Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 21/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00150/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01376/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1376 del 2024, proposto da
GE.R.S.IM. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Balzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elisa La Porta e Claudio Borello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto della ricorrente ad esercitare l’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, agli atti ed ai documenti elencati nella istanza di accesso inviata a mezzo PEC in data 15/07/2024;
nonché per la declaratoria
della illegittimità̀ del silenzio-diniego di ANAS s.p.a. in ordine alla predetta istanza;
e per la condanna
di ANAS s.p.a. ad esibire alla ricorrente gli atti ed i documenti richiesti, con la facoltà, per la ricorrente, di estrarre copia degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 15.07.2024 la GE.R.S.IM. s.r.l. – in qualità di esecutrice “ del servizio per i lavori di servizio omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antigelivo lungo le SS. Centro Manutentorio B Nucleo BC – SIL TOF821N2C03 contratto n. 0599368-21 del 27/09/2021 – CIG 86797189E0 (cd. TOACQ006-21) ” – ha richiesto ad Anas s.p.a., ai fini della verifica contabile degli importi fatturati o da fatturare, l’accesso ai seguenti atti: “ - Certificato di pagamento Sal 5 e Sal 6 – Determina di pagamento/liquidazione SAL 5 e SAL 6 ”.
Con nota del 24.09.2024 Anas s.p.a. ha inviato alla società istante la seguente comunicazione: “ In riscontro alle note di Codesta Società del 15/07/2024 e 16/08/2024, assunte al protocollo ANAS rispettivamente con n. 0618312 del 15/07/2024 e n. 0713958 del 16/08/2024, con la presente si comunica quanto segue: • Certificato di Pagamento relativo al SAL n. 5 emesso in data 22/02/2024 per un importo di € 149.165,95. Liquidazione effettuata in data 24/07/2024 per l’importo di €73.057,12 in favore di C.L.C. s.r.l. • Il Certificato di pagamento relativo al SAL n. 6 emesso in data 22/07/2024 per un importo di € 111.874,25. Liquidazione effettuata in data 07/08/2024 per l’importo di € 54.852,44 in favore di C.L.C. s.r.l. ”
Con ricorso proposto davanti a questo Tribunale, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., la GE.R.S.IM. s.r.l. ha chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente all’esibizione dei documenti indicati nell’istanza di accesso agli atti.
Si è costituita in giudizio Anas s.p.a. resistendo al ricorso.
All’udienza camerale dell’11 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
Anas s.p.a. ha dato riscontro all’istanza di accesso agli atti mediante una nota con la quale non sono stati inviati i documenti richiesti ma sono stati solamente comunicati alcuni dati relativi ai certificati di pagamento e alle determine di pagamento/liquidazione oggetto dell’istanza. Nel costituirsi in giudizio, Anas s.p.a. ha inoltre rilevato come l’interesse sotteso all’accesso, ossia le “esigenze di verifica contabile”, debba ritenersi integralmente soddisfatto potendo la ricorrente svolgere tale verifica sulla base degli elementi desumibili dal registro di contabilità – registro che ella avrebbe esaminato – e dal prospetto di calcolo riportato nella richiesta di emissione di nota di credito parziale del 12.07.2024, trasmessa dalla stessa Anas s.p.a. alla società ricorrente.
Le difese della resistente non sono condivisibili.
A fronte della legittimazione a richiedere l’accesso ai documenti contabili relativi all’esecuzione dell’appalto di servizi in capo alla società ricorrente esecutrice dello stesso (e avente pertanto un “ interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ” ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b) l. n. 241/1990), non contestata da Anas s.p.a., quest’ultima ha illegittimamente negato l’accesso ai documenti richiesti sulla base di una valutazione – la loro ritenuta “non necessità” alla luce dei dati forniti o ricavabili da altri atti – che non spetta alla stessa svolgere e che non rientra tra le ipotesi di esclusione del diritto di accesso previste dalla legge.
Né, peraltro, Anas s.p.a. ha opposto altri motivi di esclusione del diritto di accesso fatto valere dalla società ricorrente.
3. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere ordinata ad Anas s.p.a. l’esibizione dei documenti richiesti dalla ricorrente.
4. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico della resistente Anas s.p.a., come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) ordina ad Anas s.p.a. di esibire alla ricorrente la documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza (ovvero dalla relativa notifica, se anteriore);
b) condanna Anas s.p.a. a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Luca Pavia, Referendario
Pietro Buzano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro Buzano | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO