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Sentenza 23 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 29 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 1 aprile 2022
Ordinanza collegiale 11 luglio 2022
Ordinanza collegiale 7 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2023
Decreto collegiale 13 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 29/10/2021, n. 5940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5940 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/10/2021
N. 05940/2021 REG.PROV.CAU.
N. 08208/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8208 del 2021, proposto da
NN NI, IO TO, AL AL, LE AZ, LU IA, CA AM, AN CH, NZ NZ, ER EV, EL GR, RO OL, IE OL, LL AV, EL OR, RO OR, AN RT, RI AV, NI OL, DR LL, RI LU, AT IN, RI ST, SA LU, EL LU, US SS, EL LL, AR IR, IA TO, GE IO, SA IA, RE UD, IU RI, LE FI BA, GI GI VI, RO AB, AO OL, MO GR, US AN, UR AN, UN HI, SE A', rappresentati e difesi dall'avvocato LE Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II 154/3de;
contro
Comune di Chiavari, non costituito in giudizio;
Città Metropolitana di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati AL Manzone, Carlo Scaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio AL Manzone in Genova, Piazzale Mazzini 2;
nei confronti
Risaliti S.r.l., Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, non costituiti in giudizio;
Soc. Risaliti S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato DR Pubusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Tuveri n. 84;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00147/2021, resa tra le parti, concernente annullamento, previa sospensione, del provvedimento a firma del Dirigente del Settore V del Comune di Chiavari in data 9 aprile 2020, notificato ai ricorrenti in data 10 aprile 2020 avente ad oggetto “DIA n. 86/2012 e relativo atto istruttorio n. 12/2017 e successiva DIA in variante n. 453/2012 seguita da “nota ex art. 10 bis 241/90” – nonché successiva CILA n. 462/2018 presentate da Risaliti Srl per opere sul terreno NCT fg 6 mappale 1777-1778, nonché per l'annullamento, previa sospensione di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso anche non cognito, nessuno escluso od eccettuato, ed in particolare:
- dello sconosciuto atto di condono citato n. 1995/06532, del 2/08/2008, meramente citato nel provvedimento impugnato in principalità e mai prima menzionato dal Comune di Chiavari e per l'annullamento, previa sospensione, dell'autorizzazione a firma del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Città Metropolitana di Genova n. 795/2020, adottata in data 29 aprile 2020, avente ad oggetto “RISALITI S.R.L. – via Parma, 416 Chiavari (GE). Rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'esistente impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 – D.Lgs. 6 152/2006, Parte IV Capo IV e dello scarico in corpo idrico superficiale ai sensi della Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e della L.R. 16 agosto 2005 n. 43”, nonché per l'annullamento, previa sospensione, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso anche non cognito, nessuno escluso od eccettuato, ed in particolare:
- delle relazioni istruttorie del responsabile del procedimento in data 14.4.2020 e del 9.8.2020 citate solo negli estremi;
- del parere positivo trasmesso dal Comune di Chiavari in merito all'acustica in data 7.2.2020 prot. n. 6193
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc. Risaliti S.r.l. e di Città Metropolitana di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti gli avvocati Granara LE.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto che, alla luce delle concrete circostanze inerenti all’appello, le esigenze di parte appellante ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito e di dover conseguentemente fissare, ex art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza per la discussione del merito dell’appello alla data del 31 marzo 2022;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) fissa per la discussione del merito dell’appello l’udienza pubblica del 31 marzo 2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Vincenzo Lopilato, Consigliere
GI Massimiliano Tarantino, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio D'Alessandri | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO