Articolo 4 della Legge 5 aprile 1985, n. 135
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 maggio 1985
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Versione
25 febbraio 1994
Art. 4.
L' articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , e' sostituito dal seguente:
"Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sara' determinato, sentito il parere della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo 10.
Le valutazioni effettuate in via definitiva possono essere revisionate a domanda solo in presenza di documentazione probatoria.
Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1 gennaio 1950, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193 , sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti all'anno 1938 e moltiplicati per 100 volte.
Per le perdite avvenute posteriormente al 1 gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorita' straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprieta' o comunque nel momento in cui si e' di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1,90.
Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sara' effettuata secondo un tasso di cambio, stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si e' verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.
Per le perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-47, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio in quello Stato al 1938 e al cambio del franco francese di quella data moltiplicato per il coefficiente 200.
Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni gia' effettuata con carattere di dichiarata provvisorieta' sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 29 gennaio 1994, n.98 , ha disposto (con l'art. 2) che "le provvidenze di cui agli articoli 3 , 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135 , sono integrate dalle seguenti norme:
a) il diritto agli indennizzi previsti dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16 , e successive modificazioni, e 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, spetta, con le modalita' previste dalle stesse, ai cittadini, agli enti e alle societa' italiani i cui beni urbani siano stati sottoposti a misure limitative da parte delle autorita' tunisine con legge 27 giugno 1983, n. 83/61 e successive, nonche' ai cittadini, agli enti e alle societa' italiani che abbiano perduto o dovuto abbandonare i loro beni in Zaire;
b) alle liquidazioni, eseguite o meno, di indennizzi per beni perduti nei territori ceduti alla Francia, a termini del trattato di pace, si applica il coefficiente previsto dall' articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135 ".
Entrata in vigore il 25 febbraio 1994
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