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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/04/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IL
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 15 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2104/2022
TRA
, nato a [...] allo Jonio (CS) il 13.06.1976 e res.te a Cerchiara Parte_1
di BR (CS) alla c.da Piana, 52, C.F.: , elettivamente domiciliato C.F._1
in Trebisacce alla via A. Lutri, 147 presso lo studio dell'Avv. Mariateresa Petta, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
L' Controparte_1
- Sede di Cosenza, in persona del per la
[...] Controparte_2
BR, legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni
Arcidiacono, presso il cui studio in LL (Sede , corso BR è elettivamente CP_3
domiciliato giusta procura per Notar in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20.4.2022 premetteva che in data 15/2/2019, Parte_1 nello svolgere l'attività lavorativa, e precisamente mentre lavorava accanto ad un collega, restava vittima di un infortunio sul lavoro.
Nello specifico, evidenziava che svolgeva attività lavorativa con la qualifica di operaio edile alle dipendenze della “ di . Controparte_4 CP_5
Nella predetta data del 15.2.2019, mentre lavorava presso il cantiere sito in Trebisacce incrocio via Zara-Via Isonzo, una scheggia di un chiodo gli si conficcava nell'occhio destro, provocando una perforazione corneale da corpo estraneo metallico. Il ricorrente specificava che a seguito del predetto infortunio “subiva ben 3 interventi chirurgici: il primo in data 15.02.2019 presso Ospedale Spoke Cetraro Paola con diagnosi di “ferita perforante occhio dx”, il secondo in data 18.02.2019 sempre presso lo stesso
Ospedale e il terzo in data 22.02.2019 a Pisa consistito in “sutura corneale su soluzione di continuo parapupillare”.
Chiariva che a seguito dell'occorso sinistro, in data 04.12.2020 l' , con provvedimento CP_1
Inf/M.p. n. 512336101, comunicava al ricorrente che sulla base della menomazione accertata ossia: “occhio dx: esiti di trauma ODx con perforazione corneale e cataratta traumatica,
VODx 5/10, VOSx 10/10” riconosceva una menomazione dell'integrità psico-fisica che, come previsto dal decreto legislativo n° 38 del 23.02.2000, dava diritto ad indennizzo in capitale. Il grado riconosciuto complessivo era pari al 7%.
Evidenziava che proponeva opposizione avverso la valutazione operata dall' , CP_1
ritenendola non congrua, ma l'istituto non riscontrava la richiesta di rivalutazione del danno.
Adiva pertanto l'intestato Tribunale per sentir condannare l' alla costituzione della CP_1
rendita in ragione della percentuale di danno subito nella misura del 22%.
Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda della CP_1
ricorrente.
In particolare, evidenziava la correttezza dell'operato dell'istituto, che aveva riconosciuto un danno nella misura del 7%, rapportato all'effettivo danno subito dal ricorrente.
Ritenendo congrua detta valutazione, insisteva per il rigetto del ricorso.
Istruita la controversia attraverso la nomina del consulente tecnico, la causa veniva decisa da questo giudicante all'odierna udienza.
***
Il ricorso risulta solo parzialmente fondato, nei limiti e con le specificazioni di seguito esposte.
E' pacifico tra le parti che l'infortunio subito dal ricorrente sia da qualificarsi come infortunio sul lavoro.
E' altresì pacifico che l' abbia riconosciuto al ricorrente un danno nella misura del 7%. CP_1
A questo punto, non resta che valutare la correttezza della valutazione operata dall' . CP_1
Dalla consulenza tecnica di ufficio redatta dal dott. depositata in atti, che Persona_2
si ritiene di utilizzare per la decisione del giudizio in quanto ritenuta pienamente attendibile e sufficientemente motivata è risultato che il ricorrente ha subito un danno biologico valutabile nella misura del 14% a causa dell'infortunio occorso.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Il consulente, infatti, ha diffusamente argomentato e motivato la sua valutazione, sia sotto il profilo fattuale che sotto quello normativo di riferimento.
Stante il riconoscimento di una percentuale maggiore rispetto a quella riconosciuta dall' , l'istituto deve essere condannato al pagamento della relativa differenza. CP_1
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento minimo della domanda rispetto alla richiesta originaria del 22% vengono compensate tra le parti nella misura del 50%.
Le spese di consulenza si pongono definitivamente a carico di parte resistente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento della relativa domanda, dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per il danno subito nella misura del 14% in luogo del 7% a decorrere dalla data della domanda;
per l'effetto, condanna l a pagare al ricorrente la CP_1
differenza maturata, detratto quanto già corrisposto, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto sulla differenza calcolata;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida CP_6 in € 2.300,00 (somma già oggetto di compensazione) oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Mariateresa Petta, dichiaratasi antistataria;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
LL, 15-4-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IL
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 15 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2104/2022
TRA
, nato a [...] allo Jonio (CS) il 13.06.1976 e res.te a Cerchiara Parte_1
di BR (CS) alla c.da Piana, 52, C.F.: , elettivamente domiciliato C.F._1
in Trebisacce alla via A. Lutri, 147 presso lo studio dell'Avv. Mariateresa Petta, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
L' Controparte_1
- Sede di Cosenza, in persona del per la
[...] Controparte_2
BR, legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni
Arcidiacono, presso il cui studio in LL (Sede , corso BR è elettivamente CP_3
domiciliato giusta procura per Notar in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20.4.2022 premetteva che in data 15/2/2019, Parte_1 nello svolgere l'attività lavorativa, e precisamente mentre lavorava accanto ad un collega, restava vittima di un infortunio sul lavoro.
Nello specifico, evidenziava che svolgeva attività lavorativa con la qualifica di operaio edile alle dipendenze della “ di . Controparte_4 CP_5
Nella predetta data del 15.2.2019, mentre lavorava presso il cantiere sito in Trebisacce incrocio via Zara-Via Isonzo, una scheggia di un chiodo gli si conficcava nell'occhio destro, provocando una perforazione corneale da corpo estraneo metallico. Il ricorrente specificava che a seguito del predetto infortunio “subiva ben 3 interventi chirurgici: il primo in data 15.02.2019 presso Ospedale Spoke Cetraro Paola con diagnosi di “ferita perforante occhio dx”, il secondo in data 18.02.2019 sempre presso lo stesso
Ospedale e il terzo in data 22.02.2019 a Pisa consistito in “sutura corneale su soluzione di continuo parapupillare”.
Chiariva che a seguito dell'occorso sinistro, in data 04.12.2020 l' , con provvedimento CP_1
Inf/M.p. n. 512336101, comunicava al ricorrente che sulla base della menomazione accertata ossia: “occhio dx: esiti di trauma ODx con perforazione corneale e cataratta traumatica,
VODx 5/10, VOSx 10/10” riconosceva una menomazione dell'integrità psico-fisica che, come previsto dal decreto legislativo n° 38 del 23.02.2000, dava diritto ad indennizzo in capitale. Il grado riconosciuto complessivo era pari al 7%.
Evidenziava che proponeva opposizione avverso la valutazione operata dall' , CP_1
ritenendola non congrua, ma l'istituto non riscontrava la richiesta di rivalutazione del danno.
Adiva pertanto l'intestato Tribunale per sentir condannare l' alla costituzione della CP_1
rendita in ragione della percentuale di danno subito nella misura del 22%.
Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda della CP_1
ricorrente.
In particolare, evidenziava la correttezza dell'operato dell'istituto, che aveva riconosciuto un danno nella misura del 7%, rapportato all'effettivo danno subito dal ricorrente.
Ritenendo congrua detta valutazione, insisteva per il rigetto del ricorso.
Istruita la controversia attraverso la nomina del consulente tecnico, la causa veniva decisa da questo giudicante all'odierna udienza.
***
Il ricorso risulta solo parzialmente fondato, nei limiti e con le specificazioni di seguito esposte.
E' pacifico tra le parti che l'infortunio subito dal ricorrente sia da qualificarsi come infortunio sul lavoro.
E' altresì pacifico che l' abbia riconosciuto al ricorrente un danno nella misura del 7%. CP_1
A questo punto, non resta che valutare la correttezza della valutazione operata dall' . CP_1
Dalla consulenza tecnica di ufficio redatta dal dott. depositata in atti, che Persona_2
si ritiene di utilizzare per la decisione del giudizio in quanto ritenuta pienamente attendibile e sufficientemente motivata è risultato che il ricorrente ha subito un danno biologico valutabile nella misura del 14% a causa dell'infortunio occorso.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Il consulente, infatti, ha diffusamente argomentato e motivato la sua valutazione, sia sotto il profilo fattuale che sotto quello normativo di riferimento.
Stante il riconoscimento di una percentuale maggiore rispetto a quella riconosciuta dall' , l'istituto deve essere condannato al pagamento della relativa differenza. CP_1
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento minimo della domanda rispetto alla richiesta originaria del 22% vengono compensate tra le parti nella misura del 50%.
Le spese di consulenza si pongono definitivamente a carico di parte resistente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento della relativa domanda, dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per il danno subito nella misura del 14% in luogo del 7% a decorrere dalla data della domanda;
per l'effetto, condanna l a pagare al ricorrente la CP_1
differenza maturata, detratto quanto già corrisposto, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto sulla differenza calcolata;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida CP_6 in € 2.300,00 (somma già oggetto di compensazione) oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Mariateresa Petta, dichiaratasi antistataria;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
LL, 15-4-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone