Art. 4.
Alla corresponsione delle anticipazioni provvedera' con proprio decreto il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interministeriale costituita ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1050 , presso il Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato altresi' a integrare la composizione di detta commissione con la nomina di un rappresentante, con proprio supplente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un rappresentante, con proprio supplente, del Ministero dell'interno, nonche' di due rappresentanti, con propri supplenti, delle categorie interessate, designati questi ultimi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Alla corresponsione delle anticipazioni provvedera' con proprio decreto il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interministeriale costituita ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1050 , presso il Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato altresi' a integrare la composizione di detta commissione con la nomina di un rappresentante, con proprio supplente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un rappresentante, con proprio supplente, del Ministero dell'interno, nonche' di due rappresentanti, con propri supplenti, delle categorie interessate, designati questi ultimi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.