Versione
12 febbraio 1980
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4 maggio 1985
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25 febbraio 1994
25 febbraio 1994
Art. 1.
I cittadini italiani, gli enti e le societa' italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalita', di beni, diritti e interessi perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193 , o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprieta' comunque adottati dalle autorita' straniere esercenti la sovranita' su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.
Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sara' corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.
La presente legge non si applica ai cittadini, enti e societa' italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi forma l'indennizzo totale dei beni perduti. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 aprile 1985, n. 135 ha disposto (con l'art. 1) che "Per i beni indennizzabili previsti dall' articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , come modificato dall' articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135 , debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immateriali."
I cittadini italiani, gli enti e le societa' italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalita', di beni, diritti e interessi perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193 , o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprieta' comunque adottati dalle autorita' straniere esercenti la sovranita' su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.
Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sara' corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.
La presente legge non si applica ai cittadini, enti e societa' italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi forma l'indennizzo totale dei beni perduti. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 aprile 1985, n. 135 ha disposto (con l'art. 1) che "Per i beni indennizzabili previsti dall' articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , come modificato dall' articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135 , debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immateriali."
Giurisprudenza • 39
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 27/09/2018, n. 23369Provvedimento: […] AB ("valuti il CTU l'ammontare dell'indennizzo per il compendio dei beni descritti in citazione, secondo i criteri fissati dalle leggi 16/80, 135/85 e 98/94") rende manifesto che l'oggetto della valutazione era l'intero patrimonio nel suo complesso (e non la valutazione di singoli immobili), come emerge tanto dall'uso dell'espressione ("compendio") quanto dal riferimento alle leggi "16/80, 135/85 e 98/94"; l'articolo 1 della legge n. 16/1980 menziona infatti "beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana", fasciando in unico compendio tanto i beni (mobili e immobili), quanto i diritti, quanto, ancora, gli interessi. […]Leggi di più...
- omesso esame di fatto decisivo·
- indennizzo confisca beni·
- art. 52 d.p.r. 115/2002·
- violazione di legge·
- autorizzazione giudiziale ausiliari·
- consulenza tecnica di ufficio·
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- raddoppio compenso CTU·
- art. 170 d.p.r. 115/2002·
- art. 56 d.p.r. 115/2002