Versione
1 gennaio 1972
1 gennaio 1972
Art. 4.
Alla corresponsione delle anticipazioni provvedera' con proprio decreto il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interministeriale costituita ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1050 , presso il Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato altresi' a integrare la composizione di detta commissione con la nomina di un rappresentante, con proprio supplente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un rappresentante, con proprio supplente, del Ministero dell'interno, nonche' di due rappresentanti, con propri supplenti, delle categorie interessate, designati questi ultimi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Alla corresponsione delle anticipazioni provvedera' con proprio decreto il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interministeriale costituita ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1050 , presso il Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato altresi' a integrare la composizione di detta commissione con la nomina di un rappresentante, con proprio supplente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un rappresentante, con proprio supplente, del Ministero dell'interno, nonche' di due rappresentanti, con propri supplenti, delle categorie interessate, designati questi ultimi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2099Provvedimento: […] (previsti dall'art. 4 della legge n.1066 del 1971 e dagli artt. 6 ss. della legge n. 16 del 1980), nel fare riferimento molto genericamente ad un contesto storico in via di evoluzione, non era comunque tale da dare impulso al procedimento amministrativo di liquidazione.Leggi di più...
- art. 4 legge n. 7/2009·
- indennizzo per beni perduti all'estero·
- confisca o provvedimento ablativo·
- contributo unificato·
- giurisdizione ordinaria·
- art. 1 legge n. 16/1980·
- art. 5 legge n. 135/1985·
- prova della confisca·
- appello incidentale