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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/12/2024, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Renato Buzi Giudice dott.ssa Federica Ferreri Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 2910 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promosso dai coniugi
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lariano, via C. Parte_1 C.F._1
D'Ariano n. 7, presso lo studio dell'avv. Lara Caschera, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
e
(C.F. , elettivamente domiciliata in Velletri, Vicolo Parte_2 C.F._2
Giorgi n. 25, presso lo studio dell'avv. Manuel Macchioni, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI
* * *
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione personale e divorzio richiesto dai coniugi ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 7.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 25.07.2024, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel
1 dettaglio nel ricorso, e susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
È stato acquisito il parere del Pubblico Ministero in data 4.09.2024.
Ciò posto, occorre premettere che la questione dell'ammissibilità del cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti è stata positivamente risolta dalla Suprema
Corte di Cassazione, che in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ha affermato il seguente principio di diritto: "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" (cfr. Cass.
28727/2023).
In applicazione di tale principio, deve pertanto ritenersi come, alla luce delle disposizioni processuali introdotte dalla c.d. “riforma Cartabia”, sia ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto.
Venendo a valutare il merito del ricorso, le condizioni previste dalla coppia consentono l'accoglimento della domanda di separazione, essendo cessata tra i coniugi la comunione materiale e spirituale (come i coniugi hanno rappresentato al Tribunale all'udienza del 7.11.2024). Inoltre, le condizioni previste dai coniugi risultano eque, non contrastano con norme imperative né con l'interesse dei figli, entrambi maggiorenni.
Il Collegio prende altresì atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dalle parti ed inseriti ai punti
6 e 7 del ricorso.
Può pertanto omologarsi l'accordo di separazione consensuale raggiunto dai coniugi e da intendersi qui integralmente richiamato.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo, in quanto i coniugi, ai sensi del neo-introdotto art. 473 bis.49 c.p.c., hanno chiesto altresì pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la quale, essendo la separazione consensuale, dovrà attendersi il trascorrere del termine di sei mesi ai sensi dell'art. 3 L. n. 898/1970.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1
condizioni di cui al ricorso congiuntamente proposto;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
3. provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio;
2 4. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso dal Tribunale di Velletri riunito in camera di consiglio in data 17.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Federica Ferreri dott. Marcello Buscema
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Renato Buzi Giudice dott.ssa Federica Ferreri Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 2910 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promosso dai coniugi
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lariano, via C. Parte_1 C.F._1
D'Ariano n. 7, presso lo studio dell'avv. Lara Caschera, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
e
(C.F. , elettivamente domiciliata in Velletri, Vicolo Parte_2 C.F._2
Giorgi n. 25, presso lo studio dell'avv. Manuel Macchioni, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI
* * *
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione personale e divorzio richiesto dai coniugi ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 7.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 25.07.2024, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel
1 dettaglio nel ricorso, e susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
È stato acquisito il parere del Pubblico Ministero in data 4.09.2024.
Ciò posto, occorre premettere che la questione dell'ammissibilità del cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti è stata positivamente risolta dalla Suprema
Corte di Cassazione, che in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ha affermato il seguente principio di diritto: "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" (cfr. Cass.
28727/2023).
In applicazione di tale principio, deve pertanto ritenersi come, alla luce delle disposizioni processuali introdotte dalla c.d. “riforma Cartabia”, sia ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto.
Venendo a valutare il merito del ricorso, le condizioni previste dalla coppia consentono l'accoglimento della domanda di separazione, essendo cessata tra i coniugi la comunione materiale e spirituale (come i coniugi hanno rappresentato al Tribunale all'udienza del 7.11.2024). Inoltre, le condizioni previste dai coniugi risultano eque, non contrastano con norme imperative né con l'interesse dei figli, entrambi maggiorenni.
Il Collegio prende altresì atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dalle parti ed inseriti ai punti
6 e 7 del ricorso.
Può pertanto omologarsi l'accordo di separazione consensuale raggiunto dai coniugi e da intendersi qui integralmente richiamato.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo, in quanto i coniugi, ai sensi del neo-introdotto art. 473 bis.49 c.p.c., hanno chiesto altresì pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la quale, essendo la separazione consensuale, dovrà attendersi il trascorrere del termine di sei mesi ai sensi dell'art. 3 L. n. 898/1970.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1
condizioni di cui al ricorso congiuntamente proposto;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
3. provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio;
2 4. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso dal Tribunale di Velletri riunito in camera di consiglio in data 17.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Federica Ferreri dott. Marcello Buscema
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