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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3788/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3788 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 19.12.2024, all'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. tra
(P.I. ) in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 in Ponsacco, Via Venezia n. 54 c/o Galleria Aringhieri, presso lo studio dell'avv. Alessandro Nucci, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma
3 c.p.c.;
- opponente
contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, A. Simintendi n. 29, presso lo studio dell'avv. Cristian
Ventisette, che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- opposta
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art 1655 c.c.”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al D.I. n. 1290/2023 Pt_1
(RG. n. 3430/2023) emesso il 14.11.2023 e pubblicato il 15.11.2023, con il quale il Tribunale di Pisa le ha ingiunto il pagamento di € 14.450,00 – oltre interessi e spese della procedura – in favore della
[...]
a saldo della fattura n. 45/2023. Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha dedotto, in sintesi: - la carenza di esigibilità del credito, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria per cui non era stato esibito il DURC, allegato poi al
1 ricorso per decreto ingiuntivo;
- la mancata consegna formale dei lavori, con assenza di accettazione da parte della committente o dell'appaltatore; - la presenza di vizi dell'opera, non eseguita a regola d'arte;
- che i costi per il ripristino e il deprezzamento del bene ammontano ad euro 17.235,00; - l'omessa sottoscrizione del contratto da parte della subappaltatrice;
- l'insussistenza dei presupposti per il ricorso monitorio e, a monte, per l'esigibilità della pretesa avversaria..
Per tali ragioni, la ha chiesto la revoca del D.I. n. 1290/2023, con vittoria di compensi e Pt_1
spese di lite.
Con comparsa depositata in data 20.3.2024 si è costituita la parte opposta, la quale ha contestato le circostanze di fatto e eccepito, in via preliminare, la decadenza dalla denuncia dei vizi ex art 1667 c.c.; la difesa opposta ha altresì chiesto concedersi la provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art 648 c.p.c. e, in sostanza, la conferma del d.i. in esame.
Entrambe le difese hanno depositato le memorie scritte ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.; nel dettaglio, la difesa opponente ha replicato che la decorrenza del termine di 60 giorni (art 1667 c.c.) decorrerebbe dalla scoperta dei izi e non dalla conclusione dei lavori (scoperta da collocarsi al 23.10.2023
o, al più, alla data di emissione della fattura, 9.10.2023), mentre la opposta ha rilevato come fosse stata proprio la controparte a dichiarare che i lavori erano conclusi a settembre 2023, insistendo per la tardività della denuncia, peraltro mai fatta all'indirizzo dell'appaltatore.
Nelle more, il fascicolo è stato assegnato a questo giudice, il quale - con ordinanza del 16.7.2024
– ha concesso la provvisoria esecuzione al d.i. opposto e assegnato alle parti i termini di cui all'art. 189
c.p.c., nella misura massima di legge, fissando per la presa in decisione l'udienza cartolare del
19.12.2024.
*****
1. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
2. In limine litis, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase, a cognizione piena, nella quale il giudice è chiamato ad accertare l'esistenza (e l'esatto ammontare) del diritto di credito vantato dall'ingiungente in sede monitoria, secondo le regole processuali del giudizio ordinario e avuto riguardo all'intero rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Per tale ragione, l'eccezione svolta dall'opponente, secondo la quale “Il credito derivante dai lavori svolti dalla non era esigibile al momento della presentazione del ricorso essendo quindi CP_1 il decreto concesso ed oggi opposto illegittimo” (pag. 2 dell'atto di citazione), deve essere interpretata alla luce del consolidato principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo porta a un giudizio
2 ordinario di cognizione volto a verificare la validità della pretesa, non la regolarità dell'ingiunzione, talchè la mancanza di requisiti probatori per il provvedimento monitorio influisce, al più, sul regolamento delle spese processuali e non determina, di per sé, l'accoglimento dell'opposizione.
