CASS
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/03/2025, n. 9382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9382 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 30 ottobre 2024, confermava la sentenza di primo grado con la quale SO CE era stato ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di CE;
premette che all’udienza dell’11 settembre 2024 il difensore aveva avanzato istanza di rinvio motivata dall’attesa dell’esito di un procedimento esecutivo, afferente ad altre condanne, collocate nel medesimo arco temporale del reato contestato nel procedimento in corso, allo scopo di estendere anche a tale procedimento l’eventuale riconoscimento della continuazione chiesta in quella procedura incidentale;
il processo veniva quindi veniva rinviato al 30 ottobre 2024 e nelle more la difesa, alla luce della continuazione riconosciuta in sede esecutiva tra altre Penale Sent. Sez. 2 Num. 9382 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 26/02/2025 2 due pronunce dello stesso tribunale, avanzava istanza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto i fatti delittuosi del presente procedimento potevano essere ricompresi nel novero delle condotte già avvinte dal vincolo della continuazione;
l’istanza ed il parere favorevole del Procuratore generale venivano versati in atti il giorno stesso dell’udienza, ma la Corte di appello, pur dando atto che nella precedente udienza l’appellante si era riservato di chiedere il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e quelli oggetto di incidente di esecuzione, aveva affermato in sentenza che nessuna richiesta era giunta alla Corte. Ciò premesso il difensore, rilevato che in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, chiede l’annullamento con rinvio della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 L’art. 599-bis cod. proc. pen. prevede che la dichiarazione con le quali le parti concordano sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello e la rinuncia agli altri eventuali motivi devono essere presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza; pertanto, anche a voler ammettere che l’istanza di concordato sia stata presentata prima della celebrazione dell’udienza (ma questa Corte ha direttamente constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale – vedi Sez. 1, n.8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304- che sull’istanza, che risulta depositata nello stesso giorno dell’udienza, non è annotato l’orario di acquisizione da parte dell’ufficio, per cui non risulta che il deposito sia avvenuto prima del termine dell’udienza), la stessa sarebbe stata comunque tardiva, per cui la parte non poteva più accedere al concordato previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen. 2.Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen;
, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/02/2025
lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 30 ottobre 2024, confermava la sentenza di primo grado con la quale SO CE era stato ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di CE;
premette che all’udienza dell’11 settembre 2024 il difensore aveva avanzato istanza di rinvio motivata dall’attesa dell’esito di un procedimento esecutivo, afferente ad altre condanne, collocate nel medesimo arco temporale del reato contestato nel procedimento in corso, allo scopo di estendere anche a tale procedimento l’eventuale riconoscimento della continuazione chiesta in quella procedura incidentale;
il processo veniva quindi veniva rinviato al 30 ottobre 2024 e nelle more la difesa, alla luce della continuazione riconosciuta in sede esecutiva tra altre Penale Sent. Sez. 2 Num. 9382 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 26/02/2025 2 due pronunce dello stesso tribunale, avanzava istanza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto i fatti delittuosi del presente procedimento potevano essere ricompresi nel novero delle condotte già avvinte dal vincolo della continuazione;
l’istanza ed il parere favorevole del Procuratore generale venivano versati in atti il giorno stesso dell’udienza, ma la Corte di appello, pur dando atto che nella precedente udienza l’appellante si era riservato di chiedere il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e quelli oggetto di incidente di esecuzione, aveva affermato in sentenza che nessuna richiesta era giunta alla Corte. Ciò premesso il difensore, rilevato che in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, chiede l’annullamento con rinvio della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 L’art. 599-bis cod. proc. pen. prevede che la dichiarazione con le quali le parti concordano sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello e la rinuncia agli altri eventuali motivi devono essere presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza; pertanto, anche a voler ammettere che l’istanza di concordato sia stata presentata prima della celebrazione dell’udienza (ma questa Corte ha direttamente constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale – vedi Sez. 1, n.8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304- che sull’istanza, che risulta depositata nello stesso giorno dell’udienza, non è annotato l’orario di acquisizione da parte dell’ufficio, per cui non risulta che il deposito sia avvenuto prima del termine dell’udienza), la stessa sarebbe stata comunque tardiva, per cui la parte non poteva più accedere al concordato previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen. 2.Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen;
, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/02/2025