Articolo 54 bis del Codice antimafia
Articolo 61Articolo 53
Versione
6 dicembre 2017
Art. 54-bis. (( (Pagamento di debiti anteriori al sequestro).)) (( 1. L'amministratore giudiziario puo' chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attivita'.
2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41, il tribunale puo' autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti ))
Entrata in vigore il 6 dicembre 2017
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