Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. CO Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3032 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa all'udienza del giorno 28/3/2025 e vertente
TRA
(C.F. , TE C.F._1
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2
(C.F. ), con gli avv.ti Parte_3 C.F._3
Jolanda Noli e Gianluca Gemma nel cui studio in OM Viale Liegi, 34, sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con ON C.F._4 gli avvocati Benedetta Mancini e Cristina Mercogliano nel cui studio in
OM, via Giovanni Paisiello n. 12 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 6781 pubblicata il
4/5/2022 del Tribunale di OM.
pag. 1 di 21
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione consegnato per notifica all'ufficiale giudiziario l'11.6.2020 e ricevuto dai destinatari il 15.6.2020 l'avv. conveniva in giudizio ON davanti al Tribunale di OM , TE [...]
e , esponendo che era creditore di Parte_2 Parte_3
quale amministratore, liquidatore e socio della TE
, ormai estinta, della somma di € 325.116,50 (€ Parte_4 129.374,99 per compensi stragiudiziali ed € 195.741,51 per compensi giudiziali), oltre all'importo che sarebbe stato liquidato dal Tribunale a titolo di danno da mora, CPA, IVA ed interessi per l'attività professionale giudiziale e stragiudiziale che aveva svolto come avvocato a favore della ed anche a titolo risarcitorio per la violazione degli Parte_4 obblighi di cui agli articoli 2394, 2395 e 2376 commi 1° e 6° cod. civ., di cui all'art. 2489 comma 2° cod. civ., 2491 commi 2° e 3° cod. civ., 2495 comma 2° cod. civ., 2423 comma 2° e 2424 cod. civ., 2427, 2490 comma 2°
e 2492 comma 1° cod. civ., 2476 comma 7° cod. civ., 2497 comma 1° cod. civ. e 2495 comma 2° cod. civ. posti a carico di TE prima come amministratore, poi come liquidatore ed in quanto socio (al pari della a sua volta di proprietà di CP_2 TE
e della percettore di somme Controparte_3 dalla , come richiesto con l'atto di citazione introduttivo Parte_4 del procedimento n. 24033/2020 RG del Tribunale delle Imprese di OM contenente richieste di accertamento dei suddetti crediti e di condanna di al risarcimento dei danni;
che essendo rimasto TE creditore per compensi giudiziali e stragiudiziali della , Parte_4 amministrata da , aveva inviato a quest'ultimo TE diverse raccomandate a.r. in data 22.7.2010, 30.7.2010, 27.6.2012,
13.5.2013, 18.2.2014 e 13.2.2014 con richiesta di pagamento, ricevendo come unica risposta la revoca del mandato con pec del 27.2.2014; che subito dopo avere ricevuto tali richieste di pagamento TE
aveva svuotato le casse della , prelevando nel
[...] Parte_4 2012 € 500.000,00 e nel 2013 € 1.000.000,00 e chiudendo poi il 25.5.2015 la società senza saldare i debiti verso Parte_5 terzi (tra i quali appunto l'avv. ); che ON [...]
, consapevole delle sue responsabilità personali sia quale TE avente causa della , sia a titolo risarcitorio, nei confronti Parte_4 dei creditori sociali, per avere soddisfatto con precedenza pretesi crediti di restituzione di finanziamenti dei soci rispetto agli altri creditori sociali, approfittando delle lungaggini delle trattative intraprese con l'attore per il saldo bonario dei compensi professionali, si era spossessato di tutti i suoi beni a favore della moglie, , e dei figli e CO Parte_3 CP_4
pag. 2 di 21 con lui conviventi nell'abitazione familiare di OM, via TE
Cassia n. 901, con due consecutive operazioni facenti parte dello stesso disegno illecito;
che anzitutto con l'atto di compravendita del 24.7.2014, trascritto il 29.7.2014, e quindi subito dopo la diffida di pagamento dell'attore del 2014, aveva simulatamente trasferito la nuda proprietà sull'unico bene immobile di sua proprietà (l'appartamento al piano quarto, interno 14, del villino A di OM via Cassia n. 901, nel catasto fabbricati a foglio 211, particella 250, sub. 15, cat. A/2; il locale cantina al piano interrato, distinto col n. 18, a foglio 211, particella 250, sub. 24, cat. C/2; il posto auto coperto al piano interrato distinto col numero 16, a foglio 211, particella 250, sub. 61, cat. C/6) al figlio , Parte_2 costituendo contestualmente in favore suo e poi della moglie Parte_3
l'usufrutto vitalizio;
che successivamente aveva trasferito ai figli
[...]
e con l'atto di donazione di quote di CP_4 Parte_2
s.r.l. dell'8.6.2016 a rogito del notaio , rep. n. 9179, racc. n. Persona_1
6312, la sua partecipazione nella (quota del 74%, divisa metà CP_2 ciascuno tra i figli), riservando a sé ed alla moglie Parte_3
l'usufrutto vitalizio della quota;
che , moglie del simulato Parte_3 alienante, era a conoscenza della situazione debitoria del marito
, perché con lui anche all'attualità convivente;
TE che , figlio del simulato alienante, era a Parte_2 conoscenza della situazione debitoria della società di famiglia, la
[...]
, e del padre , perché con lui anche Parte_4 TE all'attualità convivente, e per il suo rapporto di impiego presso la
[...]
dal marzo 2012 ad ottobre 2013; che Parte_4 Parte_2 inoltre negli anni 2010-2014 aveva completato i suoi studi di diritto laureandosi in scienze dell'economia e della gestione aziendale per cui aveva conoscenza specialistica delle responsabilità giuridiche del padre per l'attività di amministratore e liquidatore da lui svolta e quale socio beneficiario di liquidazione di una s.r.l. estinta ed era stato impiegato applicato nell'ufficio amministrativo e contabile della Parte_4 proprio nel periodo in cui l'attore aveva diffidato ripetutamente tale società per ottenere il pagamento delle sue spettanze professionali;
che da tutti questi elementi emergeva che l'atto di compravendita del 24.7.2014 era affetto da simulazione assoluta. In diritto l'attore osservava che la legittimazione ad agire per l'accertamento della simulazione spettava al creditore la cui posizione era negativamente incisa dall'apparenza dell'atto simulato, anche quando il credito era ancora illiquido e non esigibile (in tal senso Cass. 17.9.1981 n. 5154); che aveva TE posto in essere l'atto impugnato subito dopo aver ricevuto i solleciti di pagamento delle spettanze professionali dell'attore, che non aveva mai contestato sotto il profilo dell'an e del quantum;
che con e.mail del
10.2.2011 in risposta alla richiesta di TE pagamento del 22.7.2010 aveva offerto per le pratiche non giudiziali del pag. 3 di 21 periodo 2006-2010 la somma di € 24.000,00; che neppure nella pec del
27.2.2014, con la quale, in risposta alla diffida di pagamento del 13.2.2014, aveva revocato i mandati all'avv. , ON [...]
aveva contestato il credito rivendicato dall'attore, TE limitandosi ad eccepire che siccome erano passati due anni dall'ultima richiesta di pagamento il credito professionale doveva considerarsi presuntivamente prescritto;
che con l'atto impugnato del 24.7.2014 le parti avevano realizzato un trasferimento di diritti assolutamente privo di causa essendo stata compiuta l'alienazione per finalità meramente fraudolente, cedendo la nuda proprietà di un immobile per un prezzo non commisurato al suo valore e prevedendo un duplice successivo usufrutto volto a svuotare il diritto dominicale di ogni potere di godimento del bene a tempo indeterminato;
che indagando sugli effettivi interessi che avevano spinto le parti a contrarre (causa in concreto), nel caso di specie vi era stata la vendita di un bene, l'abitazione di famiglia, da parte del padre al giovane figlio con lui convivente nella stessa abitazione, con una situazione di compossesso rimasta immutata prima e dopo la vendita, per cui il venditore non aveva tratto alcun vantaggio economico dal giovane figlio disoccupato ed apparentemente privo di mezzi finanziari, e l'acquirente non aveva voluto acquistare diritti “svuotati” di contenuto privandosi di risorse cospicue per un bene che avrebbe in futuro acquisito a titolo successorio, sicché l'unica finalità comune ai contraenti era stata quella di trasferire fittiziamente la titolarità dell'immobile di famiglia per metterlo al riparo da possibili aggressioni del proprietario venditore, come desumibile anche dalla contiguità temporale della vendita con le richieste di pagamento dell'ingente compenso dell'avv. e col trasferimento di poco CP_1 successivo a favore dei figli anche delle quote della di proprietà CP_2 di;
che l'atto impugnato era quindi privo della TE causa tipica della vendita e caratterizzato da un comune motivo illecito ed era nullo ex artt. 1418 comma 2 e 1345 cod. civ.; che la prova della simulazione contrattuale poteva essere fornita dai terzi col ricorso a prove indiziarie e presuntive, che andavano valutate nel loro complesso unitariamente per coglierne il valore sintomatico (in tal senso Cass.
28.4.2011 n. 9465; Cass.
1.2.2001 n. 1404; Cass.
4.5.1985 n. 2790; Cass.
9.1.1980 n. 17; Cass.
3.11.1978 n. 4991); che apparivano sintomatici della simulazione: 1) lo stretto rapporto di parentela esistente tra l'apparente venditore ed i beneficiari (in tal senso Cass.
9.6.2014 n. 12955; Cass.
28.4.2011 n. 9465); 2) l'asserito pagamento integrale del prezzo con assegno circolare di € 319.000,00 prima della stipula dell'atto da parte di soggetto privo di risorse ( era uno studente Parte_2 universitario ventenne senza lavoro) menzionato nell'atto di compravendita
(la quietanza in esso contenuta non aveva valore probatorio in danno del creditore del simulato alienante, soggetto terzo, secondo Cass. n.
24696/2018; Cass. n. 5326/2017; Cass. n. 22454/2014; Cass. n.
pag. 4 di 21 12955/2014; Cass. n.15346/2010; Cass. n. 11372/2005 ed era l'acquirente a dover provare l'effettivo pagamento secondo Cass. n. 8641/2020); 3) il fatto che le spese dell'atto impugnato e conseguenziali fossero state tutte poste a carico della parte venditrice, contrariamente alla prassi comunemente seguita ed all'art. 1475 cod. civ., il che peraltro indicava che il prezzo di € 319.000,00 riportato nell'atto andava decurtato delle spese notarili e per imposte di trasferimento di circa € 15.000,00 delle quali il venditore si era dovuto fare carico (si richiamava sulla sintomaticità di tale circostanza l'ordinanza n. 15510/2018 della Corte di Cassazione); 4) l'irrisorietà del prezzo indicato di € 319.000,00 rispetto al valore commerciabile dell'appartamento con cantina e posto auto compravenduti siti in un comprensorio nella prestigiosa zona di OM di via Cassia vigilato da portierato e guardiania, che secondo le quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di OM era di almeno € 800.000,00, risultando indice simulatorio anche la costituzione dell'usufrutto successivo a favore dell'alienante e poi di sua moglie, finalizzata a frapporre un doppio ostacolo giuridico ai creditori e ad abbattere i costi fiscali del trasferimento;
5) la circostanza che pur avendo l'acquirente conseguito con la stipula dell'atto impugnato il possesso dell'immobile, TE
aveva continuato a godere dell'immobile ed a risiedervi insieme col
[...] figlio acquirente, con la moglie , in teoria beneficiaria Parte_3 dell'usufrutto solo dopo la morte del marito, e con l'altra figlia , CP_4 economicamente autonoma, per cui l'immobile aveva continuato ad essere l'abitazione della famiglia, come già prima che intervenisse l'atto impugnato;
che la costituzione di un usufrutto successivo in favore di e dopo la sua morte di era un TE Parte_3 atto fraudolento viziato da nullità ex art. 1344 cod. civ. in quanto volto ad eludere il principio di temporaneità dell'usufrutto espresso dall'art. 979 cod. civ., norma di ordine pubblico, al solo fine di schermare con un'ulteriore barriera giuridica la possibilità di aggressione del bene da parte dei terzi creditori del simulato alienante;
che e Parte_3
, moglie e figlio del simulato alienante, non Parte_2 potevano non essere a conoscenza dell'esposizione debitoria della società di famiglia, la , verso l'avv. Parte_5 ON
, e quindi della responsabilità debitoria di
[...] TE
per avere disposto quale amministratore, poi come liquidatore e
[...] per avere conseguito quale socio il prelievo di ingentissime somme dalla
, poi riversate su conti correnti bancari della famiglia Parte_4
Per tali ragioni concludeva nei TE ON termini in epigrafe trascritti. Si costituivano il 23.10.2020, e quindi tempestivamente, , e TE Parte_2
, che in via preliminare eccepivano: 1) l'improcedibilità Parte_3 della domanda giudiziale avversaria in quanto pur avendo l'attore affidato l'atto di citazione all'ufficiale giudiziario per la notifica l'11.6.2020, la pag. 5 di 21 causa era stata iscritta a ruolo solo in data 14.7.2020, anziché entro il prescritto termine di dieci giorni;
2) la nullità dell'atto di citazione assumendo che non fossero stati individuati in modo chiaro i fatti costitutivi della domanda, dato che assumeva di essere ON creditore di ma in virtù di un credito TE professionale vantato nei confronti della , soggetto terzo, Parte_4
e non produceva alcun titolo giudiziale a conferma di tale credito, avendo peraltro agito nel procedimento n. 24033/2020 RG del Tribunale delle
Imprese di OM contro per chiedere il TE risarcimento danni da parte di quest'ultimo per avere postergato il soddisfacimento dell'asserito credito professionale dell'avvocato CP_1
, del quale ultimo non era offerta alcuna prova;
3) il difetto di
[...] legittimazione passiva dei convenuti in quanto l'attore stesso assumeva di vantare un credito professionale, peraltro sprovvisto di titolo, nei confronti della e non nei confronti di Parte_4 TE
. Nel merito i convenuti deducevano che il credito dell'attore nei
[...] confronti di era inesistente, per cui difettava la TE legittimazione attiva dell'attore; che si disconoscevano i documenti prodotti dalla controparte come documenti 9 e 19; che i documenti 2, 3 e 4 erano incomprensibili e non erano mai pervenuti al destinatario ed il documento 8 non aveva neppure la parvenza di una pec;
che i documenti 5 e 7 nei quali una collaboratrice dell'avv. descriveva i suoi ON ricordi di colloqui telefonici contenenti riconoscimenti di debito e promesse di pagamento di non avevano alcun valore TE probatorio, tanto più che nel periodo indicato quest'ultimo aveva gravissimi problemi di salute;
che non era chiaro se l'attore avesse inteso esercitare un'azione di accertamento della simulazione, assoluta o relativa, o un'azione revocatoria ordinaria;
che andava eccepita la prescrizione nel caso si richiedesse l'accertamento della simulazione relativa;
che la prova della simulazione non poteva essere tratta dalle conoscenze giuridiche specialistiche di;
che il prezzo dell'immobile Parte_2 venduto non era inferiore a quello di mercato tenendo conto delle peculiarità del diritto di nuda proprietà trasferito, gravato da usufrutto vitalizio in favore dell'alienante e da successivo usufrutto in favore della moglie dello stesso;
che la costituzione del diritto di usufrutto ben poteva avvenire a titolo oneroso, o gratuito ed anche per testamento;
che l'avv.
aveva intrapreso separato giudizio ex art. 2901 ON cod. civ. contro l'atto col quale aveva disposto TE della sua quota della in favore dei figli, e poiché continuava ad CP_2 assumere iniziative giudiziali contro e la sua TE famiglia in totale assenza di diritti da tutelare, per il suo comportamento contrario a buona fede andava condannato al risarcimento danni ex art. 96
c.p.c.. Per tali ragioni i convenuti concludevano nei termini in epigrafe trascritti. All'udienza di prima trattazione del 12.11.2020 l'attore replicava pag. 6 di 21 che la causa era stata iscritta a ruolo entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione e chiedeva i termini ex art. 183 comma 6°
c.p.c., ed il sottoscritto Giudice rilevava che la richiesta di iscrizione a ruolo era stata fatta telematicamente dall'attore entro dieci giorni dalla notifica della citazione, anche se poi era stata eseguita dalla cancelleria dopo la scadenza di quel termine anche a causa della riduzione di personale per il rischio di contagio da coronavirus, e che il ritardo della cancelleria nella materiale effettuazione dell'iscrizione a ruolo non poteva farsi ricadere sull'attore, e nel contempo osservava che quella che i convenuti qualificavano come eccezione di difetto di legittimazione passiva era in realtà un'eccezione di merito, basata non sui fatti rappresentati dall'attore, che assumeva di essere titolare di un credito risarcitorio nei confronti di quale socio, amministratore e poi TE liquidatore della in liquidazione, ormai estinta, per il Parte_4 mancato pagamento delle sue spettanze professionali quale legale di tale società, avendo lamentato nel separato procedimento n. 24033/2020 RG del
Tribunale di OM la postergazione di tale suo credito rispetto a somme prelevate dalla da parte di e Parte_4 TE da altri soci prima della liquidazione e dell'estinzione, ma sulla diversa tesi sostenuta dai convenuti dell'inesistenza del credito risarcitorio di
[...]
nei confronti di , concedendo i CP_1 TE termini ex art. 183 comma 6° c.p.c.. Nella memoria ex art. 183 comma 6° n.
1) c.p.c. l'attore rilevava che i convenuti, avendo preso visione del fascicolo telematico prima della costituzione, avevano inutilmente costretto la controparte ed il Giudice a pronunciarsi sull'infondata eccezione di tardiva iscrizione a ruolo della causa, sollevata anche nell'altro procedimento, condotta della quale si doveva tener conto anche a scopo risarcitorio per avere i convenuti abusato del diritto di difesa;
che i convenuti avevano perfettamente compreso i fatti costitutivi ed il petitum dell'atto di citazione, che quindi non era affetto da alcuna nullità, ed invano cercavano di ingenerare confusione col separato procedimento ex art. 2901 cod. civ. intrapreso dall'attore, che intendeva far valere il suo credito risarcitorio nei confronti di perché come amministratore e poi TE liquidatore della anziché pagare i crediti esistenti nei Parte_4 confronti di essa, tra i quali anche i crediti professionali vantati dall'avv.
per le molteplici attività giudiziali e stragiudiziali ON in parte ancora in essere per essa svolte, aveva spogliato tale società dei suoi beni in favore dei soci della stessa, ossia in favore proprio ed in favore della con la complicità e comunque con la piena CP_2 consapevolezza della moglie, , e del figlio Parte_3 [...]
, beneficiari dell'atto impugnato, per poi cancellare la Parte_2 [...]
dal registro delle imprese provocandone l'estinzione; che Parte_4 comunque secondo la Suprema Corte non era ravvisabile nullità dell'atto di citazione quando almeno in parte erano individuabili petitum e causa pag. 7 di 21 petendi dell'atto stesso;
che le contestazioni avversarie sulla provenienza delle pec erano pretestuose, come peraltro già accertato in altro giudizio in cui aveva sollevato le stesse pretestuose TE eccezioni;
che era impossidente, come TE desumibile dal documento 14 prodotto che dimostrava come si fosse disfatto di tutti gli immobili di proprietà; che l'azione esercitata era chiaramente quella di accertamento della simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 24.7.2014 col quale si era TE solo apparentemente spogliato del prestigioso immobile di via Cassia n. 901 in favore del figlio e della moglie continuando però a goderne, al solo scopo di impedire al suo creditore avv. il proprio ON soddisfacimento. Nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c.
[...]
oltre ad articolare le proprie richieste istruttorie, faceva CP_1 presente che nel procedimento n. 5887/2020 VG del Tribunale di OM quale Giudice del Registro aveva chiesto la cancellazione della cancellazione dal Registro delle Imprese della per Parte_4 nullità del bilancio finale di liquidazione. Nella memoria ex art. 183 comma
6° n. 2) c.p.c. i convenuti tornavano ad insistere nell'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo della causa evidenziando che nel processo telematico la costituzione dell'attore era annotata come avvenuta il 24.6.2020 e quindi entro dieci giorni dalla data del perfezionamento della notifica della citazione per il destinatario del 15.6.2020, ma non dalla data della consegna dell'atto introduttivo all'ufficiale giudiziario per la notifica, risalente all'11.6.2020, alla quale occorreva fare riferimento secondo la
Suprema Corte per valutare il rispetto dei termini delle attività difensive poste a carico dell'attore, tra le quali era compresa l'iscrizione a ruolo della causa. Nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 3) c.p.c. l'attore replicava all'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo della causa reiterata dai convenuti che secondo l'insegnamento della Suprema Corte ai fini della decorrenza del termine di costituzione occorreva avere la prova che la notificazione dell'atto di citazione fosse andata a buon fine, per cui non si poteva fare riferimento al perfezionamento della notifica della citazione per il notificante, ma al successivo perfezionamento della stessa per il notificato. Con l'ordinanza riservata del 5.3.2021 il sottoscritto
Giudice respingeva l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dai convenuti ex art. 163 n. 4 c.p.c. per omessa indicazione del titolo giuridico della pretesa avanzata, rilevava che i crediti risarcitori vantati da
[...]
nei confronti di per avere come CP_1 TE amministratore e liquidatore della e come socio della Parte_4 stessa violato l'obbligo di postergare la restituzione dei finanziamenti dei soci della stessa rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali, tra i quali rientrava anche l'avv. per l'attività professionale ON giudiziale e stragiudiziale svolta per la già oggetto del Parte_4 separato procedimento n. 24033/2020 RG del Tribunale di OM, non pag. 8 di 21 dovevano essere oggetto di attività istruttoria nel presente giudizio, nel quale era sufficiente a dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire per l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto impugnato da parte del terzo asserito creditore del simulato alienante la prospettazione da parte del terzo di un credito risarcitorio non manifestamente infondato. Con la stessa ordinanza veniva ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti e la testimonianza dell'avvocato , con facoltà di opporre Testimone_1 eventualmente il segreto professionale, e sugli stessi capitoli e con lo stesso teste veniva ammessa la prova contraria dei convenuti, venivano ritenute inammissibili le istanze di esibizione formulate dall'attore, che in contrasto con l'art. 94 disp. att. c.p.c. non individuavano esattamente documenti e date degli stessi da esibire ed erano quindi esplorative, essendo peraltro per giurisprudenza consolidata onere dei convenuti e non dell'attore, per il principio di vicinanza alla prova, dimostrare le modalità di versamento del prezzo della compravendita che la parte attrice assumeva oggetto di simulazione assoluta, veniva respinta l'istanza dell'attore di CTU tecnico bancaria in quanto esplorativa, venivano riservate all'esito dell'istruttoria le determinazioni relative alla richiesta di CTU informatica sulla provenienza e destinazione di pec ed e.mail ed alla richiesta di CTU per la determinazione del valore dell'immobile oggetto dell'atto impugnato del 24.7.2014 e veniva predisposto il calendario di udienza. All'udienza del
17.6.2021 il legale dei convenuti chiedeva la modifica dell'ordinanza del
5.3.2021 sulle prove per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, facendo presente che la aveva visto Parte_4 revocata la sua cancellazione dal Registro delle Imprese con effetto retroattivo, e che a seguito di tale cancellazione, l'avv. ON
aveva intrapreso azioni autonome per il recupero del credito vantato
[...] posto a base dell'azione esercitata in questa sede, domandando termine per produrre la documentazione sopravvenuta, e parte attrice confermava la revoca della cancellazione dal Registro delle Imprese della
[...]
e la conseguente introduzione da parte sua di giudizi Parte_5 contro tale società per il pagamento delle sue spettanze professionali, ed il sottoscritto Giudice dava atto della mancata risposta all'interrogatorio formale dei convenuti, prendeva atto dell'impedimento a comparire addotto dalla teste , concedeva termine di giorni sette per la Testimone_1 produzione dei documenti sopravvenuti e successivo termine di giorni sette per note, riservandosi in ordine alla rimessione in termini, all'adozione delle necessarie determinazioni per l'escussione della teste ed TE all'eventuale necessità di fissare udienza di precisazione delle conclusioni, o di disporre la sospensione. Depositati il 25.6.2021 dai convenuti gli atti introduttivi dei procedimenti intrapresi dall'avv. nei ON confronti della per il pagamento delle Parte_5 sue spettanze professionali e la comunicazione del Registro delle Imprese attestante l'avvenuta cancellazione della cancellazione dal Registro delle pag. 9 di 21 Imprese della , con ordinanza riservata Parte_5 del 6.7.2021 i convenuti venivano rimessi in termini per la produzione dei documenti depositati il 25.6.2021, sopravvenuti alla scadenza dei termini istruttori concessi, ma si riteneva inopportuna la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni in quanto la sopravvenuta cancellazione della cancellazione dal Registro delle Imprese della Parte_5
non comportava automaticamente l'insussistenza del credito
[...] risarcitorio verso il liquidatore che TE [...]
aveva posto a base dell'azione di accertamento della CP_1 simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 24.7.2014 impugnato in questa sede, parametrato nel suo ammontare ai crediti per le attività professionali svolte in favore della dato che l'attore Parte_4 aveva sì agito contro la , non più Parte_4 Parte_5 cancellata dal Registro delle Imprese, per il recupero dei suoi crediti professionali, ma non risultava in alcun modo che ne avesse già ottenuto il pagamento, per cui venivano rifissate le udienze per escutere la teste e per l'eventuale incarico al CTU. Sentita come testimone TE
, con ordinanza riservata del 9.9.2021, ritenuto superfluo Testimone_1 in base alle risultanze istruttorie l'espletamento di CTU informatica e di
CTU sulla valutazione dell'immobile oggetto di causa, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 3.2.2022. Con decreto ex D.L.
14.1.2021 n. 2 e successive modificazioni emesso l'11.1.2022, non essendo necessaria la presenza di persone fisiche diverse dai difensori delle parti, veniva autorizzata la trattazione scritta dell'udienza del 3.2.2022, ed avendo le parti concluso telematicamente come in epigrafe trascritto nel termine loro concesso, la causa veniva trattenuta in decisione il 3.2.2022, con concessione di termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così provveduto: “1) Accerta e dichiara la simulazione assoluta e la conseguente nullità dell'atto di compravendita del 24.7.2014 a rogito del notaio rep. n. Persona_2
5401, racc. n. 3645, trascritto il 29.7.2014, col quale TE
ha trasferito la nuda proprietà sull'unico bene immobile di sua
[...] proprietà (l'appartamento al piano quarto, interno 14, del villino A di OM via Cassia n. 901, nel catasto fabbricati a foglio 211, particella 250, sub.
15, cat. A/2; il locale cantina al piano interrato, distinto col n. 18, a foglio
211, particella 250, sub. 24, cat. C/2; il posto auto coperto al piano interrato distinto col numero 16, a foglio 211, particella 250, sub. 61, cat.
C/6) al figlio , costituendo contestualmente in Parte_2 favore suo e dopo la sua morte in favore della moglie Parte_3 l'usufrutto vitalizio al prezzo dichiarato di € 319.000,00; 2) Ai sensi dell'art. 2684 n. 6) cod. civ. ordina all'Agenzia delle Entrate, Servizio di Pubblicità
pag. 10 di 21 Immobiliare di OM 1 la trascrizione della presente sentenza;
3) Rigetta la domanda dei convenuti di condanna di al ON risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; 4) Condanna in solido
[...]
, e al TE Parte_2 Parte_3 pagamento in favore di delle spese processuali, ON liquidate in € 1.272,95 per spese vive ed € 25.254,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Preliminarmente va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda per tardività dell'iscrizione a ruolo della causa sollevata dai convenuti, in quanto secondo la sentenza della Corte
Costituzionale n.28/2004 e secondo l'ordinanza della Corte di Cassazione n.
20902/2020, e le sentenze della medesima n. 9329/2010 e n. 11783/2007, mentre occorre fare riferimento alla data della consegna dell'atto notificato all'ufficiale giudiziario quando si tratti di valutare il rispetto del termine di decadenza posto a carico dell'attore, quando si debba verificare il rispetto del termine minimo a comparire per garantire al convenuto un adeguato termine a difesa, o il compimento da parte dell'attore di un'attività difensiva conseguente alla notificazione (come ad esempio l'iscrizione a ruolo e la costituzione da parte dell'attore che secondo l'art. 165 c.p.c. deve avvenire entro dieci giorni dalla notificazione), occorre fare riferimento come dies a quo alla data del perfezionamento della notifica della citazione per il destinatario, in quanto se la notifica non si é perfezionata non può compiersi la successiva attività processuale a carico dell'attore, e nel caso di specie la richiesta di iscrizione a ruolo della causa è stata inviata telematicamente dalla difesa di il 24.6.2020 ed in ON pari data è stata formalizzata la costituzione dell'attore e quindi entro i dieci giorni successivi al perfezionamento della notifica dell'atto di citazione per il destinatario del 15.6.2020, e nessun rilievo ha il fatto che l'iscrizione a ruolo della causa sia stata formalizzata dalla cancelleria solo il 14.7.2020, a causa delle riduzioni di personale connesse al contagio da Covid 19, non potendosi fare ricadere sull'attore le conseguenze dei ritardi della cancelleria. Sempre in via preliminare va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dai convenuti ex art. 163 n. 4 c.p.c. per omessa indicazione del titolo giuridico della pretesa avanzata dall'attore, in quanto assumendo di essere titolare ON di un credito risarcitorio nei confronti di quale TE socio, amministratore e poi liquidatore della Parte_5
, ormai estinta, per il mancato pagamento delle sue spettanze
[...] professionali per attività giudiziali e stragiudiziali espletate quale legale di tale società, avendo lamentato nel separato procedimento n. 24033/2020
RG del Tribunale di OM la postergazione dei suoi crediti professionali rispetto a somme prelevate dalla da parte di Parte_4 TE
pag. 11 di 21 e da parte dell'altro socio di essa, la (di TE CP_2 proprietà dello stesso per il 74% e della TE [...] per il 26%), a titolo di restituzione Controparte_5 di finanziamento soci prima della liquidazione e dell'estinzione della
, ha esercitato quale preteso creditore Parte_5 del simulato alienante, azione per l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 24.7.2014 a rogito del notaio
[...]
rep. n. 5401, racc. n. 3645, trascritto il 29.7.2014, col quale Persona_2
ha trasferito la nuda proprietà sull'unico bene TE immobile di sua proprietà (l'appartamento al piano quarto, interno 14, del villino A di OM via Cassia n. 901, nel catasto fabbricati a foglio 211, particella 250, sub. 15, cat. A/2; il locale cantina al piano interrato, distinto col n. 18, a foglio 211, particella 250, sub. 24, cat. C/2; il posto auto coperto al piano interrato distinto col numero 16, a foglio 211, particella
250, sub. 61, cat. C/6) al figlio , costituendo Parte_2 contestualmente in favore suo e dopo la sua morte in favore della moglie l'usufrutto vitalizio al prezzo dichiarato di € 319.000,00, Parte_3 mentre i convenuti hanno cercato di ingenerare confusione con altre azioni separatamente esercitate dall'attore, che in questo giudizio non ha mai inteso agire ex art. 2901 cod. civ., né richiedere l'accertamento della simulazione relativa dell'atto impugnato. Va respinta poi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti sulla base del fatto che l'attore ha vantato crediti professionali nei confronti della
[...] e non nei confronti dell'alienante , Parte_4 TE in quanto l'attore ha fatto riferimento ai crediti professionali da lui vantati per € 325.116,50 per attività giudiziali e stragiudiziali svolte a favore della (vedi documentazione allegata alla memoria ex art. Parte_4
183 comma 6° n. 2 c.p.c. dell'attore e specifica degli incarichi professionali contenuta nell'atto di citazione introduttivo del procedimento del Tribunale di OM n. 24033/2020 RG) solo come parametro di riferimento per la determinazione del danno da lui personalmente subito a causa della condotta illecita di , che quale amministratore e TE poi liquidatore della ha illecitamente postergato il Parte_4 soddisfacimento del credito professionale dell'attore rispetto al credito per restituzione dei finanziamenti effettuati dai soci della Parte_5
( per il 50% e la per il
[...] TE CP_2
50%) e quale socio sia della sia della (di Parte_4 CP_2 proprietà all'epoca di per il 74% e della TE [...] per il 26%, società quest'ultima a Controparte_6 sua volta posseduta per il 50% da e per il 50% TE dalla moglie dello stesso ), ha beneficiato dei prelievi a tal Parte_3 fine compiuti dalle casse della di € 500.000,00 nel Parte_4
2012 e di € 1.000.000,00 nel 2013, che hanno lasciato insoddisfatto il credito per le attività giudiziali e stragiudiziali svolte dall'avv. CP_1
pag. 12 di 21 in favore della Ne deriva che il credito CP_1 Parte_4 posto a base dell'azione di accertamento della simulazione assoluta dell'atto di compravendita immobiliare posto in essere dai convenuti il 24.7.2014 non è il credito dell'avv. verso la ON [...] per le attività professionali giudiziali e stragiudiziali svolte a Parte_4 favore della stessa, ma il credito risarcitorio vantato nei confronti di oggetto di separato accertamento nel TE procedimento del Tribunale di OM n. 24033/2020 RG contro di lui e contro altri soggetti promosso dallo stesso attore, per cui correttamente ha agito contro il preteso simulato alienante ON
, e contro i suoi aventi causa, TE Pt_1 Parte_2
e , per fare accertare la simulazione assoluta
[...] Parte_3 dell'atto di compravendita da essi posto in essere in suo danno. E' poi questione di merito oggetto di quel separato procedimento l'accertamento con efficacia di giudicato della sussistenza, o meno di quel credito risarcitorio, laddove in questa sede per la sussistenza dell'interesse ad agire di per l'accertamento della simulazione quale ON terzo creditore del simulato alienante è sufficiente la prospettazione di un credito risarcitorio che non appaia manifestamente infondato. L'art. 1416 capoverso stabilisce, infatti, che i creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti e la giurisprudenza della Suprema Corte considera sufficiente che il creditore del simulato alienante abbia un legittimo interesse di vedere ristabilita la verità contro l'apparenza non occorrendo un danno effettivo del creditore stesso (vedi in tal senso Cass. 18.4.1980 n.2559; Cass. n.467/1944) e ritiene sussistente il pregiudizio del terzo creditore del simulato alienante qualora a seguito dell'atto simulato si verifichi, al momento della decisione, una diminuzione qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore, tale da rendere, in rapporto all'ammontare del credito, l'adempimento più incerto, più difficile, o comunque più oneroso, anche quando si tratti di credito illiquido e non ancora esigibile, essendo peraltro consentito da parte del terzo il ricorso a prove presuntive ed indiziarie (vedi Cass. n. 2901/2016; Cass. n. 5154/1981; Cass. n. 2509/1978) dato che l'art. 1417 cod. civ. ammette senza limiti la prova testimoniale della simulazione se la domanda di accertamento della stessa è proposta da creditori, o da terzi. Nel caso in esame non è contestato ed emerge dal documento 14 di parte attrice che con la vendita del compendio immobiliare di OM, via Cassia n. 901 del 24.7.2014, e con la successiva donazione dell'8.6.2016 della quota del 74% della della quale era titolare, ai figli e CO, CP_2 CP_4
si è reso impossidente, precludendo quindi le TE possibilità di di vedere soddisfatto sul di lui ON patrimonio il credito risarcitorio oggetto di accertamento nel procedimento del Tribunale di OM n. 24033/2020 RG, né del resto TE
ha fornito prova della titolarità di beni immobili (a parte
[...]
pag. 13 di 21 l'usufrutto vitalizio sul compendio di via Cassia n.901 che si è riservato non utilmente aggredibile esecutivamente), o di altri beni mobili sui quali l'attore possa vedere soddisfatte le sue pretese creditorie una volta che le stesse siano riconosciute fondate. Quanto alla circostanza che con decreto del Giudice del Registro delle Imprese di OM del 19.2.2021 sia stata disposta, a seguito di ricorso dell'avv. , la ON cancellazione ex art. 2191 cod. civ. delle iscrizioni concernenti il deposito del bilancio finale di liquidazione della Parte_5 del 19.5.2015, e della cancellazione chiesta dal liquidatore
[...]
il 27.5.2015 ed eseguita il 28.5.2015, in quanto in quel TE bilancio sono state riportate attività non acquisite e passività che non sono state soddisfatte, per cui non si è trattato di un vero bilancio di liquidazione, dalla stessa non deriva automaticamente, come invece sostenuto dai convenuti, la cessazione della materia del contendere di questo giudizio, concernente l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di compravendita immobiliare posto in essere dai convenuti il 24.7.2014, accertamento richiesto dal preteso creditore del simulato alienante
. Il fatto documentato, previa rimessione in TE termini dei convenuti, che l'avv. , a seguito della ON suddetta cancellazione della cancellazione dal Registro delle Imprese della disposta il 19.2.2021, abbia intrapreso Parte_5 diversi giudizi nei confronti della Parte_5 davanti al Tribunale di OM, alla Corte d'Appello di OM, al Tribunale di Velletri, al Tribunale di Latina ed al Tribunale di Tivoli per ottenerne la condanna al pagamento delle sue spettanze professionali per attività giudiziali e stragiudiziali svolte a favore della prima e Parte_4 dopo la sua messa in liquidazione non dimostra che tali crediti siano stati riconosciuti e soddisfatti da quella società (non possono essere acquisiti i documenti irritualmente allegati dalle parti alle comparse conclusionali, che non sono stati prodotti entro il termine concesso per la precisazione delle conclusioni, costituente il limite preclusivo ultimo per le produzioni documentali) e non fa venire meno le violazioni poste in essere da in qualità di amministratore e poi di liquidatore TE della in ragione delle quali Parte_5 [...]
ha richiesto nel procedimento n. 24033/2020 RG del CP_1
Tribunale delle Imprese di OM, tuttora pendente, il risarcimento da parte di dei danni subiti, parametrati ai non riscossi TE compensi professionali a lui dovuti dalla per le attività Parte_4 giudiziali e stragiudiziali svolte, per avere illecitamente postergato i terzi creditori della suddetta società (tra i quali ) rispetto ON ai soci della stessa (lo stesso e la TE CP_2 della quale il primo era socio al 74% e la Controparte_5 al 26%, a sua volta di proprietà per il 50% di
[...] [...]
e per il 50% di ) facendo deliberare TE Parte_3
pag. 14 di 21 restituzioni del prestito obbligazionario contratto in favore dei soci della (in sostanza in favore di sé stesso) per € 500.000,00 nel Parte_4 2012 (vedi documento 10 di parte attrice) e per €1.000.000,00 nel 2013 (vedi documento 11 di parte attrice) ancorché dal bilancio al 31.12.2012 e dal bilancio al 31.12.2013 non risultasse la disponibilità di somme sufficienti a soddisfare i creditori sociali in violazione, quanto al 2012, degli articoli 2394 e 2467 cod. civ. (che impone la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali) che come amministratore avrebbe dovuto rispettare, e quanto al 2013, dell'art. 2467 cod. civ. e dell'art. 2491 commi 2° e 3° cod. civ., che come liquidatore avrebbe dovuto rispettare, consentendo gli articoli 2394 cod. civ. e 2489 comma 2° cod. civ. ai creditori sociali di agire per il risarcimento dei danni subiti contro i liquidatori anche quando l'azione di responsabilità contro l'amministratore ed il liquidatore non sia stata esercitata dalla società, sia essa o meno in liquidazione, sempre che il patrimonio sociale risulti insufficiente a soddisfare i crediti sociali. La cancellazione della cancellazione dal Registro delle Imprese della
[...]
preclude invece la possibilità per l'attore, quale Parte_5 creditore della stessa per le attività professionali svolte, di agire ex art. 2495 comma 2° cod. civ. nei confronti dei soci della Parte_5
( e per le somme da
[...] TE CP_2 essi percepite in base al bilancio finale di liquidazione. Per esaurire le innumerevoli ed infondate eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, va rilevata poi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ordinaria, in quanto l'azione di accertamento della simulazione assoluta dell'atto di compravendita immobiliare del 24.7.2014 esercitata dall'attore è volta ad accertare la nullità del negozio apparente ed è quindi imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 cod. civ. (vedi in tal senso sull'imprescrittibilità dell'azione di simulazione quando sia diretta a far valere la nullità del negozio apparente Cass. ord.
7.1.2019 n. 125). Nel merito, richiamato quanto sopra esposto circa la configurabilità delle obbligazioni risarcitorie di sia come amministratore, che come TE liquidatore della sufficiente a Parte_5 dimostrare la non manifesta infondatezza del credito di ON
al quale si ricollega il suo interesse ad agire in questa sede, e
[...] rimesso al separato procedimento del Tribunale delle Imprese di OM pendente n. 24033/2020 RG l'approfondimento relativo alle responsabilità dell'asserito simulato alienante, , ed alla TE quantificazione specifica del credito risarcitorio di ON nei di lui confronti parametrato ai suoi crediti per attività giudiziali e stragiudiziali svolte come avvocato per la prima e dopo Parte_4 la messa in liquidazione e non retribuitegli, occorre vagliare in base agli indizi ed alle presunzioni offerte, ricavate anche dall'atto impugnato, valutate nel loro complesso (vedi in tal senso Cass. 28.4.2011 n.9465; Cass.
pag. 15 di 21 1.2.2001 n. 1404; Cass.
4.5.1985 n. 2790; Cass.
9.1.1980 n. 171; Cass.
3.11.1978 n. 4991), la sussistenza, o meno, della simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 24.7.2014 a rogito del notaio
[...]
rep. n. 5401, racc. n. 3645, trascritto il 29.7.2014, col quale Persona_2
ha trasferito la nuda proprietà sull'unico bene TE immobile di sua proprietà (l'appartamento al piano quarto, interno 14, del villino A di OM via Cassia n. 901, nel catasto fabbricati a foglio 211, particella 250, sub. 15, cat. A/2; il locale cantina al piano interrato, distinto col n. 18, a foglio 211, particella 250, sub. 24, cat. C/2; il posto auto coperto al piano interrato distinto col numero 16, a foglio 211, particella 250, sub. 61, cat. C/6) al figlio , costituendo Parte_2 contestualmente in favore suo e dopo la sua morte in favore della moglie l'usufrutto vitalizio al prezzo dichiarato di €319.000,00. Parte_3
Gli elementi probatori dei quali si deve tenere conto sono i seguenti: 1) l'atto di compravendita impugnato del 24.7.2014 è stato posto in essere dopo che aveva ricevuto dall'avv. TE [...]
e dalla sua collaboratricesegretaria di studio avv. CP_1 TE
le numerose e.mail del 22.7.2010, 30.7.2010, 27.6.2012,
[...]
13.5.2013, 13.2.2014 e 18.2.2014 contenenti le richieste di pagamento delle spettanze professionali dell'avv. per i molteplici ON incarichi legali giudiziali e stragiudiziali svolti per la Parte_4 sia prima che dopo la sua messa in liquidazione, oltre al sollecito a mezzo pec documentato, ed aveva fornito telefonicamente assicurazioni sul futuro pagamento delle notule professionali datate 22.6.2010, come confermato anche dalla testimonianza pienamente attendibile di e Testimone_1 dalla mancata risposta all'interrogatorio formale di TE;
2) l'atto impugnato è stato seguito dal trasferimento in data
[...]
8.6.2016 da ai figli e CO della TE CP_4 quota del 74% della (socia controllante insieme a CP_2 [...]
della ), col quale TE Parte_5
, amministratore e liquidatore della TE [...]
che aveva fatto cancellare dal Registro delle Imprese il Parte_4
28.5.2015 senza procedere ad un'effettiva liquidazione, dopo avere restituito un prestito obbligazionario di € 1.500.000,00 ai soci (ossia a sé stesso ed alla della quale era proprietario al 74% oltre che CP_2 dell'ulteriore 13% tramite la Controparte_3 negli anni 2012 e 2013 lasciando quindi insoddisfatti i creditori sociali, si è reso del tutto impossidente;
3) L'atto impugnato è stato trascritto nei registri immobiliari in soli cinque giorni con l'evidente urgenza di mettere il compendio immobiliare trasferito al sicuro rispetto ad eventuali prossime iniziative esecutive dei creditori di;
4) Il prezzo TE indicato nell'atto impugnato di € 319.000,00 è stato riportato come versato a , che ne ha rilasciata quietanza (priva di TE valore probatorio dei confronti del terzo secondo i ON
pag. 16 di 21 principi affermati da Cass. n. 24696/2018; Cass. n. 5326/2017; Cass. n. 22454/2014; Cass. n. 12955/2014), con l'assegno circolare di pari importo della Banca Popolare di Milano n. 5500065036-11, ma nessuna prova è stata offerta dai convenuti, gravati dal relativo onere per il principio di vicinanza alla prova (vedi in tal senso nelle azioni di accertamento della simulazione dell'atto di compravendita basate su elementi presuntivi Cass. n. 8641/2020; Cass. n. 5326/2017), dell'effettivo pagamento di tale assegno a favore dell'apparente venditore e della provenienza della provvista relativa dall'apparente acquirente , all'epoca Parte_2 ventisettenne, che aveva lavorato come impiegato negli uffici dell'impresa paterna tra il 2012 ed il 2013 e svolgeva lavori saltuari di chef (vedi doc. 18 di parte attrice non contestato), per cui non è verosimile che disponesse di una simile cifra, né risulta avere beneficiato di donazioni da parte di familiari, o di terzi, ed a conferma di ciò dalla mancata risposta all'interrogatorio formale di tutti i convenuti risulta che in realtà la provvista necessaria per l'emissione dell'assegno circolare era stata fornita dallo stesso e che l'importo incassato era stato TE
a lui restituito dal figlio;
5) Nell'atto impugnato Parte_2
nonostante l'emissione contestuale TE dell'assegno circolare per il pagamento del prezzo, ha rinunciato immediatamente all'ipoteca legale, ed all'art. 7 si è fatto carico delle spese dell'atto di compravendita e conseguenziali, che invece secondo l'art. 1475 cod. civ. fanno normalmente carico al compratore, a riprova della mancanza di mezzi economici dell'apparente acquirente;
6) Il prezzo, peraltro come si è visto non pagato, indicato in € 319.000,00, pur tenendo conto della diminuzione di valore derivante dalla previsione dell'usufrutto vitalizio successivo in favore del venditore, e dopo la sua morte della moglie
, era comunque notevolmente inferiore a quello di mercato Parte_3 dell'epoca (vedi doc. 20 di parte attrice), trattandosi di un prestigioso appartamento posto al quarto piano di un lussuoso villino con parco privato e guardiania sito in OM, via Cassia n. 901, composto da salone, tre camere, cameretta, accessori e terrazzo, con cantina e posto auto coperto;
7) L'acquirente pacificamente già prima della Parte_2 vendita abitava insieme ai genitori nell'immobile compravenduto di OM, via Cassia n. 901 (vedi notifica della citazione effettuata con successo a tutti i convenuti a quell'indirizzo), per cui non ha conseguito alcun nuovo possesso immobiliare, e data la giovane età ed i lavori svolti con retribuzione verosimilmente modesta e mezzi finanziari comunque limitati, è assai improbabile che abbia inteso acquistare un immobile di prestigio, certamente assai oneroso, peraltro gravato da usufrutto successivo a favore di entrambi i genitori, non ancora sessantenni e quindi aventi ancora una lunga aspettativa di vita;
8) L'acquirente dell'immobile Parte_2
è figlio dell'alienante, ed oltre ad essere laureato in scienze
[...] dell'economia e della gestione aziendale, ha lavorato nel 2012-2013 presso pag. 17 di 21 gli uffici amministrativi e contabili della e la Parte_4 beneficiaria del diritto di usufrutto successivo alla morte di quest'ultimo,
, è la moglie dello stesso (vedi sulla rilevanza del rapporto Parte_3 di parentela insieme al mancato pagamento del prezzo come elemento indiziario della simulazione Cass. n. 9465/2011), ed era socia al 50% della che a sua volta quale socia Controparte_5 per il 26% della socia della ha beneficiato CP_2 Parte_4 pro quota della restituzione illecita del prestito obbligazionario negli anni
2012 e 2013, ed entrambi coabitavano con , TE amministratore e poi liquidatore della e certamente Parte_4 conoscevano il legale storico di quest'ultima, avv. , ON le ripetute richieste di pagamento delle sue spettanze inviate sia alla società di famiglia, che a , e la restituzione del prestito TE obbligazionario di € 1.500.000,00 effettuata nel 2012 e 2013 in favore dei soci ( quando Parte_6 TE
era amministratore e poi liquidatore della per
[...] Parte_4 cui sussisteva il comune interesse dei convenuti di salvaguardare l'abitazione di famiglia dalle prevedibili iniziative di recupero forzoso dei creditori della e di;
9) La Parte_4 TE costituzione di un diritto di usufrutto sull'immobile dapprima in favore dell'alienante, e poi dopo la sua morte in favore della moglie Parte_3
, è indicativa della volontà dei convenuti di sottrarre per lungo
[...] tempo il bene immobile al rischio di azioni di recupero forzoso di creditori della , che nei precedenti bilanci del Parte_5
2012 e 2013 anni aveva fatto registrare ingenti perdite, e di
[...]
, che sia come amministratore, che come liquidatore della TE ha mostrato univocamente di anteporre gli interessi Parte_4 suoi personali e della sua famiglia a quelli dei creditori sociali, consentendo la restituzione di un prestito obbligazionario di ben
1.500.000,00 euro in favore dei soci della quando le Parte_4 disponibilità del patrimonio sociale non risultavano in grado di garantire il soddisfacimento dei creditori sociali (tra i quali l'avv. ON
). Dalla valutazione complessiva di questi elementi probatori, non
[...] contrastata da contrari elementi addotti dai convenuti, che si sono trincerati dietro eccezioni formali infondate, si desume che per il trasferimento immobiliare del 24.7.2014 non è stato pagato alcun prezzo, che non è stata modificata con tale trasferimento la situazione di godimento dell'immobile di via Cassia n. 901 e delle sue pertinenze (cantina e posto auto coperto), che l'alienante ha immediatamente rinunciato all'ipoteca legale e fatto trascrivere la vendita con costituzione di un duplice successivo usufrutto vitalizio volto ad impedire per lungo tempo la commercializzazione del bene e si è fatto carico delle spese notarili e conseguenziali per la totale mancanza di disponibilità finanziarie del figlio acquirente, che è stato indicato un prezzo non rispondente al valore di mercato, e che tutte le parti pag. 18 di 21 dell'atto impugnato, legate da stretto vincolo di parentela e conviventi, avevano interesse a mettere al riparo l'abitazione familiare dalle prevedibili iniziative di recupero forzoso dei creditori della
[...]
e del suo amministratore e liquidatore Parte_5 [...]
, essendo a conoscenza delle crescenti difficoltà di bilancio TE della società di famiglia e dell'illecita restituzione del prestito obbligazionario di € 1.500.000,00 effettuata nel 2012 e 2013 a favore dei soci della ( e la Parte_4 TE CP_2
a sua volta appartenente al primo per il 74% ed alla
[...] [...] per il residuo 26%, a sua volta partecipata Controparte_5 per il 50% da e per il 50% da ) TE Parte_3 quando quest'ultima era gestita dall'alienante, per cui non si può che ritenere che l'atto impugnato sia frutto di un accordo simulatorio tra i convenuti con il quale si é voluta solo creare l'apparenza dell'atto di compravendita per mettere al riparo il compendio immobiliare dalle prevedibile iniziative di recupero forzoso dei creditori della
[...]
e di salvando così Parte_5 TE nell'interesse comune dei convenuti l'abitazione familiare, senza in realtà desiderare gli effetti traslativi propri della compravendita. Alla simulazione assoluta dell'atto di compravendita immobiliare impugnato segue la nullità dello stesso, con conseguente ritorno del compendio immobiliare nel patrimonio del simulato alienante . Ai sensi TE dell'art. 2684 n. 6) cod. civ. va ordinata all'Agenzia delle Entrate, Servizio di Pubblicità Immobiliare di OM 1 la trascrizione della presente sentenza.
L'infondatezza delle eccezioni sollevate dai convenuti e l'accoglimento dell'azione di comportano il rigetto della domanda ON dei convenuti di condanna del predetto al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c.. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti in solido;
esse si liquidano in base alle tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, come modificate dal D.M. n. 37/2018, previste per le cause di valore indeterminabile di complessità elevata, in € 1.272,95 per spese vive ed € 25.254,00 per compensi (di cui € 4.374,00 per fase di studio, € 2.790,00 per fase introduttiva, € 10.800,00 per fase istruttoria ed € 7.290,00 per fase decisoria, calcolati nella misura massima per la difficoltà giuridica delle molteplici questioni trattate anche per via delle numerose eccezioni di rito infondate sollevate dai convenuti e per la mole dei documenti prodotti a dimostrazione dei crediti professionali), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di OM, sezione X, in persona del
Giudice unico dott. Vincenzo Picaro, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da con atto di citazione ON notificato a , e TE Parte_2
l'11/15.6.2020, ogni contraria istanza, eccezione, o Parte_3 deduzione respinta, così provvede: 1) Accerta e dichiara la simulazione pag. 19 di 21 assoluta e la conseguente nullità dell'atto di compravendita del 24.7.2014 a rogito del notaio rep. n. 5401, racc. n. 3645, trascritto il Persona_2
29.7.2014, col quale ha trasferito la nuda TE proprietà sull'unico bene immobile di sua proprietà (l'appartamento al piano quarto, interno 14, del villino A di OM via Cassia n. 901, nel catasto fabbricati a foglio 211, particella 250, sub. 15, cat. A/2; il locale cantina al piano interrato, distinto col n. 18, a foglio 211, particella 250, sub. 24, cat. C/2; il posto auto coperto al piano interrato distinto col numero 16, a foglio 211, particella 250, sub. 61, cat. C/6) al figlio
, costituendo contestualmente in favore suo e Parte_2 dopo la sua morte in favore della moglie l'usufrutto Parte_3 vitalizio al prezzo dichiarato di € 319.000,00; 2) Ai sensi dell'art. 2684 n. 6) cod. civ. ordina all'Agenzia delle Entrate, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di OM 1 la trascrizione della presente sentenza;
3) Rigetta la domanda dei convenuti di condanna di al ON risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; 4) Condanna in solido
[...]
, e al TE Parte_2 Parte_3 pagamento in favore di delle spese processuali, ON liquidate in € 1.272,95 per spese vive ed € 25.254,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
§ 3. – Hanno proposto appello TE
, e
[...] Parte_2 Parte_3 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di OM, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 6781/2022 del
Tribunale di OM, ovvero in accoglimento dello spiegato appello, accogliere le domande tutte di cui alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata dagli appellati nel giudizio di primo grado innanzi la predetta Autorità Giudiziaria rg 33603/2020, ovvero nelle “precisazioni” a seguire nel medesimo processo di primo grado, ossia in tutti gli scritti rassegnati nel medesimo dagli appellanti. Vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”.
Ha resistito rassegnando le ON seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc. Corte di Appello, ogni contraria domanda disattesa e reiecta:
1. rigettare le avverse richieste in quanto completamente destituite di fondamento in punto di fatto che in linea di diritto, con il favore delle spese processuali e applicazione della sanzione ex art. 283, comma 2, c.p.c.; 2. applicare, inoltre, nella determinazione del compenso da liquidare giudizialmente, dell'incremento fino ad un terzo previsto dall'art. 4 comma 8 del D.M. 55/2014, in considerazione della manifesta infondatezza delle difese della parte appellante.”.
Con atto del 14/1/2025 le parti congiuntamente chiedevano “…a codesta Ill.ma Corte di Appello di voler dichiarare l'estinzione del processo pag. 20 di 21 con compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 306 Cod. Proc. Civ. e di voler ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di voler provvedere alla cancellazione di ogni trascrizione.“
Le parti rappresentavano di aver definito con accordo di conciliazione la controversia, formalizzavano rinuncia agli atti del giudizio con contestuale accettazione con compensazione delle spese, e chiedevano fosse disposta l'estinzione a norma dell'art. 306 c.p.c..
La Corte prende atto della rinuncia agli atti formalizzata dall'appellante nonché dell'accettazione dell'appellato, le quali determinano, a norma dell'art. 306 c.p.c., l'effetto estintivo.
Deve, pertanto, procedersi alla declaratoria di estinzione del processo con integrale compensazione delle spese secondo gli accordi intervenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e TE Parte_2
nei confronti di Parte_3 ON contro la sentenza n. 6781 pubblicata il 4/5/2022 resa tra le parti dal
Tribunale di OM, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: dichiara l'estinzione del processo;
compensa integralmente le spese fra le parti.
Così deciso in OM il 28/3/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
CO Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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