Tanto chiarito, nella specie la parte opponente non ha contestato (art 115 c.p.c.) l'esistenza del rapporto negoziale (contratto di subappalto per la realizzazione di una pavimentazione in micro-cemento nel cantiere di Capannori, via San Gennaro n. 78), né l'effettiva esecuzione delle lavorazioni concordate, essendosi limitata ad eccepire, in prima battuta, il possesso del DURC da parte di al momento Pt_1
della richiesta di pagamento.
La doglianza non coglie nel segno atteso che la opposta ha documentalmente provato (all. 8 alla comparsa di costituzione) di avere inoltrato la relativa richiesta in data 5.09.2023, ottenendo il documento con validità di 120 giorni:
considerato che
il rilascio del DURC avviene in modalità digitale ed è pressoché istantaneo, come attestato dalla stampigliatura in calce (nella quale si dà atto, appunto, che l'esito “si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell' , CP_2 dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia”), non residuano dubbi in ordine al possesso del documento alla data in cui è stata emessa la fattura azionata (datata 9.10.2023).
3. E' del pari priva di pregio l'eccezione concernente la mancata “consegna formale” dei lavori, nonché l'omessa verifica e accettazione da parte dell'appaltatore o del committente.
Si tratta, a ben vedere, di comunicazioni formali non previste nel contratto tra le parti e che, per tale ragione, non avrebbero potuto condizionare il pagamento del corrispettivo dovuto alla
[...]
; al contrario, è la stessa difesa opposta a dolersi della presenza di vizi, Controparte_1 scoperti allorquando i lavori erano terminati, così implicitamente ammettendo l'effettiva conclusione dell'opera.
4. Inoltre, la domanda della società opponente di accertamento della presenza di vizi e difformità nell'opera con conseguente condanna (anche in termini di compensazione) al risarcimento del danno non meriti accoglimento, a causa di un difetto di legittimazione attiva della , la quale (in qualità di Pt_1
appaltatrice) non può agire direttamente verso la sub-appaltatrice per ottenere il ristoro dei danni asseritamente subiti dai reali committenti delle opere.
In altri termini, gli unici soggetti titolari della garanzia prevista all'art. 1667 c.c. (espressamente invocata dalla opponente nei propri scritti difensivi) erano, nello specifico, i soggetti committenti, e detta garanzia non può essere rivolta direttamente dalla società appaltatrice verso la ditta sub-appaltatrice.
3 Peraltro, quandanche si volesse, invece fare riferimento a quanto statuito dall'art. 1670 c.c., ossia un'ipotesi di eventuale responsabilità del sub-appaltatore, occorre rilevare prima di tutto che la norma in esame fa riferimento ad un'ipotesi di azione di regresso dell'appaltatore verso il sub-appaltatore, il che implica, come noto, il previo positivo esperimento dell'azione di garanzia da parte del committente verso il soggetto appaltatore, circostanza neppure dedotta nel caso di specie.
5. Solo a fini di completezza si osserva che, in ogni caso, la società opponente non ha dato prova di essersi tempestivamente attivata per promuovere la denuncia dei vizi nel termine decadenziale di 60 giorni di cui all'art. 1667 c.c., non avendo dimostrato (e neppure articolato mezzi di prova in tal senso) di averne avuto conoscenza solo ad ottobre 2023; al contrario, la opponente ha affermato, nel ricorso per decreto ingiuntivo, che i lavori si erano conclusi nel settembre 2023 e assunto che si trattasse di vizi rilevabili ictu oculi (es. porzioni di pavimentazione con gocciolature ed accumulo di resina intono ai telai delle porte, buchi nella pavimentazione, piatto doccia macchiato, ecc).
6. In conclusione, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del d.i. opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società opponente (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite
(scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), dei parametri medi di riferimento (ad eccezione della fase istruzione/trattazione liquidata ai minimi, in quanto l'istruttoria è documentale e di bassa complessità) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione;
- per l'effetto, CONFERMA il D.I. del Tribunale di Pisa n. 1290/2023 (RG. n. 3430/2023) emesso il 14.11.2023 e pubblicato il 15.11.2023;
- CONDANNA la , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, alla refusione, in Pt_1 favore della opposta, delle spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Pisa, 28/01/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3788 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 19.12.2024, all'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. tra
(P.I. ) in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 in Ponsacco, Via Venezia n. 54 c/o Galleria Aringhieri, presso lo studio dell'avv. Alessandro Nucci, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma
3 c.p.c.;
- opponente
contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, A. Simintendi n. 29, presso lo studio dell'avv. Cristian
Ventisette, che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- opposta
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art 1655 c.c.”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al D.I. n. 1290/2023 Pt_1
(RG. n. 3430/2023) emesso il 14.11.2023 e pubblicato il 15.11.2023, con il quale il Tribunale di Pisa le ha ingiunto il pagamento di € 14.450,00 – oltre interessi e spese della procedura – in favore della
[...]
a saldo della fattura n. 45/2023. Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha dedotto, in sintesi: - la carenza di esigibilità del credito, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria per cui non era stato esibito il DURC, allegato poi al
1 ricorso per decreto ingiuntivo;
- la mancata consegna formale dei lavori, con assenza di accettazione da parte della committente o dell'appaltatore; - la presenza di vizi dell'opera, non eseguita a regola d'arte;
- che i costi per il ripristino e il deprezzamento del bene ammontano ad euro 17.235,00; - l'omessa sottoscrizione del contratto da parte della subappaltatrice;
- l'insussistenza dei presupposti per il ricorso monitorio e, a monte, per l'esigibilità della pretesa avversaria..
Per tali ragioni, la ha chiesto la revoca del D.I. n. 1290/2023, con vittoria di compensi e Pt_1
spese di lite.
Con comparsa depositata in data 20.3.2024 si è costituita la parte opposta, la quale ha contestato le circostanze di fatto e eccepito, in via preliminare, la decadenza dalla denuncia dei vizi ex art 1667 c.c.; la difesa opposta ha altresì chiesto concedersi la provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art 648 c.p.c. e, in sostanza, la conferma del d.i. in esame.
Entrambe le difese hanno depositato le memorie scritte ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.; nel dettaglio, la difesa opponente ha replicato che la decorrenza del termine di 60 giorni (art 1667 c.c.) decorrerebbe dalla scoperta dei izi e non dalla conclusione dei lavori (scoperta da collocarsi al 23.10.2023
o, al più, alla data di emissione della fattura, 9.10.2023), mentre la opposta ha rilevato come fosse stata proprio la controparte a dichiarare che i lavori erano conclusi a settembre 2023, insistendo per la tardività della denuncia, peraltro mai fatta all'indirizzo dell'appaltatore.
Nelle more, il fascicolo è stato assegnato a questo giudice, il quale - con ordinanza del 16.7.2024
– ha concesso la provvisoria esecuzione al d.i. opposto e assegnato alle parti i termini di cui all'art. 189
c.p.c., nella misura massima di legge, fissando per la presa in decisione l'udienza cartolare del
19.12.2024.
*****
1. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
2. In limine litis, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase, a cognizione piena, nella quale il giudice è chiamato ad accertare l'esistenza (e l'esatto ammontare) del diritto di credito vantato dall'ingiungente in sede monitoria, secondo le regole processuali del giudizio ordinario e avuto riguardo all'intero rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Per tale ragione, l'eccezione svolta dall'opponente, secondo la quale “Il credito derivante dai lavori svolti dalla non era esigibile al momento della presentazione del ricorso essendo quindi CP_1 il decreto concesso ed oggi opposto illegittimo” (pag. 2 dell'atto di citazione), deve essere interpretata alla luce del consolidato principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo porta a un giudizio
2 ordinario di cognizione volto a verificare la validità della pretesa, non la regolarità dell'ingiunzione, talchè la mancanza di requisiti probatori per il provvedimento monitorio influisce, al più, sul regolamento delle spese processuali e non determina, di per sé, l'accoglimento dell'opposizione.
Tanto chiarito, nella specie la parte opponente non ha contestato (art 115 c.p.c.) l'esistenza del rapporto negoziale (contratto di subappalto per la realizzazione di una pavimentazione in micro-cemento nel cantiere di Capannori, via San Gennaro n. 78), né l'effettiva esecuzione delle lavorazioni concordate, essendosi limitata ad eccepire, in prima battuta, il possesso del DURC da parte di al momento Pt_1
della richiesta di pagamento.
La doglianza non coglie nel segno atteso che la opposta ha documentalmente provato (all. 8 alla comparsa di costituzione) di avere inoltrato la relativa richiesta in data 5.09.2023, ottenendo il documento con validità di 120 giorni:
considerato che
il rilascio del DURC avviene in modalità digitale ed è pressoché istantaneo, come attestato dalla stampigliatura in calce (nella quale si dà atto, appunto, che l'esito “si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell' , CP_2 dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia”), non residuano dubbi in ordine al possesso del documento alla data in cui è stata emessa la fattura azionata (datata 9.10.2023).
3. E' del pari priva di pregio l'eccezione concernente la mancata “consegna formale” dei lavori, nonché l'omessa verifica e accettazione da parte dell'appaltatore o del committente.
Si tratta, a ben vedere, di comunicazioni formali non previste nel contratto tra le parti e che, per tale ragione, non avrebbero potuto condizionare il pagamento del corrispettivo dovuto alla
[...]
; al contrario, è la stessa difesa opposta a dolersi della presenza di vizi, Controparte_1 scoperti allorquando i lavori erano terminati, così implicitamente ammettendo l'effettiva conclusione dell'opera.
4. Inoltre, la domanda della società opponente di accertamento della presenza di vizi e difformità nell'opera con conseguente condanna (anche in termini di compensazione) al risarcimento del danno non meriti accoglimento, a causa di un difetto di legittimazione attiva della , la quale (in qualità di Pt_1
appaltatrice) non può agire direttamente verso la sub-appaltatrice per ottenere il ristoro dei danni asseritamente subiti dai reali committenti delle opere.
In altri termini, gli unici soggetti titolari della garanzia prevista all'art. 1667 c.c. (espressamente invocata dalla opponente nei propri scritti difensivi) erano, nello specifico, i soggetti committenti, e detta garanzia non può essere rivolta direttamente dalla società appaltatrice verso la ditta sub-appaltatrice.
3 Peraltro, quandanche si volesse, invece fare riferimento a quanto statuito dall'art. 1670 c.c., ossia un'ipotesi di eventuale responsabilità del sub-appaltatore, occorre rilevare prima di tutto che la norma in esame fa riferimento ad un'ipotesi di azione di regresso dell'appaltatore verso il sub-appaltatore, il che implica, come noto, il previo positivo esperimento dell'azione di garanzia da parte del committente verso il soggetto appaltatore, circostanza neppure dedotta nel caso di specie.
5. Solo a fini di completezza si osserva che, in ogni caso, la società opponente non ha dato prova di essersi tempestivamente attivata per promuovere la denuncia dei vizi nel termine decadenziale di 60 giorni di cui all'art. 1667 c.c., non avendo dimostrato (e neppure articolato mezzi di prova in tal senso) di averne avuto conoscenza solo ad ottobre 2023; al contrario, la opponente ha affermato, nel ricorso per decreto ingiuntivo, che i lavori si erano conclusi nel settembre 2023 e assunto che si trattasse di vizi rilevabili ictu oculi (es. porzioni di pavimentazione con gocciolature ed accumulo di resina intono ai telai delle porte, buchi nella pavimentazione, piatto doccia macchiato, ecc).
6. In conclusione, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del d.i. opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società opponente (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite
(scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), dei parametri medi di riferimento (ad eccezione della fase istruzione/trattazione liquidata ai minimi, in quanto l'istruttoria è documentale e di bassa complessità) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione;
- per l'effetto, CONFERMA il D.I. del Tribunale di Pisa n. 1290/2023 (RG. n. 3430/2023) emesso il 14.11.2023 e pubblicato il 15.11.2023;
- CONDANNA la , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, alla refusione, in Pt_1 favore della opposta, delle spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Pisa, 28/01/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
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