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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dr. Elena Gelato Consigliere dr. Maria Aversano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6123 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
Fall. 48/1995 Parte_1
Tribunale di Genova (CF: , in persona di nella qualità di P.IVA_1 Controparte_1
Curatore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Carlo Cacciapuoti e Maurizio Bellucci;
.
Appellante E
Appellato Incidentale
E
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ;
[...] P.IVA_3
Appellata e
Appellante Incidentale
Oggetto: appello avverso sentenza n. 5352/2020 del Tribunale Civile di Roma pubblicata il
20/03/2020.
1 FATTO E DIRITTO
§1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza del Tribunale di Roma impugnata:
La d'ora in avanti anche il , conveniva in giudizio il Parte_2 Parte_1 [...]
, per sentirlo condannare al pagamento dell'indennizzo dovuto ai Controparte_2 sensi delle leggi di settore (tra cui la n. 1066/1971; 16/1980; 135/1985; 98/1994; 07/2009) per la perdita, in seguito alla confisca avvenuta con atto di forza ad opera della Capitaneria di Porto libica, di mezzi e attrezzature che, sino ad allora, erano stati dalla stessa impiegati per ultimare- in forza di un contratto di subappalto con le Imprese Marittime e Portuali S.p.A -i lavori di estensione del porto di Tripoli.
Il , costituitosi, aveva contestato la domanda nell'an e Controparte_2 nel quantum, deducendo che, in mancanza di un atto formale di confisca, il Tribunale non avrebbe potuto riconoscere la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del richiesto indennizzo, ma al più avrebbe potuto liquidarlo solo con riguardo al rimorchiatore ed al pontone, oggetto della originaria domanda presentata in via amministrativa.
In conclusione, l'indennizzo poteva essere riconosciuto solo per i beni espressamente citati nelle domande formulate all'entrata in vigore delle norme speciali applicabili, al valore quantificato sulla base di ctu, mentre non poteva essere riconosciuto per altri beni, attrezzature e crediti asseritamente ricompresi nel predetto spossessamento forzoso.
Il proponeva appello censurando la decisione del Tribunale nella parte in cui ha Parte_1 escluso l'indennizzabilità dei beni e dei crediti rivendicati con l'atto di citazione dalla T_ per il fatto che questi non erano stati oggetto di specifica istanza amministrativa, non
[...] considerando tale l'esposto del 1970 poiché inoltrato in epoca anteriore all'entrata in vigore della prima legge in materia di indennizzi (L. n. 1066/1971).
In particolare, si contestava a) la violazione dell'art. 5 della legge n. 135 del 1985, volto ad esonerare dalla presentazione della domanda chi avesse denunciato in precedenza il danno;
e b) la violazione degli art. 1219 c.c. e 4 della legge n. 135 del 1985, nonché l'omessa considerazione delle richieste di pagamento quali atti di messa in mora idonei a far decorrere gli interessi per il periodo successivo alla entrata in vigore della suddetta legge.
Il si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare Controparte_2
l'avverso gravame e, in via incidentale, di riformare la sentenza impugnata, nella parte in cui ha
2 ritenuto di potere riconoscere, in difetto della prova di un atto ablatorio formale dello Stato libico, la spettanza dell'indennizzo nonché nella parte in cui ha condannato l'Amministrazione statale al pagamento delle spese di giudizio senza correttamente applicare i principi dettati in tema di soccombenza parziale.
A seguito dell'udienza tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§2. La questione oggetto del presente procedimento attiene al diritto rivendicato da T_
(ora in Fallimento) ad ottenere un indennizzo ai sensi delle leggi in materia di
[...] corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero, nel caso di specie in Libia.
Il quadro normativo di riferimento, pur articolandosi in provvedimenti emanati a notevole distanza di tempo l'uno dall'altro, presenta un'evidente unitarietà di ratio.
Con la prima legge, la n. 1066 del 1971, il legislatore “in attesa di accordi in sede internazionale", ai quali si sarebbe dovuta conformare la successiva e definitiva regolamentazione giuridica degli indennizzi, ha disciplinato la sola materia delle anticipazioni, con il chiaro intento di far conseguire - senza indugio-a coloro che avevano perduto i propri beni in Libia, una quota delle loro spettanze, commisurata ad una percentuale del valore dei beni perduti. Ai sensi dell'art. 3 , “La domanda per l'applicazione dei benefici di cui, agli articoli precedenti deve essere presentata al Ministero del tesoro nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono valide le domande già presentate all'Amministrazione. A corredo delle domande dovranno essere prodotte: a) una descrizione particolareggiata dei beni e la indicazione dei diritti;
b) ogni documentazione comprovante la proprietà e la sorte dei beni stessi ed ogni utile elemento per l'accertamento e la determinazione dei diritti suddetti. La documentazione di cui sopra potrà essere integrata da atti di notorietà redatti secondo le disposizioni di legge vigenti”.
Successivamente, la legge n. 16 del 1980 poi modificata dalla legge n. 135 del 1985 ha statuito all'art. 5 che “La domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa,
3 o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per se' e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarità dell'indennizzo. Dall'onere della presentazione della domanda prevista dal precedente comma sono esonerati coloro che hanno già presentato domanda d'indennizzo o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia”.
Da ultimo, la legge n. 7 del 2009 all' art 4, prevede che
1. Ai cittadini italiani nonché agli enti e alle società di nazionalità italiana già operanti in Libia, in favore dei quali la legge 6 dicembre 1971 n. 1066 ha previsto la concessione di anticipazioni in relazione a beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità libiche, ovvero che hanno beneficiato delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1980
n. 16, alla legge 5 aprile 1985 . 135, nonché alla legge 29 gennaio 1994 n. 98, è corrisposto un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 5.
2. Agli effetti del comma 1 sono valide le domande già presentate, se confermate dagli aventi diritto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, le pratiche già respinte per carenza di documentazione sono, su domanda, prese nuovamente in esame con carattere di priorità dalla Commissione interministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 114, al fine di acquisire ogni elemento utile per l'integrazione della documentazione mancante; con ciò prevedendosi la possibilità per i soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti a misure limitative di beneficiare di un ulteriore indennizzo rispetto alle domande già presentate o di integrare la documentazione senza, però, attribuire a detti cittadini la possibilità di presentare nuove domande ampliative dell'oggetto di indennizzo.
Ciò premesso sul piano normativo, quanto ai motivi di appello, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di appello, la difesa del lamenta proprio la “Violazione e falsa Parte_1 applicazione di norme di legge con riferimento all'art. 5 della legge n. 135/1985 per non aver correttamente applicato la parte della norma che include la denuncia di danno quale elemento idoneo ad innescare l'iter di riconoscimento del diritto”.
In particolare, la deduce che il riferimento alle “domande” contenuto all'art. 3 della L. T_
n. 1066/1971 sarebbe da intendersi in maniera generica e tale da ricomprendere anche l'esposto presentato in data 19.08.1970.
Le argomentazioni di parte appellante non sono condivisibili.
La denuncia di cui si discute, oltre ad essere stata inoltrata in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge in materia di indennizzi, si limitava, in maniera estremamente generica, a richiedere ai Ministeri interessati di vagliare l'opportunità di adottare interventi di ordine finanziario e
4 creditizio a favore delle imprese italiane nonché a descrivere le difficoltà riscontrate in Libia dalle Imprese Marittime Fassinetti S.p.a e dalle sue consociate, ed era, pertanto, inidonea a configurarsi come specifica domanda ad opera della parte interessata.
L'esposto presentato in data 19.08.1970, dunque prima delle leggi di settore e dei decreti attuativi
(previsti dall'art. 4 della legge n.1066 del 1971 e dagli artt. 6 ss. della legge n. 16 del 1980), nel fare riferimento molto genericamente ad un contesto storico in via di evoluzione, non era comunque tale da dare impulso al procedimento amministrativo di liquidazione.
Considerazione che trova ulteriore supporto proprio nel fatto che la in data 29 Parte_2 novembre 1972, ha presentato domanda di indennizzo, ai sensi della legge 1066/71, esclusivamente per la perdita dei due natanti rimorchiatore “Provenza” e pontone
“Dromedario”, e con successiva nota del 26 maggio 1976, ha ribadito che la domanda di indennizzo era stata proposta per i due natanti sopra indicati, dei quali trasmetteva i certificati di proprietà (all. 33 e all. 40 del fascicolo di parte); oltre al fatto che tutta la pratica amministrativa ad opera della specifica Commissione di valutazione prendeva in considerazione, anche a fini valutativi, come beni della solo i su menzionati natanti. T_
Ne consegue che la doglianza di parte appellante in merito ad un'allegata omessa valutazione da parte del Tribunale delle risultanze documentali, tra cui proprio la comunicazione del 1970, è priva di fondamento.
Quanto, poi, al danno da mancata percezione del corrispettivo per l'attività svolta in Libia e per gli altri beni perduti in occasione delle requisizioni, oggetto di domanda giudiziale, si osserva che, alla luce di quanto emerge dalla documentazione agli atti, la domanda di indennizzo contraddistinta con il numero 5646 – e così menzionata nel fascicolo amministrativo- fosse diretta a richiedere l'indennizzo del solo pontone-gru denominato “Dromedario” e del rimorchiatore meglio identificato come “Provenza” (all. 34 del fascicolo di parte). Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che la richiesta di indennizzo per ulteriori beni e danni sia stata avanzata solo nell'istanza ex legge n. 7/2009 già respinta ex art. 4.
Pertanto, difettando la domanda originaria, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto di poter limitare le considerazioni sull'indennizzabilità ai soli beni richiamati nella domanda presentata in via amministrativa.
Con riguardo al merito della pretesa creditoria, si osserva che le argomentazioni formulate da parte appellata con l'appello incidentale assumono un rilievo dirimente della presente controversia e meritano, per il loro carattere assorbente delle altre questioni sollevate in causa, di essere affrontate con precedenza.
5 Invero con appello incidentale, il , ha contestato Controparte_2
l'erroneità della sentenza-impugnata nella parte in cui, riconoscendo l'indennizzo - seppure limitatamente ai beni rappresentati dal pontone-gru denominato “Dromedario” e al moto rimorchiatore denominato “Provenza” – ha disatteso la tesi sostenuta dalla difesa erariale in merito all'insussistenza del diritto all'indennizzo per assenza dei presupposti espressamente indicati dall'art. 1 della legge n. 16 del 1980 che, ai fini dell'indennizzabilità, richiede la prova dell'avvenuta confisca o, comunque, la prova della perdita dei beni per atto autoritativo dello
Stato libico.
Parte appellata (appellante incidentale) ha argomentato sul punto nei seguenti termini:
“ tale tesi si basa sul tenore letterale della norma citata, che ha previsto che i cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (ad eccezione della zona B del territorio libero di Trieste), o all'estero, “a seguito di confische o di provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori”, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite.
La necessità che venga fornita la prova della confisca emerge anche dal confronto che le disposizioni successive adottate in materia;
si richiama la legge n. 98 del 1994, con la quale il legislatore ha emanato norme procedurali
e di interpretazione autentica relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135 ed ha altresì introdotto ulteriori ipotesi di indennizzi, fondate su presupposti diversi da quelli presi in considerazioni dalle precedenti leggi. In particolare,
l'art. 2, comma 5, lett. a) ha previsto che il diritto all'indennizzo stabilito dalla legge n. 135 del 1985, spetta
“ai cittadini italiani, enti e società italiani i cui beni urbani siano stati sottoposti a misure limitative da parte delle autorità tunisine con legge 27 giugno 1983, n. 83/61 e successive, nonché ai cittadini italiani, enti e società italiani che abbiano perduto o dovuto abbandonare i loro beni in Zaire”.
