Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. 1180/2024 R.G.
REPYBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PRATO
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 1180/2024 R.G, proposta da: C.F. 1 nata a [...] il [...] Parte 1 (C.F. elettivamente domiciliata in Sesto orgi
Fiorentino (FI), Via Felice Cavallotti n. 49, presso lo studio degli avv.ti Sabrina ROMANELLI ed Elena BECONCINI che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale posta in calce al ricorso;
Pec: Email 1
Email_2 Pec:
OR CA, nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 2 e residente in [...], elettivament Viale Vittorio
Veneto n. 24, presso lo studio dell'Avv. Duccio Balestri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale posta in calce al ricorso;
Pec: Email 3 vvocati.prato.it avente per oggetto: separazione consensuale, a scioglimento della riserva in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 22.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte;
ritenuto che
sono state osservate le formalità di legge;
ritenuto altresì che le condizioni concordate per il mantenimento del figlio maggiorenne e non economicamente indipendente e comunque per l'assegnazione della casa familiare appaiono confacenti al superiore interesse del medesimo ai sensi dell'artt. 337 sexies e 337- septies c.c. e che quelle concordate per il mantenimento della coniuge appaiono conformi all'art. 156 c.c.; rilevato infine che sulle pattuizioni ulteriori e specificatamente sul punto 7 che si trascrive “7) La regolamentazione dei pagamenti relativi agli arretrati per il mantenimento di Parte 1 e del figlio Persona 1 è concordata
e da eseguirsi secondo quanto previsto al paragrafo 5) della precedente parte espositiva, da intendersi parte integrante della presente clausola delle condizioni di separazione personale) non inerenti il presente procedimento, il Tribunale si limita a prenderne atto, senza pronuncia giudiziale,
visto del Pubblico Ministero emesso il 26.11.2024;
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis. 51 c.p.c.; OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi: Parte 1 e OR CA, i quali hanno contratto matrimonio concordatario
05/1997, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Prato, al n° 85 A P.2 , S. A, anno 1997, optando per il regime della separazione dei beni, durante il quale hanno adottato, con procedura avviata nel Per 1 (detto Per 1 nato in Etiopia in [...] 2005 e conclusa nel 2008,
e nelle 06/11/2002, alle condizion dienza e nei rispettivi atti difensivi, che di seguito vengono riportate:
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati obbligandosi al reciproco rispetto.
2) La casa familiare sita in Prato, Via Risorgimento n. 11, in comproprietà al 50% dei Parte 1 on la quale continuerà a vivere due coniugi, resterà assegnata ad il figlio Per 1 maggiorenne non omicamente.
3) A titolo di contributo al mantenimento della moglie, UC OR corrisponderà alla stessa, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese la somma di €uro 750,00, rivalutabile ogni anno sulla base dell'indice ISTAT, mediante versamento sul conto corrente intestato ad seguente Iban: ITParte 1 al
68Z03069215191000000098
4) A titolo di contributo al mantenimento del figlio Persona 1 UC OR Parte 1 entro il giorno 15 di ogni mese la somma di €uro corrisponderà ad base dell'indice ISTAT, mediante versamento sul350,00, rivalutab conto corrente intestato alla stessa all'Iban, come indicato alla clausola 3). 5) Il pagamento delle spese straordinarie, previamente concordate secondo le Linee
Guida del Protocollo del CNF del 2017 da intendersi qui integralmente richiamato, resteranno a carico esclusivo di UC OR nella misura, dunque, del 100%; qualora Parte 1 dovesse anticipare dette spese, comunicherà a UC OR spese straordinarie, mostrandone adeguata documentazione, entro il giorno quindici di ogni mese;
UC OR dovrà rimborsare integralmente detta spesa entro il mese successivo.
6) Le detrazioni di legge per le spese straordinarie del figlio, a carico del padre, spetteranno a UC OR nella misura del 100%; le detrazioni di legge per le spese straordinarie non concordate tra i genitori e delle quali dovesse farsi carico esclusivo petteranno per l'intero a quest'ultima. Parte 1
PRENDE ATTO dell'accordo raggiunto dalle parti sulla condizione di cui al punto 7) del ricorso riportato in parte motiva.
ORDINA, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge, ai sensi e per gli effetti del novellato art. 191, II comma, c.c..
Così deciso in data 5 febbraio 2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est.
Dott. Michele Sirgiovanni