Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/06/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
OGGETTO: assenza
per malattia -
REPUBBLICA ITALIANA trattamento economico per grave patologia IN NOME DEL POPOLO ITALIANO con trattamento IL TRIBUNALE DI FERRARA salvavita (art. 17 comma 9 CCNL)
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 17/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 1/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GARBELLINI BARBARA e dagli dall'Avv. FURLANI ALESSANDRO per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso dal Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c. dott. RESISTENTE Persona_1
OGGETTO: assenza per malattia - trattamento economico per grave patologia con trattamento salvavita (art. 17 comma 9 CCNL)
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 29/12/2023 conveniva in giudizio il Parte_1
esponendo di essere stata assunta nell'anno Controparte_2 scolastico 2019/2020 con contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 3.10.2019, presso l'I.I.S. di Pomposa CP_3 di Codigoro;
in data 19.12.2019 veniva ricoverata d'urgenza presso l'Ospedale di
Rovigo, ove il successivo 24 dicembre subiva un intervento chirurgico di craniotomia frontale per l'asportazione e la rimozione completa di una neoplasia tumorale diagnosticata come meningioma di grado II;
veniva quindi dimessa in data 5.1.2020 con prescrizione di convalescenza per almeno 3-4 mesi e di terapia salvavita;
la
1
104/1992.
Soggiungeva che, nonostante la comunicazione di disponibilità alla ripresa del servizio più volte manifestata, la scuola non riscontrava le sue comunicazioni e solo dopo inutili solleciti, il 30.10.2020 l comunicava che alla sua Controparte_4 assenza per malattia dal 18.11.2029 al 4.6.2020 era stato applicato il trattamento economico del 100% per i primi 30 giorni, del 50% per i successivi 60 giorni e dello 0% per i restanti giorni, mentre per il periodo di ricovero ospedaliero e conseguente convalescenza le era stato corrisposto il relativo trattamento economico accessorio il tutto come previsto dall'art. 19 commi 3, 4 5 e 6 CCNL.
In particolare, per effetto di quanto illegittimamente deliberato dall'amministrazione, la prof.ssa veniva ingiustamente privata del 50% della Pt_1 retribuzione dal 17.01.2020 al 15.03.2020 e dell'intero suo ammontare dal 16.03.2020 sino al 30.06.2020, data in cui il rapporto di lavoro aveva termine;
inoltre non le veniva corrisposto il TFS maturato scolastico, né la 13^ mensilità che avrebbe dovuto essere erogata con il cedolino di dicembre 2020 e che invece veniva compensata dall'amministrazione con un'asserita retribuzione di Euro 1.646,80, in realtà mai percepita. Sicché ella maturava un credito nei confronti dell'amministrazione convenuta pari a complessivi € 9.102,74.
Deduceva infatti la ricorrente che, essendo stata colpita da grave patologia, aveva diritto all'intera retribuzione non solo per i giorni del ricovero ospedaliero o di day hospital, ma anche per quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Ciò alla luce di quanto disposto dall'art. 17 comma 9 CCNL, applicabile anche al rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 19 comma 15.
Precisava che la prescrizione di una terapia salvavita, a base di farmaci antiepilettici, al paziente che ha subito un intervento chirurgico per meningioma, costituisce il protocollo medico seguito per evitare epiloghi anche letali, quali conseguenza dell'asportazione della neoplasia.
Concludeva pertanto chiedendo, previa disapplicazione dei provvedimenti del Dirigente scolastico dell con i quali Controparte_5 il Dirigente collocava la docente in congedo per malattia senza riconoscimento dei presupposti per il trattamento economico pieno, la condanna del al CP_1
2 pagamento della somma capitale di € 9.102,74, oltre ad € 1.497,10 per TFS nonché al rimborso della spesa sostenuta a titolo di onorario corrisposto al consulente medico legale prof. pari ad € 854,00 la diversa somma maggiore o minore Persona_2 accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali dalla data di maturazione del credito e sino alla data dell'effettivo soddisfo.
2. Si costituiva in giudizio il contestando la pretesa attorea. CP_1
Sosteneva che non erano state integrate le condizioni legittimanti il riconoscimento del trattamento richiesto dalla docente e cioè:
A) l'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medicolegali delle
Aziende sanitarie locali o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni o da enti accreditati;
B) la certificazione di malattia, rilasciata dal medico della struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'organico medico competente, intendendo per tale anche il medico di medicina generale che, ove sussista il nesso causale tra la terapia salvavita e l'incapacità lavorativa, può rilasciare il certificato di malattia telematico barrando la casella “patologia grave che richiede terapia salva vita”.
Sosteneva che era onere della ricorrente produrre detta specifica documentazione all'atto della richiesta del riconoscimento del particolare beneficio.
Sottolineava l'irrilevanza dello status di invalido civile o di disabilità in condizione di gravità rispetto al trattamento richiesto.
Mancando detti elementi, la scuola di servizio non poteva essere in grado di qualificare la patologia della professoressa ome malattia grave richiedente Pt_1 terapia salva vita.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda attorea.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa all'odierna udienza, dopo il deposito di memoria ex art. 429 c.p.c., in allegato alla quale la ricorrente, in aggiunta alla documentazione medica già prodotta contestualmente al ricorso, ha prodotto certificazione del medico di medicina generale della ricorrente di formazione successiva.
La causa viene decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
4. Esaminando i documenti emerge che, con una serie di decreti del dirigente scolastico (v. docc. n. 2 – 7 conv.), è stata collocata in congedo per Parte_1
3 malattia ai sensi dell'art. 19, commi 3, 4, 5 e 6 CCNL 2007 e dell'art. 71 D.L. n. 112 del
25.6.2008 come segue: dal 20.12.2019 al 5.1.2020 con riconoscimento dell'intera retribuzione fissa mensile, ivi compreso ogni trattamento economico accessorio;
dal
6.1.2020 al 16.1.2020 con riconoscimento dell'intera retribuzione fissa mensile, ivi compreso ogni trattamento economico accessorio;
dal 17.1.2020 al 6.2.2020 con riconoscimento del 50% della retribuzione fissa mensile, ivi compreso ogni trattamento economico accessorio;
dal 7.2.2020 al 6.3.2020 con riconoscimento del
50% della retribuzione fissa mensile, ivi compreso ogni trattamento economico accessorio;
dal 7.3.2020 al 15.3.2020 con riconoscimento del 50% della retribuzione fissa mensile, ivi compreso ogni trattamento economico accessorio;
dal 16.3.2020 al
4.4.2020 senza alcun trattamento economico;
dal 5.4.2020 al 3.5.2020 senza alcun trattamento economico;
dal 4.5.2020 al 4.6.2020 senza alcun trattamento economico.
Con riferimento alla patologia da cui è stata affetta la docente, risulta, dalla lettera di dimissioni in data 5.1.2020 dell'U.O.C. di neurochirurgia (doc. 2 ric.), che ella è stata sottoposta a craniotomia frontale sinistra per una neoplasia denominata meningioma. Nella lettera le veniva prescritto di proseguire a domicilio un trattamento farmacologico con indicazione di ripresa lavorativa dopo 3-4 mesi, previa rivalutazione ambulatoriale.
Sottoposta a visita di controllo presso l'ambulatorio neurologico in data
20.5.2020, dal relativo referto (doc. 24 ric.) si evince che il trattamento farmacologico subiva alcune variazioni, ma proseguiva comunque per ulteriori due mesi dopo la visita, seppure con riduzione della posologia.
Dal referto di visita radio chirurgica del 1.10.2021 si evince ulteriormente che la ricorrente era stata operata per “asportazione di voluminoso meningioma frontale bilaterale (GII sec WHO)” a dicembre 2019 e che nel mese di aprile del 2021 veniva altresì sottoposta a nuovo trattamento radio-chirurgico di due piccoli noduli meningiomatosi in sede parietale sinistra e a destra in progressione (doc. 23 ric.).
Secondo le conclusioni della consulenza medico legale allegata,
“a) La prof.ssa presenta esiti di intervento chirurgico per Parte_1 meningioma atipico di grado II secondo la classificazione OMS, con seguente recidiva della malattia trattata con Cyber-Knife Therapy. Il quadro clinico attuale, per l'incombente pericolo di recidive, non è da ritenere ancora clinicamente e definitivamente risolto.
b) Tale patologia è – inequivocabilmente – da ritenere grave.
4 c) Le cure post-chirurgiche hanno compendiato anche una terapia salvavita”.
Il medico legale è giunto a tali conclusioni osservando quanto segue: “L'esame isto-patologico della massa tumorale ha confermato una <neoplasia meningoteliale con atipia di grado lieve moderato>, concludendo pertanto per un
(grado II WHO)3>.
Pare dunque evidente la “gravità” della malattia in questione, pur biologicamente benigna (ovvero, non metastatizza), ma potenzialmente maligna nel suo aspetto clinico
(effetti compressivi su strutture nobili, recidive etc.). Nondimeno, è da evidenziare che, nel post-operatorio di un intervento chirurgico per meningioma, sono possibili gravi complicanze, tra cui fatti ischemici cerebrali e pericolose crisi epilettiche.
Il 5 gennaio 2020 la prof.ssa stata dimessa con prescrizione farmacologica, tra Pt_1 cui il EN (fenobarbitale) e indicazione a un controllo nel tempo della concentrazione ematica di tale farmaco (si legge: < dosaggio del fenobarbitale tra 3-4 mesi e successiva rivalutazione NCH ambulatoriale >,
[…]
Ritornando al , è necessario ricordare che è un farmaco antiepilettico, Parte_2 necessario a prevenire – appunto – pericolose crisi epilettiche, che possono avere conseguenze anche gravi: contrazioni muscolari particolarmente intense e rapide possono causare lesioni, comprese le fratture, l'improvvisa perdita di coscienza può causare traumi importanti dovuti a cadute e incidenti etc. Pertanto, non vi è alcun dubbio che il Parte_2
è da ritenere un farmaco “salvavita”, concetto che è ormai diffusamente noto. I farmaci salvavita – infatti – sono farmaci ritenuti essenziali per assicurare le dovute cure mediche a persone affette da patologie gravi, senza i quali il paziente può manifestare complicanze, aggravamento della patologia etc.
Dopo la dimissione, nel post-chirurgico, la paziente è stata ovviamente sottoposta a numerosi sistematici controlli clinici e strumentali, anche per la comparsa di problemi della funzione visiva. Probabilmente per questioni di intolleranza, il è stato sostituito con Parte_2 il ovvero con un altro farmaco antiepilettico, che – pertanto – Controparte_6 assume anch'esso la dignità di farmaco salvavita.
[…]
Va rimarcato che nella consulenza neurochirurgica del 1° ottobre 2021, si riporta che la paziente ha subito una recidiva di due noduli di meningioma, trattati con Cyber-Knife
Therapy, a ulteriore dimostrazione della gravità della malattia della prof.ssa semmai vi Pt_1 fosse qualche dubbio.
Ai fini della definizione dell'inabilità temporanea al lavoro nel post-chirurgico, rileva che nel controllo neurochirurgico del 20 maggio 2020, lo specialista asserisce che la paziente avrebbe dovuto assumere il LVT ( ), dunque l'antiepilettico, seppure a do- CP_6 saggio ridotto, con sospensione dopo due mesi (si legge: < ridurre la posologia del LVT a 250
5 mg alla sera, dopo due mesi sospensione totale >), da cui se ne deriva che: a) a tale epoca
(20/05) erano ancora ritenuti temibili accessi epilettici […]”.
Si deve dare atto che, a fronte di tale documentazione medica, la parte convenuta ha espressamente dichiarato all'udienza del 14.2.2025 che non è in contestazione la patologia dedotta, la sua gravità e la necessità di terapia salvavita.
A ciò si aggiunga, ad ogni buon conto, che il medico di medicina generale della ricorrente, dott. , con successiva certificazione rilasciata in Persona_3 data 27.3.2025, ha attestato che la paziente a partire dalle dimissioni del 5.1.2020 e sino al 20.7.2020 “si è sottoposta a somministrazione giornaliera di terapia salvavita
(gardenale e ) al fine di prevenire episodi comiziali a seguito CP_6 dell'intervento di asportazione di voluminoso meningioma frontale eseguito in data
24.12.19. Per dimenticanza il sottoscritto sui pregressi certificati di malattia non ha inserito l'agevolazione terapia salvavita né l'indicazione di grave patologia”.
5. Tanto premesso, è dunque possibile affermare che nel periodo di congedo per malattia riconosciuto dal alla docente, era affetta da CP_1 Parte_1 patologia grave, che ha richiesto la somministrazione di terapia farmacologica salvavita per tutto il corso della malattia.
Ora, secondo l'art. 19 comma 5 CCNL, in caso di assenza per malattia, al personale a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine per le attività didattiche, “è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del
50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni”.
Senonché, l'art. 17 comma 9 CCNL dispone che: “In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione”.
Come disposto dall'art. 15 comma 9, al personale assunto a tempo determinato “si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all'art. 17, comma 9”.
Alla luce del materiale istruttorio, appare dunque evidente che nel caso di specie sussistano i presupposti per il riconoscimento alla ricorrente del trattamento retributivo integrale per tutto il periodo successivo alle dimissioni, posto che, come
6 chiarito dal medico di base nella sua attestazione postuma, i farmaci anticomiziali, aventi efficacia salvavita, sono stati assunti dalla paziente con cadenza giornaliera.
Sussiste dunque la prova che le condizioni della ricorrente giustificassero il trattamento economico riconosciuto dalla contrattazione collettiva a sostegno del lavoratore affetto da grave disabilità temporanea.
Come chiarito dal medico di base, egli si era dimenticato di “flaggare” sui certificati medici di malattia telematici, a suo tempo trasmessi, il riquadro relativo alla patologia grave che richiede terapia salvavita.
Peraltro, come già sopra evidenziato, lo stesso ha espressamente CP_1 dichiarato di non contestare, in fatto, la sussistenza del requisito sanitario (malattia grave e trattamento con terapia salvavita).
Ci si chiede, allora, la ragione per la quale il non ha accettato né la CP_1 proposta transattiva formulata dalla ricorrente alla prima udienza del 24.7.2024 né tantomeno quella, dimidiata, formulata dal giudicante in data 19.11.2024.
Certamente non può costituire un valido motivo la circostanza che la formale certificazione necessaria non fosse stata all'epoca prodotta dalla ricorrente, persistendo così erroneamente in un approccio puramente formalistico e burocratico che in sede giudiziale non ha più ragione d'essere, a fronte della probante documentazione sanitaria prodotta.
6. In conclusione, si ritiene che alla ricorrente debba essere riconosciuta la retribuzione integrale per tutto il periodo della malattia sino al 4.6.2020, e non solo per quello iniziale dal 20.12.2019 al 16.1.2020. Per la liquidazione si fa riferimento ai conteggi prodotti dalla parte ricorrente (doc. 16), che non hanno ricevuto espressa contestazione della controparte.
La somma complessivamente dovuta ammonta (ivi compreso il TFS) a complessivi € 10.102,74 (la somma complessiva indicata nel ricorso è frutto di un errore di calcolo), cui si aggiunge la fattura per la consulenza medico legale, emessa il 9.10.2023 per € 854,00. Per un totale dovuto di € 10.956,74.
Su detta somma decorreranno gli interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi, dalla data della messa in mora al saldo effettivo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, applicati i parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2024.
7
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'intera Parte_1 retribuzione fissa mensile, ivi compreso ogni trattamento economico accessorio, secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 9 CCNL di riferimento, per il periodo di malattia dal 20.12.2019 al 4.6.2020; per l'effetto condanna il Controparte_2
a corrispondere alla ricorrente la somma di € 10.956,74, oltre gli interessi
[...] legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della messa in mora al saldo effettivo;
Con 2) condanna il a rifondere alla ricorrente le spese di lite che vengono liquidate in complessivi € 2.695,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie, oltre ad €
118,50 per contributo unificato ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Ferrara il 17/06/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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