CA
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/08/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. 260/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 260/2019 R.G. vertente tra
(P.I.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo titolare, rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Staiano;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Vincenzo Nesci;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1256/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 09.07.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Si insiste nell'accoglimento dell'appello proposto e, per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, si chiede conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
Per l'appellato: “precisa le proprie conclusioni riportandosi all'integrale contenuto della comparsa costitutiva in appello, qui da intendersi trascritto e
1 riprodotto, nonché alle Note di trattazione scritta per l'udienza del 14 giugno 2022 per come depositate. Contesta ancora una volta il contenuto tutto dell'avversario
Atto di Appello, perché del tutto infondato in fatto e in diritto. Tutte le argomentazioni avversarie, anche quelle contenute nelle avverse note di trattazione scritta, si appalesano assolutamente fragili, strumentali e inconsistenti. L'appellato, anche in questa Sede, insiste in tutte le eccezioni e richieste di cui alla comparsa di costituzione e risposta, istruttorie e di merito, per come ivi riportate, nonché in tutte le altre richieste e conclusioni rese nel corso del giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso del 19 aprile 2007 il sig. , titolare Parte_1 dell'omonima ditta, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Catanzaro il decreto ingiuntivo n. 123/2007 col quale si ingiungeva al sig. il pagamento Controparte_1 della somma di euro 15.455,34, oltre spese e competenze del giudizio, a titolo di corrispettivo dei lavori di edificazione di un muro di sostegno.
Il sig. proponeva opposizione al predetto decreto eccependone CP_1 innanzitutto l'inefficacia, essendo la sua notificazione avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia. Deduceva, poi, la nullità ed inammissibilità del decreto in quanto lo stesso era stato pronunciato sulla base di semplice fattura commerciale e di un computo metrico frutto della redazione unilaterale ex post da parte dell'ingiungente, senza alcuna partecipazione di esso opponente. Nel merito rilevava la infondatezza della domanda in quanto l'obbligazione era stata estinta per avvenuto integrale pagamento del prezzo dei lavori.
Si costituiva l'ingiungente resistendo alle domande dell'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Istruita la causa a mezzo prova per testi, con sentenza n. 1256/2018 il Tribunale di Catanzaro revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese.
Il giudice di prime cure, superate le eccezioni preliminari di inefficacia e nullità del decreto ingiuntivo, riteneva raggiunta la prova del pagamento in contanti del corrispettivo dei lavori in base alle dichiarazioni dei testi e ES [...]
. CP_2
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata l'01.02.2019, , denunciando la violazione e falsa applicazione Parte_1 dell'art. 115 c.p.c. per aver il giudice di primo grado fondato il proprio
2 convincimento sulle dichiarazioni di testi contraddittori e manifestamente inattendibili, chiamati a deporre su circostanze inammissibili e di nessun pregio probatorio;
la violazione dell'art. 1193 c.c. non avendo i testi riferito a quale debito si riferisse il pagamento, ove realmente avvenuto. Chiedeva, quindi, che in riforma della sentenza impugnata venisse rigettata l'opposizione proposta dal e CP_1 confermato il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva con comparsa depositata alla prima udienza del 25.06.2019 CP_1
il quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi
[...] dell'art. 342 c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva rinviata al 14.06.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 14.04.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 15.07.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
3 § 3. Le valutazioni della Corte.
3.1. L'appello è meritevole di accoglimento.
Il sig. ha fondato la propria opposizione essenzialmente sull'eccezione CP_1 di estinzione della pretesa creditoria mediante pagamento.
In particolare, ha dedotto di aver “versato a saldo delle sue prestazioni, al
, la somma di €14.500 in tre soluzioni. In occasione del Parte_1 pagamento della terza rata, pari ad €7.500 in contanti, lo stesso ebbe Parte_1 ad affermare, alla presenza di due persone presenti, di essere stato, con quel versamento, perfettamente ed integralmente saldato del prezzo della realizzazione del muro per cui è causa” (cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione).
Ora, posto che la previsione dell'art. 2697 c.c. grava l'opponente dell'onere di provare in giudizio i fatti estintivi della pretesa azionata in via monitoria dal creditore mediante dimostrazione dell'avvenuto pagamento della somma dovuta, il giudice di prime cure ha desunto tale prova dagli esiti dell'istruttoria testimoniale e segnatamente dalle dichiarazioni dei sigg.ri e . ES Controparte_2
Ritiene la Corte che le predette dichiarazioni non siano idonee a costituire la prova del pagamento.
Deve innanzitutto osservarsi che non può essere presa in esame l'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale per violazione dell'art. 2726 c.c., trattandosi di motivo formulato dall'appellante solo in sede di comparsa conclusionale. In ogni caso il motivo sarebbe inammissibile non risultando che l'opposto abbia reiterato l'eccezione in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado.
Ed invero, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (da ultimo Cass.
n. 31206/23) i limiti di cui agli artt. 2721 c.c e ss. non sono dettati a tutela dell'ordine pubblico, ma nell'interesse esclusivo delle parti, per cui la violazione degli stessi deve essere tempestivamente dedotta dalla parte interessata, con la precisazione che, ove la prova sia stata assunta nonostante l'eccezione di inammissibilità, incombe sulla stessa parte l'onere di eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, e comunque l'onere di riproporre in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado l'eccezione di nullità della testimonianza non accolta, dovendosi altrimenti ritenere la testimonianza ritualmente acquisita agli atti, non potendosi poi eccepire per la prima volta la nullità della testimonianza assunta in violazione di un divieto di legge in sede d'impugnazione.
4 Ciò chiarito e venendo all'analisi delle dichiarazioni rese dai testi e ES
, la genericità ed indeterminatezza delle stesse inducono alla Controparte_2 formulazione di un giudizio negativo di attendibilità.
Ed invero, posto che le deposizioni de quibus vanno valutate con particolare rigore vertendo sul pagamento in contanti di una considerevole somma di denaro, deve in primo luogo rilevarsi che entrambi i testi sono stati estremamente vaghi in ordine alla identificazione del luogo in cui avrebbero assistito al pagamento. L' ES ha riferito che le parti si sarebbero incontrate in un luogo vicino a quello in cui lui faceva colazione, l' si è limitato a dire: “Ero presente nel senso che ero lì CP_2 vicino”. Nessuno dei due testi ha indicato la distanza alla quale si trovava, né è stato in grado di riferire con esattezza l'ammontare del pagamento.
Entrambi hanno dichiarato di aver partecipato ai lavori di riempimento del muro ma non è dato comprendere il motivo del loro coinvolgimento nella realizzazione dell'opera, pacificamente avvenuta da parte della Parte_1
Le dichiarazioni poco circostanziate ed incomplete rese dai predetti testi fanno dubitare seriamente della loro veridicità.
A ciò si aggiunga che il pagamento dell'importo di ben €7.500,00 in contanti, senza rilascio di quietanza, appare oltremodo inverosimile e finisce per minare l'attendibilità dell'intera testimonianza.
Del tutto apodittica è l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “tra le parti era evidentemente uso operare il pagamento in contanti” (cfr. pag.
4 della sentenza), non essendo emerso, contrariamente a quanto osservato dal giudice di prime cure, in che modo sia avvenuto il pagamento con riferimento agli altri lavori realizzati dal Parte_1
Ne consegue che il presunto pagamento della somma di €7.500,00 avvenuto in contanti a saldo dei lavori deve ritenersi del tutto sfornito di prova.
L'opposizione proposta dal va, quindi, rigettata con conseguente riforma CP_1 della sentenza di primo grado.
§ 4. Le spese processuali
4.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della
5 liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente il
, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico del predetto e si liquidano CP_1 come da dispositivo in base ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nei confronti di , avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
1256/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 09.07.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da , confermando il D.I. n. 123/2007 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 24.07.2007;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute Controparte_1 dall'appellante nei due gradi del giudizio, liquidandole per il primo grado in
€2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge e per il secondo grado in €382,50 per esborsi ed in €2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
6
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 260/2019 R.G. vertente tra
(P.I.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo titolare, rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Staiano;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Vincenzo Nesci;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1256/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 09.07.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Si insiste nell'accoglimento dell'appello proposto e, per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, si chiede conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
Per l'appellato: “precisa le proprie conclusioni riportandosi all'integrale contenuto della comparsa costitutiva in appello, qui da intendersi trascritto e
1 riprodotto, nonché alle Note di trattazione scritta per l'udienza del 14 giugno 2022 per come depositate. Contesta ancora una volta il contenuto tutto dell'avversario
Atto di Appello, perché del tutto infondato in fatto e in diritto. Tutte le argomentazioni avversarie, anche quelle contenute nelle avverse note di trattazione scritta, si appalesano assolutamente fragili, strumentali e inconsistenti. L'appellato, anche in questa Sede, insiste in tutte le eccezioni e richieste di cui alla comparsa di costituzione e risposta, istruttorie e di merito, per come ivi riportate, nonché in tutte le altre richieste e conclusioni rese nel corso del giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso del 19 aprile 2007 il sig. , titolare Parte_1 dell'omonima ditta, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Catanzaro il decreto ingiuntivo n. 123/2007 col quale si ingiungeva al sig. il pagamento Controparte_1 della somma di euro 15.455,34, oltre spese e competenze del giudizio, a titolo di corrispettivo dei lavori di edificazione di un muro di sostegno.
Il sig. proponeva opposizione al predetto decreto eccependone CP_1 innanzitutto l'inefficacia, essendo la sua notificazione avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia. Deduceva, poi, la nullità ed inammissibilità del decreto in quanto lo stesso era stato pronunciato sulla base di semplice fattura commerciale e di un computo metrico frutto della redazione unilaterale ex post da parte dell'ingiungente, senza alcuna partecipazione di esso opponente. Nel merito rilevava la infondatezza della domanda in quanto l'obbligazione era stata estinta per avvenuto integrale pagamento del prezzo dei lavori.
Si costituiva l'ingiungente resistendo alle domande dell'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Istruita la causa a mezzo prova per testi, con sentenza n. 1256/2018 il Tribunale di Catanzaro revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese.
Il giudice di prime cure, superate le eccezioni preliminari di inefficacia e nullità del decreto ingiuntivo, riteneva raggiunta la prova del pagamento in contanti del corrispettivo dei lavori in base alle dichiarazioni dei testi e ES [...]
. CP_2
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata l'01.02.2019, , denunciando la violazione e falsa applicazione Parte_1 dell'art. 115 c.p.c. per aver il giudice di primo grado fondato il proprio
2 convincimento sulle dichiarazioni di testi contraddittori e manifestamente inattendibili, chiamati a deporre su circostanze inammissibili e di nessun pregio probatorio;
la violazione dell'art. 1193 c.c. non avendo i testi riferito a quale debito si riferisse il pagamento, ove realmente avvenuto. Chiedeva, quindi, che in riforma della sentenza impugnata venisse rigettata l'opposizione proposta dal e CP_1 confermato il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva con comparsa depositata alla prima udienza del 25.06.2019 CP_1
il quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi
[...] dell'art. 342 c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva rinviata al 14.06.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 14.04.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 15.07.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
3 § 3. Le valutazioni della Corte.
3.1. L'appello è meritevole di accoglimento.
Il sig. ha fondato la propria opposizione essenzialmente sull'eccezione CP_1 di estinzione della pretesa creditoria mediante pagamento.
In particolare, ha dedotto di aver “versato a saldo delle sue prestazioni, al
, la somma di €14.500 in tre soluzioni. In occasione del Parte_1 pagamento della terza rata, pari ad €7.500 in contanti, lo stesso ebbe Parte_1 ad affermare, alla presenza di due persone presenti, di essere stato, con quel versamento, perfettamente ed integralmente saldato del prezzo della realizzazione del muro per cui è causa” (cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione).
Ora, posto che la previsione dell'art. 2697 c.c. grava l'opponente dell'onere di provare in giudizio i fatti estintivi della pretesa azionata in via monitoria dal creditore mediante dimostrazione dell'avvenuto pagamento della somma dovuta, il giudice di prime cure ha desunto tale prova dagli esiti dell'istruttoria testimoniale e segnatamente dalle dichiarazioni dei sigg.ri e . ES Controparte_2
Ritiene la Corte che le predette dichiarazioni non siano idonee a costituire la prova del pagamento.
Deve innanzitutto osservarsi che non può essere presa in esame l'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale per violazione dell'art. 2726 c.c., trattandosi di motivo formulato dall'appellante solo in sede di comparsa conclusionale. In ogni caso il motivo sarebbe inammissibile non risultando che l'opposto abbia reiterato l'eccezione in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado.
Ed invero, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (da ultimo Cass.
n. 31206/23) i limiti di cui agli artt. 2721 c.c e ss. non sono dettati a tutela dell'ordine pubblico, ma nell'interesse esclusivo delle parti, per cui la violazione degli stessi deve essere tempestivamente dedotta dalla parte interessata, con la precisazione che, ove la prova sia stata assunta nonostante l'eccezione di inammissibilità, incombe sulla stessa parte l'onere di eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, e comunque l'onere di riproporre in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado l'eccezione di nullità della testimonianza non accolta, dovendosi altrimenti ritenere la testimonianza ritualmente acquisita agli atti, non potendosi poi eccepire per la prima volta la nullità della testimonianza assunta in violazione di un divieto di legge in sede d'impugnazione.
4 Ciò chiarito e venendo all'analisi delle dichiarazioni rese dai testi e ES
, la genericità ed indeterminatezza delle stesse inducono alla Controparte_2 formulazione di un giudizio negativo di attendibilità.
Ed invero, posto che le deposizioni de quibus vanno valutate con particolare rigore vertendo sul pagamento in contanti di una considerevole somma di denaro, deve in primo luogo rilevarsi che entrambi i testi sono stati estremamente vaghi in ordine alla identificazione del luogo in cui avrebbero assistito al pagamento. L' ES ha riferito che le parti si sarebbero incontrate in un luogo vicino a quello in cui lui faceva colazione, l' si è limitato a dire: “Ero presente nel senso che ero lì CP_2 vicino”. Nessuno dei due testi ha indicato la distanza alla quale si trovava, né è stato in grado di riferire con esattezza l'ammontare del pagamento.
Entrambi hanno dichiarato di aver partecipato ai lavori di riempimento del muro ma non è dato comprendere il motivo del loro coinvolgimento nella realizzazione dell'opera, pacificamente avvenuta da parte della Parte_1
Le dichiarazioni poco circostanziate ed incomplete rese dai predetti testi fanno dubitare seriamente della loro veridicità.
A ciò si aggiunga che il pagamento dell'importo di ben €7.500,00 in contanti, senza rilascio di quietanza, appare oltremodo inverosimile e finisce per minare l'attendibilità dell'intera testimonianza.
Del tutto apodittica è l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “tra le parti era evidentemente uso operare il pagamento in contanti” (cfr. pag.
4 della sentenza), non essendo emerso, contrariamente a quanto osservato dal giudice di prime cure, in che modo sia avvenuto il pagamento con riferimento agli altri lavori realizzati dal Parte_1
Ne consegue che il presunto pagamento della somma di €7.500,00 avvenuto in contanti a saldo dei lavori deve ritenersi del tutto sfornito di prova.
L'opposizione proposta dal va, quindi, rigettata con conseguente riforma CP_1 della sentenza di primo grado.
§ 4. Le spese processuali
4.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della
5 liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente il
, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico del predetto e si liquidano CP_1 come da dispositivo in base ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nei confronti di , avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
1256/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 09.07.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da , confermando il D.I. n. 123/2007 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 24.07.2007;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute Controparte_1 dall'appellante nei due gradi del giudizio, liquidandole per il primo grado in
€2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge e per il secondo grado in €382,50 per esborsi ed in €2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
6
7