con condanna al versamento per tale voce differita nella misura di €88,21 (€196,23 richiesti per TFR: €3.051,68 richiesti a titolo di differenze = X per il valore del TFR effettivamente dovuto: €1.371,84 a titolo di differenze effettivamente dovute;
X = €88,21)
2.7 Si ritiene quindi, riassumendo, che quanto complessivamente dovuto dall'amministrazione a titolo di differenze sulla mercede versata sia pari ad €1.460,05
(€1.371,84 + €88,21). Riguardo al dovuto per TFR si rileva, per ragione di quanto appresso si dirà riguardo alla sussistenza ad oggi di un unico rapporto di lavoro ancora in essere, che dalle buste paga in atti quanto nel periodo maturato a tale titolo risulta tra le voci liquidate di mese in mese.
2.8 Su tali somme ha chiesto parte ricorrente in sede di conclusioni sia operata regolarizzazione contributiva. La domanda non può essere accolta per prescrizione del diritto al versamento, istituto che opera di diritto e che quindi non richiede specifica eccezione ad opera dell' creditore. Ed infatti, ex art. 3, comma 9, lett. b), l. 335/1995 stabilisce che CP_3 le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni dalla data in cui avrebbe dovuto operarsi il pagamento. Ebbene, deve rilevarsi come il quinquennio nella fattispecie sia abbondantemente decorso atteso che gli ultimi crediti retributivi per il riconoscimento dei quali parte ricorrente ha agito si riferiscono al mese di ottobre 2016.
3. Ha sollevato in via subordinata il eccezione di prescrizione del credito CP_1 atteso che “per ogni rapporto di lavoro instaurato con l'amministrazione della giustizia deve ritenersi sorto un autonomo diritto a conseguire i relativi crediti. Pertanto alla cessazione di ciascun rapporto inizia il decorso del termine prescrizionale relativo ai crediti del detenuto lavoratore.”
Richiamati i tratti eccentrici del lavoro carcerario, il quale non presenta caratteristiche di durata in senso tecnico, è sostanzialmente obbligatorio, si fonda su assegnazioni al lavoro conseguenti ad apposite graduatorie e non ha una disciplina specifica quanto alle modalità di sua cessazione, prevedendosi soltanto che il detenuto possa essere escluso dall'attività lavorativa se manifesta un sostanziale rifiuto ad espletarla oppure escluso dalle attività in comune (e quindi non solo dall'attività lavorativa) per motivi disciplinari, si riporta il
Tribunale a recentissimo pronunciamento della Corte di Cassazione n.17478/2024 pubblicata il 25/06/2024, integralmente condivisa, secondo cui “La decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie).” Ha altresì precisato la Corte nell'indicata sentenza che “è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.)”.
Né può applicarsi al rapporto di lavoro carcerario, come tenta di sostenere l'amministrazione convenuta, la giurisprudenza di legittimità intervenuta nel 2023 che si è espressa in materia prescrizione dei crediti nel pubblico impiego, poiché tra detenuto e struttura penitenziaria non si instaura tale tipologia di rapporto per come evidenziato da tutta la normativa ad hoc che prevede e disciplina il lavoro carcerario (assenza di accesso tramite concorso, libera adesione alla proposta di svolgimento di attività lavorativa, funzione di risocializzante, etc. come da artt. 15 e seg. L. 354/1975 sull'Ordinamento penitenziario). Ne consegue, nel caso di specie, che essendo il ricorrente ancora carcerato al momento del deposito del ricorso e non avendo fornito l'amministrazione convenuta prova in atti del mancato svolgimento di attività lavorativa carceraria successivamente al settembre 2017 (ed anzi emergendo prova contraria essendo state prodotte buste paga sino a maggio 2023),
l'eccezione dev'essere senz'altro rigettata.
4. Sulla somma di €1.460,05 sono dovuti i soli interessi legali attesa la natura pubblica del soggetto con il quale è intercorso il rapporto lavorativo e considerato quindi il tenore dell'art.22 comma 36 L.724/1994, norma che risulta aver superato anche il vaglio della Corte
Costituzionale (sent. n.82/2003).
5. Con riferimento ai contributi rileva l'Ufficio che nulla è più dovuto essendo il periodo oggetto di rivendicazioni terminato ad agosto 2017 ed essendo la diffida indirizzata anche all' datata 29.9.2023, quando il quinquennio di cui all'art. 3, comma 9, lett. b), CP_3
L. 335/1995 di prescrizione era già decorso. Eccezione rilevabile anche d'ufficio non potendo l' per legge ricevere i contributi prescritti. CP_3
6. I compensi di lite sono compensati per la metà tra ricorrente e e per la CP_1 restante parte sono posti a carico di quest'ultimo attesa la parziale reciproca soccombenza.
Compensate integralmente tra ricorrente ed per motivi di equità. CP_3
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di €1.460,05, oltre interessi legali come per legge;
Parte_1
rigetta nel resto il ricorso;
compensa per la metà i compensi di lite e condanna il , in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore, alla refusione della restante parte liquidata in complessivi €700,00, da distrarsi;
compensa i compensi di lite tra ricorrente ed . CP_3
Roma, il 12.2.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari