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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/06/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 4284 2019
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da
[...]
(c.f. ), con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. MIGLIORISI SALVATORE;
attore contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
) con l'avv. CASSI' DANIELE;
C.F._2
convenuto nonché nei confronti di
(c.f. ), tramite la propria procuratrice Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(c.f. ), con l'avv. BARBARO ALESSANDRO;
CP_4 P.IVA_3
terzo chiamato avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
La ha proposto azione revocatoria avverso Parte_1
l'atto di costituzione di fondo patrimoniale rogato dal Notaio di e Per_1 Pt_1
trascritto presso la Conservatoria il 7.11.2014 ai nn. 14289/3139, con i quali i coniugi e hanno destinato alle esigenze della famiglia Controparte_1 CP_2
i seguenti beni:
- fabbricato in Giarratana riportato nel NCEU di Giarratana al foglio 17, particella 244 sub 1, C/6, mq. 148, c.so XX Settembre n. 187, P.18; particella 244 sub 2, A/2, vani 8,0, c.so XX Settembre n. 187, P.1S; particella 244 sub 3, A/2, vani 4,5, c.so XX Settembre n. 187, P.2;
- Terreno riportato nel NCT di Giarratana al foglio 17, particella 117 esteso
Ha.0.00.80; particella 118 estesa Ha.0.00.44;
- Fabbricato riportato al N.C.E.U. di al foglio 272, particella 615 sub Pt_1
4, A/3, vani 3,5, via Camogli n. 33, Ρ.Τ.; particella 613 sub 19, C/6, mq. 8, P.T., via Panoramica snc.
La Banca ha narrato di essere creditrice della Parte_2
di cui i convenuti sono socio accomandatario e socio
[...]
accomandante nonché, dall'atto del 17.3.2015, fideiussori sino alla concorrenza di
€ 417.000, in ragione di:
- un fido di € 100.000 sul c/c n. 1248208 concesso il 30.11.2012 e un fido di €
50.000 sul c/c n. 1248207 concesso il 17.3.2015, in virtù dei quali questo Tribunale ha emesso decreto ingiuntivo n. 407/2019 per € 196.099,39 oltre spese;
- un finanziamento fondiario del 26.11.2008 in virtù del quale la creditrice ha intimato precetto alla società per l'importo di € 207.704,85.
La ha allegato che l'atto di costituzione di fondo patrimoniale arreca Pt_1
pregiudizio alle sue ragioni creditorie, e che di tale circostanza i convenuti non potevano che essere a conoscenza, essendo l'atto di poco anteriore alla scadenza della prima rata rimasta impagata del mutuo fondiario.
Ha quindi chiesto di dichiarare inefficace nei suoi confronti tale atto dispositivo.
I convenuti si sono costituiti deducendo che tra i beni oggetto del fondo patrimoniale non vi sarebbe il terzo di quelli indicati dalla Banca, che sarebbe stato venduto ad il 7.8.2015 e successivamente promesso in vendita il Persona_2
28.6.2019.
Essi hanno inoltre contestato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria.
In particolare:
- con riferimento alla scientia damni, hanno evidenziato che la costituzione del fondo e la prestazione delle fideiussioni, risalgono a quasi cinque anni prima dell'introduzione del giudizio, quando ancora non poteva conoscersi l'andamento che avrebbero avuto i rapporti bancari;
- quanto all'eventus damni, hanno contestato la legittimità del credito vantato dalla ed hanno dedotto che essi e la società sono titolari di numerosi altri Pt_1
beni immobili su cui la ben potrebbe far valere le proprie pretese. Pt_1
Hanno quindi chiesto il rigetto della domanda.
Si è poi costituita in giudizio tramite la procuratrice Controparte_3 [...]
deducendo di aver acquistato i crediti vantati dalla BAPR nei confronti della CP_4
società. Ha quindi fatto proprie le conclusioni della Banca e ne ha chiesto l'estromissione.
***
L'estromissione non può essere disposta perché, come insegna la migliore dottrina,
l'istanza di estromissione ex art. 111 c.p.c. deve provenire dall'alienante o dal successore universale, mentre nel caso di specie tale istanza proviene dal successore particolare intervenuto;
ed inoltre i convenuti si sono espressamente opposti (cfr. note di discussione).
Dalla nota di trascrizione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale (doc. 7 attrice) emerge che lo stesso ha ad oggetto tutti i beni indicati in citazione;
il terzo, dunque è stato venduto successivamente. La circostanza è assolutamente irrilevante, non incidendo sull'esistenza o consistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, e del resto nemmeno i convenuti hanno dedotto alcunché su tale profilo.
Quanto alla contestata titolarità del credito in capo all'attrice (e oggi all'intervenuta), “in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ragione di credito, ai fini dell'esercizio dell'azione in questione, quella dedotta dal portatore di un assegno bancario emesso dal debitore, costituendo detto titolo una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che inverte l'onere della prova a carico del debitore in ordine all'inesistenza della relativa obbligazione” (C. ). P.IVA_4
Nel caso di specie, quanto ai primi due rapporti, la ha ottenuto decreto Pt_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che il giudice dell'opposizione non ha sospeso;
il terzo deriva invece da mutuo fondiario che è titolo idoneo a documentare il credito del mutuante.
A fronte di ciò, i convenuti hanno solo genericamente contestato i crediti vantati dalla Banca, limitandosi a richiamare l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo che tuttavia, per quanto sopra detto, non varrebbe in ogni caso a far venir meno il requisito dell'azione revocatoria.
Ai fini della sussistenza dell'eventus damni, ossia il pregiudizio per il creditore, non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo invece sufficiente che l'atto dispositivo renda più difficile e incerta la soddisfazione del credito. In relazione al pregiudizio per il creditore,
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è costante nel senso che “l'eventus damni, richiesto come condizione per l'accoglimento dell'azione prevista dall'art. 2901 c.c., deve essere inteso quale pericolo del buon fine dell'esecuzione forzata. La revocatoria ordinaria (inserita al capo quinto, titolo terzo, libro sesto del codice civile tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale), tende, infatti, alla tutela conservativa del diritto di credito, che si attua con l'esperimento dell'azione esecutiva sui beni che non possono formare oggetto della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.), in quanto usciti dal patrimonio del debitore. Esso ricorre, pertanto, non soltanto se l'atto di disposizione oggetto dell'azione abbia determinato o aggravato lo stato di insolvenza del debitore, ma anche nell'ipotesi in cui abbia comportato un'incertezza o una maggiore difficoltà o una limitazione della probabilità nella realizzazione del credito. In concreto e coerentemente esso è stato, perciò, ravvisato sia nel caso in cui sia diminuita la consistenza dei beni del debitore, sia allorché, in conseguenza dell'atto di disposizione, i beni stessi siano risultati semplicemente più esposti al deterioramento, al consumo, alla distrazione e, in definitiva, siano divenuti meno facilmente aggredibili in via esecutiva (Cass. n.
11471/2003; Cass, n. 7262/2000). Una volta provato che l'atto di cui si chiede la revoca abbia determinato una diminuzione della garanzia patrimoniale, è onere del debitore provare che il suo patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare il creditore
(C. 19207/2018).
Nel caso di specie, trattandosi di atto dispositivo di beni immobili, esso certamente determina la riduzione della garanzia patrimoniale costituita proprio da tali beni;
e i convenuti hanno solo genericamente allegato la sufficienza del loro patrimonio residuo, senza specificamente indicarne il valore o anche solo la consistenza oggettiva.
Inoltre, è irrilevante che la costituzione del fondo e la prestazione delle fideiussioni risalgano ad un'epoca in cui non si sarebbe potuto conoscere il futuro andamento dei rapporti, perché, con riferimento ai crediti emergenti dalle aperture di credito,
“l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (C.
10522/2020); e lo stesso vale per il mutuo fondiario, giacché il credito sorge con l'erogazione e non col mancato pagamento delle rate. E tali considerazioni valgono non solo nel rapporto tra il creditore e il debitore principale, ma anche in quello tra il creditore e il fideiussore (vedi sotto).
È invece irrilevante, oltre che inammissibile per essere stato dedotto solo con la seconda memoria, il fatto che il credito fondiario sia garantito da ipoteca su beni della società o che quest'ultima comunque goda di un patrimonio sufficiente a soddisfare i creditori, perché la funzione propria della fideiussione è quella di mettere a disposizione del creditore un ulteriore patrimonio a garanzia del credito, sicché il pregiudizio che legittima l'esperimento della revocatoria va valutato con esclusivo riferimento a tale patrimonio (C. 22465/2006).
Sussiste pertanto anche l'eventus damni.
Quanto all'elemento soggettivo va premesso che, pur essendo la fideiussione successiva all'atto dispositivo oggetto dell'azione, quest'ultimo deve considerarsi successivo all'insorgere del credito. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che “in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito. Pertanto, prestata la fideiussione a garanzia di un credito preesistente, l'atto di donazione successivamente compiuto dal fideiussore è soggetto all'azione revocatoria in presenza soltanto del requisito soggettivo della "scientia damni", cioè della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio al creditore, e - trattandosi di atto non oneroso - senza che risulti neppure la consapevolezza del terzo” (C. 22465/2006). Con riferimento a tale precedente giova evidenziare il secondo periodo fa riferimento alla sequenza credito-fideiussione-atto sol perché così si presentava il caso deciso;
mentre il principio generale espresso nel primo periodo, secondo cui per stabilire se l'atto è anteriore o posteriore al credito occorre guardare al rapporto principale e non a quello di garanzia, è applicabile anche alla sequenza credito-atto-fideiussione (com'è nel caso qui in esame).
Pertanto, anche nel presente giudizio è sufficiente la scientia damni, consistente nella consapevolezza, in capo al debitore, della natura pregiudizievole dell'atto dispositivo per i creditori;
tale consapevolezza va certamente ravvisata in capo ai convenuti, stante l'entità dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale (beni immobili) e non risultando la consistenza del loro patrimonio residuo.
La domanda va quindi accolta e le spese seguono la soccombenza e si liquidano nello scaglione del valore dei crediti alla cui tutela è volta l'azione, a favore dell'attrice e dell'intervenuta in relazione alle rispettive fasi di partecipazione al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara inefficace, nei confronti della e Parte_1
di l'atto di costituzione del fondo patrimoniale da parte di CP_3
e rogato dal Notaio di e trascritto presso Controparte_1 CP_2 Per_1 Pt_1
la Conservatoria di il 7.11.2014 ai nn. 14289/3139; Pt_1
- condanna e a rifondere alla BAPR le spese di Controparte_1 CP_2
lite, liquidate in € 3200 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, € 1214 per cu;
- condanna e a rifondere le Controparte_1 CP_2 CP_3
spese di lite, liquidate in € 8300 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%.
Ragusa, 04/06/2025
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 4284 2019
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da
[...]
(c.f. ), con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. MIGLIORISI SALVATORE;
attore contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
) con l'avv. CASSI' DANIELE;
C.F._2
convenuto nonché nei confronti di
(c.f. ), tramite la propria procuratrice Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(c.f. ), con l'avv. BARBARO ALESSANDRO;
CP_4 P.IVA_3
terzo chiamato avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
La ha proposto azione revocatoria avverso Parte_1
l'atto di costituzione di fondo patrimoniale rogato dal Notaio di e Per_1 Pt_1
trascritto presso la Conservatoria il 7.11.2014 ai nn. 14289/3139, con i quali i coniugi e hanno destinato alle esigenze della famiglia Controparte_1 CP_2
i seguenti beni:
- fabbricato in Giarratana riportato nel NCEU di Giarratana al foglio 17, particella 244 sub 1, C/6, mq. 148, c.so XX Settembre n. 187, P.18; particella 244 sub 2, A/2, vani 8,0, c.so XX Settembre n. 187, P.1S; particella 244 sub 3, A/2, vani 4,5, c.so XX Settembre n. 187, P.2;
- Terreno riportato nel NCT di Giarratana al foglio 17, particella 117 esteso
Ha.0.00.80; particella 118 estesa Ha.0.00.44;
- Fabbricato riportato al N.C.E.U. di al foglio 272, particella 615 sub Pt_1
4, A/3, vani 3,5, via Camogli n. 33, Ρ.Τ.; particella 613 sub 19, C/6, mq. 8, P.T., via Panoramica snc.
La Banca ha narrato di essere creditrice della Parte_2
di cui i convenuti sono socio accomandatario e socio
[...]
accomandante nonché, dall'atto del 17.3.2015, fideiussori sino alla concorrenza di
€ 417.000, in ragione di:
- un fido di € 100.000 sul c/c n. 1248208 concesso il 30.11.2012 e un fido di €
50.000 sul c/c n. 1248207 concesso il 17.3.2015, in virtù dei quali questo Tribunale ha emesso decreto ingiuntivo n. 407/2019 per € 196.099,39 oltre spese;
- un finanziamento fondiario del 26.11.2008 in virtù del quale la creditrice ha intimato precetto alla società per l'importo di € 207.704,85.
La ha allegato che l'atto di costituzione di fondo patrimoniale arreca Pt_1
pregiudizio alle sue ragioni creditorie, e che di tale circostanza i convenuti non potevano che essere a conoscenza, essendo l'atto di poco anteriore alla scadenza della prima rata rimasta impagata del mutuo fondiario.
Ha quindi chiesto di dichiarare inefficace nei suoi confronti tale atto dispositivo.
I convenuti si sono costituiti deducendo che tra i beni oggetto del fondo patrimoniale non vi sarebbe il terzo di quelli indicati dalla Banca, che sarebbe stato venduto ad il 7.8.2015 e successivamente promesso in vendita il Persona_2
28.6.2019.
Essi hanno inoltre contestato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria.
In particolare:
- con riferimento alla scientia damni, hanno evidenziato che la costituzione del fondo e la prestazione delle fideiussioni, risalgono a quasi cinque anni prima dell'introduzione del giudizio, quando ancora non poteva conoscersi l'andamento che avrebbero avuto i rapporti bancari;
- quanto all'eventus damni, hanno contestato la legittimità del credito vantato dalla ed hanno dedotto che essi e la società sono titolari di numerosi altri Pt_1
beni immobili su cui la ben potrebbe far valere le proprie pretese. Pt_1
Hanno quindi chiesto il rigetto della domanda.
Si è poi costituita in giudizio tramite la procuratrice Controparte_3 [...]
deducendo di aver acquistato i crediti vantati dalla BAPR nei confronti della CP_4
società. Ha quindi fatto proprie le conclusioni della Banca e ne ha chiesto l'estromissione.
***
L'estromissione non può essere disposta perché, come insegna la migliore dottrina,
l'istanza di estromissione ex art. 111 c.p.c. deve provenire dall'alienante o dal successore universale, mentre nel caso di specie tale istanza proviene dal successore particolare intervenuto;
ed inoltre i convenuti si sono espressamente opposti (cfr. note di discussione).
Dalla nota di trascrizione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale (doc. 7 attrice) emerge che lo stesso ha ad oggetto tutti i beni indicati in citazione;
il terzo, dunque è stato venduto successivamente. La circostanza è assolutamente irrilevante, non incidendo sull'esistenza o consistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, e del resto nemmeno i convenuti hanno dedotto alcunché su tale profilo.
Quanto alla contestata titolarità del credito in capo all'attrice (e oggi all'intervenuta), “in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ragione di credito, ai fini dell'esercizio dell'azione in questione, quella dedotta dal portatore di un assegno bancario emesso dal debitore, costituendo detto titolo una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che inverte l'onere della prova a carico del debitore in ordine all'inesistenza della relativa obbligazione” (C. ). P.IVA_4
Nel caso di specie, quanto ai primi due rapporti, la ha ottenuto decreto Pt_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che il giudice dell'opposizione non ha sospeso;
il terzo deriva invece da mutuo fondiario che è titolo idoneo a documentare il credito del mutuante.
A fronte di ciò, i convenuti hanno solo genericamente contestato i crediti vantati dalla Banca, limitandosi a richiamare l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo che tuttavia, per quanto sopra detto, non varrebbe in ogni caso a far venir meno il requisito dell'azione revocatoria.
Ai fini della sussistenza dell'eventus damni, ossia il pregiudizio per il creditore, non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo invece sufficiente che l'atto dispositivo renda più difficile e incerta la soddisfazione del credito. In relazione al pregiudizio per il creditore,
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è costante nel senso che “l'eventus damni, richiesto come condizione per l'accoglimento dell'azione prevista dall'art. 2901 c.c., deve essere inteso quale pericolo del buon fine dell'esecuzione forzata. La revocatoria ordinaria (inserita al capo quinto, titolo terzo, libro sesto del codice civile tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale), tende, infatti, alla tutela conservativa del diritto di credito, che si attua con l'esperimento dell'azione esecutiva sui beni che non possono formare oggetto della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.), in quanto usciti dal patrimonio del debitore. Esso ricorre, pertanto, non soltanto se l'atto di disposizione oggetto dell'azione abbia determinato o aggravato lo stato di insolvenza del debitore, ma anche nell'ipotesi in cui abbia comportato un'incertezza o una maggiore difficoltà o una limitazione della probabilità nella realizzazione del credito. In concreto e coerentemente esso è stato, perciò, ravvisato sia nel caso in cui sia diminuita la consistenza dei beni del debitore, sia allorché, in conseguenza dell'atto di disposizione, i beni stessi siano risultati semplicemente più esposti al deterioramento, al consumo, alla distrazione e, in definitiva, siano divenuti meno facilmente aggredibili in via esecutiva (Cass. n.
11471/2003; Cass, n. 7262/2000). Una volta provato che l'atto di cui si chiede la revoca abbia determinato una diminuzione della garanzia patrimoniale, è onere del debitore provare che il suo patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare il creditore
(C. 19207/2018).
Nel caso di specie, trattandosi di atto dispositivo di beni immobili, esso certamente determina la riduzione della garanzia patrimoniale costituita proprio da tali beni;
e i convenuti hanno solo genericamente allegato la sufficienza del loro patrimonio residuo, senza specificamente indicarne il valore o anche solo la consistenza oggettiva.
Inoltre, è irrilevante che la costituzione del fondo e la prestazione delle fideiussioni risalgano ad un'epoca in cui non si sarebbe potuto conoscere il futuro andamento dei rapporti, perché, con riferimento ai crediti emergenti dalle aperture di credito,
“l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (C.
10522/2020); e lo stesso vale per il mutuo fondiario, giacché il credito sorge con l'erogazione e non col mancato pagamento delle rate. E tali considerazioni valgono non solo nel rapporto tra il creditore e il debitore principale, ma anche in quello tra il creditore e il fideiussore (vedi sotto).
È invece irrilevante, oltre che inammissibile per essere stato dedotto solo con la seconda memoria, il fatto che il credito fondiario sia garantito da ipoteca su beni della società o che quest'ultima comunque goda di un patrimonio sufficiente a soddisfare i creditori, perché la funzione propria della fideiussione è quella di mettere a disposizione del creditore un ulteriore patrimonio a garanzia del credito, sicché il pregiudizio che legittima l'esperimento della revocatoria va valutato con esclusivo riferimento a tale patrimonio (C. 22465/2006).
Sussiste pertanto anche l'eventus damni.
Quanto all'elemento soggettivo va premesso che, pur essendo la fideiussione successiva all'atto dispositivo oggetto dell'azione, quest'ultimo deve considerarsi successivo all'insorgere del credito. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che “in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito. Pertanto, prestata la fideiussione a garanzia di un credito preesistente, l'atto di donazione successivamente compiuto dal fideiussore è soggetto all'azione revocatoria in presenza soltanto del requisito soggettivo della "scientia damni", cioè della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio al creditore, e - trattandosi di atto non oneroso - senza che risulti neppure la consapevolezza del terzo” (C. 22465/2006). Con riferimento a tale precedente giova evidenziare il secondo periodo fa riferimento alla sequenza credito-fideiussione-atto sol perché così si presentava il caso deciso;
mentre il principio generale espresso nel primo periodo, secondo cui per stabilire se l'atto è anteriore o posteriore al credito occorre guardare al rapporto principale e non a quello di garanzia, è applicabile anche alla sequenza credito-atto-fideiussione (com'è nel caso qui in esame).
Pertanto, anche nel presente giudizio è sufficiente la scientia damni, consistente nella consapevolezza, in capo al debitore, della natura pregiudizievole dell'atto dispositivo per i creditori;
tale consapevolezza va certamente ravvisata in capo ai convenuti, stante l'entità dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale (beni immobili) e non risultando la consistenza del loro patrimonio residuo.
La domanda va quindi accolta e le spese seguono la soccombenza e si liquidano nello scaglione del valore dei crediti alla cui tutela è volta l'azione, a favore dell'attrice e dell'intervenuta in relazione alle rispettive fasi di partecipazione al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara inefficace, nei confronti della e Parte_1
di l'atto di costituzione del fondo patrimoniale da parte di CP_3
e rogato dal Notaio di e trascritto presso Controparte_1 CP_2 Per_1 Pt_1
la Conservatoria di il 7.11.2014 ai nn. 14289/3139; Pt_1
- condanna e a rifondere alla BAPR le spese di Controparte_1 CP_2
lite, liquidate in € 3200 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, € 1214 per cu;
- condanna e a rifondere le Controparte_1 CP_2 CP_3
spese di lite, liquidate in € 8300 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%.
Ragusa, 04/06/2025
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)