Versione
12 febbraio 1980
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4 maggio 1985
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25 febbraio 1994
25 febbraio 1994
Art. 2.
A coloro che intendano reimpiegare in attivita' produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sara' ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 29 gennaio 1994, n.98 ha disposto (con l'art. 1) che "Il concorso statale dell'8 per cento sugli interessi da pagarsi per mutui per la durata di quindici anni, previsto dall' articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , come sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135 , relativo al reimpiego degli indennizzi in attivita' produttive marittime, industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili, deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti a norma della presente legge nonche' delle predette leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985 ".
A coloro che intendano reimpiegare in attivita' produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sara' ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 29 gennaio 1994, n.98 ha disposto (con l'art. 1) che "Il concorso statale dell'8 per cento sugli interessi da pagarsi per mutui per la durata di quindici anni, previsto dall' articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , come sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135 , relativo al reimpiego degli indennizzi in attivita' produttive marittime, industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili, deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti a norma della presente legge nonche' delle predette leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985 ".
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 15038 del 15https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. I, 15/07/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 15/07/2020), n.15038 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere – Dott. MELONI Marina – Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 22033/2015 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12 domicilia; – ricorrente – contro EMONA – ISTITUTO …
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Giurisprudenza • 18
- 1. Cass. civ., sez. I, ordinanza 15/07/2020, n. 15038Provvedimento: […] Con unico articolato motivo il Ministero ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 legge n. 16 del 1980, come sostituito ed integrato dall'art. 2 della legge n. 135 del 1985 ed interpretato dall'art. 1, comma 5, legge n. 98 del 1994, […]Leggi di più...
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