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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/09/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5154/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5154/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine Parte_1
dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, dall'avv. Annunziata Gaetano, elettivamente domiciliato in San Giuseppe VE (NA) alla Via Dei Gracchi n.
32;
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procure in calce, dall'avv.
Alfredo Crescenzo ed elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla via
Giacomo Matteotti n. 46;
APPELLATA
NONCHÉ
, domiciliato ex lege preso l Controparte_2 CP_1 [...]
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_3
tempore; APPELLATO CONTUMACE
E in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_4
domiciliata ex lege preso l Controparte_5
, in persona del legale rapp.te pro tempore;
[...]
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 437/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Nola in data 27.01.2018 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data
29.01.2018.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Giudice di Pace Parte_1
di Nola esponendo che, in data 24.06.2014, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali presenti alla via San Leonardo, in Ottaviano, veniva investito dal veicolo
Volkswagen Golf tg. SV02SNA, di nazionalità rumena;
deduceva che a seguito dell'occorso sinistro cadeva e riportava lesioni tali da essere trasportato al pronto soccorso della Casa di Salute Santa Lucia di San Giuseppe VE;
pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del suindicato veicolo nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, di condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento della somma da contenersi entro euro 5.200,00, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento per le lesioni subite;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l che eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del CP_1
diritto azionato da parte attrice, l'improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148, III co. D. Lgs. n. 209/2005, nonché la nullità dell'atto di citazione ex art. 163, III co., nn. 3) e 4), c.p.c. e, nel merito, contestava la domanda attorea sia nell'an che nel quantum.
All'esito di istruttoria orale, non disposta la CTU medico – legale, il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n. 437/2018 del 27.01.2018, resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 29.01.2018, dichiarata la contumacia della e di rigettava la Controparte_4 Controparte_2
domanda attorea perché infondata e condannava l'attore “al pagamento delle spese processuali a favore di . Controparte_6
Avverso tale sentenza ha proposto gravame , il quale ha censurato Parte_1
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a circostanze decisive della controversia, lamentando, in particolare, l'erronea valutazione della prova testimoniale;
ha eccepito, inoltre, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla normativa applicabile al caso di specie. Ha chiesto, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata, l'accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, la condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore dello stesso della somma da ricomprendersi in Parte_1
€ 5.200,00 a titolo di risarcimento per le lesioni subite a seguito dell'occorso sinistro,
“o di quella somma che il giudice riterrà di giustizia”; all'uopo, in via istruttoria ha reiterato l'istanza di nomina di CTU medico-legale; con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita l , che, sulla base delle ragioni esposte in atti, Controparte_1
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché, nel merito, l'infondatezza del proposto gravame, opponendosi all'istanza di nomina di CTU medico-legale e concludendo per il rigetto dello stesso appello, con conferma integrale della sentenza de qua e con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. Non si sono costituiti, invece, gli appellati e la Controparte_2 Controparte_4
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.03.2019, il Tribunale, con provvedimento emesso in pari data, in accoglimento della relativa istanza avanzata da parte appellante ha nominato CTU medico-legale.
Espletata la disposta ctu medico-legale e precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt.
342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Inoltre, sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto la stessa è assorbita nelle motivazioni di seguito espresse.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, l'appello deve essere accolto.
Orbene, i motivi di appello vanno congiuntamente esaminati in considerazione della loro stretta interconnessione logico-giuridica.
Il Giudice di primo grado, ritenendo generiche e discordanti le dichiarazioni dell'unico testimone escusso, figlio dell'originario attore, in Testimone_1
considerazione anche del detto rapporto di parentela, ha rigettato la domanda attrice in quanto non esaurientemente provato il fatto storico.
In particolare, il Giudice di pace ha rilevato: “Innanzitutto va osservato che il teste ha riferito che la Golf colpiva il padre con “il proprio lato anteriore destro sul fianco sinistro facendolo cadere al suolo sul lato destro”, quindi, il veicolo lo avrebbe colpito con il parafango ma di certo non sul fianco posto che, stante le altezze, la parte interessata all'impatto poteva essere, al più, la gamba. Sotto diverso profilo è a dir poco strano che l'attore non abbia riportato lesioni al fianco sinistro”.
La motivazione che precede presenta evidenti profili di contraddittorietà.
Ed invero, il teste escusso ha dichiarato che il padre, odierno appellante, mentre
“stava attraversando la strada sulle strisce pedonali … veniva investito da una Golf che proveniva dalla sua sinistra”.
Orbene, il punto di impatto tra l'autovettura ed il pedone, in considerazione della posizione degli stessi, non può che essere la parte anteriore del veicolo con il lato sinistro del pedone, a nulla rilevando che il testimone abbia indicato il “fianco sinistro” come punto di impatto del danneggiato, in quanto il termine “fianco” nell'accezione più ampia indica proprio la “parte laterale” di un soggetto.
Inoltre, pur volendo ritenere la parola “fianco” in senso tecnico, ossia come la parte ricompresa tra l'ultima costa inferiore e l'anca, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto motivare la sentenza tenendo conto dell'altezza effettiva della parte anteriore del veicolo coinvolto nel sinistro e quella del danneggiato, misure, però, mai allegate al giudizio.
Pertanto, il Giudice di pace ha errato nel ritenere contraddittoria la descrizione del sinistro effettuata dal teste escusso “stante le altezze” in quanto non sono stati allegati dalle parti, si ribadisce, sufficienti parametri per addivenire a tale statuizione.
Considerato, quindi, che la deposizione resa dal teste escusso si connota circostanziata e concorde, avendo confermato con dovizia di particolari la prospettazione attorea, si deve escludere che lo stesso testimone debba ritenersi inattendibile in considerazione del rapporto di parentela esistente tra il danneggiato e il suindicato teste (padre/figlio).
Ed invero, “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247
c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 6001/2023).
Nel caso di specie, in applicazione del detto principio di diritto, è da escludersi l'inattendibilità del testimone in quanto mancano gli ulteriori elementi (oltre al rapporto di parentela) destinati a corroborare la non credibilità del teste.
Altresì, risulta provato il nesso eziologico tra l'evento e i danni lamentati da
[...]
alla parte destra del corpo (caviglia, ginocchio e spalla) in quanto il teste Parte_1
ha riferito che il danneggiato cadeva “al suolo sul lato destro”.
Quanto poi all'eccezione proposta dall'appellata in base a cui il nesso eziologico non risulterebbe accertato, perché l'urto avrebbe coinvolto il lato sinistro di
[...]
mentre lo stesso avrebbe riportato danni alla caviglia destra, ginocchio Parte_1
destro e spalla destra, tale prospettazione non appare a questo Giudice dirimente, potendo ben darsi che il danneggiato sia caduto dalla parte opposta a quella colpita dal veicolo investitore, riportando danni non in seguito all'urto diretto ma alla caduta.
Orbene, vagliato il reso istruttorio uniforme e concorde, è da ritenersi assolto l'onere probatorio a carico dell'odierno appellante ex art. 2697 c.c., in ordine all'evento sinistroso, ai danni e al nesso eziologico tra l'evento e i danni lamentati e non superata la presunzione di colpa del conducente danneggiante ex art. 2054, comma 1,
c.c., dovendo escludersi un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., in mancanza del necessario suffragio istruttorio.
Come è noto, infatti, in materia di circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro risponde, ex articolo 2054
c.c., dei danni arrecati al soggetto, potendosi escludere la sua responsabilità - e di riflesso quella solidale del proprietario - solo laddove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Sussiste, pertanto, in tale ambito una vera e propria inversione dell'onere della prova, che impone al conducente del veicolo investitore di provare, superando la presunzione di cui al comma primo della citata norma, di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro.
Peraltro, la suddetta presunzione può essere superata, in senso favorevole al conducente, attraverso la prova concreta dell'esclusiva responsabilità del pedone che escluda ogni apporto causale relativo al comportamento del conducente, ovvero può essere limitata quantitativamente mediante la dimostrazione del concorso causale del pedone, fermo restando, in ogni caso, il principio secondo cui l'onere della prova di un'eventuale colpa concorrente od esclusiva del pedone grava a carico del conducente, del proprietario, ovvero della compagnia assicuratrice del veicolo investitore. Con la precisazione che “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di casualità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.” (Cass. Civ., Sez. III, 17 gennaio 2020, n. 842).
Inoltre, la Suprema Corte ha opportunamente affermato che, persino nel caso in cui sia accertata la condotta colposa del pedone investito, è necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 co. 1 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
5399/2013, alla quale è sostanzialmente conforme Cass. Civ., Sez. 3 Sentenza n.
8663/2017)
Ebbene, nel caso di specie, la compagnia assicurativa non ha fornito alcuna prova in merito ad un eventuale comportamento imprevedibile e anormale del pedone, né un simile comportamento è comunque emerso dall'istruttoria svolta, dalla quale piuttosto è emerso che il pedone veniva investito dall'auto mentre si accingeva ad attraversare sulle apposite strisce pedonali. Alla luce delle considerazioni che precedono il presente gravame deve dunque ritenersi fondato e va accolto con riforma della sentenza oggetto di impugnazione.
Relativamente al quantum debeatur, ritenendo preliminarmente che la relazione peritale acquisita nel presente giudizio sia scevra da vizi logici e coerente sotto il profilo tecnico-scientifico, il risarcimento va quantificato come segue.
Il consulente tecnico, accertato che le lesioni riportate da sono Parte_1
compatibili con il sinistro per cui è causa, ha valutato il danno derivato alla persona dell'appellante a seguito del fatto traumatico oggetto della presente controversia, in un'invalidità permanente da danno biologico pari al 3%, in un'inabilità temporanea totale di giorni 6, in un'inabilità temporanea parziale valutabile al 50% di giorni 15 ed in un'inabilità temporanea parziale valutabile al 25% di giorni 15.
Quanto alle spese mediche sostenute dallo stesso appellante, non risulta in atti un'idonea prova documentale delle stesse.
Pertanto, considerata l'età di all'epoca del sinistro (59 anni) il danno Parte_1
biologico permanete viene liquidato, sulla base delle tabelle aggiornate, nella misura di euro 2.574,76, all'attualità.
L'inabilità temporanea totale va liquidata nell'importo di euro 331,44 all'attualità;
l'inabilità temporanea parziale al 50% va liquidata nella somma di euro 414,30 all'attualità; l'inabilità temporanea parziale al 25% va liquidata nell'importo di euro
207,15 all'attualità.
Ne consegue che per le lesioni riportate da , gli appellati vanno Parte_1
condannati, in solido tra loro, alla complessiva somma di € 3.527,65, oltre interessi dal giorno del sinistro sulla somma devalutata a tale data e di volta in volta rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e da tale ultima data gli interessi legali sulla detta somma sino all'effettivo soddisfo.
Non va, invece, effettuata, una separata liquidazione del cd. danno morale, né del cd. danno esistenziale, considerato che la liquidazione di tali ulteriori voci di danno comporterebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria;
anche in considerazione della mancata prova, nel caso di specie, di un eventuale pregiudizio morale. Quanto alle spese processuali relative al giudizio di primo grado, rileva preliminarmente il Tribunale che, alla luce di quanto opportunamente sancito dalla
Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 15559 del
17.10.2003), il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, ha il potere di provvedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, quale conseguenza della pronuncia adottata.
Dunque, nell'esercizio del suindicato potere del giudice di appello, il Tribunale ritiene di dover condannare l , in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro tempore, e in solido tra loro, al Controparte_4 Controparte_2
pagamento in favore di delle spese di lite del giudizio di primo Parte_1
grado, liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Parimenti vengono disciplinate le spese di CTU le quali vanno pertanto poste a carico degli appellati.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 437/2018 del Giudice di Pace di
Nola, così provvede:
1) Dichiara la contumacia degli appellati e di Controparte_4
Controparte_2
2) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro per cui è causa del conducente del veicolo Volkswagen Golf tg. SV02SNA, di proprietà di ed Controparte_2
assicurata per la RCA con Controparte_4 3) Per l'effetto, condanna l , in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro tempore, e di in solido tra Controparte_4 Controparte_2
loro, al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento dei danni per Parte_1
le lesioni subite a seguito del sinistro de quo, della somma di € 3.527,65, oltre interessi dal giorno del sinistro sulla suddetta somma devalutata a tale data e di volta in volta rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e da tale ultima data gli interessi legali sulla detta somma sino all'effettivo soddisfo;
4) Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...]
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, in euro Parte_1
671,00 per compensi, oltre € 125,00 per spese, per il primo grado di giudizio, ed in euro 1.278,00 per compensi, oltre euro 174,00 per spese, per il presente giudizio;
il tutto oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore per averne fatto anticipo.
4) Pone le spese di CTU a carico delle parti appellate, in solido tra loro.
Nola 22.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5154/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine Parte_1
dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, dall'avv. Annunziata Gaetano, elettivamente domiciliato in San Giuseppe VE (NA) alla Via Dei Gracchi n.
32;
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procure in calce, dall'avv.
Alfredo Crescenzo ed elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla via
Giacomo Matteotti n. 46;
APPELLATA
NONCHÉ
, domiciliato ex lege preso l Controparte_2 CP_1 [...]
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_3
tempore; APPELLATO CONTUMACE
E in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_4
domiciliata ex lege preso l Controparte_5
, in persona del legale rapp.te pro tempore;
[...]
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 437/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Nola in data 27.01.2018 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data
29.01.2018.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Giudice di Pace Parte_1
di Nola esponendo che, in data 24.06.2014, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali presenti alla via San Leonardo, in Ottaviano, veniva investito dal veicolo
Volkswagen Golf tg. SV02SNA, di nazionalità rumena;
deduceva che a seguito dell'occorso sinistro cadeva e riportava lesioni tali da essere trasportato al pronto soccorso della Casa di Salute Santa Lucia di San Giuseppe VE;
pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del suindicato veicolo nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, di condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento della somma da contenersi entro euro 5.200,00, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento per le lesioni subite;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l che eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del CP_1
diritto azionato da parte attrice, l'improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148, III co. D. Lgs. n. 209/2005, nonché la nullità dell'atto di citazione ex art. 163, III co., nn. 3) e 4), c.p.c. e, nel merito, contestava la domanda attorea sia nell'an che nel quantum.
All'esito di istruttoria orale, non disposta la CTU medico – legale, il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n. 437/2018 del 27.01.2018, resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 29.01.2018, dichiarata la contumacia della e di rigettava la Controparte_4 Controparte_2
domanda attorea perché infondata e condannava l'attore “al pagamento delle spese processuali a favore di . Controparte_6
Avverso tale sentenza ha proposto gravame , il quale ha censurato Parte_1
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a circostanze decisive della controversia, lamentando, in particolare, l'erronea valutazione della prova testimoniale;
ha eccepito, inoltre, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla normativa applicabile al caso di specie. Ha chiesto, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata, l'accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, la condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore dello stesso della somma da ricomprendersi in Parte_1
€ 5.200,00 a titolo di risarcimento per le lesioni subite a seguito dell'occorso sinistro,
“o di quella somma che il giudice riterrà di giustizia”; all'uopo, in via istruttoria ha reiterato l'istanza di nomina di CTU medico-legale; con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita l , che, sulla base delle ragioni esposte in atti, Controparte_1
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché, nel merito, l'infondatezza del proposto gravame, opponendosi all'istanza di nomina di CTU medico-legale e concludendo per il rigetto dello stesso appello, con conferma integrale della sentenza de qua e con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. Non si sono costituiti, invece, gli appellati e la Controparte_2 Controparte_4
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.03.2019, il Tribunale, con provvedimento emesso in pari data, in accoglimento della relativa istanza avanzata da parte appellante ha nominato CTU medico-legale.
Espletata la disposta ctu medico-legale e precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt.
342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Inoltre, sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto la stessa è assorbita nelle motivazioni di seguito espresse.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, l'appello deve essere accolto.
Orbene, i motivi di appello vanno congiuntamente esaminati in considerazione della loro stretta interconnessione logico-giuridica.
Il Giudice di primo grado, ritenendo generiche e discordanti le dichiarazioni dell'unico testimone escusso, figlio dell'originario attore, in Testimone_1
considerazione anche del detto rapporto di parentela, ha rigettato la domanda attrice in quanto non esaurientemente provato il fatto storico.
In particolare, il Giudice di pace ha rilevato: “Innanzitutto va osservato che il teste ha riferito che la Golf colpiva il padre con “il proprio lato anteriore destro sul fianco sinistro facendolo cadere al suolo sul lato destro”, quindi, il veicolo lo avrebbe colpito con il parafango ma di certo non sul fianco posto che, stante le altezze, la parte interessata all'impatto poteva essere, al più, la gamba. Sotto diverso profilo è a dir poco strano che l'attore non abbia riportato lesioni al fianco sinistro”.
La motivazione che precede presenta evidenti profili di contraddittorietà.
Ed invero, il teste escusso ha dichiarato che il padre, odierno appellante, mentre
“stava attraversando la strada sulle strisce pedonali … veniva investito da una Golf che proveniva dalla sua sinistra”.
Orbene, il punto di impatto tra l'autovettura ed il pedone, in considerazione della posizione degli stessi, non può che essere la parte anteriore del veicolo con il lato sinistro del pedone, a nulla rilevando che il testimone abbia indicato il “fianco sinistro” come punto di impatto del danneggiato, in quanto il termine “fianco” nell'accezione più ampia indica proprio la “parte laterale” di un soggetto.
Inoltre, pur volendo ritenere la parola “fianco” in senso tecnico, ossia come la parte ricompresa tra l'ultima costa inferiore e l'anca, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto motivare la sentenza tenendo conto dell'altezza effettiva della parte anteriore del veicolo coinvolto nel sinistro e quella del danneggiato, misure, però, mai allegate al giudizio.
Pertanto, il Giudice di pace ha errato nel ritenere contraddittoria la descrizione del sinistro effettuata dal teste escusso “stante le altezze” in quanto non sono stati allegati dalle parti, si ribadisce, sufficienti parametri per addivenire a tale statuizione.
Considerato, quindi, che la deposizione resa dal teste escusso si connota circostanziata e concorde, avendo confermato con dovizia di particolari la prospettazione attorea, si deve escludere che lo stesso testimone debba ritenersi inattendibile in considerazione del rapporto di parentela esistente tra il danneggiato e il suindicato teste (padre/figlio).
Ed invero, “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247
c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 6001/2023).
Nel caso di specie, in applicazione del detto principio di diritto, è da escludersi l'inattendibilità del testimone in quanto mancano gli ulteriori elementi (oltre al rapporto di parentela) destinati a corroborare la non credibilità del teste.
Altresì, risulta provato il nesso eziologico tra l'evento e i danni lamentati da
[...]
alla parte destra del corpo (caviglia, ginocchio e spalla) in quanto il teste Parte_1
ha riferito che il danneggiato cadeva “al suolo sul lato destro”.
Quanto poi all'eccezione proposta dall'appellata in base a cui il nesso eziologico non risulterebbe accertato, perché l'urto avrebbe coinvolto il lato sinistro di
[...]
mentre lo stesso avrebbe riportato danni alla caviglia destra, ginocchio Parte_1
destro e spalla destra, tale prospettazione non appare a questo Giudice dirimente, potendo ben darsi che il danneggiato sia caduto dalla parte opposta a quella colpita dal veicolo investitore, riportando danni non in seguito all'urto diretto ma alla caduta.
Orbene, vagliato il reso istruttorio uniforme e concorde, è da ritenersi assolto l'onere probatorio a carico dell'odierno appellante ex art. 2697 c.c., in ordine all'evento sinistroso, ai danni e al nesso eziologico tra l'evento e i danni lamentati e non superata la presunzione di colpa del conducente danneggiante ex art. 2054, comma 1,
c.c., dovendo escludersi un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., in mancanza del necessario suffragio istruttorio.
Come è noto, infatti, in materia di circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro risponde, ex articolo 2054
c.c., dei danni arrecati al soggetto, potendosi escludere la sua responsabilità - e di riflesso quella solidale del proprietario - solo laddove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Sussiste, pertanto, in tale ambito una vera e propria inversione dell'onere della prova, che impone al conducente del veicolo investitore di provare, superando la presunzione di cui al comma primo della citata norma, di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro.
Peraltro, la suddetta presunzione può essere superata, in senso favorevole al conducente, attraverso la prova concreta dell'esclusiva responsabilità del pedone che escluda ogni apporto causale relativo al comportamento del conducente, ovvero può essere limitata quantitativamente mediante la dimostrazione del concorso causale del pedone, fermo restando, in ogni caso, il principio secondo cui l'onere della prova di un'eventuale colpa concorrente od esclusiva del pedone grava a carico del conducente, del proprietario, ovvero della compagnia assicuratrice del veicolo investitore. Con la precisazione che “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di casualità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.” (Cass. Civ., Sez. III, 17 gennaio 2020, n. 842).
Inoltre, la Suprema Corte ha opportunamente affermato che, persino nel caso in cui sia accertata la condotta colposa del pedone investito, è necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 co. 1 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
5399/2013, alla quale è sostanzialmente conforme Cass. Civ., Sez. 3 Sentenza n.
8663/2017)
Ebbene, nel caso di specie, la compagnia assicurativa non ha fornito alcuna prova in merito ad un eventuale comportamento imprevedibile e anormale del pedone, né un simile comportamento è comunque emerso dall'istruttoria svolta, dalla quale piuttosto è emerso che il pedone veniva investito dall'auto mentre si accingeva ad attraversare sulle apposite strisce pedonali. Alla luce delle considerazioni che precedono il presente gravame deve dunque ritenersi fondato e va accolto con riforma della sentenza oggetto di impugnazione.
Relativamente al quantum debeatur, ritenendo preliminarmente che la relazione peritale acquisita nel presente giudizio sia scevra da vizi logici e coerente sotto il profilo tecnico-scientifico, il risarcimento va quantificato come segue.
Il consulente tecnico, accertato che le lesioni riportate da sono Parte_1
compatibili con il sinistro per cui è causa, ha valutato il danno derivato alla persona dell'appellante a seguito del fatto traumatico oggetto della presente controversia, in un'invalidità permanente da danno biologico pari al 3%, in un'inabilità temporanea totale di giorni 6, in un'inabilità temporanea parziale valutabile al 50% di giorni 15 ed in un'inabilità temporanea parziale valutabile al 25% di giorni 15.
Quanto alle spese mediche sostenute dallo stesso appellante, non risulta in atti un'idonea prova documentale delle stesse.
Pertanto, considerata l'età di all'epoca del sinistro (59 anni) il danno Parte_1
biologico permanete viene liquidato, sulla base delle tabelle aggiornate, nella misura di euro 2.574,76, all'attualità.
L'inabilità temporanea totale va liquidata nell'importo di euro 331,44 all'attualità;
l'inabilità temporanea parziale al 50% va liquidata nella somma di euro 414,30 all'attualità; l'inabilità temporanea parziale al 25% va liquidata nell'importo di euro
207,15 all'attualità.
Ne consegue che per le lesioni riportate da , gli appellati vanno Parte_1
condannati, in solido tra loro, alla complessiva somma di € 3.527,65, oltre interessi dal giorno del sinistro sulla somma devalutata a tale data e di volta in volta rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e da tale ultima data gli interessi legali sulla detta somma sino all'effettivo soddisfo.
Non va, invece, effettuata, una separata liquidazione del cd. danno morale, né del cd. danno esistenziale, considerato che la liquidazione di tali ulteriori voci di danno comporterebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria;
anche in considerazione della mancata prova, nel caso di specie, di un eventuale pregiudizio morale. Quanto alle spese processuali relative al giudizio di primo grado, rileva preliminarmente il Tribunale che, alla luce di quanto opportunamente sancito dalla
Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 15559 del
17.10.2003), il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, ha il potere di provvedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, quale conseguenza della pronuncia adottata.
Dunque, nell'esercizio del suindicato potere del giudice di appello, il Tribunale ritiene di dover condannare l , in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro tempore, e in solido tra loro, al Controparte_4 Controparte_2
pagamento in favore di delle spese di lite del giudizio di primo Parte_1
grado, liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Parimenti vengono disciplinate le spese di CTU le quali vanno pertanto poste a carico degli appellati.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 437/2018 del Giudice di Pace di
Nola, così provvede:
1) Dichiara la contumacia degli appellati e di Controparte_4
Controparte_2
2) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro per cui è causa del conducente del veicolo Volkswagen Golf tg. SV02SNA, di proprietà di ed Controparte_2
assicurata per la RCA con Controparte_4 3) Per l'effetto, condanna l , in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro tempore, e di in solido tra Controparte_4 Controparte_2
loro, al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento dei danni per Parte_1
le lesioni subite a seguito del sinistro de quo, della somma di € 3.527,65, oltre interessi dal giorno del sinistro sulla suddetta somma devalutata a tale data e di volta in volta rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e da tale ultima data gli interessi legali sulla detta somma sino all'effettivo soddisfo;
4) Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...]
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, in euro Parte_1
671,00 per compensi, oltre € 125,00 per spese, per il primo grado di giudizio, ed in euro 1.278,00 per compensi, oltre euro 174,00 per spese, per il presente giudizio;
il tutto oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore per averne fatto anticipo.
4) Pone le spese di CTU a carico delle parti appellate, in solido tra loro.
Nola 22.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi