CASS
Sentenza 16 maggio 2022
Sentenza 16 maggio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/05/2022, n. 15500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15500 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2022 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente - PROPRIETA' Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - Ud. 07/04/2022 - PU Dott. LUCA VARRONE - Consigliere - R.G.N. 28598/2017 Dott. STEFANO OLIVA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28598-2017 proposto da: TO IA, rappresentata e difesa dall’avv. CRISPINO IPPOLITO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
- ricorrente -
contro IT GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA n. 1, presso lo studio dell'avvocato Firmato Da: OLIVA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Civile Sent. Sez. 2 Num. 15500 Anno 2022 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 16/05/2022 2 di 10 DO DE STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato IP OR IT ELEONORA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO n. 301, presso lo studio dell'avvocato BASILIO PERUGINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato AG NO
- controricorrenti -
nonchè contro IT MA ON e IT MA LU - intimate - avverso la sentenza n. 1897/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
viste le conclusioni scritte depositate dal P.G., nella persona del Sostituto Dott.ssa ROSA MA DELL’ERBA, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 3.10. 2003 LI AE evocava in giudizio TO LI e TO MA LL innanzi il Tribunale di Palermo, esponendo di essere comproprietario, unitamente alle convenute, di una cappella e relativa sacrestia esistenti all’interno dell’edificio denominato “villa LI” in Palermo, nonché di un quadro raffigurante SA NN AT e attribuito a Vito D’Anna, esistente all’interno della detta cappella. L’attore invocava l’accertamento del suo diritto di comproprietà sui beni oggetto della domanda, la condanna delle convenute alla consegna delle chiavi delle porzioni immobiliari, che erano state parzialmente annesse alla loro proprietà esclusiva, e la divisione del quadro. Si costituivano le convenute, resistendo alla domanda e spiegando, in subordine, domanda di divisione anche degli immobili, previa Firmato Da: OLIVA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 28598/2017 Numero sezionale 740/2022 Numero di raccolta generale 15500/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 3 di 10 integrazione del contraddittorio alle altre eventuali comproprietarie, TO LI Laura, LI ON, LI MA LU e LI MA TT. Con sentenza n. 4938/2010 il Tribunale accoglieva la domanda principale, accertando la comproprietà degli immobili e del quadro in capo a tutte le parti evocate in giudizio, e rigettava la riconvenzionale. Interponeva appello avverso detta decisione TO LI, anche quale erede della sorella TO MA LL. Si costituivano in seconde cure, con separate comparse, LI AE e LI ON, quest’ultima anche quale erede di TO LI Laura, spiegando a loro volta appello incidentale. Si costituiva infine LI MA TT, invocando il rigetto del gravame. LI MA LU rimaneva invece contumace. Con la sentenza impugnata, n. 1897/2016, la Corte di Appello di Palermo rigettava l’appello principale e quello incidentale proposto da LI ON, accogliendo invece parzialmente l’impugnazione incidentale spiegata da LI AE, limitatamente al ripristino delle porte e finestre di uno stabile denominato “stallone”. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione TO LI, affidandosi a sei motivi. Resistono con separati controricorsi LI AE e LI ON. LI MA LU e LI MA TT, intimate, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 81 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare la carenza di legittimazione del LI AE, il quale aveva proposto una domanda assolutamente generica, senza assolvere l’onere di dimostrare la sua proprietà sui beni che ne Firmato Da: OLIVA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 28598/2017 Numero sezionale 740/2022 Numero di raccolta generale 15500/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 4 di 10 costituivano oggetto. La censura è inammissibile. Ai fini della legittimazione, è sufficiente la mera affermazione della posizione soggettiva sulla base della quale si agisce;
la dimostrazione dell’effettiva titolarità di detta posizione soggettiva attiene invece al successivo profilo della prova. Il LI, sul punto, aveva affermato di essere comproprietario di alcune porzioni della “villa LI” e, dunque, aveva adeguatamente specificato la posizione soggettiva sulla base della quale aveva adìto l’Autorità giudiziaria. Sul punto, va ribadito il principio per cui “La legittimazione ad causam è la condizione dell'azione necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria: essa non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotta in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o contraria della controversia. La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2453 del 17/07/1972, Rv. 359918; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 493 del 19/02/1972, Rv. 356468). La legittimazione ad agire, la cui sussistenza può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 606 del 05/03/1973, Rv. 362697), dev’essere dunque verificata sulla sola base delle allegazioni delle parti. Il diverso profilo della titolarità del rapporto controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere, dovendosi, sul punto, ribadire il principio secondo cui “La contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base alla Firmato Da: OLIVA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 28598/2017 Numero sezionale 740/2022 Numero di raccolta generale 15500/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 5 di 10 ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25471 del 26/10/2017, Rv. 646619), con l’unico limite derivante dalle eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. Sez. 6- 3, Ordinanza n. 3765 del 12/02/2021, Rv. 660420). Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 817, 818, 1363 c.c., 10, 11 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente negato l’esistenza di un vincolo di pertinenzialità tra la cappella, oggetto della domanda di rivendicazione della comproprietà proposta dal LI AE, ed altre porzioni dell’immobile, sulla base di una interpretazione dell’art. 17 dell’atto di divisione intervenuto tra le parti nel 1910 non conforme all’effettiva volontà dei condividenti. Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1142, 1158 c.c., 112 e 115 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente accolto la domanda di LI AE di ripristino dello stato dei luoghi, mentre avrebbe dovuto accogliere la domanda, o eccezione, riconvenzionale di usucapione che era stata spiegata dalla ricorrente, TO LI, in relazione alle porzioni annesse alla sua proprietà esclusiva. Nessuna delle parti, infatti, aveva contestato che dette aree fossero state annesse da oltre vent’anni alla proprietà esclusiva di TO LI. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello fornisce una motivazione congrua e convincente, sia in relazione all’interpretazione della divisione intervenuta nel 1910, sia in relazione al rigetto dell’usucapione eccepita dall’odierna ricorrente. In particolare, la Corte distrettuale Firmato Da: OLIVA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 28598/2017 Numero sezionale 740/2022 Numero di raccolta generale 15500/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 6 di 10 ritiene che gli artt. 16 e 17 della divisione avessero previsto che dovevano rimanere in comune “… il pozzo esistente nell’atrio dei casamenti … la chiesetta sottostante alla terrazza, l’ambiente retrostante ad uso sacrestia, l’ambiente laterale della chiesetta e contiguo al pozzo ed il passaggio tra quest’ultimo e la sacrestia …” (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata) e, su tale presupposto, esclude che sip ossa configurare alcun rapporto pertinenziale tra i detti beni e la proprietà esclusiva dell’odierna ricorrente (cfr. ancora pag. 9, in calce). Sul punto, la Corte di merito esclude anche che la locuzione “in comune” utilizzata nella divisione del 1910 possa riferirsi ai soli proprietari della parte dell’unitaria villa denominate “casina solerata” –al cui interno si trova la proprietà esclusiva dell’odierna ricorrente– (cfr. pag. 10) ed esclude che sia stata conseguita la prova del possesso esclusivo degli spazi di cui si discute, “… non avendo alcuno dei testi riferito di atti o comportamenti delle istanti che abbiano implicato, per il tempo stabilito ai fini dell’usucapione, per un verso, l’impossibilità assoluta per gli altri compossessori di proseguire un rapporto materiale con la cosa, e, per altro verso, che denotassero inequivocabilmente l’intenzione di possedere il bene in maniera totale, esclusiva ed incompatibile con il compossesso altrui, dovendosi, altresì, debitamente valutare anche l’atteggiamento di mera tolleranza sottesa al rapporto intercorrente tra i comproprietari e alla natura dei beni dell’invocata usucapione” (cfr. pag. 11); aggiungendo ingine, a tale ricostruzione, l’ulteriore considerazione dell’insufficienza, ai fini della prova dell’usucapione, anche della semplice “… affermazione più generale di un possesso ultraventennale della villa nella sua attuale consistenza e divisione … difettando la prova della delimitazione fisica dello … oggetto” della domanda di usucapione (cfr. ancora pag. 10). A tale ricostruzione la parte ricorrente contrappone una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza considerare il principio Firmato Da: OLIVA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 28598/2017 Numero sezionale 740/2022 Numero di raccolta generale 15500/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 7 di 10 secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Né è possibile invocare, in sede di legittimità, un riesame della valutazione di fatto operata dal giudice di merito, posto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione della predetta valutazione, al fine di ottenere una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1111, 1112 e 720 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda subordinata di divisione formulata da TO LI in relazione alle porzioni immobiliari oggetto di causa. Ad avviso della ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto considerare che la divisione poteva essere disposta anche non in natura, ma mediante attribuzione del cespite ad essa ricorrente e determinazione del conguaglio da corrispondere agli altri comproprietari. Tale soluzione non avrebbe Firmato Da: OLIVA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 28598/2017 Numero sezionale 740/2022 Numero di raccolta generale 15500/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 8 di 10 impedito l’uso della cappella a fini di culto, fatto, questo, erroneamente valorizzato dal giudice di merito per rigettare la riconvenzionale subordinata in esame. La censura è infondata. La Corte di Appello non ha escluso in radice la possibilità di dividere le porzioni di cui è causa, ma si è limitata ad affermare che il vincolo di destinazione al quale esse risultano asservite per effetto delle clausole contenute nella divisione del 1910 preclude la possibilità di procedere alla divisione giudiziaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1112 c.c. Secondo l’insegnamento di questa Corte, l'accertamento in fatto sulla concreta divisibilità del bene è devoluto all'esame del giudice di merito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5261 del 04/03/2011, Rv. 617026). La disposizione dell’art. 1112 c.c., peraltro, non implica l’assoluta indivisibilità del bene, posto il principio –al quale il Collegio ritiene di dare continuità– secondo cui “In tema di scioglimento della comunione, la disposizione di cui all'art.1112 c.c., che stabilisce l'indivisibilità del bene nel caso in cui la sua assegnazione in proprietà esclusiva ad uno dei condividenti ne comporti la cessazione dall'uso cui esso è destinato, trova applicazione esclusivamente nel caso in cui allo scioglimento della comunione si pervenga per via giudiziale, in quanto, nello scioglimento convenzionale, il potere dei comproprietari di addivenire allo scioglimento e di disporre dei beni implica anche il potere di mutarne l'uso e la destinazione originaria, sicché la possibilità di divisione del bene non trova altri impedimenti se non quelli derivanti da ragioni fisiche o da vincoli posti da leggi speciali” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7274 del 29/03/2006, Rv. 587729). Con il quinto motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 817 e 818 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare il quadro come pertinenza della cappella, e dunque attribuirlo in proprietà esclusiva alla ricorrente. Firmato Da: OLIVA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 28598/2017 Numero sezionale 740/2022 Numero di raccolta generale 15500/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 9 di 10 La censura è inammissibile. La ricorrente non indica alcun elemento a sostegno del dedotto vincolo di pertinenzialità del quadro con la cappella. La censura, dunque, è assolutamente generica e si risolve nella richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. Con il sesto motivo, la parte ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente posto a suo carico le spese del giudizio di merito. La censura è inammissibile. Il giudice di merito ha regolato le spese del relativo giudizio applicando la regola generale della soccombenza. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti delle parti controricorrenti. Nulla, invece, per le parti rimaste intimate, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a Firmato Da: OLIVA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 28598/2017 Numero sezionale 740/2022 Numero di raccolta generale 15500/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 10 di 10 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 07 aprile 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) Il consigliere estensore (S. Oliva) Numero registro generale 28598/2017 Numero sezionale 740/2022 Numero di raccolta generale 15500/2022 Data pubblicazione 16/05/2022
- ricorrente -
contro IT GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA n. 1, presso lo studio dell'avvocato Firmato Da: OLIVA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Civile Sent. Sez. 2 Num. 15500 Anno 2022 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 16/05/2022 2 di 10 DO DE STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato IP OR IT ELEONORA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO n. 301, presso lo studio dell'avvocato BASILIO PERUGINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato AG NO
- controricorrenti -
nonchè contro IT MA ON e IT MA LU - intimate - avverso la sentenza n. 1897/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
viste le conclusioni scritte depositate dal P.G., nella persona del Sostituto Dott.ssa ROSA MA DELL’ERBA, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 3.10. 2003 LI AE evocava in giudizio TO LI e TO MA LL innanzi il Tribunale di Palermo, esponendo di essere comproprietario, unitamente alle convenute, di una cappella e relativa sacrestia esistenti all’interno dell’edificio denominato “villa LI” in Palermo, nonché di un quadro raffigurante SA NN AT e attribuito a Vito D’Anna, esistente all’interno della detta cappella. L’attore invocava l’accertamento del suo diritto di comproprietà sui beni oggetto della domanda, la condanna delle convenute alla consegna delle chiavi delle porzioni immobiliari, che erano state parzialmente annesse alla loro proprietà esclusiva, e la divisione del quadro. Si costituivano le convenute, resistendo alla domanda e spiegando, in subordine, domanda di divisione anche degli immobili, previa Firmato Da: OLIVA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 28598/2017 Numero sezionale 740/2022 Numero di raccolta generale 15500/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 3 di 10 integrazione del contraddittorio alle altre eventuali comproprietarie, TO LI Laura, LI ON, LI MA LU e LI MA TT. Con sentenza n. 4938/2010 il Tribunale accoglieva la domanda principale, accertando la comproprietà degli immobili e del quadro in capo a tutte le parti evocate in giudizio, e rigettava la riconvenzionale. Interponeva appello avverso detta decisione TO LI, anche quale erede della sorella TO MA LL. Si costituivano in seconde cure, con separate comparse, LI AE e LI ON, quest’ultima anche quale erede di TO LI Laura, spiegando a loro volta appello incidentale. Si costituiva infine LI MA TT, invocando il rigetto del gravame. LI MA LU rimaneva invece contumace. Con la sentenza impugnata, n. 1897/2016, la Corte di Appello di Palermo rigettava l’appello principale e quello incidentale proposto da LI ON, accogliendo invece parzialmente l’impugnazione incidentale spiegata da LI AE, limitatamente al ripristino delle porte e finestre di uno stabile denominato “stallone”. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione TO LI, affidandosi a sei motivi. Resistono con separati controricorsi LI AE e LI ON. LI MA LU e LI MA TT, intimate, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 81 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare la carenza di legittimazione del LI AE, il quale aveva proposto una domanda assolutamente generica, senza assolvere l’onere di dimostrare la sua proprietà sui beni che ne Firmato Da: OLIVA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 28598/2017 Numero sezionale 740/2022 Numero di raccolta generale 15500/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 4 di 10 costituivano oggetto. La censura è inammissibile. Ai fini della legittimazione, è sufficiente la mera affermazione della posizione soggettiva sulla base della quale si agisce;
la dimostrazione dell’effettiva titolarità di detta posizione soggettiva attiene invece al successivo profilo della prova. Il LI, sul punto, aveva affermato di essere comproprietario di alcune porzioni della “villa LI” e, dunque, aveva adeguatamente specificato la posizione soggettiva sulla base della quale aveva adìto l’Autorità giudiziaria. Sul punto, va ribadito il principio per cui “La legittimazione ad causam è la condizione dell'azione necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria: essa non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotta in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o contraria della controversia. La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2453 del 17/07/1972, Rv. 359918; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 493 del 19/02/1972, Rv. 356468). La legittimazione ad agire, la cui sussistenza può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 606 del 05/03/1973, Rv. 362697), dev’essere dunque verificata sulla sola base delle allegazioni delle parti. Il diverso profilo della titolarità del rapporto controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere, dovendosi, sul punto, ribadire il principio secondo cui “La contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base alla Firmato Da: OLIVA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 28598/2017 Numero sezionale 740/2022 Numero di raccolta generale 15500/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 5 di 10 ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25471 del 26/10/2017, Rv. 646619), con l’unico limite derivante dalle eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. Sez. 6- 3, Ordinanza n. 3765 del 12/02/2021, Rv. 660420). Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 817, 818, 1363 c.c., 10, 11 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente negato l’esistenza di un vincolo di pertinenzialità tra la cappella, oggetto della domanda di rivendicazione della comproprietà proposta dal LI AE, ed altre porzioni dell’immobile, sulla base di una interpretazione dell’art. 17 dell’atto di divisione intervenuto tra le parti nel 1910 non conforme all’effettiva volontà dei condividenti. Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1142, 1158 c.c., 112 e 115 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente accolto la domanda di LI AE di ripristino dello stato dei luoghi, mentre avrebbe dovuto accogliere la domanda, o eccezione, riconvenzionale di usucapione che era stata spiegata dalla ricorrente, TO LI, in relazione alle porzioni annesse alla sua proprietà esclusiva. Nessuna delle parti, infatti, aveva contestato che dette aree fossero state annesse da oltre vent’anni alla proprietà esclusiva di TO LI. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello fornisce una motivazione congrua e convincente, sia in relazione all’interpretazione della divisione intervenuta nel 1910, sia in relazione al rigetto dell’usucapione eccepita dall’odierna ricorrente. In particolare, la Corte distrettuale Firmato Da: OLIVA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 28598/2017 Numero sezionale 740/2022 Numero di raccolta generale 15500/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 6 di 10 ritiene che gli artt. 16 e 17 della divisione avessero previsto che dovevano rimanere in comune “… il pozzo esistente nell’atrio dei casamenti … la chiesetta sottostante alla terrazza, l’ambiente retrostante ad uso sacrestia, l’ambiente laterale della chiesetta e contiguo al pozzo ed il passaggio tra quest’ultimo e la sacrestia …” (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata) e, su tale presupposto, esclude che sip ossa configurare alcun rapporto pertinenziale tra i detti beni e la proprietà esclusiva dell’odierna ricorrente (cfr. ancora pag. 9, in calce). Sul punto, la Corte di merito esclude anche che la locuzione “in comune” utilizzata nella divisione del 1910 possa riferirsi ai soli proprietari della parte dell’unitaria villa denominate “casina solerata” –al cui interno si trova la proprietà esclusiva dell’odierna ricorrente– (cfr. pag. 10) ed esclude che sia stata conseguita la prova del possesso esclusivo degli spazi di cui si discute, “… non avendo alcuno dei testi riferito di atti o comportamenti delle istanti che abbiano implicato, per il tempo stabilito ai fini dell’usucapione, per un verso, l’impossibilità assoluta per gli altri compossessori di proseguire un rapporto materiale con la cosa, e, per altro verso, che denotassero inequivocabilmente l’intenzione di possedere il bene in maniera totale, esclusiva ed incompatibile con il compossesso altrui, dovendosi, altresì, debitamente valutare anche l’atteggiamento di mera tolleranza sottesa al rapporto intercorrente tra i comproprietari e alla natura dei beni dell’invocata usucapione” (cfr. pag. 11); aggiungendo ingine, a tale ricostruzione, l’ulteriore considerazione dell’insufficienza, ai fini della prova dell’usucapione, anche della semplice “… affermazione più generale di un possesso ultraventennale della villa nella sua attuale consistenza e divisione … difettando la prova della delimitazione fisica dello … oggetto” della domanda di usucapione (cfr. ancora pag. 10). A tale ricostruzione la parte ricorrente contrappone una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza considerare il principio Firmato Da: OLIVA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 28598/2017 Numero sezionale 740/2022 Numero di raccolta generale 15500/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 7 di 10 secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Né è possibile invocare, in sede di legittimità, un riesame della valutazione di fatto operata dal giudice di merito, posto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione della predetta valutazione, al fine di ottenere una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1111, 1112 e 720 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda subordinata di divisione formulata da TO LI in relazione alle porzioni immobiliari oggetto di causa. Ad avviso della ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto considerare che la divisione poteva essere disposta anche non in natura, ma mediante attribuzione del cespite ad essa ricorrente e determinazione del conguaglio da corrispondere agli altri comproprietari. Tale soluzione non avrebbe Firmato Da: OLIVA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 28598/2017 Numero sezionale 740/2022 Numero di raccolta generale 15500/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 8 di 10 impedito l’uso della cappella a fini di culto, fatto, questo, erroneamente valorizzato dal giudice di merito per rigettare la riconvenzionale subordinata in esame. La censura è infondata. La Corte di Appello non ha escluso in radice la possibilità di dividere le porzioni di cui è causa, ma si è limitata ad affermare che il vincolo di destinazione al quale esse risultano asservite per effetto delle clausole contenute nella divisione del 1910 preclude la possibilità di procedere alla divisione giudiziaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1112 c.c. Secondo l’insegnamento di questa Corte, l'accertamento in fatto sulla concreta divisibilità del bene è devoluto all'esame del giudice di merito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5261 del 04/03/2011, Rv. 617026). La disposizione dell’art. 1112 c.c., peraltro, non implica l’assoluta indivisibilità del bene, posto il principio –al quale il Collegio ritiene di dare continuità– secondo cui “In tema di scioglimento della comunione, la disposizione di cui all'art.1112 c.c., che stabilisce l'indivisibilità del bene nel caso in cui la sua assegnazione in proprietà esclusiva ad uno dei condividenti ne comporti la cessazione dall'uso cui esso è destinato, trova applicazione esclusivamente nel caso in cui allo scioglimento della comunione si pervenga per via giudiziale, in quanto, nello scioglimento convenzionale, il potere dei comproprietari di addivenire allo scioglimento e di disporre dei beni implica anche il potere di mutarne l'uso e la destinazione originaria, sicché la possibilità di divisione del bene non trova altri impedimenti se non quelli derivanti da ragioni fisiche o da vincoli posti da leggi speciali” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7274 del 29/03/2006, Rv. 587729). Con il quinto motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 817 e 818 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare il quadro come pertinenza della cappella, e dunque attribuirlo in proprietà esclusiva alla ricorrente. Firmato Da: OLIVA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 28598/2017 Numero sezionale 740/2022 Numero di raccolta generale 15500/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 9 di 10 La censura è inammissibile. La ricorrente non indica alcun elemento a sostegno del dedotto vincolo di pertinenzialità del quadro con la cappella. La censura, dunque, è assolutamente generica e si risolve nella richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. Con il sesto motivo, la parte ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente posto a suo carico le spese del giudizio di merito. La censura è inammissibile. Il giudice di merito ha regolato le spese del relativo giudizio applicando la regola generale della soccombenza. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti delle parti controricorrenti. Nulla, invece, per le parti rimaste intimate, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a Firmato Da: OLIVA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 28598/2017 Numero sezionale 740/2022 Numero di raccolta generale 15500/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 10 di 10 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 07 aprile 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) Il consigliere estensore (S. Oliva) Numero registro generale 28598/2017 Numero sezionale 740/2022 Numero di raccolta generale 15500/2022 Data pubblicazione 16/05/2022