Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 4761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4761 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
I 9 L 8 L 6 O e l B . a E n N e , E p 1 N a 8 O I 9 m Z 1 e - A t 1 s R 0 4 76 1/02 i T 1 s S - I l 4 G a 2 E e R h L c A i f 3 D i 2 d NOME DEL POPOLO ITALIANO E o . T N m T E R S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto E A 1 sezione civile vincoli idrogeologici e composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: mutamenti dei luoghi non autorizzati. dr. Angelo Grieco Presidente R.G. N. 15012/99 dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere Consigliere dr. Mario Rosario Morelli Consigliere Cron. 10781 dr. Giuseppe Marziale Consigliere rel. Rep. dr. Fabrizio Forte ha pronunciato la seguente: Ud. 20.12.2001 SE NTE NZA sul ricorso iscritto al n° 15012 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto DA M.C.V. s. r.1., con sede in S. Giorgio Piacentino, in persona del legale rappresentante VILLA GIUSEPPE, e- lettivamente domiciliato in Roma, Via Cicerone n. 60, presso l'avv. Paolo Dell'Anno, che, con l'avv. Giusep- pe Di Giovine di Brescia, la rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del presidente, auto- rizzato con delibera della G. P. del 28 settembre 1999, 2592 14 2001 - 2 - e domiciliato elettivamente in Roma, V. Crescenzio n. 20, presso l'avv. Francesco Storace, che la rappresen- ta e difende, per procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza del Pretore di Brescia n. 387 del 14 - 27 maggio 1999. Udita, all'udienza del 20 dicembre 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentiti l'avv. Storace per la controricorrente e il P. M. dr. Pietro Abbritti, che hanno concluso per il ri- getto del ricorso. Svolgimento del processo La sentenza del 27 maggio 1999 del Pretore di Brescia ha rigettato le opposizioni della M.C.V. s.r.l. a due ordinanze della Provincia di Brescia, che avevano in- H giunto alla società, obbligata in solido del trasgres- sore, di pagare £. 93.369.200, l'una e £. 67.669.200, l'altra, per violazione dell'art. 55 del R.reg. della Lombardia n. 1/93, per movimenti di terra non autoriz- zati in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. Per l'opponente le ordinanze erano illegittime perchè non notificate al trasgressore e in quanto, nei verba- li di contestazione, non era stata indicata la facoltà del pagamento della sanzione in misura ridotta;
erano र् - 3 - - state falsamente applicate le norme, perchè la società aveva solo ripristinato lo stato dei luoghi, senza ar- recare danni al territorio;
l'art. 55 del R.reg. n. 1/ 1993 ha disapplicato l'art. 27 della L. reg. 8/76, ed era mancata ogni indagine per accertare la misura del materiale movimentato e la conseguente sanzione, dedu- cendosi la violazione dell'art. 14 della L. 689/81, in quanto l'audizione personale dell'interessato non ave- va riguardato il procedimento oggetto di causa. Il pretore, poichè all'opponente, quale obbligata so- lidale, era stato notificato verbale di contestazione delle violazioni per le quali erano state emesse le ordinanze-ingiunzioni, riteneva sufficiente questa no- tificazione per vincolare la società, non avendo alcun rilievo l'erronea e intempestiva notifica al tragres- sore delle contestazioni;
irrilevante era pure l'omes- sa indicazione nel verbale d'accertamento della facol- tà di pagare in misura ridotta per estinguere la vio- lazione, comportando essa solo la proroga dei termini per il pagamento oblativo ridotto al momento della co- noscenza, dal destinatario, degli elementi per provve- dervi, avutasi con la notifica dell'ingiunzione. Esaminato il verbale di contestazione, dal quale emer- geva che v'era la possibilità alternativa d'effettuare controdeduzioni alla Provincia di Brescia o di pagare 4 - alla medesima autorità nella misura di 1/3 del massimo della sanzione, in conformità all'art. 16 della L. 689 /81, il pretore riteneva che l'opponente avesse rinun- ciato all'oblazione con il ricorso proposto alla Pro- vincia di Brescia;
nessun rilievo aveva il danno arre- cato in rapporto alla deduzione dell'opponente di una condotta migliorativa dello stato dei luoghi, essendo legittimo l'art. 55 del regolamento regionale n. 1/93 connesso all'art. 25 della L. regionale n. 8/76, alla luce dell'evoluzione normativa nella materia. Con l'art. 7 del R.D. 3267 del 1923, infatti, era sta- ta imposta l'autorizzazione per poter movimentare ter- reni saldi in aree soggette a periodica lavorazione, ma il degrado ambientale aveva imposto una pluralità di altri interventi per sottoporre a rigidi controlli da- gli enti preposti ogni mutamento del territorio;
l'art. 25 della L. regionale della Lombardia n. 8/76, modifi- cato dall'art. 19 della L.reg. n. 80/89, ha sancito la necessità di una preventiva autorizzazione per "qual- siasi attività che comunque comporti un mutamento di destinazione ovvero la trasformazione nell'uso dei bo- schi o dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologi- co", mentre l'art. 27 della stessa L. regionale ha in origine fissato per tale violazione la sanzione pecu- niaria da £. 150.000 a £. 20.000.000, stabilendo poi, 5 - 5 - che, dopo l'entrata in vigore delle prescrizioni di massima e di polizia forestale regolamentari, si sa- rebbe applicata la sanzione, proporzionale al danno cagionato, stabilita dal regolamento regionale n. 1/ 93, il cui art. 55 prevede che i mutamenti dei luoghi non autorizzati comportano una sanzione da £. 150.000 a £. 300.000, e da £. 50.000 a £. 100.000, rispettiva- mente, per ogni 100 mq e mc., di terreno movimentato. Secondo il pretore la condotta comporta un danno pre- sunto e la sanzione proporzionale prevista in sede re- golamentare é legittima per un meccanismo non diverso da quello penale per il quale, a volte il reato é pre- visto da norma legislativa e da altra regolamentare. Senza l'autorizzazione le movimentazioni di terreno in zona vincolata idrogeologicamente sono vietate e punite con sanzione proporzionale alla misura della trasformazione operata, che, a due anni dalla conte- stazione, non poteva essere oggetto di nuovo accerta- mento con un c.t.u., che il pretore riteneva inutile nominare per la sopravvenuta alterazione dello stato dei luoghi nel tempo;
esclusa la riduzione delle san- zioni applicate nei minimi, l'opposizione é stata ri- gettata, con compensazione delle spese di causa. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso con cinque motivi la s.r.
1. M.C.V. is - 6 -- Si é difesa con controricorso la Provincia di Brescia. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell' art. 14 L. 24 novembre 1981 n. 689 e contraddittoria motivazione sul punto, ex art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., per avere il pretore ignorato la natura personale del- la responsabilità per violazioni amministrative, con il far rispondere della sanzione la persona giuridica, in assenza di contestazione alla persona del trasgres- sore, legale rappresentante della società ricorrente, per essere stato il verbale di contestazione notifica- to validamente alla s.r.
1. M.C.V., con consegna al di- rettore dei lavori, dipendente della società, ma non alla persona fisica del rappresentante di questa. Il pretore erroneamente ha ritenuto obbligata la so- cietà, pur essendovi stato un solo verbale di conte- stazione notificato, mentre proprio l'autonomia dei debiti della ricorrente e del trasgressore avrebbe imposto l'esclusione di obblighi per la società, in assenza di specifiche distinte contestazioni (Cass. 5 luglio 1997 n. 6055).
1.1. Il motivo é infondato, affermando il pretore cor- rettamente la validità della notifica della contesta- zione alla società opponente, con la consegna del ver- bale per la s.r.l. M.C.V., al direttore dei lavori, in ols - 7 - data 4 giugno 1996, quale dipendente di detta società; l'autonomia dei due obblighi, della società e del tra- sgressore, rende legittima l'ordinanza ingiunzione per la persona giuridica, anche se con altra contestuale decisione dello stesso pretore, come dedotto in ricor- so, si é rilevata l'invalidità della notifica del ver- bale all'autore della trasgressione, con la conseguen- za che in alcun modo si é esclusa la natura personale della responsabilità per le sanzioni amministrative. Si sono nel caso applicati i principi, più volte riaf- fermati da questa Corte, per cui, anche se non é iden- tificato il trasgressore, l'obbligato solidale al pa- gamento della sanzione pecuniaria é tenuto per il ti- tolo legale che lo lega all'adempimento, autonomo ri- spetto a quello connesso alla responsabilità personale per la quale il trasgressore è sanzionato (con la sen- tenza n. 6573/96 citata in ricorso, cfr. anche Cass. 16 marzo 2001 n. 3838 e 30 marzo 1995 n. 3787). Sulla ratio decidendi, che collega alla rituale conte- stazione del verbale alla società l'obbligo del paga- mento della somma, pur se non dovuta dall'autore della violazione per omessa notifica, non vi è censura.
2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso vanno esa- minati congiuntamente, riguardando l'uno l'omessa mo- tivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. sulla liceità della Ich 8 condotta volta al ripristino dello stato dei luoghi alterati dal materiale oggetto di movimentazione, che alcun danno aveva cagionato al territorio e deducendo l'altro la falsa applicazione delle norme sui vincoli idorogeologici, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere il pretore considerato che nel caso non di alterazione ma di ripristino dello stato dei luoghi si é trattato.
2.1. I motivi vanno rigettati, perchè la condotta san- zionata non é la movimentazione di terreni saldi ma la trasformazione dei luoghi non autorizzata. L'illegittimità della condotta deriva dall'omessa au- torizzazione, comportante il mancato controllo preven- tivo dell'azione posta in essere sul territorio vinco- lato, da ritenersi presuntivamente dannosa, indipenden- temente da ogni valutazione di merito (rilevante solo sulla misura nel caso minima della sanzione) circa i motivi per i quali vi fu la trasformazione punita.
3. Con il quarto motivo di ricorso si censura la deci- sione pretorile per non avere risposto alla critica di cui all'opposizione sulla previsione della sanzione in una norma amministrativa e regolamentare, disapplica- tiva di quella legislativa che ad essa rinvia: il ri- chiamo dal pretore alle norme statali che consentono l'integrazione di fattispecie di reato disciplinate legislativamente con norme regolamentari per la ricor- са 9 - rente é scorretto, rinviandosi al regolamento nel caso la stessa misura della sanzione riservata alla legge.
3.1. Il principio di legalità non é stato violato, in quanto la misura della sanzione che la legge regionale fissava in origine tra un minimo e un massimo, é dalla stessa norma di legge collegato al danno derivato dal terreno movimentato, da determinarsi con norma regola- mentare d'attuazione della legge stessa. In quanto la misura della sanzione é sancita da un re- golamento d'attuazione, cui rinvia la legge regionale a questo fine, é da escludersi la disapplicazione del- la norma primaria e la violazione del principio di le- galità (C.Cost. 7 marzo 1975 n. 58) ed anzi, dato il carattere relativo e mutevole nel tempo del concetto di danno presunto dalla legge, sembra logico e razio- nale il rinvio alla norma regolamentare per determi- nare in concreto questo e l'entità della sanzione ap- plicabile. Non si tratta di un meccanismo analogo a quello delle norme penali in bianco, nelle quali la fattispecie di reato viene integrata attraverso norme di regolamento e non la pena, ma di norme regolamentari d'attuazione della legge che ad essa si conformano, cosicchè é da escludersi ogni violazione della legge che esse attua- no e che nel caso si abbia una sanzione non prevista h 10 - da norma primaria e il motivo di ricorso é quindi da rigettare.
4. Infine, si censura la decisione che ha negato la no- mina del c.t.u. per la determinazione legale del danno con l'accertamento della misura effettiva del terreno movimentato a due anni dalla contestazione della vio- lazione, non avendo il pretore sufficientemente moti- vato sul punto anche per la misura dell'area in cui e- ra avvenuta la movimentazione tale da non consentire la violazione nella misura contestata;
il consulente poteva essere quindi nominato al fine di ricalcolare in base all'accertamento già operato con la contesta- zione, la misura della sanzione ed alcun rilievo per tale profilo aveva il decorso del tempo.
4.1. Anche l'ultimo motivo di ricorso é infondato, in quanto la valutazione della "necessità" di nominare un c.t.u. é attività discrezionale del giudice di merito incensurabile in sede di legittimità, se non illogica e immotivata;
nel caso, peraltro, é palese la logicità della decisione pretorile che si fonda sul decorso del tempo ostativo ad un accertamento dello stato dei luo- ghi, due anni dopo la contestazione. La deduzione circa la possibilità di un nuovo calcolo della misura della sanzione in base ai dati forniti dall'ordinanza e dagli atti e alla misura dell'intera ch इ 11 -- area interessata ai lavori, non risulta chiarita nel ricorso che sul punto é insufficiente, perchè la fa- coltà del ricorrente di sottoporre al giudice un nuovo calcolo della sanzione con gli elementi indicati, ser- vendosi degli scritti difensivi, a rettifica del pre- teso errato computo di quella irrogata, in fatto a- vrebbe reso inutile la nuova nomina di c.t.u. In difetto del nuovo calcolo, la deduzione di un ipo- tetico errore non é sufficiente a giustificare la cen- sura ad una decisione che non può che considerarsi e- satta e logicamente corretta e quindi anche il quinto motivo di ricorso deve rigettarsi.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccom- benza e si liquidano a carico della ricorrente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese con €. 2.000,00 per onorari, oltre a €. 17,05-, per spese. Così deciso nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2001. IД presidente Repconsigl el ere estensoreA consigliers Z Supl E NOELLIERE Nuzzo Dr REGISTRAZION DEPOSITATA IN CANCELLERIA penat -19 a 11 3 APR. 2002 istem 24- A Oggi, D l s L. ESENTE a 3 he IL CANCELLIERE 2 ific T. od Maria Di Nuzzo R A m з ни го