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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/03/2024, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 7825/2023 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 09/02/2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
03/11/1990, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. PUORTO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domiciliano;
- RICORRENTI
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_1
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 01/03/2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio il 27/06/2013 in Castel di Sasso (CE) con e Parte_2 deducendo che dal matrimonio è nata una figlia nata il [...]) ha chiesto che sia Per_1 pronunciata la separazione personale dei coniugi e altri provvedimenti.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposto alla domanda di separazione.
Infine, all'udienza del 01/03/2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto il seguente accordo:
1. La casa coniugale, già occupata stabilmente dalla , resta in suo uso esclusivo alla Pt_1 stessa insieme alla minore;
2. la figlia minore vivrà con la madre con possibilità per il Persona_2 Parte_2 di frequentare e pernottare con il padre un giorno delle settimana e un sabato e domenica alternata;
3. Il corrisponderà entro il 10 di ogni mese a titolo di alimenti euro 400,00 Parte_2 alla figlia ed euro 100,00 alla moglie fino a quando questa inizierà a lavorare, oltre Per_1 il 50% delle spese straordinarie concordate ed il 50% dell'assegno unico familiare;
4. Il sig. si impegna a non portare con se la piccola presso l'abitazione Pt_2 Per_1 dell'attuale compagna per circa due anni questo al fine di evitargli disagi psicologici;
5. I genitori per la figlia minore decidono per l'affidamento congiunto. Tuttavia il Per_1
autorizza la sig.ra ad adottare in via autonoma ogni decisione e Parte_2 Pt_1 scelta, senza il suo preventivo parere e consenso, per tutti gli atti che abbiano a che fare con la scuola, l'istruzione e la salute della minore nonché a sottoscrivere singolarmente le eventuali autorizzazioni e richieste che a tal fine si rendessero necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: iscrizione scolastica, autorizzazione gita scolastica, autorizzazione al servizio trasporto scolastico, richiesta di analisi, richiesta di ricovero ecc…), ciò nel preminente interesse della minore;
6. . Il sig. si impegna a cedere alla figlia , quando raggiungerà la Parte_2 Per_1 maggiore età, la sua quota di proprietà del cespite ricevuto in eredità dalla fu Persona_3 in ragione della denuncia di successione del 19.11.2019 ovvero dell'appartamento
[...] sito in Piana di Monte Verna alla via Mesorinolo 6 identificato catastalmente al foglio 20 particella 5061 sub 2 ctg A4 classe 2 vani 8 rendita 314.01;
7. Per il diritto di visita della minore, i genitori sottoscrivono l'allegato piano genitoriale consapevoli di dover mantenere una comunicazione funzionale con i figli, mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra loro.
Il difensore ha concluso, quindi, per la dichiarazione dell'avvenuta separazione e l'adozione dei provvedimenti accessori come concordati tra le parti. La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti, dalle accuse che i coniugi si sono rivolte, dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso la riconciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la separazione personale senza addebito.
4. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
5. Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
6. Tenuto conto della natura della causa e dell'esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 7825/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
04/08/1991 e , nato a [...] il [...]; Parte_2
b) omologa le statuizioni accessorie alla separazione indicate in parte motiva in conformità degli accordi raggiunti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel di Sasso per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n° 1, parte II, Serie A, registro atti matrimonio anno 2013);
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 01/03/2024.
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 7825/2023 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 09/02/2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
03/11/1990, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. PUORTO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domiciliano;
- RICORRENTI
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_1
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 01/03/2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio il 27/06/2013 in Castel di Sasso (CE) con e Parte_2 deducendo che dal matrimonio è nata una figlia nata il [...]) ha chiesto che sia Per_1 pronunciata la separazione personale dei coniugi e altri provvedimenti.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposto alla domanda di separazione.
Infine, all'udienza del 01/03/2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto il seguente accordo:
1. La casa coniugale, già occupata stabilmente dalla , resta in suo uso esclusivo alla Pt_1 stessa insieme alla minore;
2. la figlia minore vivrà con la madre con possibilità per il Persona_2 Parte_2 di frequentare e pernottare con il padre un giorno delle settimana e un sabato e domenica alternata;
3. Il corrisponderà entro il 10 di ogni mese a titolo di alimenti euro 400,00 Parte_2 alla figlia ed euro 100,00 alla moglie fino a quando questa inizierà a lavorare, oltre Per_1 il 50% delle spese straordinarie concordate ed il 50% dell'assegno unico familiare;
4. Il sig. si impegna a non portare con se la piccola presso l'abitazione Pt_2 Per_1 dell'attuale compagna per circa due anni questo al fine di evitargli disagi psicologici;
5. I genitori per la figlia minore decidono per l'affidamento congiunto. Tuttavia il Per_1
autorizza la sig.ra ad adottare in via autonoma ogni decisione e Parte_2 Pt_1 scelta, senza il suo preventivo parere e consenso, per tutti gli atti che abbiano a che fare con la scuola, l'istruzione e la salute della minore nonché a sottoscrivere singolarmente le eventuali autorizzazioni e richieste che a tal fine si rendessero necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: iscrizione scolastica, autorizzazione gita scolastica, autorizzazione al servizio trasporto scolastico, richiesta di analisi, richiesta di ricovero ecc…), ciò nel preminente interesse della minore;
6. . Il sig. si impegna a cedere alla figlia , quando raggiungerà la Parte_2 Per_1 maggiore età, la sua quota di proprietà del cespite ricevuto in eredità dalla fu Persona_3 in ragione della denuncia di successione del 19.11.2019 ovvero dell'appartamento
[...] sito in Piana di Monte Verna alla via Mesorinolo 6 identificato catastalmente al foglio 20 particella 5061 sub 2 ctg A4 classe 2 vani 8 rendita 314.01;
7. Per il diritto di visita della minore, i genitori sottoscrivono l'allegato piano genitoriale consapevoli di dover mantenere una comunicazione funzionale con i figli, mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra loro.
Il difensore ha concluso, quindi, per la dichiarazione dell'avvenuta separazione e l'adozione dei provvedimenti accessori come concordati tra le parti. La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti, dalle accuse che i coniugi si sono rivolte, dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso la riconciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la separazione personale senza addebito.
4. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
5. Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
6. Tenuto conto della natura della causa e dell'esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 7825/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
04/08/1991 e , nato a [...] il [...]; Parte_2
b) omologa le statuizioni accessorie alla separazione indicate in parte motiva in conformità degli accordi raggiunti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel di Sasso per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n° 1, parte II, Serie A, registro atti matrimonio anno 2013);
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 01/03/2024.
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso