Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 febbraio 1980 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 febbraio 1994 |
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- 1. D.L. crescita: niente certificazione per le luci votiveGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 5 luglio 2019
L'art. 12 bis del D.L. 34/2019, conv. dalla legge 58/2019, modifica l'art. 22, comma 1, del DPR 633/1972 precisando che l'emissione della fattura non è obbligatoria se non a richiesta del cliente anche per "«6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri». 2. Per le prestazioni di cui al comma 1 resta l'obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal 1° gennaio 2019". La disposizione è diversa rispetto alla prima versione proposta in sede di conversione del D.L. e risolve, con valenza retroattiva, il …
Leggi di più… - 2. Giudizio amministrativo ed opposizione di terzoSentenza · https://www.diritto.it/ · 27 gennaio 2011
- 3. Risoluzione del 14/02/1983 n. 251289 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 14 febbraio 1983
La legge 26 gennaio 1980, n. 16, reca disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori gia\' soggetti alla sovranita\' italiana all\'estero. Tale provvedimento legislativo dispone, tra l\'altro, nell\'art. 9, ultimo comma, che "sono altresi\' esenti da qualsiasi tassa e imposta presente e futura i contratti, le cessioni di credito e gli interessi sui mutui concessi dagli istituti di credito ai sensi della presente legge". Cio\' premesso, l\'Associazione ........., con il quesito che si allega in copia, ha chiesto di conoscere se la norma di favore dianzi …
Leggi di più… - 4. Risoluzione del 13/02/1982 n. 271696 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 13 febbraio 1982
"Per la successione di ....., apertasi il 20.7.1972 e devoluta per legge alla signora ....., sorella del de cuius, venivano presentate le denunzie di successione nelle quali venivano dichiarati crediti verso il Ministero del Tesoro per un importo complessivo di L. 26.051.080, costituiti da anticipazioni concesse all\'autore della successione, ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1066, per beni e diritti perduti in Libia. I crediti suddetti venivano assoggettati dall\'Ufficio alle relative imposte di successione. Con istanze presentate nei termini, il sig. quale procuratore dell\'erede, chiedeva il rimborso delle imposte, sostenendo che i crediti denunziati erano esenti da tributi …
Leggi di più… - 5. Risoluzione del 06/04/1981 n. 310 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 6 aprile 1981
I contribuenti ..... hanno chiesto di conoscere se il regime agevolativo stabilito dall\'art. 9 della L. 26 gennaio 1980, n. 16 in favore dei redditi dei fabbricati realizzati con gli indennizzi percepiti a seguito di confisca di beni all\'estero possa essere applicato ai depositi a risparmio costituiti con le somme ricevute dal Governo italiano a titolo di indennizzo per la confisca di beni in Libia. L\'art. 9 della citata L. n. 16 del 1980 stabilisce che le esenzioni e le agevolazioni tributarie di cui all\'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 si applicano anche al reddito dei fabbricati e degli altri beni realizzati con gli indennizzi percepiti per la perdita di beni …
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Giurisprudenza • 172
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 14/05/2025, n. 6606Provvedimento: Sentenza n. 6606/2025 Depositato il 14/05/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica: ANDREAZZA GASTONE, Giudice monocratico in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 10348/2024 depositato il 04/06/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Ladispoli - Ladispoli 00055 Ladispoli RM Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto …Leggi di più...
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- 3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 01/07/2024, n. 5803Provvedimento: Pubblicato il 01/07/2024 N. 05803/2024REG.PROV.COLL. N. 10939/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10939 del 2021, proposto da OL UB, KL OS, MA OS, IS AT, IA TE, MO OB, KA NE, IS EN e SI EN, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Cristina Osele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di LD sulla strada del vino, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, …Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 03/03/2025, n. 2844Provvedimento: Sentenza n. 2844/2025 Depositato il 03/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica: PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 5940/2024 depositato il 21/03/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - Roma elettivamente domiciliato presso Email_2 Comune di Ladispoli - Piazza Falcone 1 00055 Ladispoli RM elettivamente domiciliato …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2541Provvedimento: La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 874 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, recante appello averso sentenza di regolamentazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 bis c.c., e vertente TRA (c.f. ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 82 Parte_1 C.F._1 presso l'avv. Giovanni Ciappa (c.f. ), che la rappresenta e difende unitamente all'avv. …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
I cittadini italiani, gli enti e le societa' italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalita', di beni, diritti e interessi perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193 , o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprieta' comunque adottati dalle autorita' straniere esercenti la sovranita' su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.
Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sara' corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.
La presente legge non si applica ai cittadini, enti e societa' italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi forma l'indennizzo totale dei beni perduti. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 aprile 1985, n. 135 ha disposto (con l'art. 1) che "Per i beni indennizzabili previsti dall' articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , come modificato dall' articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135 , debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immateriali." - Art. 2.
A coloro che intendano reimpiegare in attivita' produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sara' ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 29 gennaio 1994, n.98 ha disposto (con l'art. 1) che "Il concorso statale dell'8 per cento sugli interessi da pagarsi per mutui per la durata di quindici anni, previsto dall' articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , come sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135 , relativo al reimpiego degli indennizzi in attivita' produttive marittime, industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili, deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti a norma della presente legge nonche' delle predette leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985 ". - Art. 3.
Le provvidenze della presente legge si estendono tra l'altro:
a) in relazione alle clausole previste dall'accordo finanziario patrimoniale italo-tunisino del 29 agosto 1967, ai cittadini italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana rimpatriati dalla Tunisia, per i quali le leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 25 marzo 1971, n. 212 , prevedono la concessione di anticipazioni, liquidazioni percentuali dei contributi per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorita' tunisine a partire dal 12 maggio 1964. La riduzione per debiti prevista dall'accordo italo-tunisino del 29 agosto 1967 sara' quella stabilita nelle modalita' e nei limiti previsti all' articolo 2 della legge 25 marzo 1971, n. 212 ;
b) ai cittadini italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066 , prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorita' libiche a partire dal 1 settembre 1969;
((c) ai cittadini italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana rimpatriati dall'Etiopia, per i quali la legge 9 dicembre 1977, n. 961, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorita' etiopiche a partire dal 1 agosto 1970, nonche' per i diritti di credito riconosciuti e determinati da decisioni di qualunque foro anche internazionale di cui il Governo italiano assume l'onere della copertura in conseguenza di accordi internazionali, la cui conversione in lire italiane e' fatta con decreto del Ministro del tesoro con riferimento alla data dell'entrata in vigore degli accordi internazionali))
Gli interessati che intendono usufruire dei benefici della presente legge debbono, nel termine e con le modalita' di cui all'articolo 7, presentare la relativa domanda.
La mancata presentazione delle domande ai sensi delle leggi citate al primo comma nei termini ivi previsti, non preclude il diritto di presentare la domanda per usufruire dei benefici della presente legge a chi si trovi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa, e delle disposizioni legislative sopra nominate.