Articolo 1 della Legge 26 gennaio 1980, n. 16
Articolo 2
Versione
12 febbraio 1980
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Versione
4 maggio 1985
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Versione
25 febbraio 1994
Art. 1.
I cittadini italiani, gli enti e le societa' italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalita', di beni, diritti e interessi perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193 , o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprieta' comunque adottati dalle autorita' straniere esercenti la sovranita' su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.
Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sara' corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.
La presente legge non si applica ai cittadini, enti e societa' italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi forma l'indennizzo totale dei beni perduti. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 aprile 1985, n. 135 ha disposto (con l'art. 1) che "Per i beni indennizzabili previsti dall' articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , come modificato dall' articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135 , debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immateriali."
Entrata in vigore il 25 febbraio 1994
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