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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/10/2024, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nelle cause riunite RGL n. 7353/2022 e 7921/2022 promossa da
assistito dall'avv. ANDREA COSMA ROMANO Parte_1
-parte ricorrente RGL e parte opposta RGL - C.F._1 C.F._2
C O N T R O
assistita dall'avv. ALBERTO RIGHETTI Parte_2
-parte convenuta e parte opponente RGL 7353/2022 - C.F._3
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa La causa.
1. ha ottenuto dal Tribunale di Torino il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1134/2022 per l'importo di € 4.405,07, indicato come dovutogli a titolo di TFR dalla CU 2021 e 2022 emesse dalla sua datrice di lavoro in Parte_2 relazione a due distinti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo dal 24 aprile 2018 al 22 gennaio 2020 e dal 1 luglio 2021 al 26 aprile 2022. 2. Con ricorso introduttivo del procedimento RGL 7353/2022, Parte_2 ha opposto il decreto ingiuntivo chiedendo al giudice di compensare l'importo ivi indicato con una parte dell'importo complessivo di € 71.674,55 che il dipendente le avrebbe sottratto nel periodo dal novembre 2020 al marzo 2022 e di condannare a pagare l'importo residuo di € 54.112,48 che Parte_1 risulta decurtando anche l'ulteriore somma complessiva di € 13.157, ancora dovutagli in forza delle buste paga relative al periodo tra luglio 2021 e marzo 2022. 3. Con successivo ricorso ordinario (introduttivo del procedimento RGL 7921/2022), ha dedotto in giudizio l'esistenza di un unico Parte_1 rapporto di lavoro subordinato intercorso con dal 24 aprile Parte_2
1 2018 al 26 aprile 2022, regolarizzato solo fino al 22 gennaio 2020 e dal 1 luglio 2021 con inquadramento nel II livello CCNL turismo pubblici esercizi.
4. Lamentando l'insufficienza della retribuzione percepita, pari a complessivi € 48.799,01 netti, ha chiesto la condanna della sua ex datrice di Parte_1 lavoro al pagamento in suo favore di complessivi € 147.421,28 lordi, di cui € 16.767,96 a titolo di TFR.
5. ha contestualmente impugnato il licenziamento disciplinare Parte_1 intimatogli il 26 aprile 2022 per l'appropriazione indebita che Parte_2 ha posto a fondamento della domanda di cui al punto 2, sostenendone l'illegittimità sia perché intimato oltre il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine assegnatogli per rendere le giustificazioni previsto dall'art. 125 del CCNL per l'irrogazione del provvedimento disciplinare, sia per insussistenza dei motivi posti a fondamento del medesimo.
6. è rimasta inizialmente contumace per poi costituirsi Parte_2 tardivamente, chiedendo la riunione con il proc. RGL 7353/2022 ed il rigetto di tutte le domande.
7. Riuniti i procedimenti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, si è proceduto all'interrogatorio delle parti effettuandone la fonoregistrazione ai sensi dell'art. 422 c.p.c. quindi, ritenute irrilevanti le prove testimoniali richieste dalle parti alla luce di quanto emerso nell'interrogatorio, sono stati acquisiti ulteriori documenti e conteggi.
8. Per effetto delle varie domande reciproche, la presente decisione ha ad oggetto: il fatto che tra le parti sia intercorso un unico rapporto di lavoro dal 24 aprile 2018 al 26 aprile 2022, anziché due distinti dal 24 aprile 2018 al 22 gennaio 2020 e dal 1 luglio 2021 al 26 aprile 2022; l'esistenza di crediti retributivi residui di ulteriori rispetto a quelli riconosciuti da Parte_1 Parte_2 nell'opporsi al decreto ingiuntivo;
la configurabilità di una appropriazione indebita di somme da parte di;
la legittimità del licenziamento Parte_1 disciplinare intimato al lavoratore per l'asserita appropriazione indebita;
l'esistenza di un credito di avente ad oggetto la restituzione di Parte_2 somme indebitamente trattenute dal dipendente. Esistenza di un rapporto di lavoro continuativo dal 24 aprile 2018 al 26 aprile 2022.
9. allega di aver lavorato continuativamente dal 24 Aprile 2018 Parte_1 al 26 aprile 2022, anche se da 23 gennaio 2020 al 30 giugno 2021 il rapporto non è stato formalizzato.
10. Nel costituirsi in giudizio ha sostenuto che, nell'intervallo Parte_2 tra i due rapporti, il dipendente non ha lavorato.
11. Nell'interrogatorio del 17 gennaio 2024, tuttavia, la medesima ha ammesso che, in detto periodo, ha continuato a lavorare - “è vero che lui Parte_1 ha continuato a lavorare perché veniva al bar… lui veniva al bar, io non ho mai negato questo, lui veniva al bar” - spiegando di aver proceduto al licenziamento del 22 gennaio 2020 di comune accordo perché “si iniziava a sentire aria di covid, allora insieme, insieme, è stato deciso di dire ma guarda forse è meglio così per evitare ulteriori
2 costi tanto ci chiudono” (16:31) e dunque “per non avere una persona in più e contributi in più” e “anche per permettergli di prendere la disoccupazione” (20:37 ss.).
12. L'ammissione che ha continuato a lavorare e che il Parte_1 licenziamento è stato deciso di comune accordo per consentire, da un lato, di risparmiare il costo dei contributi e, dall'altro, di fargli avere l'indennità di disoccupazione è del tutto sufficiente a far ritenere fondata la tesi del lavoratore in merito al fatto che il rapporto è proseguito anche dopo il licenziamento di gennaio 2020 e con le stesse caratteristiche.
13. La circostanza trova peraltro significativa conferma nel fatto che gran parte delle spese che ha documentato di aver effettuato dal suo conto Parte_1 corrente per le esigenze dell'azienda con il deposito del 28 giugno 2024 è stata effettuata proprio nel periodo in questione. L'esistenza di crediti retributivi residui di . Parte_1
14. Come accennato, si è riconosciuta debitrice nei confronti di Parte_2
di complessivi € 13.157 netti oltre all'importo dovutogli a titolo Parte_1 di TFR oggetto di ingiunzione, mentre il lavoratore ha rivendicato differenze retributive per complessivi € 147.421,28, di cui € 16.767,96 a titolo di TFR.
15. L'esame del ricorso e del conteggio ad esso allegato consente di accertare che non rivendica un livello superiore al II livello CCNL Parte_1 turismo pubblici esercizi con cui è stato inquadrato in occasione di entrambe le assunzioni e, pur descrivendo un orario di lavoro giornaliero molto ampio, non svolge alcuna rivendicazione a titolo di lavoro straordinario.
16. La differenza tra l'importo rivendicato e quello riconosciuto dipende principalmente dal fatto che il primo, oltre a contenere la retribuzione anche per il periodo intermedio dal 23 gennaio 2020 al 30 giugno 2021, inserisce nella retribuzione mensile una voce a titolo di “superminimo” che, fino al 31 dicembre 2019, ha l'importo di € 1375 e, poi, di € 1317.
17. Sotto il primo profilo, la rivendicazione di è certamente Parte_1 fondata.
18. Al riguardo è sufficiente richiamare quanto già esposto ai punti 11 e ss. in merito al fatto che, nella realtà, il rapporto di lavoro a tempo pieno tra le parti non si è mai interrotto e il lavoratore, avendo continuato a lavorare anche tra gennaio 2020 e giugno 2021, ha diritto a percepire la relativa retribuzione anche per tale periodo.
19. Non è certo sufficiente ad incidere sull'entità della retribuzione l'affermazione di secondo cui “è chiaro che i suoi orari se li Parte_2 decideva .. veniva al bar due ore e poi se ne andava, poi ritornava, poi se ne andava... non ho mai obiettato in questo... io non sono una persona che ama litigare... non aveva voglia di fare discussioni, vuoi fare così, fai così” (16:46).
20. Una presenza non continuativa al bar - che peraltro si spiega già con il fatto pacifico che egli si occupava della spesa di cui si dirà meglio al punto 46 - non significa affatto che egli non prestasse un numero complessivo di ore di lavoro corrispondente all'orario a tempo pieno per cui era stato assunto.
21. Non è invece fondata la rivendicazione di un superminimo.
3 22. , infatti, lo ha inserito nei conteggi senza effettuare alcuna Parte_1 allegazione e richiesta di prova dei fatti su cui si fonderebbe la sua spettanza, né articolare alcuna argomentazione giuridica al riguardo.
23. Non è certo sufficiente ad affermare che egli avesse diritto a percepire ogni mese un tale importo in aggiunta a paga base, contingenza e scatti di anzianità il mero fatto che, nella busta paga di luglio 2019, sia presente un
“ (di importo peraltro non coincidente, pari Parte_3 ad € 1.384,88): essendo presente soltanto in quella busta paga isolata - tra l'altro inserita nel corpo della stessa, relativo agli importi del mese, e non anche nella parte superiore, dove è precisata la retribuzione contrattuale - l'indicazione non è certo idonea, infatti, ad attestare che la datrice di lavoro la riconoscesse come componente fissa della retribuzione da porre alla base di ogni calcolo.
24. Il conteggio prodotto da in data 19 febbraio 2024 su Parte_1 richiesta della giudice appare correttamente basato sull'applicazione all'orario di lavoro a tempo pieno della retribuzione prevista dal CCNL turismo pubblici esercizi per il II livello (documentata dalle tabelle retributive prodotte dal medesimo in data 3 ottobre 2024), né la sua esattezza contabile ha incontrato contestazioni da parte della datrice di lavoro, e può pertanto essere posto a fondamento della presente decisione laddove calcola l'importo maturato anno per anno a titolo di retribuzione ordinaria e mensilità aggiuntive (il cui totale è di complessivi € 96.067,23 lordi).
25. Mancano i presupposti, invece, per ritenere spettante l'importo ivi indicato a Parte titolo di ferie (€ 5.488,22) e (€ 1.545,12).
26. Nel tratteggiare un unico rapporto continuativo durato 4 anni, infatti,
non ha compiuto alcuna allegazione in merito alla mancata Parte_1 fruizione delle ferie e dei permessi man mano maturati, né ha articolato alcuna prova al riguardo, come era suo specifico onere in base alla consolidata giurisprudenza.
27. Ai fini della presente decisione non può che ritenersi, pertanto, che ferie e permessi maturati nel corso del primo rapporto di lavoro e nel periodo di lavoro non regolarizzato fossero già stati interamente goduti nel momento in cui è iniziato il secondo periodo regolarizzato;
che quelli maturati nel corso di quest'ultimo sono stati goduti nei termini riportati man mano nell'apposito spazio delle relative buste paga;
che, al termine del rapporto, la quota di essi non ancora goduta fosse solo quella di 0,53 giorni di ferie e 0,03 ore di permesso riportata nella busta paga di aprile, corrispondente ad un'indennità sostitutiva di € 36,13 (€ 35,82 più € 0,31).
28. Ricalcolato il TFR complessivo in € 7.083,17 lordi sulla minore base imponibile che deriva dalla correzione dell'importo relativo all'indennità sostitutiva di ferie e permessi, la retribuzione complessivamente maturata da nel corso dell'intero periodo di lavoro accertato risulta essere di Parte_1
€ 103.186,53 lordi (€ 96.067,23 più € 36,13 più € 7.083,17) che, ovviamente, ricomprendono ed assorbono le somme di cui si è riconosciuta Parte_2 debitrice.
4 29. Vi è accordo delle parti in merito all'ammontare della retribuzione già percepita dal lavoratore: al cap. 24 del suo ricorso, quest'ultimo l'ha indicata in complessivi € 48.799,01 – pagati in parte in contanti e in parte mediante versamenti autorizzati sul suo conto corrente - e, come è stato confermato nel corso dell'interrogatorio libero del 17 gennaio 2024, non ha Parte_2 svolto alcuna contestazione al riguardo, né ha eccepito e offerto di provare il pagamento di importi superiori.
30. Trattandosi delle somme direttamente percepite dal lavoratore, il relativo ammontare va detratto dopo aver operato la cd. lordizzazione, ma soltanto per il periodo e nei limiti in cui il rapporto di lavoro risulta regolarizzato e dunque, la datrice di lavoro, operando in qualità di sostituto d'imposta, ha calcolato anche le relative quote fiscali e previdenziali assumendosi l'onere di pagarle verso i rispettivi creditori.
31. È soltanto per le somme indicate in busta paga – che il datore di lavoro paga, in parte, direttamente al lavoratore e, in parte, versando al fisco e all'INPS le tasse ed i contributi al posto del medesimo – che si può infatti distinguere tra il pagamento del cd. netto (quello pagato al lavoratore) e quello del cd. lordo (l'importo totale dovuto), di cui il primo fa parte senza tuttavia esaurirlo.
32. Per le somme per le quali il datore di lavoro non compie tale scissione del pagamento - come in relazione al lavoro domestico o in caso di cd. lavoro nero o di cd. fuori busta - egli corrisponde invece al lavoratore l'intera retribuzione ed è quest'ultimo che deve riversare al fisco e all'INPS la parte della stessa corrispondente a tasse e contributi dovuti sulla medesima.
33. In tali casi, a differenza di quando opera il meccanismo della sostituzione d'imposta, non vi sono altre somme che possano dirsi pagate al lavoratore, in quanto calcolate e trattenute in busta paga proprio allo scopo di versarle per suo conto agli enti creditori, e dunque netto e lordo coincidono. In tali casi la redazione dei conteggi volti ad individuare eventuali differenze retributive spettanti al lavoratore deve tenerne conto, detraendo soltanto la somma percepita senza aumentarla delle ritenute con la cd. lordizzazione.
34. Nel caso di specie, la distinzione delle somme percepite per cui si deve e non si deve configurare l'operatività della sostituzione di imposta è possibile in base alla lettura congiunta del riepilogo di entrate ed uscite depositato da in data 20 dicembre 2023, in cui sono indicate le retribuzioni Parte_1 percepite anno per anno, e degli estratti conto prodotti da Parte_2 laddove riportano i bonifico con causale stipendio.
35. Benché sia in atti solo la busta di luglio 2019, innanzi tutto, non vi è motivo per escludere una gestione fiscale e contributiva corretta del primo rapporto di lavoro e, dunque, la parte di retribuzione percepita nel corso del medesimo – pari a complessivi € 5.772,79 netti di cui € 4.516 nel 2018 ed € 1.256,79 nel 2019 - va certamente lordizzata: applicando in via equitativa un'aliquota fiscale media del 25% e l'aliquota dei contributi a carico del lavoratore del 9,19%, l'importo lordo corrispondente può essere determinato in € 8.771,90.
36. Gli importi percepiti nel periodo non regolarizzato – complessivi € 22.443, di cui € 13.243 per il 2020 ed € 9200 per il 2021 (bonifici del 12 gennaio 2021 e del
5 29 giugno 2021) - vanno invece decurtati senza lordizzazione, in quanto certamente la datrice di lavoro non ha operato trattenute fiscali e contributive al riguardo. 37. Quanto agli importi percepiti durante il secondo periodo regolarizzato - pari a complessivi € 19.310,64, di cui € 15.912,63 residui del 2021 ed € 3.398,01 del 2022 - essi vanno lordizzati nei limiti in cui trovano rispondenza nel netto delle buste paga emesse nel periodo. 38. Poiché le retribuzioni nette complessive indicate in queste ultime ammontano complessivamente ad € 14.339, l'importo da decurtare come percepito è quello complessivo di € 23.967,24, pari alla somma di tutti gli importi lordi di cui alle buste paga (€ 18.995,91) e del residuo percepito netto (€ 4.971,33) che, non potendosi ritenere che siano state operate le relative ritenute fiscali e contributive, va decurtato senza lordizzazione. 39. Dedotto dal totale dovuto lordo di € 103.186,53 il percepito complessivo di € 55.182,14 così calcolato (€ 8771,90 più € 22443 più € 23967,24), l'importo lordo ancora dovuto al lavoratore a titolo di differenze retributive risulta pari ad € 48.004,39. La configurabilità di una appropriazione indebita di somme da parte di
. Parte_1
40. Nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, allega di Parte_2 essersi accorta a marzo 2022 che, da novembre 2020 in poi, avvalendosi dell'autorizzazione ad operare sul conto corrente della ditta concessagli a partire dal 2018, aveva prelevato contanti, effettuato pagamenti Parte_1 personali o bonificato somme sul proprio conto personale per un totale di € 71.674,55.
41. La medesima condotta è stata contestata a in sede Parte_1 disciplinare, quantificando però l'ammontare complessivo delle somme sottratte nel minor importo di € 57.370.
42. Mancando in ricorso un elenco delle operazioni poste a fondamento della domanda, le stesse non possono che essere identificate in quelle - del valore complessivo di € 71.690,39 - evidenziate in giallo nei doc. 3 e 4 ad esso allegati (costituiti dalle pagine da 12 a 23 e da 28 a 31, 36,38,42, 44, 48 dell'estratto conto del 23 marzo 2022 relativo al contro corrente bancario 0002/064/001427 intestato all'impresa individuale presso la Banca d'Alba) e costituite da prelievi bancomat (per complessivi € 3.040), un prelievo allo sportello (€ 2.000) pagamenti con bancomat in favore di varie imprese commerciali (per complessivi € 1660.39), bonifici su conto personale del sig. per Pt_1 complessivi € 65.040, di cui € 16.750 con causale relativa a stipendi.
43. Nel costituirsi in giudizio, non ha contestato le risultanze di Parte_1 tale estratto conto, ma ha negato di aver mai effettuato prelievi allo sportello o con il bancomat e di essere stato in possesso di quest'ultimo prima del gennaio 2022. 44. Quanto ai bonifici bancari a favore del suo conto corrente personale, il lavoratore ha eccepito che: nell'ambito del rapporto di amicizia che lo legava a (tale da condurre ad un periodo di convivenza anche con il Parte_2
6 compagno del lavoratore), egli aveva accettato la proposta della sua datrice di lavoro di utilizzare il suo conto personale per la gestione dell'azienda, spostandovi le somme che pervenivano sul conto di quest'ultima per sottrarle ai creditori;
di aver concretamente utilizzato tali somme per effettuare i vari pagamenti richiesti dall'attività d'impresa ed anche per la gestione della casa comune, producendo documentazione al riguardo come doc. 8, 9 e 10; che parte dei bonifici avevano invece ad oggetto le sue retribuzioni;
che le operazioni venivano effettuate utilizzando l'apposita app, istallata sul suo smartphone su richiesta della datrice di lavoro;
che tutte le operazioni avvenivano con il consenso di e generavano una notifica sulla casella di posta Parte_2 elettronica della stessa. 45. Nel corso dell'interrogatorio libero - la cui fonoregistrazione ai sensi dell'art. 422 c.p.c. è stata depositata nel fascicolo telematico in data 17 gennaio 2024 distinta in 2 parti - ha affermato di aver effettivamente chiesto Parte_2 ad di installare l'app relativa al conto aziendale sul suo cellulare in Pt_1 quanto lei aveva già l'app del suo conto personale (05:31 – I parte); che , Pt_1
“se doveva fare un bonifico, me lo diceva”; di non aver mai controllato nessuna di tali operazioni in quanto si fidava;
di ricordare la notifica “degli ingressi in banca”, ma non quella dei bonifici;
di aver effettuato lei stessa qualche operazione di home banking, curando che il dipendente potesse comunicarle il codice di controllo che il sistema inviava sul suo cellulare;
che tendenzialmente anche gli altri bonifici che risultano dagli estratti conto e non sono stati oggetto di contestazione venivano eseguiti da , in autonomia. Parte_1
46. La medesima ha altresì chiarito che era che “faceva la spesa” Parte_1
(35:08 - I); che lei aveva degli assegni protestati sicché versava sul suo Pt_1 conto personale anche i contanti incassati dal bar, oltre ad effettuare qualche bonifico dal conto aziendale (32:18 – I) ed utilizzava per le spese del bar il suo conto personale “perché io avevo il rischio del conto bloccato, io avevo degli assegni protestati sul mio conto, quindi non potevo emettere assegni”; che iniziò ad avere assegni protestati già dal 2021 (05:22 - II) e, da tale momento, con il conto aziendale venivano effettuate solo le spese piccole (05:54 - II), mentre la maggior parte delle spese del bar veniva pagata dal conto personale del dipendente (06:13 - II) ed anche le utenze vennero intestate a quest'ultimo (06:50 - II), il quale l'aiutò anche effettuando dei bonifici sul suo conto personale (07:50 - II). 47. Con riferimento ai due bonifici da € 20.000 l'uno effettuati il 29 gennaio 2021, ha affermato che uno fu eseguito allo sportello da Parte_1
che contestualmente effettuò anche il prelievo da € 2.000, e l'altro fu Pt_2 eseguito insieme a casa, con il computer, e ha ammesso di essere andata Pt_2 in banca e di aver effettuato sia il bonifico sia il prelievo, dichiarando di non ricordare quale fosse il motivo per cui effettuò il bonifico di € 20.000 sul conto di
, ma che la causale utilizzata “acconto mobili” era fittizia perché non era Pt_1 stati acquistati del mobili e “sicuramente saranno stati per pagare delle fatture” (04:14 - II) e, invece, di non avere memoria del bonifico da € 20.000 effettuato lo stesso giorno (30:55).
7 48. Quanto al bancomat, ha precisato che c'era un solo Parte_2 bancomat che veniva utilizzato da entrambi sia per i versamenti sia per le spese, passandoselo al bisogno (“se serviva a me, ce l'avevo io, se serviva a lui ce l'aveva lui” 06:04 - I) e che faceva la spesa prendendo i soldi “dal Parte_1 bancomat” (35:15 - I)
49. Alla luce di tutto quanto è emerso, non vi sono elementi per configurare alcuna appropriazione indebita di somme aziendali da parte del sig. . Pt_1
50. L'esposizione delle ragioni di tale conclusione richiede di distinguere tra le varie tipologie di operazione.
51. Ve ne sono alcune, infatti, che non sono proprio attribuibili al dipendente e precisamente i prelievi con il bancomat e allo sportello e i pagamenti con il bancomat.
52. A fronte delle relative difese del lavoratore, infatti, era onere della datrice di lavoro dimostrare che egli fosse l'autore di tali operazioni, ma tale prova non è stata offerta: gli estratti conto difettano di indicazioni al riguardo, né è stata articolata prova testimoniale al riguardo;
tutto ciò che è presente in atti è il fatto, ammesso dallo stesso nel libero interrogatorio, che per un Parte_1 periodo usavano entrambi il bancomat, che tuttavia non è sufficiente a dimostrare che sia stato proprio lui ad effettuare le operazioni contestate e dunque abbia acquisito la disponibilità del danaro corrispondente.
53. La stessa d'altronde, ha ammesso di essere stata lei stessa ad Pt_2 effettuare il prelievo allo sportello di € 2.000.
54. Il discorso è diverso per la parte delle operazioni costituita dai bonifici pacificamente pervenuti sul conto corrente personale del lavoratore.
55. Per quelli con causale legata allo stipendio, la possibilità di ravvisare un'appropriazione indebita è esclusa in radice dal fatto che si è trattato di veri e propri pagamenti di debiti retributivi verso lo stesso ed infatti, Parte_1 all'udienza del 24 settembre 2024, le parti hanno concordato sul fatto che l'ammontare degli stessi (pari a complessivi € 16.750) venisse considerato come retribuzione percepita e stralciato dalla domanda di restituzione di Parte_2
[...]
56. Per tutti gli altri bonifici (il cui valore complessivo è di € 48.240), quanto riferito dalle parti e riportato ai punti 44 e ss. delinea chiaramente l'esistenza di un mandato generale conferito da ad avente ad oggetto il Pt_2 Pt_1 deposito del danaro aziendale sul conto personale di quest'ultimo e la sua utilizzazione per pagare le spese dell'azienda, mandato motivato dall'intento di sottrarre l'attivo ai creditori (come è inequivocabilmente dimostrato anche dal fatto che i due bonifici da € 20.000 del 29 gennaio 2021 di cui al punto 47 sono avvenuti nello stesso giorno in cui era stato erogato un finanziamento da oltre € 65.000), fondato su un forte rapporto di fiducia e caratterizzato comunque dalla possibilità di di controllare in ogni momento l'operato del suo Pt_2 dipendente. 57. In base a quanto hanno riferito le parti, a tale mandato è stata data ampia esecuzione, da un lato, con bonifici (tra cui quello di € 20.000 effettuato dalla stessa datrice di lavoro) e versamenti di contanti sul conto di e, Pt_1
8 dall'altro, con il regolare pagamento della maggior parte delle spese aziendali utilizzando proprio quest'ultimo.
58. In assenza di puntuale allegazione e prova che, in specifiche circostanze, le cose siano andate diversamente, quanto così emerso fonda la presunzione che ogni operazione contestata al lavoratore sia avvenuta nel suddetto contesto fiduciario ed impedisce dunque di qualificare come illecita la condotta consistita nel trasferimento dei fondi da parte di dal conto Parte_1 aziendale a quello suo personale di cui si discute. Legittimità del licenziamento.
59. Quanto ora chiarito rende del tutto evidente che il licenziamento non è in alcun modo giustificato ed è, dunque, illegittimo: non tutte le operazioni addebitate, infatti, sono state eseguite da e comunque, contrariamente a Pt_1 quanto contestato al lavoratore in data 4 aprile 2022, anche quelle riconducibili al medesimo devono ritenersi giustificate dall'essere avvenute con l'accordo e nell'interesse della datrice di lavoro e in un contesto che era comunque sotto il controllo di quest'ultima.
60. Tale conclusione comporta l'annullamento del licenziamento e l'applicazione della tutela prevista dal d.lvo n. 23/2015, trattandosi di rapporto di lavoro iniziato dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, esonerando di conseguenza da ogni decisione sull'ulteriore motivo di impugnazione relativo alla tardività rispetto al termine previsto dall'art. 125 CCNL turismo pubblici esercizi.
61. Escluso il requisito dimensionale necessario per applicare la tutela reintegratoria e quella indennitaria di cui all'art. 3 comma 1, in particolare, a spetta la tutela prevista dall'art. 9, ovvero la tutela dell'art. 3 Parte_1 comma 1 così come risulta a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 194/2018, ma con quantificazione dell'indennità tra un minimo di 3 ed un massimo di 6 mensilità. 62. Nella determinazione del numero di mensilità appare sicuramente rilevante
“verso l'alto” la considerazione che, come si è già esposto, il comportamento tenuto dal lavoratore non ha alcun carattere disciplinare e che pertanto il licenziamento risulta illegittimo per insussistenza del fatto contestato. 63. Nel caso di specie, tuttavia, altri elementi inducono a discostarsi dal massimo: l'anzianità lavorativa non era infatti rilevante, essendo stato assunto soltanto 4 anni prima, ed il numero minimo di dipendenti occupati dalla datrice di lavoro (solo e, per un periodo, il suo compagno ). Parte_1 Per_1
64. Per tali ragioni, nel dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del 126 aprile 2022, si ritiene congruo determinare l'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale spettante a in complessivi € Parte_1
7048,76, pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (che in base al conteggio depositato in data 19 febbraio 2024 risulta essere di € 1762,19 lordi), a cui dovranno ovviamente aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. dalla presente decisione al saldo. La domanda di avente ad oggetto la restituzione di somme. Parte_2
9 65. Alla luce di quanto esposto ai punti 56 e ss., può ritenersi accertato che
, nel periodo dal novembre 2020 al marzo 2022, mediante una Parte_1 parte delle operazioni poste a fondamento della domanda svolta nei suoi confronti da , ha effettivamente acquisito la disponibilità di un Parte_2 importo complessivo di € 48.240 appartenente a quest'ultima con lo specifico mandato di utilizzarlo per conto della medesima nella gestione dell'impresa di cui era dipendente. 66. In tale contesto la decisione sulla domanda di condanna del medesimo a restituire tale somma dipende dalla verifica del se e in che misura tale importo sia effettivamente stato utilizzato per il suo scopo o ve ne sia una parte che, non essendo stata così impiegata (o non risultando tale), debba effettivamente essere restituita a . Parte_2
67. Come si è visto al punto 46, è pacifico che il lavoratore abbia regolarmente effettuato il pagamento di debiti aziendali utilizzando gli importi presenti sul proprio conto personale, ma ciò non è certo sufficiente a ritenere che egli abbia così esaurito le somme acquisite con tale finalità, essendo necessaria una puntuale ricostruzione delle spese concretamente effettuate.
68. Il lavoratore, su richiesta della giudice, ha depositato in giudizio in data 24 febbraio 2024 ulteriori estratti conto bancari e in data 31 maggio 2024 un elenco delle entrate e delle uscite sul conto personale che avevano a che fare con l'azienda, in base al quale le spese effettuate nell'interesse dell'azienda dal 2020 al 2022 ammonterebbero ad oltre 69.000; il 28 giugno 2024, su autorizzazione della giudice ed in assenza di opposizione della controparte, Parte_1 ha prodotto in giudizio anche un certo numero di assegni emessi sul suo conto corrente per effettuare le spese in questione;
all'udienza del 23 luglio 2024, liberamente interrogata, ha dichiarato di riconoscere come Parte_2 riconducibili a spese effettuate nell'interesse aziendale molti di tali assegni, il cui ammontare complessivo è stato ricostruito dalle parti in modo concorde, nelle successive note autorizzate del 16 settembre 2024, in € 26.739,53.
69. Ciò consente di affermare che, del complessivo importo di € 48.240 trasferito sul conto corrente di per essere utilizzato nelle spese aziendali, Parte_1 una parte (pari ad € 26.739,53) risulta essere stata effettivamente destinata allo scopo per cui era stata acquisita ed una parte (pari alla differenza tra € 48.240 ed
€ 26.739,53 ovvero a € 21.500,47) non risulta essere stata impiegata a tal fine, invece, e va pertanto restituita. 70. La decisione sulla relativa domanda di condanna proposta da Parte_2 nei confronti di deve tuttavia tenere conto del credito
[...] Parte_1 retributivo di € 48.004,39 lordi maturato da quest'ultimo nei confronti della sua datrice di lavoro, accertato al punto 39, rispetto al quale, trattandosi di somme già in possesso del lavoratore, l'importo di € 21.500,47 va di fatto considerato come un acconto. 71. Alla luce delle considerazioni già svolte ai punti 30 e ss. - in merito alla necessità di lordizzare le somme già percepite solo nei limiti in cui si possa ritenere che in relazione ad esse sono già state effettuate e versate le ritenute fiscali e contributive ed al fatto che, nel caso concreto, l'importo delle buste
10 paga non copre neanche tutti i pagamenti ricevuti da - Parte_1
l'importo di € 21.500,47 va decurtato dal credito retributivo lordo senza alcuna lordizzazione con conseguente individuazione del credito retributivo residuo di in € 26.503,92 lordi. Pt_1
72. Alla condanna di a pagare a detto devono Parte_2 Parte_1 ovviamente aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c.
73. Essendo tale importo comprensivo anche del TFR, la condanna al pagamento dello stesso si sovrappone al decreto ingiuntivo n. 1134/2022, che va pertanto revocato.
74. La decisione sulle spese tiene conto della soccombenza reciproca delle parti, che giustifica la compensazione per metà delle stesse, e della maggior soccombenza di . Parte_2
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle reciproche domande, revocato il decreto ingiuntivo n. 1134/2022,
- accerta e dichiara che è tenuta al pagamento in Parte_2 favore di dell'importo retributivo lordo di € Parte_1
48.004,39,
- accerta e dichiara che è tenuta alla restituzione in Parte_1 favore di dell'importo di € 21.500,47 e, per Parte_2
l'effetto,
- condanna a pagare a la Parte_2 Parte_1 somma lorda di € 26.503,92 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
- dichiara illegittimo e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato a in data 26 aprile 2022 e, dichiarato estinto il rapporto di Parte_1 lavoro a tale data, condanna al pagamento in Parte_2 favore di di un'indennità non assoggettata a Parte_1 contribuzione previdenziale dell'importo lordo di € 7.048,76, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla data odierna al saldo;
• condanna a rimborsare a Parte_2 Parte_1
l'importo di € 4.000 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa pari alla metà delle spese di causa, compensata la restante metà;
• fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Torino, 22 ottobre 2024
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
11
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nelle cause riunite RGL n. 7353/2022 e 7921/2022 promossa da
assistito dall'avv. ANDREA COSMA ROMANO Parte_1
-parte ricorrente RGL e parte opposta RGL - C.F._1 C.F._2
C O N T R O
assistita dall'avv. ALBERTO RIGHETTI Parte_2
-parte convenuta e parte opponente RGL 7353/2022 - C.F._3
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa La causa.
1. ha ottenuto dal Tribunale di Torino il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1134/2022 per l'importo di € 4.405,07, indicato come dovutogli a titolo di TFR dalla CU 2021 e 2022 emesse dalla sua datrice di lavoro in Parte_2 relazione a due distinti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo dal 24 aprile 2018 al 22 gennaio 2020 e dal 1 luglio 2021 al 26 aprile 2022. 2. Con ricorso introduttivo del procedimento RGL 7353/2022, Parte_2 ha opposto il decreto ingiuntivo chiedendo al giudice di compensare l'importo ivi indicato con una parte dell'importo complessivo di € 71.674,55 che il dipendente le avrebbe sottratto nel periodo dal novembre 2020 al marzo 2022 e di condannare a pagare l'importo residuo di € 54.112,48 che Parte_1 risulta decurtando anche l'ulteriore somma complessiva di € 13.157, ancora dovutagli in forza delle buste paga relative al periodo tra luglio 2021 e marzo 2022. 3. Con successivo ricorso ordinario (introduttivo del procedimento RGL 7921/2022), ha dedotto in giudizio l'esistenza di un unico Parte_1 rapporto di lavoro subordinato intercorso con dal 24 aprile Parte_2
1 2018 al 26 aprile 2022, regolarizzato solo fino al 22 gennaio 2020 e dal 1 luglio 2021 con inquadramento nel II livello CCNL turismo pubblici esercizi.
4. Lamentando l'insufficienza della retribuzione percepita, pari a complessivi € 48.799,01 netti, ha chiesto la condanna della sua ex datrice di Parte_1 lavoro al pagamento in suo favore di complessivi € 147.421,28 lordi, di cui € 16.767,96 a titolo di TFR.
5. ha contestualmente impugnato il licenziamento disciplinare Parte_1 intimatogli il 26 aprile 2022 per l'appropriazione indebita che Parte_2 ha posto a fondamento della domanda di cui al punto 2, sostenendone l'illegittimità sia perché intimato oltre il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine assegnatogli per rendere le giustificazioni previsto dall'art. 125 del CCNL per l'irrogazione del provvedimento disciplinare, sia per insussistenza dei motivi posti a fondamento del medesimo.
6. è rimasta inizialmente contumace per poi costituirsi Parte_2 tardivamente, chiedendo la riunione con il proc. RGL 7353/2022 ed il rigetto di tutte le domande.
7. Riuniti i procedimenti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, si è proceduto all'interrogatorio delle parti effettuandone la fonoregistrazione ai sensi dell'art. 422 c.p.c. quindi, ritenute irrilevanti le prove testimoniali richieste dalle parti alla luce di quanto emerso nell'interrogatorio, sono stati acquisiti ulteriori documenti e conteggi.
8. Per effetto delle varie domande reciproche, la presente decisione ha ad oggetto: il fatto che tra le parti sia intercorso un unico rapporto di lavoro dal 24 aprile 2018 al 26 aprile 2022, anziché due distinti dal 24 aprile 2018 al 22 gennaio 2020 e dal 1 luglio 2021 al 26 aprile 2022; l'esistenza di crediti retributivi residui di ulteriori rispetto a quelli riconosciuti da Parte_1 Parte_2 nell'opporsi al decreto ingiuntivo;
la configurabilità di una appropriazione indebita di somme da parte di;
la legittimità del licenziamento Parte_1 disciplinare intimato al lavoratore per l'asserita appropriazione indebita;
l'esistenza di un credito di avente ad oggetto la restituzione di Parte_2 somme indebitamente trattenute dal dipendente. Esistenza di un rapporto di lavoro continuativo dal 24 aprile 2018 al 26 aprile 2022.
9. allega di aver lavorato continuativamente dal 24 Aprile 2018 Parte_1 al 26 aprile 2022, anche se da 23 gennaio 2020 al 30 giugno 2021 il rapporto non è stato formalizzato.
10. Nel costituirsi in giudizio ha sostenuto che, nell'intervallo Parte_2 tra i due rapporti, il dipendente non ha lavorato.
11. Nell'interrogatorio del 17 gennaio 2024, tuttavia, la medesima ha ammesso che, in detto periodo, ha continuato a lavorare - “è vero che lui Parte_1 ha continuato a lavorare perché veniva al bar… lui veniva al bar, io non ho mai negato questo, lui veniva al bar” - spiegando di aver proceduto al licenziamento del 22 gennaio 2020 di comune accordo perché “si iniziava a sentire aria di covid, allora insieme, insieme, è stato deciso di dire ma guarda forse è meglio così per evitare ulteriori
2 costi tanto ci chiudono” (16:31) e dunque “per non avere una persona in più e contributi in più” e “anche per permettergli di prendere la disoccupazione” (20:37 ss.).
12. L'ammissione che ha continuato a lavorare e che il Parte_1 licenziamento è stato deciso di comune accordo per consentire, da un lato, di risparmiare il costo dei contributi e, dall'altro, di fargli avere l'indennità di disoccupazione è del tutto sufficiente a far ritenere fondata la tesi del lavoratore in merito al fatto che il rapporto è proseguito anche dopo il licenziamento di gennaio 2020 e con le stesse caratteristiche.
13. La circostanza trova peraltro significativa conferma nel fatto che gran parte delle spese che ha documentato di aver effettuato dal suo conto Parte_1 corrente per le esigenze dell'azienda con il deposito del 28 giugno 2024 è stata effettuata proprio nel periodo in questione. L'esistenza di crediti retributivi residui di . Parte_1
14. Come accennato, si è riconosciuta debitrice nei confronti di Parte_2
di complessivi € 13.157 netti oltre all'importo dovutogli a titolo Parte_1 di TFR oggetto di ingiunzione, mentre il lavoratore ha rivendicato differenze retributive per complessivi € 147.421,28, di cui € 16.767,96 a titolo di TFR.
15. L'esame del ricorso e del conteggio ad esso allegato consente di accertare che non rivendica un livello superiore al II livello CCNL Parte_1 turismo pubblici esercizi con cui è stato inquadrato in occasione di entrambe le assunzioni e, pur descrivendo un orario di lavoro giornaliero molto ampio, non svolge alcuna rivendicazione a titolo di lavoro straordinario.
16. La differenza tra l'importo rivendicato e quello riconosciuto dipende principalmente dal fatto che il primo, oltre a contenere la retribuzione anche per il periodo intermedio dal 23 gennaio 2020 al 30 giugno 2021, inserisce nella retribuzione mensile una voce a titolo di “superminimo” che, fino al 31 dicembre 2019, ha l'importo di € 1375 e, poi, di € 1317.
17. Sotto il primo profilo, la rivendicazione di è certamente Parte_1 fondata.
18. Al riguardo è sufficiente richiamare quanto già esposto ai punti 11 e ss. in merito al fatto che, nella realtà, il rapporto di lavoro a tempo pieno tra le parti non si è mai interrotto e il lavoratore, avendo continuato a lavorare anche tra gennaio 2020 e giugno 2021, ha diritto a percepire la relativa retribuzione anche per tale periodo.
19. Non è certo sufficiente ad incidere sull'entità della retribuzione l'affermazione di secondo cui “è chiaro che i suoi orari se li Parte_2 decideva .. veniva al bar due ore e poi se ne andava, poi ritornava, poi se ne andava... non ho mai obiettato in questo... io non sono una persona che ama litigare... non aveva voglia di fare discussioni, vuoi fare così, fai così” (16:46).
20. Una presenza non continuativa al bar - che peraltro si spiega già con il fatto pacifico che egli si occupava della spesa di cui si dirà meglio al punto 46 - non significa affatto che egli non prestasse un numero complessivo di ore di lavoro corrispondente all'orario a tempo pieno per cui era stato assunto.
21. Non è invece fondata la rivendicazione di un superminimo.
3 22. , infatti, lo ha inserito nei conteggi senza effettuare alcuna Parte_1 allegazione e richiesta di prova dei fatti su cui si fonderebbe la sua spettanza, né articolare alcuna argomentazione giuridica al riguardo.
23. Non è certo sufficiente ad affermare che egli avesse diritto a percepire ogni mese un tale importo in aggiunta a paga base, contingenza e scatti di anzianità il mero fatto che, nella busta paga di luglio 2019, sia presente un
“ (di importo peraltro non coincidente, pari Parte_3 ad € 1.384,88): essendo presente soltanto in quella busta paga isolata - tra l'altro inserita nel corpo della stessa, relativo agli importi del mese, e non anche nella parte superiore, dove è precisata la retribuzione contrattuale - l'indicazione non è certo idonea, infatti, ad attestare che la datrice di lavoro la riconoscesse come componente fissa della retribuzione da porre alla base di ogni calcolo.
24. Il conteggio prodotto da in data 19 febbraio 2024 su Parte_1 richiesta della giudice appare correttamente basato sull'applicazione all'orario di lavoro a tempo pieno della retribuzione prevista dal CCNL turismo pubblici esercizi per il II livello (documentata dalle tabelle retributive prodotte dal medesimo in data 3 ottobre 2024), né la sua esattezza contabile ha incontrato contestazioni da parte della datrice di lavoro, e può pertanto essere posto a fondamento della presente decisione laddove calcola l'importo maturato anno per anno a titolo di retribuzione ordinaria e mensilità aggiuntive (il cui totale è di complessivi € 96.067,23 lordi).
25. Mancano i presupposti, invece, per ritenere spettante l'importo ivi indicato a Parte titolo di ferie (€ 5.488,22) e (€ 1.545,12).
26. Nel tratteggiare un unico rapporto continuativo durato 4 anni, infatti,
non ha compiuto alcuna allegazione in merito alla mancata Parte_1 fruizione delle ferie e dei permessi man mano maturati, né ha articolato alcuna prova al riguardo, come era suo specifico onere in base alla consolidata giurisprudenza.
27. Ai fini della presente decisione non può che ritenersi, pertanto, che ferie e permessi maturati nel corso del primo rapporto di lavoro e nel periodo di lavoro non regolarizzato fossero già stati interamente goduti nel momento in cui è iniziato il secondo periodo regolarizzato;
che quelli maturati nel corso di quest'ultimo sono stati goduti nei termini riportati man mano nell'apposito spazio delle relative buste paga;
che, al termine del rapporto, la quota di essi non ancora goduta fosse solo quella di 0,53 giorni di ferie e 0,03 ore di permesso riportata nella busta paga di aprile, corrispondente ad un'indennità sostitutiva di € 36,13 (€ 35,82 più € 0,31).
28. Ricalcolato il TFR complessivo in € 7.083,17 lordi sulla minore base imponibile che deriva dalla correzione dell'importo relativo all'indennità sostitutiva di ferie e permessi, la retribuzione complessivamente maturata da nel corso dell'intero periodo di lavoro accertato risulta essere di Parte_1
€ 103.186,53 lordi (€ 96.067,23 più € 36,13 più € 7.083,17) che, ovviamente, ricomprendono ed assorbono le somme di cui si è riconosciuta Parte_2 debitrice.
4 29. Vi è accordo delle parti in merito all'ammontare della retribuzione già percepita dal lavoratore: al cap. 24 del suo ricorso, quest'ultimo l'ha indicata in complessivi € 48.799,01 – pagati in parte in contanti e in parte mediante versamenti autorizzati sul suo conto corrente - e, come è stato confermato nel corso dell'interrogatorio libero del 17 gennaio 2024, non ha Parte_2 svolto alcuna contestazione al riguardo, né ha eccepito e offerto di provare il pagamento di importi superiori.
30. Trattandosi delle somme direttamente percepite dal lavoratore, il relativo ammontare va detratto dopo aver operato la cd. lordizzazione, ma soltanto per il periodo e nei limiti in cui il rapporto di lavoro risulta regolarizzato e dunque, la datrice di lavoro, operando in qualità di sostituto d'imposta, ha calcolato anche le relative quote fiscali e previdenziali assumendosi l'onere di pagarle verso i rispettivi creditori.
31. È soltanto per le somme indicate in busta paga – che il datore di lavoro paga, in parte, direttamente al lavoratore e, in parte, versando al fisco e all'INPS le tasse ed i contributi al posto del medesimo – che si può infatti distinguere tra il pagamento del cd. netto (quello pagato al lavoratore) e quello del cd. lordo (l'importo totale dovuto), di cui il primo fa parte senza tuttavia esaurirlo.
32. Per le somme per le quali il datore di lavoro non compie tale scissione del pagamento - come in relazione al lavoro domestico o in caso di cd. lavoro nero o di cd. fuori busta - egli corrisponde invece al lavoratore l'intera retribuzione ed è quest'ultimo che deve riversare al fisco e all'INPS la parte della stessa corrispondente a tasse e contributi dovuti sulla medesima.
33. In tali casi, a differenza di quando opera il meccanismo della sostituzione d'imposta, non vi sono altre somme che possano dirsi pagate al lavoratore, in quanto calcolate e trattenute in busta paga proprio allo scopo di versarle per suo conto agli enti creditori, e dunque netto e lordo coincidono. In tali casi la redazione dei conteggi volti ad individuare eventuali differenze retributive spettanti al lavoratore deve tenerne conto, detraendo soltanto la somma percepita senza aumentarla delle ritenute con la cd. lordizzazione.
34. Nel caso di specie, la distinzione delle somme percepite per cui si deve e non si deve configurare l'operatività della sostituzione di imposta è possibile in base alla lettura congiunta del riepilogo di entrate ed uscite depositato da in data 20 dicembre 2023, in cui sono indicate le retribuzioni Parte_1 percepite anno per anno, e degli estratti conto prodotti da Parte_2 laddove riportano i bonifico con causale stipendio.
35. Benché sia in atti solo la busta di luglio 2019, innanzi tutto, non vi è motivo per escludere una gestione fiscale e contributiva corretta del primo rapporto di lavoro e, dunque, la parte di retribuzione percepita nel corso del medesimo – pari a complessivi € 5.772,79 netti di cui € 4.516 nel 2018 ed € 1.256,79 nel 2019 - va certamente lordizzata: applicando in via equitativa un'aliquota fiscale media del 25% e l'aliquota dei contributi a carico del lavoratore del 9,19%, l'importo lordo corrispondente può essere determinato in € 8.771,90.
36. Gli importi percepiti nel periodo non regolarizzato – complessivi € 22.443, di cui € 13.243 per il 2020 ed € 9200 per il 2021 (bonifici del 12 gennaio 2021 e del
5 29 giugno 2021) - vanno invece decurtati senza lordizzazione, in quanto certamente la datrice di lavoro non ha operato trattenute fiscali e contributive al riguardo. 37. Quanto agli importi percepiti durante il secondo periodo regolarizzato - pari a complessivi € 19.310,64, di cui € 15.912,63 residui del 2021 ed € 3.398,01 del 2022 - essi vanno lordizzati nei limiti in cui trovano rispondenza nel netto delle buste paga emesse nel periodo. 38. Poiché le retribuzioni nette complessive indicate in queste ultime ammontano complessivamente ad € 14.339, l'importo da decurtare come percepito è quello complessivo di € 23.967,24, pari alla somma di tutti gli importi lordi di cui alle buste paga (€ 18.995,91) e del residuo percepito netto (€ 4.971,33) che, non potendosi ritenere che siano state operate le relative ritenute fiscali e contributive, va decurtato senza lordizzazione. 39. Dedotto dal totale dovuto lordo di € 103.186,53 il percepito complessivo di € 55.182,14 così calcolato (€ 8771,90 più € 22443 più € 23967,24), l'importo lordo ancora dovuto al lavoratore a titolo di differenze retributive risulta pari ad € 48.004,39. La configurabilità di una appropriazione indebita di somme da parte di
. Parte_1
40. Nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, allega di Parte_2 essersi accorta a marzo 2022 che, da novembre 2020 in poi, avvalendosi dell'autorizzazione ad operare sul conto corrente della ditta concessagli a partire dal 2018, aveva prelevato contanti, effettuato pagamenti Parte_1 personali o bonificato somme sul proprio conto personale per un totale di € 71.674,55.
41. La medesima condotta è stata contestata a in sede Parte_1 disciplinare, quantificando però l'ammontare complessivo delle somme sottratte nel minor importo di € 57.370.
42. Mancando in ricorso un elenco delle operazioni poste a fondamento della domanda, le stesse non possono che essere identificate in quelle - del valore complessivo di € 71.690,39 - evidenziate in giallo nei doc. 3 e 4 ad esso allegati (costituiti dalle pagine da 12 a 23 e da 28 a 31, 36,38,42, 44, 48 dell'estratto conto del 23 marzo 2022 relativo al contro corrente bancario 0002/064/001427 intestato all'impresa individuale presso la Banca d'Alba) e costituite da prelievi bancomat (per complessivi € 3.040), un prelievo allo sportello (€ 2.000) pagamenti con bancomat in favore di varie imprese commerciali (per complessivi € 1660.39), bonifici su conto personale del sig. per Pt_1 complessivi € 65.040, di cui € 16.750 con causale relativa a stipendi.
43. Nel costituirsi in giudizio, non ha contestato le risultanze di Parte_1 tale estratto conto, ma ha negato di aver mai effettuato prelievi allo sportello o con il bancomat e di essere stato in possesso di quest'ultimo prima del gennaio 2022. 44. Quanto ai bonifici bancari a favore del suo conto corrente personale, il lavoratore ha eccepito che: nell'ambito del rapporto di amicizia che lo legava a (tale da condurre ad un periodo di convivenza anche con il Parte_2
6 compagno del lavoratore), egli aveva accettato la proposta della sua datrice di lavoro di utilizzare il suo conto personale per la gestione dell'azienda, spostandovi le somme che pervenivano sul conto di quest'ultima per sottrarle ai creditori;
di aver concretamente utilizzato tali somme per effettuare i vari pagamenti richiesti dall'attività d'impresa ed anche per la gestione della casa comune, producendo documentazione al riguardo come doc. 8, 9 e 10; che parte dei bonifici avevano invece ad oggetto le sue retribuzioni;
che le operazioni venivano effettuate utilizzando l'apposita app, istallata sul suo smartphone su richiesta della datrice di lavoro;
che tutte le operazioni avvenivano con il consenso di e generavano una notifica sulla casella di posta Parte_2 elettronica della stessa. 45. Nel corso dell'interrogatorio libero - la cui fonoregistrazione ai sensi dell'art. 422 c.p.c. è stata depositata nel fascicolo telematico in data 17 gennaio 2024 distinta in 2 parti - ha affermato di aver effettivamente chiesto Parte_2 ad di installare l'app relativa al conto aziendale sul suo cellulare in Pt_1 quanto lei aveva già l'app del suo conto personale (05:31 – I parte); che , Pt_1
“se doveva fare un bonifico, me lo diceva”; di non aver mai controllato nessuna di tali operazioni in quanto si fidava;
di ricordare la notifica “degli ingressi in banca”, ma non quella dei bonifici;
di aver effettuato lei stessa qualche operazione di home banking, curando che il dipendente potesse comunicarle il codice di controllo che il sistema inviava sul suo cellulare;
che tendenzialmente anche gli altri bonifici che risultano dagli estratti conto e non sono stati oggetto di contestazione venivano eseguiti da , in autonomia. Parte_1
46. La medesima ha altresì chiarito che era che “faceva la spesa” Parte_1
(35:08 - I); che lei aveva degli assegni protestati sicché versava sul suo Pt_1 conto personale anche i contanti incassati dal bar, oltre ad effettuare qualche bonifico dal conto aziendale (32:18 – I) ed utilizzava per le spese del bar il suo conto personale “perché io avevo il rischio del conto bloccato, io avevo degli assegni protestati sul mio conto, quindi non potevo emettere assegni”; che iniziò ad avere assegni protestati già dal 2021 (05:22 - II) e, da tale momento, con il conto aziendale venivano effettuate solo le spese piccole (05:54 - II), mentre la maggior parte delle spese del bar veniva pagata dal conto personale del dipendente (06:13 - II) ed anche le utenze vennero intestate a quest'ultimo (06:50 - II), il quale l'aiutò anche effettuando dei bonifici sul suo conto personale (07:50 - II). 47. Con riferimento ai due bonifici da € 20.000 l'uno effettuati il 29 gennaio 2021, ha affermato che uno fu eseguito allo sportello da Parte_1
che contestualmente effettuò anche il prelievo da € 2.000, e l'altro fu Pt_2 eseguito insieme a casa, con il computer, e ha ammesso di essere andata Pt_2 in banca e di aver effettuato sia il bonifico sia il prelievo, dichiarando di non ricordare quale fosse il motivo per cui effettuò il bonifico di € 20.000 sul conto di
, ma che la causale utilizzata “acconto mobili” era fittizia perché non era Pt_1 stati acquistati del mobili e “sicuramente saranno stati per pagare delle fatture” (04:14 - II) e, invece, di non avere memoria del bonifico da € 20.000 effettuato lo stesso giorno (30:55).
7 48. Quanto al bancomat, ha precisato che c'era un solo Parte_2 bancomat che veniva utilizzato da entrambi sia per i versamenti sia per le spese, passandoselo al bisogno (“se serviva a me, ce l'avevo io, se serviva a lui ce l'aveva lui” 06:04 - I) e che faceva la spesa prendendo i soldi “dal Parte_1 bancomat” (35:15 - I)
49. Alla luce di tutto quanto è emerso, non vi sono elementi per configurare alcuna appropriazione indebita di somme aziendali da parte del sig. . Pt_1
50. L'esposizione delle ragioni di tale conclusione richiede di distinguere tra le varie tipologie di operazione.
51. Ve ne sono alcune, infatti, che non sono proprio attribuibili al dipendente e precisamente i prelievi con il bancomat e allo sportello e i pagamenti con il bancomat.
52. A fronte delle relative difese del lavoratore, infatti, era onere della datrice di lavoro dimostrare che egli fosse l'autore di tali operazioni, ma tale prova non è stata offerta: gli estratti conto difettano di indicazioni al riguardo, né è stata articolata prova testimoniale al riguardo;
tutto ciò che è presente in atti è il fatto, ammesso dallo stesso nel libero interrogatorio, che per un Parte_1 periodo usavano entrambi il bancomat, che tuttavia non è sufficiente a dimostrare che sia stato proprio lui ad effettuare le operazioni contestate e dunque abbia acquisito la disponibilità del danaro corrispondente.
53. La stessa d'altronde, ha ammesso di essere stata lei stessa ad Pt_2 effettuare il prelievo allo sportello di € 2.000.
54. Il discorso è diverso per la parte delle operazioni costituita dai bonifici pacificamente pervenuti sul conto corrente personale del lavoratore.
55. Per quelli con causale legata allo stipendio, la possibilità di ravvisare un'appropriazione indebita è esclusa in radice dal fatto che si è trattato di veri e propri pagamenti di debiti retributivi verso lo stesso ed infatti, Parte_1 all'udienza del 24 settembre 2024, le parti hanno concordato sul fatto che l'ammontare degli stessi (pari a complessivi € 16.750) venisse considerato come retribuzione percepita e stralciato dalla domanda di restituzione di Parte_2
[...]
56. Per tutti gli altri bonifici (il cui valore complessivo è di € 48.240), quanto riferito dalle parti e riportato ai punti 44 e ss. delinea chiaramente l'esistenza di un mandato generale conferito da ad avente ad oggetto il Pt_2 Pt_1 deposito del danaro aziendale sul conto personale di quest'ultimo e la sua utilizzazione per pagare le spese dell'azienda, mandato motivato dall'intento di sottrarre l'attivo ai creditori (come è inequivocabilmente dimostrato anche dal fatto che i due bonifici da € 20.000 del 29 gennaio 2021 di cui al punto 47 sono avvenuti nello stesso giorno in cui era stato erogato un finanziamento da oltre € 65.000), fondato su un forte rapporto di fiducia e caratterizzato comunque dalla possibilità di di controllare in ogni momento l'operato del suo Pt_2 dipendente. 57. In base a quanto hanno riferito le parti, a tale mandato è stata data ampia esecuzione, da un lato, con bonifici (tra cui quello di € 20.000 effettuato dalla stessa datrice di lavoro) e versamenti di contanti sul conto di e, Pt_1
8 dall'altro, con il regolare pagamento della maggior parte delle spese aziendali utilizzando proprio quest'ultimo.
58. In assenza di puntuale allegazione e prova che, in specifiche circostanze, le cose siano andate diversamente, quanto così emerso fonda la presunzione che ogni operazione contestata al lavoratore sia avvenuta nel suddetto contesto fiduciario ed impedisce dunque di qualificare come illecita la condotta consistita nel trasferimento dei fondi da parte di dal conto Parte_1 aziendale a quello suo personale di cui si discute. Legittimità del licenziamento.
59. Quanto ora chiarito rende del tutto evidente che il licenziamento non è in alcun modo giustificato ed è, dunque, illegittimo: non tutte le operazioni addebitate, infatti, sono state eseguite da e comunque, contrariamente a Pt_1 quanto contestato al lavoratore in data 4 aprile 2022, anche quelle riconducibili al medesimo devono ritenersi giustificate dall'essere avvenute con l'accordo e nell'interesse della datrice di lavoro e in un contesto che era comunque sotto il controllo di quest'ultima.
60. Tale conclusione comporta l'annullamento del licenziamento e l'applicazione della tutela prevista dal d.lvo n. 23/2015, trattandosi di rapporto di lavoro iniziato dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, esonerando di conseguenza da ogni decisione sull'ulteriore motivo di impugnazione relativo alla tardività rispetto al termine previsto dall'art. 125 CCNL turismo pubblici esercizi.
61. Escluso il requisito dimensionale necessario per applicare la tutela reintegratoria e quella indennitaria di cui all'art. 3 comma 1, in particolare, a spetta la tutela prevista dall'art. 9, ovvero la tutela dell'art. 3 Parte_1 comma 1 così come risulta a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 194/2018, ma con quantificazione dell'indennità tra un minimo di 3 ed un massimo di 6 mensilità. 62. Nella determinazione del numero di mensilità appare sicuramente rilevante
“verso l'alto” la considerazione che, come si è già esposto, il comportamento tenuto dal lavoratore non ha alcun carattere disciplinare e che pertanto il licenziamento risulta illegittimo per insussistenza del fatto contestato. 63. Nel caso di specie, tuttavia, altri elementi inducono a discostarsi dal massimo: l'anzianità lavorativa non era infatti rilevante, essendo stato assunto soltanto 4 anni prima, ed il numero minimo di dipendenti occupati dalla datrice di lavoro (solo e, per un periodo, il suo compagno ). Parte_1 Per_1
64. Per tali ragioni, nel dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del 126 aprile 2022, si ritiene congruo determinare l'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale spettante a in complessivi € Parte_1
7048,76, pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (che in base al conteggio depositato in data 19 febbraio 2024 risulta essere di € 1762,19 lordi), a cui dovranno ovviamente aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. dalla presente decisione al saldo. La domanda di avente ad oggetto la restituzione di somme. Parte_2
9 65. Alla luce di quanto esposto ai punti 56 e ss., può ritenersi accertato che
, nel periodo dal novembre 2020 al marzo 2022, mediante una Parte_1 parte delle operazioni poste a fondamento della domanda svolta nei suoi confronti da , ha effettivamente acquisito la disponibilità di un Parte_2 importo complessivo di € 48.240 appartenente a quest'ultima con lo specifico mandato di utilizzarlo per conto della medesima nella gestione dell'impresa di cui era dipendente. 66. In tale contesto la decisione sulla domanda di condanna del medesimo a restituire tale somma dipende dalla verifica del se e in che misura tale importo sia effettivamente stato utilizzato per il suo scopo o ve ne sia una parte che, non essendo stata così impiegata (o non risultando tale), debba effettivamente essere restituita a . Parte_2
67. Come si è visto al punto 46, è pacifico che il lavoratore abbia regolarmente effettuato il pagamento di debiti aziendali utilizzando gli importi presenti sul proprio conto personale, ma ciò non è certo sufficiente a ritenere che egli abbia così esaurito le somme acquisite con tale finalità, essendo necessaria una puntuale ricostruzione delle spese concretamente effettuate.
68. Il lavoratore, su richiesta della giudice, ha depositato in giudizio in data 24 febbraio 2024 ulteriori estratti conto bancari e in data 31 maggio 2024 un elenco delle entrate e delle uscite sul conto personale che avevano a che fare con l'azienda, in base al quale le spese effettuate nell'interesse dell'azienda dal 2020 al 2022 ammonterebbero ad oltre 69.000; il 28 giugno 2024, su autorizzazione della giudice ed in assenza di opposizione della controparte, Parte_1 ha prodotto in giudizio anche un certo numero di assegni emessi sul suo conto corrente per effettuare le spese in questione;
all'udienza del 23 luglio 2024, liberamente interrogata, ha dichiarato di riconoscere come Parte_2 riconducibili a spese effettuate nell'interesse aziendale molti di tali assegni, il cui ammontare complessivo è stato ricostruito dalle parti in modo concorde, nelle successive note autorizzate del 16 settembre 2024, in € 26.739,53.
69. Ciò consente di affermare che, del complessivo importo di € 48.240 trasferito sul conto corrente di per essere utilizzato nelle spese aziendali, Parte_1 una parte (pari ad € 26.739,53) risulta essere stata effettivamente destinata allo scopo per cui era stata acquisita ed una parte (pari alla differenza tra € 48.240 ed
€ 26.739,53 ovvero a € 21.500,47) non risulta essere stata impiegata a tal fine, invece, e va pertanto restituita. 70. La decisione sulla relativa domanda di condanna proposta da Parte_2 nei confronti di deve tuttavia tenere conto del credito
[...] Parte_1 retributivo di € 48.004,39 lordi maturato da quest'ultimo nei confronti della sua datrice di lavoro, accertato al punto 39, rispetto al quale, trattandosi di somme già in possesso del lavoratore, l'importo di € 21.500,47 va di fatto considerato come un acconto. 71. Alla luce delle considerazioni già svolte ai punti 30 e ss. - in merito alla necessità di lordizzare le somme già percepite solo nei limiti in cui si possa ritenere che in relazione ad esse sono già state effettuate e versate le ritenute fiscali e contributive ed al fatto che, nel caso concreto, l'importo delle buste
10 paga non copre neanche tutti i pagamenti ricevuti da - Parte_1
l'importo di € 21.500,47 va decurtato dal credito retributivo lordo senza alcuna lordizzazione con conseguente individuazione del credito retributivo residuo di in € 26.503,92 lordi. Pt_1
72. Alla condanna di a pagare a detto devono Parte_2 Parte_1 ovviamente aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c.
73. Essendo tale importo comprensivo anche del TFR, la condanna al pagamento dello stesso si sovrappone al decreto ingiuntivo n. 1134/2022, che va pertanto revocato.
74. La decisione sulle spese tiene conto della soccombenza reciproca delle parti, che giustifica la compensazione per metà delle stesse, e della maggior soccombenza di . Parte_2
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle reciproche domande, revocato il decreto ingiuntivo n. 1134/2022,
- accerta e dichiara che è tenuta al pagamento in Parte_2 favore di dell'importo retributivo lordo di € Parte_1
48.004,39,
- accerta e dichiara che è tenuta alla restituzione in Parte_1 favore di dell'importo di € 21.500,47 e, per Parte_2
l'effetto,
- condanna a pagare a la Parte_2 Parte_1 somma lorda di € 26.503,92 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
- dichiara illegittimo e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato a in data 26 aprile 2022 e, dichiarato estinto il rapporto di Parte_1 lavoro a tale data, condanna al pagamento in Parte_2 favore di di un'indennità non assoggettata a Parte_1 contribuzione previdenziale dell'importo lordo di € 7.048,76, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla data odierna al saldo;
• condanna a rimborsare a Parte_2 Parte_1
l'importo di € 4.000 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa pari alla metà delle spese di causa, compensata la restante metà;
• fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Torino, 22 ottobre 2024
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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