Articolo 2 della Legge 26 gennaio 1980, n. 16
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 febbraio 1980
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Versione
4 maggio 1985
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Versione
25 febbraio 1994
Art. 2.
A coloro che intendano reimpiegare in attivita' produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sara' ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 29 gennaio 1994, n.98 ha disposto (con l'art. 1) che "Il concorso statale dell'8 per cento sugli interessi da pagarsi per mutui per la durata di quindici anni, previsto dall' articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , come sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135 , relativo al reimpiego degli indennizzi in attivita' produttive marittime, industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili, deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti a norma della presente legge nonche' delle predette leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985 ".
Entrata in vigore il 25 febbraio 1994
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