Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2094 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promosso da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
Rachele Razzino, che la rappresenta e difende per procura in atti attrice
nei confronti di
Controparte_1
convenuto per legge conclusioni per parte attrice: “disporre la rettifica del sesso anagrafico della ricorrente da
femminile in maschile ed il mutamento del prenome da ad se del caso prima dei Pt_1 Per_1
trattamenti medico-chirurgici e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile presso il
Comune di Cagliari di apportare le rettificazioni dell'atto di nascita dell'attrice come sopra
indicate;
2. autorizzare la ricorrente a sottoporsi a tutti i trattamenti medico chirurgici volti a consentire
l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili;
3. dichiarare irripetibili le spese del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.04.2024, ha domandato la rettificazione del proprio Parte_1
sesso anagrafico con l'attribuzione del sesso maschile e del nome di e l'autorizzazione a Per_1
1
A sostegno della domanda ha allegato che: sin dalla prima infanzia aveva mostrato atteggiamenti e preferenze di tipo maschile;
che nel periodo della pre-adolescenza e dell'adolescenza aveva vissuto con sofferenza lo sviluppo dei caratteri sessuali primari e secondari tipici del genere biologico di nascita ed aveva sempre tentato di nasconderli attraverso vestiario, taglio di capelli e atteggiamenti marcatamente maschili;
che, avendo sentito la necessità di un supporto psichiatrico, aveva intrapreso un percorso con la dott.ssa che prosegue;
che a partire dal mese di Persona_2
giugno del 2022 aveva iniziato la terapia farmacologica ormonale, facendosi chiamare . Per_1
All'udienza dell'11.09.2024, parte attrice, personalmente comparsa, ha dichiarato di avere iniziato la terapia ormonale notando cambiamenti nel fisico accolti positivamente e che non sussisteva alcun ripensamento.
Fissata udienza ex art. 275 bis cpc al 27.05.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
Deve preliminarmente rilevarsi che la rettificazione dello stato civile, per essere attuata, non richiede necessariamente la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, dovendo escludersi che l'esame integrato della L. 164/1982, artt. 1 e 3, porti a ritenere necessaria la preventiva demolizione,
sia essa totale o parziale, dei caratteri sessuali anatomici primari.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, occorre procedere ad “un'interpretazione delle norme
che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili
che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo
sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con
l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle
relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo
ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica” (Cass., I Sez. Civ., sent.
20.07.2015, n. 15138).
2 Non si richiede, dunque, la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, ma un mutamento di sesso effettivo e compiuto: il richiedente deve dimostrare che la propria domanda non è ancorata a condizioni di ordine solo soggettivo o oggettivamente suscettibili di variare nel tempo.
Deve pertanto essere accertato se parte attrice esprima una consapevole, effettiva e irreversibile volontà di essere riconosciuta quale appartenente al genere maschile e se tale volontà trovi riscontri nella compiutezza ed irreversibilità del cammino di cambiamento intrapreso.
Venendo al caso concreto, dalla documentazione prodotta è emersa nella parte attrice la presenza di disforia di genere.
Nel mese di giugno del 2022 la parte attrice ha avviato la terapia ormonale mascolinizzante e, come emerge dalla relazione endocrinologica del 2.12.2024, si è verificata una “modificazione degli
ormoni sessuali in senso maschile, modificazioni somatiche (mascolinizzazione) caratterizzate
principalmente da: ipertrofia del clitoride (irreversibile), abbassamento del timbro della voce
(irreversibile), aumento della massa muscolare (parzialmente reversibile), aumento della
rappresentazione dell'apparato pilifero (prevalentemente irreversibile), ipotrofia delle ghiandole
mammarie (reversibile), amenorrea (reversibile), ridistribuzione del grasso corporeo in senso maschile (reversibile)”.
Tali cambiamenti hanno comportato un miglioramento del disagio vissuto soprattutto in seguito al progressivo adeguamento delle caratteristiche sessuali secondarie all'identità di genere percepita
(abbassamento del tono di voce e comparsa di peli e barba) e, come risulta dalla relazione psichiatrica del 7.03.2025, “il paziente ha mantenuto costante nel tempo il proposito di arrivare
all'esecuzione degli interventi chirurgici necessari per la riassegnazione del sesso, che
significherebbe per lo stesso poter finalmente adeguare il suo aspetto fisico all'immagine di sé da
sempre percepita, dimostrando una buona consapevolezza di sé e del proprio disagio, così come di
avere adeguate conoscenze riguardo le conseguenze — sia positive che negative — di tali interventi
e aspettative realistiche per il futuro”.
La relazione prosegue evidenziando l'insussistenza di alterazioni psicopatologiche in atto tali da controindicare la prosecuzione del percorso, concludendo che “sulla base dei dati clinico-
anamnestici raccolti, delle valutazioni psicodiagnostiche effettuate dalla presa in carico del
paziente (vedi relazione clinica del 19 novembre 2021 e certificazione del 5 gennaio 2024) e dallo
3 status psichico attuale, non emergono ad oggi elementi tali da portare a ritenere che il percorso di transizionefemale to male avviato dal paziente possa ritenersi reversibile”.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11 per procedersi all'attribuzione del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche della parte attrice.
Quanto alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico, deve rilevarsi che,
come evidenziato dalla Corte Costituzionale, il regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione n. 15138 del 2015 e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale
n. 221 del 2015.
Tale evoluzione giurisprudenziale, infatti, “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali
richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo,
funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione
è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-
comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4,
del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
L'intervento chirurgico di adeguamento potrà dunque seguire la sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, a prescindere dalla richiesta autorizzazione giudiziale, che, come visto, non corrisponde più alla ratio legis.
4 Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...] il [...], nel senso che laddove, negli atti è scritto “di Parte_1
sesso femminile” deve invece indicarsi “di sesso maschile” e laddove è indicato in il Pt_1
prenome debba, invece, intendersi scritto il prenome ”; Per_1
- dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni;
- non luogo a provvedere in ordine alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione della parte attrice a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di mutamento dei caratteri sessuali primari e di adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici maschili;
- dispone che, in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata;
- nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 27.05.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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