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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 139/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi......................Presidente dott.ssa Claudia Bonomi..........................Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro............................Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
13/01/2025 , assunto in decisione all'udienza in data 27.5.2025
e vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Valeria Pecoraro, elettivamente domiciliato in Monza, Via Italia n. 46 presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO:111011-Divorzio - la cessazione degli effetti civili pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: per il ricorrente:
Nel merito e in via principale
Pronunciare, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge n. 898/70, come successivamente novellato dall'art. 5 della Legge 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in CORNATE D'ADDA in data 14.11.1987, Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cornate D'Adda al N. 39 Parte II serie A anno 2005, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione della emananda sentenza;
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo autosufficienti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
14.11.1987 con che dalla unione nascevano in data 18.08.1978 e in data CP_1 Per_1 Per_2
04.08.1983, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la coppia si separava giusta sentenza del
Tribunale di Lecco del 14.7.1999; che da allora l'unione coniugale non si era ricostituita;
di essere detenuto da un anno nella casa circondariale di Monza;
di percepire esclusivamente redditi da pensione, per l'anno
2024 euro 8.970; di essere privo di patrimonio mobiliare e immobiliare;
concludeva domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza altre statuizioni.
Alla udienza del 27.5.2025 veniva dichiarata la contumacia della resistente e Parte_1 dichiarava: tra qualche girono dovrei andare a casa, la casa l'ho costruita io e l'ho intestata alla moglie, che adesso però vive in una casa Io sono pensionato e prendo 745 euro al mese, ho qualche risparmio in banca. La signora lavora al CP_2
Sant'Andrea, con gli anziani. Non vedo e non sento mia moglie dalla carcerazione, due anni fa. Sia io che lei viviamo da soli.
Siamo già bisnonni, mio figlio ha 5 figli e mia figlia due. una delle mie nipoti mi ha fatto diventare bisnonno.
Il suo legale insisteva nelle domande.
*******
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza del Tribunale di
Lecco n. 380/1999.
Secondo le allegazioni di parte ricorrente, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza: ciò appare confermato anche dalla documentazione anagrafica in atti.
pagina 2 di 3 Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. nessuna altra domanda è stata formulata nella presente sede e dunque nessun'altra statuizione deve essere assunta.
III. le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia della resistente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 23/03/2016 , così provvede: CP_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Cornate D'Adda in data 14.11.1987 (atto n. 39 parte II serie A del registro degli atti CP_1 di matrimonio del Comune di Cornate D'Adda);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cornate D'Adda, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Spese irripetibili.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29.5.2025
Il Giudice est.
Claudia Bonomi Il Presidente
Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi......................Presidente dott.ssa Claudia Bonomi..........................Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro............................Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
13/01/2025 , assunto in decisione all'udienza in data 27.5.2025
e vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Valeria Pecoraro, elettivamente domiciliato in Monza, Via Italia n. 46 presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO:111011-Divorzio - la cessazione degli effetti civili pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: per il ricorrente:
Nel merito e in via principale
Pronunciare, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge n. 898/70, come successivamente novellato dall'art. 5 della Legge 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in CORNATE D'ADDA in data 14.11.1987, Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cornate D'Adda al N. 39 Parte II serie A anno 2005, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione della emananda sentenza;
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo autosufficienti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
14.11.1987 con che dalla unione nascevano in data 18.08.1978 e in data CP_1 Per_1 Per_2
04.08.1983, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la coppia si separava giusta sentenza del
Tribunale di Lecco del 14.7.1999; che da allora l'unione coniugale non si era ricostituita;
di essere detenuto da un anno nella casa circondariale di Monza;
di percepire esclusivamente redditi da pensione, per l'anno
2024 euro 8.970; di essere privo di patrimonio mobiliare e immobiliare;
concludeva domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza altre statuizioni.
Alla udienza del 27.5.2025 veniva dichiarata la contumacia della resistente e Parte_1 dichiarava: tra qualche girono dovrei andare a casa, la casa l'ho costruita io e l'ho intestata alla moglie, che adesso però vive in una casa Io sono pensionato e prendo 745 euro al mese, ho qualche risparmio in banca. La signora lavora al CP_2
Sant'Andrea, con gli anziani. Non vedo e non sento mia moglie dalla carcerazione, due anni fa. Sia io che lei viviamo da soli.
Siamo già bisnonni, mio figlio ha 5 figli e mia figlia due. una delle mie nipoti mi ha fatto diventare bisnonno.
Il suo legale insisteva nelle domande.
*******
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza del Tribunale di
Lecco n. 380/1999.
Secondo le allegazioni di parte ricorrente, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza: ciò appare confermato anche dalla documentazione anagrafica in atti.
pagina 2 di 3 Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. nessuna altra domanda è stata formulata nella presente sede e dunque nessun'altra statuizione deve essere assunta.
III. le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia della resistente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 23/03/2016 , così provvede: CP_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Cornate D'Adda in data 14.11.1987 (atto n. 39 parte II serie A del registro degli atti CP_1 di matrimonio del Comune di Cornate D'Adda);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cornate D'Adda, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Spese irripetibili.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29.5.2025
Il Giudice est.
Claudia Bonomi Il Presidente
Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3