Art. 5. ((Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sara' determinato, sentito il parere della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo 10.
Le valutazioni effettuate in via definitiva possono essere revisionate a domanda solo in presenza di documentazione probatoria.
Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1 gennaio 1950, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti all'anno 1938 e moltiplicati per 100 volte.
Per le perdite avvenute posteriormente al 1 gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorita' straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprieta' o comunque nel momento in cui si e' di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1,90.
Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sara' effettuata secondo un tasso di cambio, stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si e' verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.
Per le perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-47, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio in quello Stato al 1938 e al cambio del franco francese di quella data moltiplicato per il coefficiente 200.
Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni gia' effettuata con carattere di dichiarata provvisorieta' sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia))
Le valutazioni effettuate in via definitiva possono essere revisionate a domanda solo in presenza di documentazione probatoria.
Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1 gennaio 1950, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti all'anno 1938 e moltiplicati per 100 volte.
Per le perdite avvenute posteriormente al 1 gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorita' straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprieta' o comunque nel momento in cui si e' di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1,90.
Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sara' effettuata secondo un tasso di cambio, stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si e' verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.
Per le perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-47, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio in quello Stato al 1938 e al cambio del franco francese di quella data moltiplicato per il coefficiente 200.
Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni gia' effettuata con carattere di dichiarata provvisorieta' sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia))