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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1035/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritto al N. 1035 2023 R.G. promosso da tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'Avv. Montagner Silvia ed elettivamente domiciliata presso il domicilio telematico della predetta appellante e
(C.F. ), assistito e difeso, come da Controparte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'Avv. Cordoni Stefano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona, via Leopardi, n. 2 appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 828 2023
Conclusioni di parte appellante: “Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 828/2023 emessa dal
Tribunale di Verona, III Sezione Civile, Giudice Dott.Fabio D'Amore, nell'ambito del giudizio N.R.G. 9481/2021, depositata in cancelleria in data 02.05.2023, notificata il
03.05.2023, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del Buono Fruttifero Postale a termine della serie “AA5” n. 43265310384 cointestato ai signori e e conseguentemente, rigettare le richieste Controparte_1 CP_2
formulate a qualsiasi titolo da parte attrice, in quanto inammissibili, improponibili, nulle e comunque infondate in fatto e diritto per le ragioni illustrate in narrativa;
in ogni caso: respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo dai ricorrenti in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili, nulle e comunque infondate in fatto e in diritto.”.Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata: “ In via preliminare:
1- Dichiararsi la nullità dell'atto di appello e dichiararsi passata in giudicato la sentenza di primo grado impugnata o, in via subordinata,
2- Dichiararsi l'inammissibilità dei documenti inseriti nell'atto di appello, individuati in premessa e comunque contestati, e dichiararsi inammissibile l'appello che su di essi si fonda;
Nel merito, A) Respingersi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermarsi integralmente la sentenza di primo grado;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata,
B) Accertarsi e qualificarsi il titolo in questione quale Buono fruttifero della serie
AA5 di cui al D.M. 12.09.2002 e dichiararsi che il diritto al suo incasso non si è prescritto per i motivi esposti in premessa e per l'effetto.
C) Condannarsi l'appellante a rimborsare lo stesso, in favore dell'appellato, con gli interessi previsti all'art. 8 del citato decreto 12.9.2002, per la somma complessiva di €
3.265,62 oltre gli interessi legali dalla data di scadenza del titolo al saldo effettivo ed integrale;
In via di ulteriore subordine, D) Accertata l'illegittimità della condotta precontrattuale e/o contrattuale di parte appellante, E) Condannarsi la stessa al risarcimento dei danni subiti dall'appellato pari all'importo di € 2.500,00 (danno emergente) oltre gli interessi previsti nel titolo acquistato (lucro cessante € 765,62) oltre gli interessi legali dalla data di scadenza del titolo al saldo effettivo ed integrale;
F) Con vittoria, in ogni caso, di spese e compenso della presente fase di appello oltre Iva e
Cap. e spese forfetarie come da nota spese che si depositerà”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
pag. 2/10 1.1. L'attore allegava e documentava di essere titolare del Buono Postale Fruttifero a termine del valore di euro 2.500,00 emesso in data 27.11.2002 (doc. 1 di parte attrice), dallo stesso acquistato unitamente alla defunta madre presso l'Ufficio CP_2
Postale di Villafranca di Verona loc. Quaderni e conveniva in giudizio per Parte_1 sentire accertare che il buono predetto apparteneva alla serie “A5” di durata ventennale o in subordine alla serie “AA5” di durata settennale (entrambe istituite con il D.M. dell'Economia e delle Finanze del 12.9.2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n. 221 del 20.9.2002) e conseguentemente liquidare il capitale sottoscritto maggiorato degli interessi.
1.2.In subordine l'attore chiedeva accertarsi l'illegittimità della condotta contrattuale della società convenuta per non aver consegnato ai sottoscrittori del titolo i documenti informativi obbligatori e per non aver compiutamente compilato il titolo e di condannare al risarcimento dei danni subiti, quantificati in misura Parte_1
pari all'importo nominale del buono postale fruttifero (quanto al danno emergente) e alla misura degli interessi previsti nel titolo acquistato o in subordine a quelli legali (quanto al lucro cessante).
1.3. Nel costituirsi in giudizio, contestava la qualificazione del Buono Parte_1
Postale Fruttifero come appartenente alla serie “A5”, affermando che si tratterebbe invece di Buono fruttifero “a termine” appartenente alla serie “AA5” istituita con il medesimo D.M. 12.9.2002, liquidabile al termine del settimo anno successivo a quello di emissione ed infruttifero per il periodo oltre il settimo anno, eccependo la prescrizione del diritto dell'attore al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) per essere decorso oltre un decennio dalla scadenza del buono.
1.4. Il Tribunale di Verona, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda formulata in via principale da e, previa qualificazione del buono fruttifero come Parte_2 appartenente alla serie ordinaria A5, di durata ventennale, ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e condannato al pagamento Parte_1 in favore dell'attore della somma di 5.564,19 oltre interessi legali dal 1.12.2021 al saldo, oltre spese di mediazione, spese legali e condanna per mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 28/2010, al versamento pag. 3/10 all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (euro 237,00).
2. Il Giudizio di secondo grado
2.1. Quale primo motivo di appello deduce la contraddittorietà ed Parte_1
illogicità della sentenza appellata in relazione alla valutazione delle prove documentali dimesse in atti ai fini dell'individuazione della serie di appartenenza del Buono Postale
Fruttifero di causa e della conseguente normativa applicabile.
2.2.Invero ad avviso dell'appellante nessuna norma obbligava il dipendente di ad Pt_1
integrare il modulo consegnato al cliente con indicazioni ulteriori rispetto a quelle necessarie all'identificazione della tipologia del titolo, ossia, il timbro guller (o quello stampato dal terminale dell'Ufficio) con la data di sottoscrizione apposta sul modulo cartaceo della serie di Buono prescelto, “A TERMINE” oppure “ORDINARIO”.
2.3. Richiamava sul punto la decisione dell'ABF, Collegio di Milano, n.16865 del
15.07.2021 (doc.01) che riguardava la prescrizione di BPF della serie a termine “AA5” -
“Il Cliente contesta inoltre che sul buono non era riportata alcuna indicazione sulla data di scadenza. In proposito, con riferimento a casi simili, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi territoriali, la serie di appartenenza, e le conseguenti indicazioni sulla scadenza, possono essere desunte dalla data di emissione del buono.”.
2.4.Inoltre evidenzia che lo stesso D.M. 19.12.2000 all'art.1 “Caratteristiche dei buoni fruttiferi postali” precisa che “…La forma e gli altri segni caratteristici dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo sono definiti con decreto 8 ottobre 1998 dal segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro recante <<caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro>il cui art. 3 prescrive unicamente …l'intestazione <
Fruttifero>>, il tipo di buono "Ordinario" o "A Termine" ed il valore del titolo indicato in cifre seguito dalla denominazione <>”.
2.5. Deduce inoltre che, quanto alla dedotta mancata consegna del foglio illustrativo, alcun inadempimento è imputabile e poiché ai fini della conoscenza Parte_1 delle condizioni dell'investimento in BPF, come ribadito, in particolare nelle decisioni dell'Arbitro Finanziario (Decisioni nn. 7778/15, 4900/13, 5708/13, 2728/14), ma anche in parte motiva della sentenza n. 3963/2019 della Corte di Cassazione a SS.UU., i Buoni
pag. 4/10 Postali sono emessi in serie con decreti ministeriali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dove sono indicate le caratteristiche dei titoli “e ogni altro elemento ritenuto necessario” per informare e tutelare il consumatore, in piena osservanza, tra le altre, anche delle regole della trasparenza da parte dell'emittente.
2.Si è costituito l'appellato instando per il rigetto del gravame stante l'infondatezza dell'unico motivo di censura.
2.1. Rileva che la dicitura “a termine” apposta sul buono non consentiva certamente di attribuire allo stesso la scadenza settennale posto che, a prescindere dalle gravi inadempienze informative di , il decreto di emissione non aveva distinto le Parte_1
due serie in ordinaria ed a termine.
2.2. Inoltre evidenzia che, il buono fruttifero postale non è un titolo di credito ma un documento di legittimazione, avendo esclusivamente la funzione di individuare, ai sensi dell'art. 2002 c.c., il soggetto avente diritto alla prestazione.
2.3. Sostiene pertanto che la clausola “a termine”, priva di data di scadenza, sia una clausola ambigua ed idonea, come tale, a trarre in inganno il soggetto non esperto di buoni fruttiferi postali, circostanza dedotta e non contestata ex adverso, non essendo il decreto ministeriale di emissione dei buoni sufficiente per ritenere assolti gli obblighi informativi gravanti sull'appellante, né utile all'individuazione della serie di appartenenza del buono in questione, non prevedendo alcuna formale o materiale differenza tra gli stessi, in mancanza di qualsivoglia precisazione da parte dell'ente collocatore.
2.4. In applicazione, quindi, anche dei principi sanciti dall'art. 1370 c.c., secondo la prospettazione di parte appellata, la dicitura a termine doveva interpretarsi a favore del contraente c.d. debole e quindi nel senso che la scadenza del titolo era quella ventennale prevista per la serie A5.
2.5. Inoltre l'appellato eccepisce l'inammissibilità della documentazione prodotta tardivamente alle pagine 9,10 e 12 dell'atto introduttivo e la nullità del predetto ex art. 156 c.p.c..
2.6. Rileva che controparte a pag. 9 dell'atto introduttivo ha inserito riproduzione fotografica del documento denominato “storico dei tassi applicati sui buoni fruttiferi a termine”, a pag. 10 ha ripetuto tale condotta con il documento asseritamente pag. 5/10 rappresentativo di un buono fruttifero ordinario mentre a pag. 12 ha riportato uno stralcio di documento asseritamente raffigurante un buono fruttifero postale a termine della serie AA5.
2.7. Si oppone a tali rappresentazioni in quanto tardive (essendo documentazione già in possesso dell'appellante nel corso del giudizio di primo grado nel corso del quale ben avrebbe potuto produrla) e tese a superare la barriera preclusiva alle nuove produzioni in appello, inserendo tali documenti direttamente nell'atto e costringendo quindi il lettore ad una loro osservazione e consultazione rendendone impossibile la loro eliminazione.
2.8.Tale circostanza renderebbe, a parere di parte convenuta, l'atto di appello nullo anche ex art. 156 c.p.c. in quanto avente contenuto in violazione della legge processuale
(art. 345 c.p.c.).
2.9.La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 30.9.2024 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
3.L'Appello è fondato per i motivi che seguono.
3.1. Deve in via preliminare essere disattesa l'eccezione di nullità spiegata da parte appellata ex art. 156 c.p.c., essendo l'odierno atto di impugnazione dotato di tutti i requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art. 342 c.p.c.
3.2. Poichè la normativa inerente il processo civile telematico non prevede alcuna nullità in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 11 e 34 D.M.
44/2011 ratione temporis in vigore ed inerenti le specifiche tecniche per il deposito dei documenti informatici, il deposito dell'atto di citazione mediante la scansione di un'immagine costituisce una mera irregolarità (cfr. Tribunale di Bergamo 28.12.2017).
3.3.Pertanto non può pronunciarsi alcuna nullità per inosservanza di forme ex art. 156
c.p.c., non essendo la nullità espressamente comminata dalla legge, avendo l'atto processuale raggiunto il proprio scopo.
3.4. Quanto alla dedotta tardività degli screenshot inseriti nell'atto di citazione, deve osservarsi che questi ultimi riproducono parti della documentazione già depositata in primo grado dalla società appellante, in particolare lo screenshot a pag. 9 è estratto dal pag. 6/10 doc.n.03, così come gli screenshot di pag. 12 sono i focus del Foglio Informativo del
Buono del sig. “AA5” inclusi nel doc. n.02. CP_1
3.6. Nel merito l'appello è fondato dovendo il buono fruttifero per cui è causa essere qualificato come appartenente alla serie a termine AA5 ed essendo il diritto del titolare prescritto alla data di richiesta di rimborso.
3.7.Come correttamente sostenuto da ambo le parti in causa, i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. con conseguente inapplicabilità delle norme contenute nel libro IV, titolo V, del c.c. (quelle, cioè, sui titoli di credito), per cui non hanno una funzione circolatoria, ma di semplice individuazione del soggetto legittimato alla prestazione.
3.2. Pertanto, a differenza del titolo di credito, ove le condizioni contrattuali debbono risultare dal documento stesso, per i buoni fruttiferi postali vale la regola della loro eterointegrazione ex art. 1339 c.c. mediante disposizioni normative di rango legislativo, ministeriale e/o amministrativo che il sottoscrittore è tenuto a conoscere, trattandosi di atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, forma di pubblicità avente valore legale erga omnes e per la quale non vi è alcuna causa di giustificazione di ignorantia legis e quindi di incolpevole affidamento del risparmiatore (cfr. Cass. SU
3962 del 2019).
3.2. L'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99.
3.2. Il Buono postale di cui è causa è stato istituito con DM 12.9.2002 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.9.2002), il quale ha previsto l'emissione di due nuove serie di buoni (con sottoscrizioni dal 20.9.2002 al 31.12.2002), in particolare la serie
“A5”, regolamentata al Capo Primo (articoli da 1 a 4) e la serie “AA5” regolamentata al
Capo Secondo (articoli da 5 a 8).
3.3. I buoni della serie “A5”, ai sensi dell'art. 4 del DM citato, potevano essere liquidati, in linea capitale ed interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello della loro emissione, con un interesse lordo annuale progressivo dal 3% al 5.75%.
3.4. I buoni della serie “AA5”, secondo le previsioni del successivo art. 5, potevano essere liquidati, in linea capitale ed interessi, al termine del settimo anno successivo a pag. 7/10 quello di emissione, data in cui all'avente diritto era riconosciuto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35 % del capitale sottoscritto, interesse che si riduceva a quelli progressivi della serie “A5” in caso di liquidazione anticipata rispetto alla scadenza del termine settennale.
3.5. Dalla lettura di queste disposizioni ministeriali emerge per tabulas la differenza sostanziale tra i buoni della serie ordinaria A5, di durata ventennale, con tasso di interesse progressivo e quelli della serie a termine AA5 con liquidazione oltrechè del capitale, di un tasso lordo di interesse maggiorato e pari al 35% del capitale sottoscritto, solo se liquidati al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.
3.6. Osserva la Corte come la locuzione “al termine” utilizzata nel decreto ministeriale del 12.9.2002 per la sola serie AA5 inevitabilmente conduca ad inferire che tale ultima sigla si identifichi esclusivamente con la serie “a termine”, mentre la sigla A5, liquidabile entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione, si riconduca agevolmente nella serie “ordinaria” di durata ventennale.
3.7. Rileva il Collegio come nel caso di specie non fosse necessario apporre sul titolo la sigla AA5 ma unicamente la dicitura “a termine”, come in effetti è stato fatto, ciò ai sensi all'art. 3, c.2, del Decreto dell'8.10.1998 del segretario generale delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro recante “Caratteristiche tecniche dei buoni fruttiferi postali in euro” parzialmente abrogato dall'art. 9, c.3, del
DM 19.12.2000 - rubricato “Condizioni generali di emissione di buoni fruttiferi postali ed emissione di due nuove serie di buoni”- nella parte in cui, all'atto dell'emissione del buono postale, l'agente postale avrebbe dovuto apporre sul verso del titolo un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione.
3.8. In seguito a tale abrogazione parziale, l'agente postale non solo non era tenuto ad apporre sul buono la stampigliatura AA5 (ma solamente la dicitura “a termine” o
“ordinario”) ma nemmeno le indicazioni inerenti il periodi di prescrizione, i rendimenti e la durata, operando invece le regole generali di cui agli artt. 4 e 8 del DM 19.12.2000, disposizioni che prevedono come i buoni fruttiferi postali siano liquidati, in linea capitale ed interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo il rimborso anticipato, e come i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivano in favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo.
pag. 8/10 3.9. Era pertanto onere dell'appellato, una volta sottoscritto il buono a termine, verificare con la dovuta diligenza quali fossero gli elementi di disciplina del rapporto non indicati nel titolo, come ad esempio la data di scadenza ed i termini di prescrizione entro i quali chiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi, onere non assolto nel caso di specie.
3.10. La dicitura “a termine” apposta sul titolo, unitamente alle previsioni del DM
12.9.2002 istitutivo delle serie A5 e AA5 dei buoni fruttiferi postali e dei decreti da quest'ultimo richiamati (DM 19.12.2000 e DM 8.10.1998), consentivano di qualificare in maniera inequivoca la serie oggetto di causa alla sigla AA5, alla quale si ricollegano precisi termini di scadenza (settennale) e liquidazione di interessi ai sensi dell'art. 5 DM
12.9.2002.
3.11. Essendo il titolo stato sottoscritto il 27.11.2002, quest'ultimo andava a scadere il
27.11.2009 ed il termine di prescrizione si maturava il 27.11.2019.
3.12. Poiché il rimborso è stato chiesto il 20.5.2021, vale a dire successivamente al
27.11.2019, il diritto di credito alla restituzione del capitale e degli interessi maturati si
è conseguentemente prescritto ai sensi dell'art. 8 del DM 19.12.2000.
3.13. La cogenza normativa delle previsioni ministeriali ai sensi dell'art. 1339 c.c. e la presunzione legale di conoscenza rende irrilevante ai fini del decidere la questione dell'avvenuta consegna del foglio informativo da parte di e della Parte_1
conseguente domanda risarcitoria spiegata in primo grado, questioni peraltro non oggetto di appello incidentale.
3.14. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate ai sensi dell'art. 92, c.2, c.p.c., stante l'esistenza di alcuni orientamenti difformi della giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 828
2023 del 30.4.2023, pubblicata il 2.5.2023, rigetta la domanda di;
Parte_3
compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
Così deciso nella camera di consiglio in data 25.11.2024.
pag. 9/10 Il Consigliere estensore
Dott.ssa Silvia Franzoso
pag. 10/10
Il Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni