Articolo 6 della Legge 26 gennaio 1980, n. 16
Articolo 5Articolo 7
Versione
12 febbraio 1980
Art. 6.
Per coloro che ottengano ai sensi della presente legge l'indennizzo integrale delle perdite subite, la liquidazione definitiva dell'indennizzo e subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione notarile che autorizzi il Ministero del tesoro a surrogarsi, qualora non l'avesse gia fatto, al richiedente in ogni sua pretesa sui beni, diritti ed interessi perduti dal momento in cui lo stesso avra' conseguito dallo Stato italiano la liquidazione definitiva dell'indennizzo medesimo.
Entrata in vigore il 12 febbraio 1980
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