Art. 5.
La domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16 , e dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di piu' aventi diritto, anche da uno solo di essi per se' e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarita' dell'indennizzo.
Dall'onere della presentazione della domanda prevista dal precedente comma sono esonerati coloro che hanno gia' presentato domanda d'indennizzo o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia.
La domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16 , e dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di piu' aventi diritto, anche da uno solo di essi per se' e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarita' dell'indennizzo.
Dall'onere della presentazione della domanda prevista dal precedente comma sono esonerati coloro che hanno gia' presentato domanda d'indennizzo o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia.