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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/05/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro –, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. ssa Francesca Costa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 7324/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Messa Viola Parte_1
Stefania;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv CP_1
M.T.Petrucci e M. Lupolii;
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanze ingiunzione 1) n. OI-000016006 prot
; 2) n OI-000060025 prot;
3) Controparte_2 Controparte_2
n OI-000089157 prot Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.7.2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione 1) n. OI-000016006 prot Controparte_2
notificata il 6.6.2022 con la quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 18.000 a titolo di sanzione amministrativa per l' omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l' annualità 2010; 2) n OI-000060025 prot notificata in data 7.7.2022 con la quale Controparte_2 veniva intimato il pagamento della somma di euro 19.000 quale sanzione amministrativa per l' omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l' annualità 2011; 3) n OI-
000089157 prot notificata il 6.7.2022 con la quale veniva intimato Controparte_2 il pagamento della somma di euro 23.000 per l' omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l' annualità 2012.
A fondamento del ricorso eccepiva l' illegittimità degli atti impugnati a) per intervenuta prescrizione delle somme richieste;
b) per violazione dell' art 9 d. lvo 15 gennaio 2016 n 8 atteso che l' non aveva provveduto alla notifica dei verbali di accertamento nel termine CP_1
di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
c) per l' applicabilità al caso di specie della causa di non punibilità di cui all' art 2 co 1 bis d l 463 del 1983 avendo la ricorrente provveduto alla definizione agevolata estinguendo i debiti inerenti alle omissioni contributive.;
d) per errata determinazione delle somme richieste per violazione dell' art 8 d lgs 15.1.2018 secondo cui “non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato”.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione impugnate e in subordine al rideterminazione delle sanzioni nella misura minima prevista dalla legge.
L' regolarmente citato eccepiva l' infondatezza degli avversi assunti e chiedeva il CP_1
rigetto del ricorso. Evidenziava tuttavia di aver provveduto alla rideterminazione delle sanzioni opposte nella misura minima di euro 10.000,00
All' odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, pertanto, può essere accolta.
Preliminarmente va dato atto che l' ha prodotto provvedimenti di rettifica delle CP_1 sanzioni irrogate (rideterminate nell' importo di euro 10.000) ma l' opponente insistendo nella decisione ha manifestato la volontà di non procedere al pagamento delle sanzioni in misura ridotta.
Tanto premesso va evidenziato che oggetto di opposizione sono le ordinanze di ingiunzione con cui è stato intimato al ricorrente il pagamento delle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate e trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti nelle annualità 2010, 2011 e 2012.
Stante l' oggetto della controversia è opportuno altresì evidenziare che il decreto legislativo
15 gennaio 2016 n 8 recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell' art 2 co 2 della legge 28 aprile 2014 n 67 entrato in vigore il 6 febbraio 2016 ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate all' intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all' art 2 comma 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983 n 463 conv con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983 n 638, che è stato sostituito dall' art 3 co 6 de dlvo n 8/2016.
In particolare l' art 2 del dl n 463/1983 conv con modificazioni dalla legge n 638/1983, dopo aver fissato al comma 1 l' obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969 n 153 al comma a bis, come novellato dall' art 3 co 6 del dlvo n 8/2016, ha stabilito che l' omesso versamento per un importo fino ad euro 10.000,00 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000,00 a 50.000,00 euro salvo il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell' accertamento della violazione.
In particolare il comma 1 bis del medesimo art 2, come novellato dall' art 3 del dlgs
81/2016 stabilisce che: l' omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000,00 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1032 (fattispecie di reato); l' omesso versamento per un importo fino a euro 10.000, annui è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000
(fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono l' omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l' illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1032,00 si configura nella sola ipotesi in cui l' importo non versato sia superiore a euro 10.000 annui.
Deve infine darsi atto della recentissima novella legislativa introdotta dal dl 4.5.2023 n 48 che ha introdotto modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo che “1 All' articolo 2 comma 1 bis del d l
12 settembre 1983 n 463 conv con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n 638 le parole
“da euro 10.000 ad euro 50.000” sono sostituite dalle parole “da una volta e mezza a quattro volte l' importo omesso.
2.Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1 gennaio 2023 gli estremi della violazione devono essere notificati in deroga all' art 14 della legge 24 novembre 1981 n 689 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell' annualità oggetto di violazione”.
* Tanto premesso con le ordinanze di ingiunzione opposte l' ha intimato il pagamento CP_1 delle sanzioni amministrative in relazione all' omesso versamento di ritenute di importo inferiore a euro 10.000,00 fattispecie integranti illecito amministrativo per come sopra rilevato.
Preliminarmente va dichiarata infondata l' eccezione di prescrizione delle sanzioni amministrative richieste.
Va infatti rilevato che il termine di prescrizione quinquennale ex art 28 L 689/81 decorrente dalla entrata in vigore della legge di depenalizzazione ( 6/2 /2016), essendo quello il momento in cui , secondo i generali principi , il diritto può essere fatto valere ( cfr sul punto Cass. ordinanza del 27/7/2018 n° 19897 ) è stato regolarmente interrotto per ciascuna ordinanza di ingiunzione opposta dalla notifica dei rispettivi verbali di accertamento (quali atti presupposti delle predette ordinanze di ingiunzione) 1) n. .4100.09/02/2017.0035981 notificato in CP_1
data 21.4.2017 (per ordinanza n. 0I-000016006); 2) n Controparte_3
notificato in data 19.05.2017 per ordinanza n.0I-000089157 e 3) n
.4100.05/04/2017.0107766 notificata il 21.4.2017 (per ordinanza n. 0I-000060025 CP_1
notificata il 21.04.2017) e dalla successiva notifica delle ordinanze di ingiunzione impugnate, anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali previsti per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all' art 2 comma 1 quater del dl 12 settembre 1983 n 463.
Del pari infondata è l' eccezione relativa all' applicabilità al caso di specie della causa di non punibilità di cui all' art 2 co 1 bis del dl 463 1983 per avere il ricorrente provveduto al pagamento delle omissioni contributive oggetto dei verbali di accertamento, atteso che tale causa di non punibilità appare applicabile qualora il pagamento intervenga nel termine di tre mesi.
Va invece accolta l' eccezione relativa all' inosservanza dei termini di cui all' art 9 d lvo
15 gennaio 2016 n 8 .
L'art.9 del Decreto legislativo del 15 gennaio 2016, n. 8 prevede che: “Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data…” ed ancora che
“L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”. Analogamente l'art. 14 della L. 689/81 per cui “…Se non è avvenuta la contestazione immediata …gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”.
Tanto premesso l' , allora, avrebbe dovuto notificare i verbali di accertamento entro CP_1
il termine decadenziale del 07.05.2016 (90 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero 06.02.2016) anziché notificarli nei mesi di giugno-luglio del 2017 ad oltre un anno di distanza dall'entrata in vigore della normativa.
La Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n 7641 del 22.3.2025 ha affermato il seguente principio: “Il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti dall' autorità giudiziaria entro il quale, a norma dell' art 9 comma 4 dlvo n 8/2016 l' deve notificare al CP_1
responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell' art 3 co 6 del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dell' esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell' autorità giudiziaria, decorre dal momento dell' entrata in vigore del d lvo n 8/2016 (6.2.2016) ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l' accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività CP_1 istruttoria”.
La mancata osservanza da parte dell' del termine perentorio di 90 giorni di cui all'art. CP_1
14, comma 2, della L. n. 689 del 1981 determina, ai sensi del comma 3 della disposizione citata,
l'estinzione della sanzione amministrativa impugnata.
Le ordinanze di ingiunzione opposte vanno pertanto annullate.
In considerazione del contrasto giurisprudenziale sulla perentorietà del termine di cui all' art 9 d lvo 15 gennaio 2016 n 8 risolto solo di recente con la pronuncia della Suprema Corte, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite .
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
− Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze di ingiunzione opposte;
− Compensa le spese processuali.
Lecce, 7.5.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa