Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 65/2019 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 3.6.2024 e vertente
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Bovalino, Via Francesco Perri 11 presso lo studio dell'avv. Francesco Bonaparte che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
E
(P.I. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1
in Siderno, Via Carlo Pisacane n. 40 presso lo studio dell'avv. Anna Maria Romeo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
1
NONCHE'
Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
OGGETTO: risarcimento danni;
Appello avverso sentenza del Tribunale di Locri n.
1517/2018, pronunciata in data 6.12.2018, pubblicata in data 11.12.2018;
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.6.2024 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20.04.2016 e n.q. Parte_2 Parte_3
di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Parte_1
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Locri e la CP_3 [...]
, per ivi sentirli condannare in solido tra loro al pagamento della somma di € CP_4
122.366,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ( biologici, esistenziali e morali) nonché al rimborso di tutte le spese in favore di detto minore per le lesioni subite a seguito dell'incidente stradale avvenuto in data 14.9.2014 in C.da
Sant'Ippolito di Bovalino Marina tra l'autovettura Lancia Y targ. ED763TY, di proprietà
e condotta da ed il minore , che si trovava a bordo della CP_3 Parte_1
sua bicicletta. Asseriva parte attrice che il tava uscendo a marcia indietro da una CP_3
stradella privata per immettersi sulla strada pubblica, via Bosco di Bovalino, e, non avvedendosi della presenza del ciclista, andava a urtarlo con la parte posteriore dell'autovettura.
Il minore riportava lesioni personali.
Si costituiva la a mezzo del sottoscritto procuratore, Controparte_4
impugnando e contestando la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Completata l'istruttoria mediante prova testimoniale e Ctu medico-legale nella
2 persona del minore, la causa veniva assunta in decisione.
Con sentenza n.1517/2018, pronunciata in data 6.12.2018, pubblicata in data
11.12.2018, il Tribunale adito, appurato il concorso di colpa dei conducenti dei rispettivi veicoli nella misura del 50%, condannava le parti convenute in solido tra loro al pagamento della somma di € 33.784,63 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice.
Avverso la predetta statuizione interponeva appello ritualmente Parte_1
notificato alle controparti. Nel gravame l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, con una errata valutazione delle prove, aveva ritenuto sussistere un concorso di pari colpa del conducente dell'autoveicolo e di esso appellante nella causazione del sinistro occorso tenuto conto della sussidiaria applicazione dell'art. 2054, 2^ co. c.c. e della situazione dello stato dei luoghi che impediva al medesimo appellante di scorgere la presenza del veicolo antagonista di talché la corresponsabilità ascritta ad entrambe le parti in causa appariva in violazione dell'art. 141 c.d.s. Lamentava inoltre l'omessa pronuncia da parte del
Tribunale della trasmissione degli atti all' per mala gestio di CP_5 Controparte_4
nella fase stragiudiziale e giudiziale. Concludeva chiedendo:
[...]
1) accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere attribuita nella causazione
del sinistro per cui è causa al sig. ; Parte_1
2) conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere il Parte_1
risarcimento delle lesioni pari alla restante misura dell'altro 50% per l'importo complessivo di €
33.605,75;
3) in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ravvisare una
condotta contra legem del , riconoscere comunque una responsabilità del ella Parte_1 CP_3
misura superiore al 50%;
4) trasmettere, in ogni caso, la sentenza all' per mala gestio della Società; CP_5
5) conseguentemente condannare la al pagamento delle spese Controparte_1
3 del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Con comparsa del 12.4.2019 si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame;
concludeva chiedendo
[...]
la conferma della sentenza ex adverso impugnata e la condanna di parte appellante alle spese di lite.
Non si costituiva CP_3
All'udienza collegiale del 3.6.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni insistendo in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'appellato che, CP_3
sebbene ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata per violazione dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.l. n.
83/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012) posto che i rilievi critici alla sentenza avversata non necessitano di esporre un progetto alternativo alla statuizione siccome non richiesto ai fini dell'ammissibilità del gravame (ex plurimis cfr. Cassazione civile, sez. III, 03/11/2020, n. 24262).
Quanto al merito del gravame principale, l'appellante censura la sentenza impugnata per il malgoverno della prova da parte del giudice di prime cure, il quale, a suo dire, con una errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali assunte, ha finito per violare l'art. 2054, 2^ comma c.c. nonché l'art. 145 c.d.s. statuendo la pari responsabilità delle parti coinvolti nel sinistro per cui è causa.
Il mezzo è infondato.
Va premesso in primo luogo che sulla base delle allegazioni delle rispettive parti in causa e delle emergenze processuali acquisite in atti, appare chiara la dinamica del
4 sinistro occorso: l'appellato conducente dell'autovettura Lancia Y, nel mentre CP_3
effettuava una manovra di retromarcia per immettersi, da una stradina laterale, sulla via
Bosco di Bovalino, urtava con la parte posteriore destra la ruota anteriore della bicicletta condotta dall'appellante il quale transitava nella predetta via pubblica. Pt_1
Tanto premesso, va pure evidenziato che, secondo giurisprudenza, il conducente del veicolo in retromarcia pone in essere una manovra anomala per la quale è richiesta una particolare diligenza nell'attuazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/02/2015,
n.3367: “La manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a persone, ivi compresi i terzi trasportati, i quali, logicamente e giustificatamente, fanno affidamento sul possesso e
l'applicazione da parte del guidatore di tali adeguate conoscenze e competenze tecniche” ).
Su tali presupposti è indubbio che la condotta tenuta dal sia l'antecedente CP_3
causale della verificazione del sinistro in questione.
Occorre tuttavia valutare se detta condotta abbia carattere assorbente nella produzione dell'evento lesivo con precipuo riferimento alle circostanze del caso concreto.
Invero, l'attribuzione di responsabilità in capo ad un automobilista che avvenga sulla base di una canalizzazione presuntiva fondata sulla violazione di una norma specifica (id est art. 145, sesto e ottavo comma, c.d.s.) o di un più generale precetto di prudenza, non esclude che il giudice di merito sia tenuto a valutare anche la condotta eventualmente concorrente del veicolo antagonista, secondo quanto disposto dall'art. 2054, 2^ co. c.c. laddove anche il suo comportamento sia censurabile (Cassazione civile sez. III, 19/12/2024, n. 33483: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto
a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.”).
5 Nel caso di specie, dalle deposizioni testimoniali acquisite, è emerso che in prossimità dell'intersezione in cui è avvenuto lo scontro vi era un casolare che impediva la visuale al (cfr. teste : “… ho potuto notare una autovettura di piccola cilindrata di colore scuro CP_3 Tes_1
uscire in retromarcia da un vicolo e siccome vi è un casolare che non consente la visuale per coloro che fanno retromarcia da tale
vicolo, si immetteva nella III trav. e l'autovettura urtava con la bicicletta guidata da mio cugino atteso che quest'ultima viaggiava lungo
la III trav. mentre l'autovettura si immetteva nella traversa…”) e sul punto l'appellante allega che avrebbe errato il Tribunale nell'affermare che costui “… avesse la piena possibilità di scorgere
l'autovettura condotta dal richiamando siffatta condizione dello stato dei luoghi CP_3
come ostacolo alla visuale anche per coloro che transitavano per la via Bosco (III trav.), ossia il di lui padre ed i testimoni e (cfr. testualmente: «Il teste Tes_1 Tes_2 Tes_1
seppur succintamente ha evidenziato la difficoltà del nella esecuzione della manovra di CP_3
retromarcia, dovuta alla presenza del casolare esistente sulla via da lui percorsa. - Nessuna censura
può essere ascritta all'odierno appellante in ordine alla possibilità di potere “scorgere l'autovettura condotta dal el mentre si immetteva in retromarcia sulla pubblica via uscendo dal vicolo” considerato che sia la sig.ra CP_3 Tes_2
che il Sig. hanno concordemente dichiarato che “ci trovavamo nella stessa direzione di marcia della Tes_1
biciletta pochi metri dietro. Preciso che pochi metri davanti a noi vi era il padre di che camminava subito dietro la bicicletta”. - Pt_1
Quindi la circostanza che i testimoni unitamente al sig. , camminando, si trovassero Parte_2
a pochi metri dal ciclista questa è la prova che lo stesso, nel caso di specie, non poteva avere la
visuale libera per potersi accorgere della presenza del veicolo antagonista. » ).
Se dunque la presenza del casolare impediva la possibilità anche per l'appellante di scorgere l'autovettura in manovra di retromarcia - lasciando intendere che tale circostanza giustificherebbe, nei suoi confronti, l'inevitabilità dell'impatto - è pur vero che in prossimità di intersezioni, anche con strade secondarie o vicoli, il conducente del mezzo che transita per la via pubblica deve apprestare la massima attenzione alla guida non essendo imprevedibile il sopraggiungere di altri veicoli che vogliano immettersi in detta via, tanto più nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, la visuale del percorso risulti ridotta.
A ciò si aggiunga che, sulla base delle prove orali assunte, non è emerso che la
6 condotta del sebbene imprudente, sia stata di una tale gravità da rendere CP_3
teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte del , così da Pt_1
vincere la presunzione di corresponsabilità di cui al citato art. 2054 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2024, n. 29927: “L'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. È pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma 2, c.c., se il giudice attribuisca
l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione”).
Di contro, i testi escussi sulla dinamica del sinistro non hanno offerto alcun contributo conoscitivo in ordine alla condotta tenuta dal ciclista (appellante) e cioè se quest'ultimo avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno osservando un comportamento diligente e conforme alle regole del codice della strada e della comune prudenza (soffermandosi solo sulla descrizione della manovra di retromarcia del . CP_3
Si riporta testualmente quanto dichiarato dalla teste Testimone_3
A.D.R.: “Ho assistito al sinistro avvenuto il 14 settembre 2014 tenuto conto che in quella traversa abita mia suocera, mentre
io abito nella stessa traversa dall'altro lato. In quel frangente io e mio marito, , stavamo andando a piedi verso CP_6
l'abitazione di mia suocera. Era il pomeriggio verso le 17, 17:30 circa. Ho potuto così vedere una macchina scura non tanto grande
che usciva a marcia indietro da una traversina e in quel momento mio cugino transitava con una bicicletta lungo la III Trav. e Pt_1
l'autovettura urtava tale bicicletta. Rammento che la bicicletta venne urtata nella parte anteriore sinistra mentre la parte dell'autovettura
che aveva urtato la bicicletta era quella posteriore lato destro. Conoscevo solo di vista il guidatore dell'autovettura. La bicicletta si
trovava sul suo lato destro della strada quando venne urtata. Preciso sul punto che anche io e mio marito stavamo a piedi sullo stesso
lato dietro rispetto alla bicicletta. era così caduto in terra sul suo lato destro. Il padre prese in braccio per portarlo a casa Pt_1 Pt_1
e in quel momento mi accorsi che aveva il braccio destro penzolante, nel senso che si vedeva un protuberanza. Poi venne portato
all'ospedale ”. Avv. Romeo: “La stradina ove usciva l'autovettura si trovava sulla sinistra rispetto al senso di marcia di . CP_7 Pt_1
La bicicletta transitava sulla III Trav. in direzione CZ/RC. L'autovettura usciva a marcia indietro nella direzione opposta RC/CZ.
Ribadisco di aver notato in quel momento una lesione al braccio”
7 Dello stesso tenore la deposizione del teste : Testimone_4
“Rammento il sinistro stradale avvenuto il 14 settembre 2014 in quanto aveva coinvolto mio cugino ed in quanto vi avevo
assistito trovandomi a pochi metri. Era pomeriggio ma non ricorso l'orario. Io e mia moglie, , stavamo andando a piedi Testimone_3
da mia madre lungo la III trav., e così ho potuto notare una autovettura di piccola cilindrata di colore scuro uscire in retromarcia da una
vicolo e, siccome vi è un casolare che non consente la visuale per coloro che fanno retromarcia da tale vicolo, si immetteva sulla III
trav. e l'autovettura si scontava con la bicicletta guidata da mio cugino atteso che quest'ultima viaggiava lungo la III trav. mentre
l'autovettura si immetteva nella traversa. Io e mia moglie ci trovavamo nella stessa direzione di marcia della bicicletta pochi metri
dietro. Preciso che pochi metri davanti a noi vi era il padre di che camminava subito dietro alla bicicletta. Rispetto alla direzione Pt_1
di marcia della bicicletta, l'autovettura è venuta da sinistra. La bicicletta aveva sbattuto con la ruota davanti sull'autovettura, nella sua
parte posteriore destra. Con l'impatto è caduto a terra sbattendo sul margine della strada. Camminando con la bicicletta Pt_1 Pt_1
si trovava sul lato destro. Conoscevo di vista il guidatore dell'autovettura”. Avv. Romeo: “Fino a quando sono rimasto sul posto CP_7
non intervennero né forze dell'ordine né ambulanza. Aveva provveduto il padre a soccorrere e portarlo all'ospedale”. Pt_1
Parte appellante non ha pertanto dimostrato di avere assunto una condotta di guida adeguata al luogo del sinistro tenuto conto della prevedibilità dell'evento in relazione alle circostanze del caso concreto.
In assenza di prova sul punto va pertanto confermata la pari corresponsabilità di entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro.
Quanto alla lamentata omessa pronuncia in ordine alla richiesta di trasmissione degli atti all' per mala gestio della - di cui al secondo motivo di CP_5 Controparte_4
gravame - parte appellante contesta il comportamento ostruzionistico della citata
Compagnia, la quale avrebbe manifestato, in sede stragiudiziale e giudiziale, dubbi sulla veridicità del sinistro caldeggiando la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica.
La richiesta non merita condivisione.
Invero, la relazione tecnica richiamata nella comparsa di costituzione e risposta di
(redatta dalla , sebbene abbia Controparte_4 Controparte_8
manifestato “perplessità” in ordine alla storicità del sinistro, ha pure concluso che “si potrebbe presumere che il sinistro sia verosimilmente accaduto” e la stessa espressione
8 “lascia qualche perplessità” è stata utilizzata riguardo all'entità delle lesioni causate all'appellante concludendo, comunque, con un rimando al parere medico.
Alla luce di quanto sopra non si ritiene che vi sia stata mala gestio del sinistro occorso da parte della compagnia appellata i cui rilievi espressi in via prudenziale rientrano nel normale ruolo delle rispettive parti in causa ed in tale contesto la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica appare, più che altro, un “fuor d'opera” della difesa della convenuta che peraltro in sede d'appello, nonostante abbia mantenuto ferme le “perplessità” sulla dinamica del sinistro e sulle sue conseguenze, non ha proposto appello incidentale alla sentenza di prime cure.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto della non complessità della controversia vanno liquidate in € 4.996,00 (oltre spese generali 15%, Iva e Cpa se dovute) secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022 previsti per il valore della causa rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00
(valore controverso € 33.605,75) così di seguito specificati: € 1.029,00 fase studio;
€
709,00 fase introduttiva;
€ 1.523,00 fase istruttoria/trattazione; € 1.735,00 fase decisionale.
Nulla sulle spese in favore della parte contumace.
Dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 65/2019 Rg. A.C. proposto da contro Parte_2 Controparte_4
così dispone:
[...]
1) Dichiara la contumacia dell'appellato CP_3
9 2) Rigetta l'appello;
3) Per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
4) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in €
4.996,00 (oltre accessori di legge) in favore dell'appellata;
5) Nulla sulle spese in favore della parte contumace;
6) Dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002;
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 24.1.2025.
Il Giudice Ausiliare estensore La Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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