Art. 3.
L' articolo 4 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , e' sostituito dal seguente:
"Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o societa' in possesso della cittadinanza o della nazionalita' italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294 .
Le perdite di beni, diritti ed interessi subite in Estremo Oriente, comunque avvenute a opera dell'uno o dell'altro belligerante, o in genere determinate dalle situazioni create dalle vicende belliche in quelle zone, comprese le perdite di naviglio, saranno liquidate o riliquidate sulla base della legge 7 giugno 1975, n. 294 , e della presente legge, deducendo dalle eventuali riliquidazioni quanto ricevuto per leggi precedenti l'accordo di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294 .
Agli stessi beni, diritti ed interessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 200, detraendosi eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.
Si applicano anche nei confronti dei beneficiari di cui al primo comma gli ultimi due commi dell'articolo 3 della presente legge". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 29 gennaio 1994, n.98 , ha disposto (con l'art. 2) che "le provvidenze di cui agli articoli 3 , 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135 , sono integrate dalle seguenti norme:
a) il diritto agli indennizzi previsti dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16 , e successive modificazioni, e 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, spetta, con le modalita' previste dalle stesse, ai cittadini, agli enti e alle societa' italiani i cui beni urbani siano stati sottoposti a misure limitative da parte delle autorita' tunisine con legge 27 giugno 1983, n. 83/61 e successive, nonche' ai cittadini, agli enti e alle societa' italiani che abbiano perduto o dovuto abbandonare i loro beni in Zaire;
b) alle liquidazioni, eseguite o meno, di indennizzi per beni perduti nei territori ceduti alla Francia, a termini del trattato di pace, si applica il coefficiente previsto dall' articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135 ".
L' articolo 4 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , e' sostituito dal seguente:
"Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o societa' in possesso della cittadinanza o della nazionalita' italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294 .
Le perdite di beni, diritti ed interessi subite in Estremo Oriente, comunque avvenute a opera dell'uno o dell'altro belligerante, o in genere determinate dalle situazioni create dalle vicende belliche in quelle zone, comprese le perdite di naviglio, saranno liquidate o riliquidate sulla base della legge 7 giugno 1975, n. 294 , e della presente legge, deducendo dalle eventuali riliquidazioni quanto ricevuto per leggi precedenti l'accordo di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294 .
Agli stessi beni, diritti ed interessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 200, detraendosi eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.
Si applicano anche nei confronti dei beneficiari di cui al primo comma gli ultimi due commi dell'articolo 3 della presente legge". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 29 gennaio 1994, n.98 , ha disposto (con l'art. 2) che "le provvidenze di cui agli articoli 3 , 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135 , sono integrate dalle seguenti norme:
a) il diritto agli indennizzi previsti dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16 , e successive modificazioni, e 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, spetta, con le modalita' previste dalle stesse, ai cittadini, agli enti e alle societa' italiani i cui beni urbani siano stati sottoposti a misure limitative da parte delle autorita' tunisine con legge 27 giugno 1983, n. 83/61 e successive, nonche' ai cittadini, agli enti e alle societa' italiani che abbiano perduto o dovuto abbandonare i loro beni in Zaire;
b) alle liquidazioni, eseguite o meno, di indennizzi per beni perduti nei territori ceduti alla Francia, a termini del trattato di pace, si applica il coefficiente previsto dall' articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135 ".