Come emerge dalla mera lettura e confronto dei testi normativi sopra richiamati, gli eventi presi in considerazione dal legislatore, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo, sono diversi: la legge n. 16 del 1980, come modificata dalla legge n. 135 del 1985, riconosce la liquidazione di un indennizzo per perdite di beni subite dai cittadini o imprese italiane “a seguito di confische o di provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori”, e dunque richiedono la sussistenza di un atto ablatorio formale, mentre la legge n. 98/19941, utilizzando una diversa formulazione, prescinde da tale presupposto, riconoscendo il diritto all'indennizzo in presenza di diverse fattispecie (“misure 1 Art. 2 comma 5.l. n. 98/1994: Le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, sono integrate dalle seguenti norme: a) il diritto agli indennizzi previsti dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, e 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, spetta, con le modalità previste dalle stesse, ai cittadini, agli enti e alle società italiani i cui beni urbani siano stati sottoposti a misure limitative da parte delle autorità tunisine con legge 27 giugno 1983, n. 83/61 e successive, nonché ai cittadini, agli enti e alle società italiani che abbiano perduto o dovuto abbandonare i loro beni in Zaire;
6 limitative” in senso lato, “abbandono o perdita dei beni”), non necessariamente connotate dall'adozione di un provvedimento formale da parte dell'Autorità straniera.
Il Tribunale di Roma ha disatteso l'interpretazione adottata dal convenuto ritenendo che “La CP_2 mancanza formale di un atto di confisca, non reperito, non incide ad avviso del Tribunale sulla sostanza della misura adottata dal governo della Repubblica Araba di Libia che, nel requisire i beni per finalità proprie, ha sicuramente prodotto gli effetti di un provvedimento impeditivo della proprietà in danno dell'odierna attrice”. Tale statuizione appare in contrasto con l'insegnamento della Corte di Cassazione che in numerose decisioni, avallando la tesi dell'Amministrazione, ha evidenziato i differenti requisiti richiesti dalle diverse normative ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo. Sul punto, in particolare, si richiama la sentenza n. 9849/2012 concernente la spettanza dell'indennizzo per la perdita di alcuni beni in Zaire, a seguito di tumulti popolari, richiesto ai sensi della legge n. 98/1994; in tale decisione si legge: “Questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che tale disposizione abbia una sostanziale “portata innovativa” nella parte in cui, limitatamente a detto Paese, ha previsto che il diritto all'indennizzo sorge anche in mancanza di formali provvedimenti ablatori adottati da autorità straniere, come nel caso in cui la perdita o l'abbandono siano stati causati da tumulti o atti vandalici e per eventi sopravvenuti alla legge n. 135 del 1985 (v. in analoga fattispecie, Cass. n. 24544/2010 e n.
1888/2010)”. Questa esegesi non è contraddetta dalla titolazione della legge di “interpretazione autentica”, tale natura essendo limitata alla parte in cui è risolta l'incertezza in ordine, ad esempio, all'indennizzabilità della perdita dell'avviamento delle attività ablate e alla sussistenza della giurisdizione ordinaria nelle relative controversie (l. n. 98 del 1994, art.2, comma 4)”. Gli stessi chiarimenti sono contenuti nella sentenza della
Corte di Cassazione n. 24544/2010, laddove, con riferimento alla legge n. 98/1994, la Suprema Corte ha rilevato che “la sua portata innovativa è conclamata anche nel senso della generalizzazione delle cause delle perdite
o dell'abbandono dei beni nello Zaire non necessariamente connessa a provvedimenti repressivi ufficiali. La lettera della legge – art. 2 comma 5 lett. a) -, diversamente dal disposto della legge n. 16 del 1980, art. 1, si riferisce semplicemente a perdita o abbandono di beni nel detto Stato, e pone perciò un chiaro distinguo sia rispetto ai beni sottoposti a misure limitative dell'autorità tunisina contestualmente indicati, sia rispetto alla previsione della l. n.
16 del 1980, art. 1 che gli atti ablativi espressamente contempla”.
Sul punto va necessariamente premesso che la rilevanza in questa sede della ricostruzione in fatto della vicenda operata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3062/1979 in sede di regolamento di giurisdizione nell'ambito di una causa promossa dalle Imprese Parte_3
e dalla stessa ( odierna parte appellante ) contro lo Stato libico, ove si fa
[...] T_ genericamente riferimento ad una confisca delle attrezzature in questione, deve essere valutata alla luce dei criteri interpretativi fissati al riguardo dalla stessa Suprema Corte.
7 Il riferimento è all'orientamento della medesima Corte di Cassazione là dove afferma che “il giudice di merito è libero di formare il proprio convincimento sulla base di accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse parti o anche fra altre parti, utilizzando tali risultanze quali indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio (sent. n. 12091-1990).
Tale principio ben può trovare applicazione anche per gli accertamenti compiuti dalla Suprema
Corte, allorquando, come nel giudizio citato, essa è stata chiamata a valutare anche i fatti storici ai quali si collega la competenza giurisdizionale.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha statuito che: ” Non è accettabile l'assunto delle ricorrenti, secondo cui il giudice della giurisdizione si limiterebbe a prendere in esame "prospettazioni", senza mai valutare la concreta esistenza di situazioni storiche. Certamente, se una situazione soggettiva, pur contestata nella sua esistenza, è tuttavia non altrimenti costruibile che, come diritto soggettivo, il giudice della giurisdizione si limita ad assumere la "ipotesi" del diritto soggettivo come fondamento della sua decisione, senza bisogno di altri accertamenti. Ma se si tratta di stabilire, ad esempio, se certi effetti di un atto produttivo di responsabilità extracontrattuale si sono verificati anche in Italia, al fine di ritenere la giurisdizione del giudice italiano, o, come nel caso in esame, di stabilire se uno Stato estero abbia compiuto atti o tenuto comportamenti riconducibili all'esercizio della sovranità, con conseguenze negative per la giurisdizione del giudice italiano, allora tali elementi sono non già assunti come ipotesi meramente affermate, ma verificati nella loro concreta storicità, sia pur nei limiti degli strumenti conoscitivi compatibili con il giudizio di legittimità: donde la estensibilità del principio sopra richiamato circa la utilizzabilità di siffatti accertamenti (con efficacia indiziaria) in altri processi”( Sez. 1, n.
478 del 17.01.1995).
Ciò premesso, la prospettazione di parte appellata è condivisibile nella misura in cui richiama il tenore letterale della norma prescrittiva dei presupposti necessari per l'accesso agli indennizzi, consistenti nella sussistenza di “confische” o di “provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori”.
Sulla sussistenza di tale presupposto, si osserva che, alla luce dei principi sanciti al riguardo dalla
Corte di Cassazione medesima, non può non attribuirsi alla sentenza della Corte di cassazione n. 3062/1979 pronunciata in sede di regolamento di giurisdizione una portata meramente indiziaria rispetto ai fatti ivi descritti, che non può prescindere dalla considerazione che essa esaminava, ai precipui fini del solo accertamento della giurisdizione, la prospettazione di una condotta ad ampio spettro – non escludendosi anche quella puramente materiale- tenuta dallo
Stato straniero in causa.
Le disposizioni invocate da parte appellante (attrice in primo grado) per l'accesso all'indennizzo, ed a tale specifica finalità, richiedono, invece, espressamente come requisito necessario che la condotta ablativa da parte dello Stato straniero si sia compendiata in un “provvedimento”, anche
8 per evidenti finalità di certezza del presupposto e l'esercizio della eventuale successiva surroga da parte dello Stato italiano rispetto allo Stato straniero.
Una tale interpretazione del quadro di riferimento trova conforto nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione là dove, con riferimento al distinguo dei presupposti richiesti per l'accesso agli indennizzi per le perdite subite dai cittadini in situazioni geopolitiche differenti e nell'esaminare la differente normazione susseguitasi in materia, ha espressamente statuito che In tema di indennizzi a cittadini e imprese italiane per la perdita di beni siti all'estero, l'art. 2, comma 5, lett. a), della legge n. 98 del 1994, nel riconoscere il diritto all'indennizzo, di cui alle leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del
1985, ai medesimi soggetti "che abbiano perduto o dovuto abbandonare i loro beni in Zaire", ha portata innovativa nella parte in cui, limitatamente a detto Paese, prevede che il diritto all'indennizzo sorga anche in mancanza di provvedimenti ablatori adottati da autorità straniere e anche in territorio non soggetto in passato alla sovranità italiana per eventi sopravvenuti alla legge n. 135 del 1985 (come nel caso di perdita di beni a causa di tumulti popolari e atti vandalici avvenuti in Zaire negli anni dal 1991 al 1993). ( v. Cassaz.
Sez. 1, Sentenza n.24544 del 02/12/2010).
Nel caso di specie, è assolutamente pacifico ed incontestato tra le parti il dato fattuale della mancanza di provvedimenti di confisca o altrimenti ablativi dei beni della nel porto di T_
Tripoli e, d'altronde, è stata proprio la carenza di tale requisito all'origine dell'ultimo provvedimento di rigetto della Commissione interministeriale deputata al riconoscimento degli indennizzi ( v. provvedimento Delibera n. 5 del 9.10.2014); oltre alla conferma di ciò che se ne ricava dalla stessa posizione processuale assunta dalla in altro contenzioso relativo ai T_ medesimi beni ed alle medesime vicende, là dove si affermava che ( v. Cassazione n. 478/1995 - infra-) : Con il primo motivo le ricorrenti ( tra cui la deducono violazione e-o falsa applicazione T_ degli artt 2697 e 2909 cc, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, dolendosi che la Corte di appello, per ritenere che il sinistro si fosse verificato nel settembre 1969, con la confisca o comunque con l'apprensione materiale delle attrezzature da parte della Repubblica Araba di Libia e l'affidamento in uso di una parte di esse ad altra impresa, avesse tratto prova, sia pure indiziaria, ma avvalorata dal notorio storico, dalla sentenza 26 maggio 1979 n. 3062, pronunciata dalle Sezioni unite di questa Corte in sede di regolamento di giurisdizione nell'ambito di una causa promossa dalle (ora Parte_4 [...]
e dalla contro lo Stato libico. Una sentenza in tema di giurisdizione, specie se Parte_5 T_ negativa di questa, non potrebbe offrire un tale supporto probatorio, perché il giudice della giurisdizione non opera alcun accertamento di fatto ma si limita ad interpretare le domande delle parti e i fatti dalle stesse affermati, per stabilire se le prospettazioni, a prescindere dalla loro fondatezza, comportino la competenza giurisdizionale del giudice adito.
In ogni caso, proseguono le ricorrenti, la sentenza impugnata avrebbe identificato il sinistro e la sua data con inadeguata motivazione (anche in relazione alle risultanze del giudizio innanzi alle Sezioni unite), non tenendo
9 conto che confisca formale non appariva esservi stata e che un suo equivalente di fatto spostava in misura imprecisata nel tempo il verificarsi del sinistro, e non considerando che il fatto concludente dell'affidamento delle attrezzature da parte dello Stato libico ad altra impresa riguardava, in realtà, soltanto un pontone.
Ne consegue che, a fronte della carenza del presupposto richiesto dalla norma, non possono condividersi le conclusioni del tribunale in merito alla sostanziale configurabilità in una materiale apprensione dei beni da parte di soggetti imprecisati – in ipotesi anche non riconducibili ad agenti ufficiali dello Stato libico dell'epoca- dei medesimi effetti di un provvedimento formale ablativo, proprio per le finalità di certezza dei rapporti e di eventuali riflessi nei rapporti tra Stati sottese alla normativa di settore.
Alla luce di quanto sopra, l'appello incidentale deve essere accolto e per l'effetto la sentenza gravata deve essere riformata.
Quanto alle spese di lite, si osserva che la complessità della questione costituisce giusto motivo di compensazione per entrambi i gradi di giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 per il versamento da parte del di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, respinge la domanda avanzata da Parte_1
-compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 per il versamento da parte del di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 12.03.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Maria Aversano Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
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