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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/10/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2731/2024 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Girolami, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Ambrosi, per procura Controparte_1 congiunta alla comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.12.2024, ha adito questo Tribunale, domandando di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge, e di dichiarare l'indipendenza Controparte_1 economica degli stessi.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario in Trevi Nel Lazio
(FR), l'11.05.1985 (come da certificazione anagrafica); dal matrimonio nascevano due figlie, e Per_1
rispettivamente, nelle date del 10.10.1985 e del 16.12.1987, maggiorenni ed economicamente Per_2 indipendenti;
i coniugi erano entrambi economicamente indipendenti;
essi erano separati di fatto da diversi anni e avevano provveduto alla divisione dei beni comuni. si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione elevata dalla Controparte_1 moglie.
All'udienza di comparizione, i Procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa secondo le condizioni espresse nel ricorso. Ne è seguita la rimessione del processo in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4, c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e 473-bis.51, co. 2, c.p.c., e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutiva necessaria del giudizio, sussistono le condizioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda disattesa, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trevi Nel Lazio (FR) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000 e le ulteriori incombenze di legge (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1985, N. 3, parte 2, serie B);
− conferma il regime stabilito nel ricorso come da accordo delle parti, espresso nell'udienza del
10.10.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 17.10.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2731/2024 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Girolami, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Ambrosi, per procura Controparte_1 congiunta alla comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.12.2024, ha adito questo Tribunale, domandando di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge, e di dichiarare l'indipendenza Controparte_1 economica degli stessi.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario in Trevi Nel Lazio
(FR), l'11.05.1985 (come da certificazione anagrafica); dal matrimonio nascevano due figlie, e Per_1
rispettivamente, nelle date del 10.10.1985 e del 16.12.1987, maggiorenni ed economicamente Per_2 indipendenti;
i coniugi erano entrambi economicamente indipendenti;
essi erano separati di fatto da diversi anni e avevano provveduto alla divisione dei beni comuni. si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione elevata dalla Controparte_1 moglie.
All'udienza di comparizione, i Procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa secondo le condizioni espresse nel ricorso. Ne è seguita la rimessione del processo in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4, c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e 473-bis.51, co. 2, c.p.c., e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutiva necessaria del giudizio, sussistono le condizioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda disattesa, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trevi Nel Lazio (FR) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000 e le ulteriori incombenze di legge (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1985, N. 3, parte 2, serie B);
− conferma il regime stabilito nel ricorso come da accordo delle parti, espresso nell'udienza del
10.10.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 17.10.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema