Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 febbraio 1980 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 febbraio 1994 |
Commentari • 6
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Giurisprudenza • 178
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- art. 69 legge n. 968/1953·
- giudicato esterno·
- IMU·
- esenzione fiscale·
- indennizzi Libia·
- TASI·
- limite temporale esenzione·
- motivazione avviso accertamento·
- art. 9 legge n. 16/1980·
- art. 33 d.P.R. n. 601/1973
Versioni del testo
- Art. 1.
I cittadini italiani, gli enti e le societa' italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalita', di beni, diritti e interessi perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193 , o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprieta' comunque adottati dalle autorita' straniere esercenti la sovranita' su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.
Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sara' corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.
La presente legge non si applica ai cittadini, enti e societa' italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi forma l'indennizzo totale dei beni perduti. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 aprile 1985, n. 135 ha disposto (con l'art. 1) che "Per i beni indennizzabili previsti dall' articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , come modificato dall' articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135 , debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immateriali." - Art. 2.
A coloro che intendano reimpiegare in attivita' produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sara' ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 29 gennaio 1994, n.98 ha disposto (con l'art. 1) che "Il concorso statale dell'8 per cento sugli interessi da pagarsi per mutui per la durata di quindici anni, previsto dall' articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , come sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135 , relativo al reimpiego degli indennizzi in attivita' produttive marittime, industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili, deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti a norma della presente legge nonche' delle predette leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985 ". - Art. 3.
Le provvidenze della presente legge si estendono tra l'altro:
a) in relazione alle clausole previste dall'accordo finanziario patrimoniale italo-tunisino del 29 agosto 1967, ai cittadini italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana rimpatriati dalla Tunisia, per i quali le leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 25 marzo 1971, n. 212 , prevedono la concessione di anticipazioni, liquidazioni percentuali dei contributi per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorita' tunisine a partire dal 12 maggio 1964. La riduzione per debiti prevista dall'accordo italo-tunisino del 29 agosto 1967 sara' quella stabilita nelle modalita' e nei limiti previsti all' articolo 2 della legge 25 marzo 1971, n. 212 ;
b) ai cittadini italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066 , prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorita' libiche a partire dal 1 settembre 1969;
((c) ai cittadini italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana rimpatriati dall'Etiopia, per i quali la legge 9 dicembre 1977, n. 961, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorita' etiopiche a partire dal 1 agosto 1970, nonche' per i diritti di credito riconosciuti e determinati da decisioni di qualunque foro anche internazionale di cui il Governo italiano assume l'onere della copertura in conseguenza di accordi internazionali, la cui conversione in lire italiane e' fatta con decreto del Ministro del tesoro con riferimento alla data dell'entrata in vigore degli accordi internazionali))
Gli interessati che intendono usufruire dei benefici della presente legge debbono, nel termine e con le modalita' di cui all'articolo 7, presentare la relativa domanda.
La mancata presentazione delle domande ai sensi delle leggi citate al primo comma nei termini ivi previsti, non preclude il diritto di presentare la domanda per usufruire dei benefici della presente legge a chi si trovi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa, e delle disposizioni legislative sopra nominate.