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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 16 gennaio 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione della parte costituita mediante il deposito delle suddette note nei termini di cui al decreto del
12.01.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3274 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
, rappresentato e difesa dall'avv. Vincenzo Loprevite, giusta Parte_1
procura in atti;
ricorrente
E
, in persona del suo Controparte_1
presidente pro-tempore,
intimato contumace oggetto: revoca del reddito di cittadinanza- ripetizione di indebito conclusioni della parte come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2024, il ricorrente premetteva di aver ricevuto dall' tre distinte lettere datate 23/9/2024, con le quali chiedeva la restituzione delle CP_2
somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza nei periodi da novembre 2020 a novembre 2021, per l'importo di € 14.997,10; da novembre 2021 ad aprile 2022, per l'importo di € 4.505,49 nonché la somma di € 11.679,64 percepita nel periodo da giugno 2022 a novembre 2023.
1 Spiegava che la ragione dell'indebito era riconducibile alla revoca della prestazione per omessa dichiarazione, all'atto della domanda, della presenza di componenti del nucleo in stato detentivo (art. 3 co.13 e art. 7 co. 4 legge 26/2019).
Lamentava l'illegittimità del provvedimento in ragione della circostanza che la richiesta di ripetizione si fondava su norme abrogate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 in corso di godimento della prestazione.
Argomentava la sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti di legge, patrimoniali e socioeconomici, che rendevano dovuta la prestazione.
Rappresentava la buona fede del ricorrente in quanto l'eventuale responsabilità dell'omissione sarebbe da imputare all'operatore di patronato che non l'ha documentato sulla norma ostativa al riconoscimento della prestazione, invocando l'applicazione della speciale normativa di settore che prevede l'irripetibilità dell'indebito, salvo il caso di dolo del pensionato.
Concludeva chiedendo l'accertamento del proprio diritto al reddito di cittadinanza per il periodo in contestazione e, per l'effetto, annullare o dichiarare nullo il provvedimento d'indebito per € 31.182,53; condannare l'ENTE alla restituzione di tutte le somme dallo stesso eventualmente trattenute nelle more, oltre interessi e rivalutazione.
L' , cui il ricorso è stato ritualmente notificato in data 22.11.2024, non si è CP_2
costituito in giudizio e ne deve essere dichiarata la contumacia.
In esito all'udienza del 16 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni così come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della sola parte ricorrente, la causa- istruita solo documentalmente, viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre chiarire che la domanda va qualificata quale azione di accertamento negativo di indebito.
In subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Nel caso in esame, l' , con le note di indebito sopra menzionate, ha ritenuto non CP_2 dovuta l'erogazione della prestazione in favore di parte ricorrente sin dalla data di prima
2 presentazione della domanda, in quanto la stessa era stata revocata per omessa dichiarazione di componenti del nucleo familiare in stato detentivo.
Dalla lettura delle note di indebito risultano chiare le ragioni della revoca e della conseguente richiesta di restituzione essendo indicati la prestazione revocata (beneficio relativo alla domanda di Reddito di cittadinanza) il numero di protocollo della domanda e la motivazione della revoca: “omessa dichiarazione, all'atto della domanda, della presenza di componenti del nucleo in stato detentivo (art. 3 co.13 e art. 7 co. 4 legge
26/2019).”
Viene in rilievo il comma 13 dell'art. 3 che, per quanto qui rileva, escludeva dal calcolo della scala di equivalenza alcune categorie di soggetti e, in particolare statuiva che: “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3. 5 Il comma
4 dell'art. 2, come richiamato dall'art. 3, comma 1, stabiliva che “Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE”.
Per l'erogazione della prestazione occorre, quindi, la presentazione del modello ISEE come disciplinato dal DPCM n. 159 del 2013. L'art. 10 del predetto decreto stabilisce che “Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva (DSU) in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.
La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.” Acclarati, nei limiti delle circostanze in contestazione, i requisiti richiesti ai
3 fini del diritto al Rdc, l'art. 7, del d.l. n.4 del 2019, ratione temporis applicabile, disciplina le ipotesi per le quali è disposta la revoca.
È invero, opportuno dar conto del fatto che l'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre
2022, n. 197, ha abrogato l'art. 7 dl. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dal 1° gennaio
2024.
La fattispecie incriminatrice è, perciò, tutt'ora in vigore. Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd. «assegno di inclusione» (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il Rdc e definita dall'art. 1, comma 1, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.
Per quanto più rileva, il comma 4 dell'art. 7 ha previsto “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Il precedente comma 3 dispone la sanzione della revoca immediata del beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito in caso di condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2, ovvero dei reati connessi alle dichiarazioni o presentazione di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero alle omesse informazioni o comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio dovute al fine di ottenere indebitamente il beneficio.
La revoca, in altri termini consegue in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero circa il possesso dei requisiti di legge per l'erogazione del beneficio, ovvero per la sua misura, sia nel caso in cui in cui sia intervenuta condanna passata in giudicato che in seguito ad accertamento in via amministrativa. E, nel caso di accertamento amministrativo, la revoca risulta essere la conseguenza di quanto già disposto dall'art. 4 75 del dpr n. 445 del 2000, per il caso di dichiarazione resa ai sensi dei precedenti artt.
46 e 47, quale è, per l'appunto, la DSU relativamente alla composizione del nucleo familiare.
Orbene, è assorbente il rilievo per il quale, la omessa indicazione della condizione di detenzione di un componente del nucleo familiare (circostanza non contestata espressamente, anzi implicitamente ammessa laddove si è attribuita al patronato la responsabilità dell'omessa dichiarazione) spiega, a ben vedere efficacia, non tanto sulla insorgenza del diritto dell'istante quanto, piuttosto sulla determinazione della misura del beneficio e, in via successiva integra il delitto di cui all'art. 7 del d.l. n.4 del 2019. 7 Sul punto giova, invero, l'insegnamento della Suprema Corte (V. Cass. SS.UU. n. 49686 del
13/07/2023) che, con ampia argomentazione alla quale si rimanda, ha statuito il seguente principio di diritto «Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 dl, 28 gennaio 2014 n. 4, conv. in legge 28 marzo 2019 n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge».
E, nella specie, deve ritenersi accertato che l'infedele rappresentazione della condizione del nucleo familiare, sebbene non potesse incidere sull'an del beneficio richiesto (ed ottenuto), incideva nulla misura del trattamento in quanto lo stato detentivo di cui dall'art. 7, comma 3 del dl 4/2019 avrebbe comportato che il familiare detenuto avrebbe dovuto essere escluso dalla scala di equivalenza, con conseguente liquidazione del beneficio in misura inferiore.
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, in applicazione delle norme anzidette l' CP_2
ha disposto la revoca del reddito di cittadinanza percepito dal ricorrente, poiché nella domanda amministrativa, violando gli artt. 3 comma 13 e 7 comma 4 della L.26/2019, ha omesso la presenza di componenti del nucleo in stato detentivo.
Per contrastare la pretesa il ricorrente aveva l'onere di provare che nessuno dei tre componenti del nucleo familiare si trovasse nelle condizioni contestate dall . E, CP_2 prima ancora, avrebbe dovuto contrastare con puntuali allegazioni l'infondatezza della richiesta restitutoria.
La difesa del ricorrente, invece, non nega affatto la circostanza contestata, come era suo onere, limitandosi a prospettare l'illegittimità della revoca in quanto fondata su norme abrogate (art. 3 co.13 e art. 7 co. 4 legge 26/2019).
5 Prospettazione che non può essere condivisa, essendo, come detto sopra, la norma ancora in vigore.
Infatti, se è vero che la normativa introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 318
l. 29 dicembre 2022, n. 197) ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2024 l'abolizione del reddito di cittadinanza e dunque l'abrogazione dell'intera disciplina del sussidio, è anche vero che con il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, all'articolo 13, comma terzo,
è stato espressamente previsto che: "Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023"
Anche la Suprema Corte, con la recentissima Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud.
18/09/2024) 04/10/2024, n. 36936, ha avuto modo di affermare l'applicabilità delle norme in questione sino al termine di efficacia della relativa disciplina: “ Anche il terzo motivo è inammissibile atteso che l'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza.”
Per quanto riguarda l'invocata sanatoria dell'indebito, nel caso di specie non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019, richiamata da Cass. n. 13915/2021), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal
6 legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica.
Non si applicano, pertanto, quando la prestazione di cui si rileva la natura indebita abbia natura assistenziale riguardi, cioè, pagamenti di prestazioni che non sono commisurate e legate ai contributi versati, ma sono basate sul principio di solidarietà sociale, in quanto esse sono erogate a tutte quelle persone che si trovano in condizioni di disagio sociale o economico, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno versato contributi.
Nel caso che ci occupa non trovano ingresso neppure i presupposti di non ripetibilità in materia assistenziale, in ragione della revoca, stante l'espressa previsione normativa in materia. Va infatti, precisato che l'ipotesi di “dichiarazioni difformi o non corrispondenti al vero” in materia di Reddito di Cittadinanza è specificatamente regolata dall' art. 7 co. 4 d.l. 4/2019. Detta norma espressamente stabilisce che “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Detta disposizione consente, pertanto, all'amministrazione competente all'erogazione del beneficio che accerti una difformità o la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, di procedere legittimamente alla revoca del beneficio ex tunc e alla richiesta di restituzione di indebito. Trattandosi di norma speciale operante con specifico ed esclusivo riferimento al beneficio del RdC, essa è destinata, in tale ambito, a prevalere sulla normativa e sulla disciplina generale in materia di indebito sia esso civilistico, previdenziale o assistenziale.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, la domanda va rigettata, stante la legittimità della richiesta di ripetizione avanzata dall' con gli atti impugnati in questa sede. CP_2
Per quanto sopra esposto la revoca del beneficio, è stata legittimamente disposta e legittima è la richiesta di restituzione delle somme risultate erogate indebitamente.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Non vi è luogo alla liquidazione delle spese di giudizio attesa la contumacia dell . CP_2
7
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Palmi, 20 gennaio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 16 gennaio 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione della parte costituita mediante il deposito delle suddette note nei termini di cui al decreto del
12.01.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3274 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
, rappresentato e difesa dall'avv. Vincenzo Loprevite, giusta Parte_1
procura in atti;
ricorrente
E
, in persona del suo Controparte_1
presidente pro-tempore,
intimato contumace oggetto: revoca del reddito di cittadinanza- ripetizione di indebito conclusioni della parte come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2024, il ricorrente premetteva di aver ricevuto dall' tre distinte lettere datate 23/9/2024, con le quali chiedeva la restituzione delle CP_2
somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza nei periodi da novembre 2020 a novembre 2021, per l'importo di € 14.997,10; da novembre 2021 ad aprile 2022, per l'importo di € 4.505,49 nonché la somma di € 11.679,64 percepita nel periodo da giugno 2022 a novembre 2023.
1 Spiegava che la ragione dell'indebito era riconducibile alla revoca della prestazione per omessa dichiarazione, all'atto della domanda, della presenza di componenti del nucleo in stato detentivo (art. 3 co.13 e art. 7 co. 4 legge 26/2019).
Lamentava l'illegittimità del provvedimento in ragione della circostanza che la richiesta di ripetizione si fondava su norme abrogate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 in corso di godimento della prestazione.
Argomentava la sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti di legge, patrimoniali e socioeconomici, che rendevano dovuta la prestazione.
Rappresentava la buona fede del ricorrente in quanto l'eventuale responsabilità dell'omissione sarebbe da imputare all'operatore di patronato che non l'ha documentato sulla norma ostativa al riconoscimento della prestazione, invocando l'applicazione della speciale normativa di settore che prevede l'irripetibilità dell'indebito, salvo il caso di dolo del pensionato.
Concludeva chiedendo l'accertamento del proprio diritto al reddito di cittadinanza per il periodo in contestazione e, per l'effetto, annullare o dichiarare nullo il provvedimento d'indebito per € 31.182,53; condannare l'ENTE alla restituzione di tutte le somme dallo stesso eventualmente trattenute nelle more, oltre interessi e rivalutazione.
L' , cui il ricorso è stato ritualmente notificato in data 22.11.2024, non si è CP_2
costituito in giudizio e ne deve essere dichiarata la contumacia.
In esito all'udienza del 16 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni così come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della sola parte ricorrente, la causa- istruita solo documentalmente, viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre chiarire che la domanda va qualificata quale azione di accertamento negativo di indebito.
In subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Nel caso in esame, l' , con le note di indebito sopra menzionate, ha ritenuto non CP_2 dovuta l'erogazione della prestazione in favore di parte ricorrente sin dalla data di prima
2 presentazione della domanda, in quanto la stessa era stata revocata per omessa dichiarazione di componenti del nucleo familiare in stato detentivo.
Dalla lettura delle note di indebito risultano chiare le ragioni della revoca e della conseguente richiesta di restituzione essendo indicati la prestazione revocata (beneficio relativo alla domanda di Reddito di cittadinanza) il numero di protocollo della domanda e la motivazione della revoca: “omessa dichiarazione, all'atto della domanda, della presenza di componenti del nucleo in stato detentivo (art. 3 co.13 e art. 7 co. 4 legge
26/2019).”
Viene in rilievo il comma 13 dell'art. 3 che, per quanto qui rileva, escludeva dal calcolo della scala di equivalenza alcune categorie di soggetti e, in particolare statuiva che: “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3. 5 Il comma
4 dell'art. 2, come richiamato dall'art. 3, comma 1, stabiliva che “Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE”.
Per l'erogazione della prestazione occorre, quindi, la presentazione del modello ISEE come disciplinato dal DPCM n. 159 del 2013. L'art. 10 del predetto decreto stabilisce che “Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva (DSU) in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.
La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.” Acclarati, nei limiti delle circostanze in contestazione, i requisiti richiesti ai
3 fini del diritto al Rdc, l'art. 7, del d.l. n.4 del 2019, ratione temporis applicabile, disciplina le ipotesi per le quali è disposta la revoca.
È invero, opportuno dar conto del fatto che l'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre
2022, n. 197, ha abrogato l'art. 7 dl. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dal 1° gennaio
2024.
La fattispecie incriminatrice è, perciò, tutt'ora in vigore. Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd. «assegno di inclusione» (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il Rdc e definita dall'art. 1, comma 1, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.
Per quanto più rileva, il comma 4 dell'art. 7 ha previsto “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Il precedente comma 3 dispone la sanzione della revoca immediata del beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito in caso di condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2, ovvero dei reati connessi alle dichiarazioni o presentazione di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero alle omesse informazioni o comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio dovute al fine di ottenere indebitamente il beneficio.
La revoca, in altri termini consegue in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero circa il possesso dei requisiti di legge per l'erogazione del beneficio, ovvero per la sua misura, sia nel caso in cui in cui sia intervenuta condanna passata in giudicato che in seguito ad accertamento in via amministrativa. E, nel caso di accertamento amministrativo, la revoca risulta essere la conseguenza di quanto già disposto dall'art. 4 75 del dpr n. 445 del 2000, per il caso di dichiarazione resa ai sensi dei precedenti artt.
46 e 47, quale è, per l'appunto, la DSU relativamente alla composizione del nucleo familiare.
Orbene, è assorbente il rilievo per il quale, la omessa indicazione della condizione di detenzione di un componente del nucleo familiare (circostanza non contestata espressamente, anzi implicitamente ammessa laddove si è attribuita al patronato la responsabilità dell'omessa dichiarazione) spiega, a ben vedere efficacia, non tanto sulla insorgenza del diritto dell'istante quanto, piuttosto sulla determinazione della misura del beneficio e, in via successiva integra il delitto di cui all'art. 7 del d.l. n.4 del 2019. 7 Sul punto giova, invero, l'insegnamento della Suprema Corte (V. Cass. SS.UU. n. 49686 del
13/07/2023) che, con ampia argomentazione alla quale si rimanda, ha statuito il seguente principio di diritto «Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 dl, 28 gennaio 2014 n. 4, conv. in legge 28 marzo 2019 n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge».
E, nella specie, deve ritenersi accertato che l'infedele rappresentazione della condizione del nucleo familiare, sebbene non potesse incidere sull'an del beneficio richiesto (ed ottenuto), incideva nulla misura del trattamento in quanto lo stato detentivo di cui dall'art. 7, comma 3 del dl 4/2019 avrebbe comportato che il familiare detenuto avrebbe dovuto essere escluso dalla scala di equivalenza, con conseguente liquidazione del beneficio in misura inferiore.
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, in applicazione delle norme anzidette l' CP_2
ha disposto la revoca del reddito di cittadinanza percepito dal ricorrente, poiché nella domanda amministrativa, violando gli artt. 3 comma 13 e 7 comma 4 della L.26/2019, ha omesso la presenza di componenti del nucleo in stato detentivo.
Per contrastare la pretesa il ricorrente aveva l'onere di provare che nessuno dei tre componenti del nucleo familiare si trovasse nelle condizioni contestate dall . E, CP_2 prima ancora, avrebbe dovuto contrastare con puntuali allegazioni l'infondatezza della richiesta restitutoria.
La difesa del ricorrente, invece, non nega affatto la circostanza contestata, come era suo onere, limitandosi a prospettare l'illegittimità della revoca in quanto fondata su norme abrogate (art. 3 co.13 e art. 7 co. 4 legge 26/2019).
5 Prospettazione che non può essere condivisa, essendo, come detto sopra, la norma ancora in vigore.
Infatti, se è vero che la normativa introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 318
l. 29 dicembre 2022, n. 197) ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2024 l'abolizione del reddito di cittadinanza e dunque l'abrogazione dell'intera disciplina del sussidio, è anche vero che con il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, all'articolo 13, comma terzo,
è stato espressamente previsto che: "Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023"
Anche la Suprema Corte, con la recentissima Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud.
18/09/2024) 04/10/2024, n. 36936, ha avuto modo di affermare l'applicabilità delle norme in questione sino al termine di efficacia della relativa disciplina: “ Anche il terzo motivo è inammissibile atteso che l'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza.”
Per quanto riguarda l'invocata sanatoria dell'indebito, nel caso di specie non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019, richiamata da Cass. n. 13915/2021), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal
6 legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica.
Non si applicano, pertanto, quando la prestazione di cui si rileva la natura indebita abbia natura assistenziale riguardi, cioè, pagamenti di prestazioni che non sono commisurate e legate ai contributi versati, ma sono basate sul principio di solidarietà sociale, in quanto esse sono erogate a tutte quelle persone che si trovano in condizioni di disagio sociale o economico, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno versato contributi.
Nel caso che ci occupa non trovano ingresso neppure i presupposti di non ripetibilità in materia assistenziale, in ragione della revoca, stante l'espressa previsione normativa in materia. Va infatti, precisato che l'ipotesi di “dichiarazioni difformi o non corrispondenti al vero” in materia di Reddito di Cittadinanza è specificatamente regolata dall' art. 7 co. 4 d.l. 4/2019. Detta norma espressamente stabilisce che “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Detta disposizione consente, pertanto, all'amministrazione competente all'erogazione del beneficio che accerti una difformità o la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, di procedere legittimamente alla revoca del beneficio ex tunc e alla richiesta di restituzione di indebito. Trattandosi di norma speciale operante con specifico ed esclusivo riferimento al beneficio del RdC, essa è destinata, in tale ambito, a prevalere sulla normativa e sulla disciplina generale in materia di indebito sia esso civilistico, previdenziale o assistenziale.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, la domanda va rigettata, stante la legittimità della richiesta di ripetizione avanzata dall' con gli atti impugnati in questa sede. CP_2
Per quanto sopra esposto la revoca del beneficio, è stata legittimamente disposta e legittima è la richiesta di restituzione delle somme risultate erogate indebitamente.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Non vi è luogo alla liquidazione delle spese di giudizio attesa la contumacia dell . CP_2
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P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Palmi, 20 gennaio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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