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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1388/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Marina MAINENTI Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1388 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede in Vallo della Lucania alla Parte_1 via Nazionale, Contrada Badia (p.iva ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Bartolo De Vita e Giuseppina Auletta per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
con sede in Milano al corso Como n. 17 (p.iva Controparte_1
; P.IVA_2
con sede in Trieste alla piazza Duca degli Abruzzi Controparte_2
n. 2 (p.iva ); P.IVA_3
con sede in Milano alla via Senigallia n. 18/2 (p.iva Controparte_3
; P.IVA_4 rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco Poggi e Paola Troisi per procure in atti;
- appellanti incidentali -
, nata a [...] il [...] ( ), Controparte_4 C.F._1 in proprio e quale coerede di , deceduta in data 22.6.2015; Persona_1
1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Pescina e Vincenzo Calicchio per procura allegata alla comparsa di risposta;
, nata a [...] il [...] ( ), in Controparte_5 C.F._2 proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata ad [...] il [...] Persona_2
( ); C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Palladino per procura allegata alla comparsa di risposta;
con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45 Controparte_6
(p.iva ); P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cosma per procura allegata alla comparsa di risposta;
con sede in San Cesario (Mo) al corso Libertà n. 53 Parte_2
(p.iva ); P.IVA_6 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Pellegrini e Ferdinando Palazzo per procura allegata alla comparsa di risposta;
HDI Italia Assicurazioni, con sede in Roma alla Piazza G. Marconi n. 25 (p.iva
); P.IVA_7 rappresentata e difesa dall'avv. David Morganti per procura allegata alla comparsa di risposta;
, nato a [...] il [...] ( ; CP_7 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Felicita Rocco per procura allegata alla comparsa di risposta;
nata a [...] il [...] Controparte_8
; C.F._5
nato a [...] il [...] Controparte_9
; C.F._6
nato a [...] il [...] ( ; Parte_1 C.F._7
nato a [...] il [...] ( ); CP_10 C.F._8
coatta Controparte_11 amministrativa, in persona del commissario liquidatore, con sede in Genova alla
Piazza Piccapietra n. 73; contumaci;
- appellati -
2 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n.
1259/2024, pubblicata il 18/11/2024.
FATTI DI CAUSA
fu ricoverato in data 28.10.2009 presso la casa di cura “Prof. Persona_3
Dott. di Vallo della Lucania e, a seguito delle indagini cliniche e Parte_1 strumentali, venne formulata una diagnosi di calcolosi della colecisti. In data
29.10.2009 venne sottoposto ad un intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica video-assistita.
Il monitoraggio del decorso postoperatorio evidenziò, negli esami emocromocitometrici, un progressivo calo dell'emoglobina. Il paziente venne valutato da un chirurgo, che ritenne non opportuno procedere ad un nuovo intervento per il valore dell'emocromo, in risalita dopo le trasfusioni di sangue. Le sue condizioni, però, si aggravarono, con comparsa di acidosi metabolica e di anuria, associata a persistente ipotensione, e in data 1.11.2009 il paziente venne trasportato presso il reparto di rianimazione dell'ospedale “San Luca” di Vallo della
Lucania con diagnosi di dimissione di shock cardiocircolatorio, ipovolemico.
Nonostante i tempestivi interventi dei medici, in data 3.11.2009 Persona_3 cessò di vivere a causa di shock settico post-intervento di colecistectomia, complicatosi per severo emoperitoneo.
La sentenza di primo grado
Ciò premesso, la sentenza in oggetto afferma la responsabilità contrattuale della avendo accertato, sulla scorta della Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio, il nesso di causalità tra la morte di e Persona_3 la condotta omissiva dei suoi sanitari nella fase post-operatoria, i quali, nonostante l'emorragia in atto, evidenziata dal progressivo calo del valore dell'emocromo, non eseguirono l'intervento (apposizione dei punti emostatici sui fori dei trocars dell'emiaddome sinistro) che avrebbe impedito l'accumulo di sangue e la formazione di coaguli, che hanno poi condotto al decesso del paziente.
Evidenzia che l'emorragia era dovuta alla lesione vascolare parietale causata dall'introduzione dei trocars secondari;
che si tratta di lesioni che possono facilmente essere riparate, tamponando il sanguinamento con il trocar stesso, oppure, nel momento in cui provocano un'emorragia, con l'utilizzo di diverse tecniche sanitarie;
che il buon esito dell'intervento riparatore della perdita ematica non avrebbe dato al paziente solo una chance di sopravvivenza, ma la ragionevole certezza della sopravvivenza, secondo i criteri che regolano la causalità civilistica.
3 La sentenza ravvisa la colpa medica, non nella fase di esecuzione dell'intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica, poiché verosimilmente la lesione emorragica era celata dai trocars, ma nella fase post-operatoria, addebitando ai sanitari della clinica di non aver ravvisato il pericolo insorto e di non essere intervenuti tempestivamente per bloccare l'emorragia interna. Anzitutto, hanno sottovalutato, per oltre otto ore, la perdita ematica, che risultava evidente dai risultati di laboratorio, senza provvedere alla programmazione di un ecocardiogramma o di una Tac urgente, finalizzati alla valutazione del quadro addominale. In secondo luogo, pur avendo a disposizione gli elementi tecnici, laboratoristici e strumentali per la diagnosi di emorragia post-operatoria, i sanitari non hanno programmato una laparotomia esplorativa d'urgenza, adducendo come motivazione il miglioramento dell'emocromo e come controindicazione l'instabilità emodinamica, anziché cogliere l'opportunità del miglioramento per procedere all'intervento correttivo. “Tale scelta astensionistica, con criterio di alta probabilità, ha, allora, determinato la progressiva comparsa dello shock ipovolemico e della insufficienza multiorgano, al punto che i sanitari della
[...] pervenivano alla decisione di trasferire il presso il Parte_1 Per_3 nosocomio di Vallo della Lucania”.
Premesso che la Casa di Cura ha chiamato in causa, per proporre azione di manleva, le società di assicurazione Controparte_1 Controparte_11
e (in regime di
[...] Controparte_2 Controparte_3 coassicurazione, ciascuna per la quota di spettanza) e che la domanda è inammissibile nei confronti di (coassicuratrice per il 40%), Controparte_11 posta in liquidazione coatta amministrativa, esclusa la tutela risarcitoria richiesta per la lamentata assenza del consenso informato, la sentenza di primo grado condanna le società di assicurazione nella misura del Controparte_1
30%, nella misura del 10%, Controparte_2 Controparte_3
nella misura del 20%), in solido con la
[...] Parte_1
, al risarcimento dei seguenti danni in favore della moglie (
[...] Per_1
) e delle figlie e ) di :
[...] Controparte_4 Controparte_5 Persona_3
- danni non patrimoniali “iure proprio” per la perdita parentale, nella misura di €
277.681,00 per , di € 238.571,00 per ed € Persona_1 Controparte_4
230.749,00 per , oltre interessi, considerato che Controparte_5 Persona_3 conviveva con la moglie;
che, pur in assenza di un rapporto di Persona_1 convivenza delle figlie con il padre, tuttavia anche a loro spetta il risarcimento del
4 danno “iure proprio” da perdita del congiunto, atteso che la morte di una persona cara costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 c.c., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione;
che il quantum va determinato equitativamente in base ai valori tabellari elaborati dal Tribunale di
Milano, aggiornati al 2024, tenuto conto dell'età della vittima primaria (73 anni) e delle vittime secondarie (63 anni il coniuge, 39 e 42 le figlie, al momento della perdita del loro congiunto), della convivenza del defunto con la moglie, del nucleo familiare primario composto da sole tre persone e riconoscendo il valore medio del punto variabile per qualità ed intensità del rapporto parentale (importo variabile da un minimo di € 219.016,00 ad un massimo di € 336.346,00 per la moglie, da un minimo di € 179.906,00 ad un massimo di € 297.236,00 per la figlia CP_4
e da un minimo di € 172.084,00 ad un massimo di € 289.414,00 per la
[...] figlia ); Controparte_5
- danni non patrimoniali “iure hereditatis” nella misura di € 5.278,50 (1/3 ciascuna), oltre interessi, considerato che va riconosciuto il danno biologico da inabilità temporanea totale per il periodo di 5 giorni (dal verificarsi delle lesioni con l'intervento e il sopraggiungere della morte); che al danno biologico terminale deve sommarsi una componente di sofferenza psichica per la percezione dell'ineludibile avvicinarsi della morte (cd. danno catastrofale); che, tuttavia, non può ritenersi provato che il paziente abbia percepito l'avvicinarsi della propria fine sin dal giorno dell'intervento, ma solo dal 31.10.2009; che dalle cartelle cliniche in atti risulta che il paziente, dopo il ricovero presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, è stato intubato e sedato, per cui successivamente a tale momento non è possibile rinvenire uno stato di lucida agonia;
che va, perciò, liquidato, come danno terminale, il pregiudizio patito dal a partire dalle ore 21.30 del Per_3
31.10.2009, sino alle prime ore del mattino dell'1.11.2009, momento a partire dal quale la vittima non è stata più cosciente;
che le due componenti del danno devono essere risarcite secondo le nuove Tabelle che hanno uniformato le due Pt_2 poste risarcitorie nell'unitaria categoria del danno cd. terminale, ricomprendente tanto la componente biologica, quanto quella morale del danno patito dalla vittima;
che le tabelle prevedono, per i primi tre giorni di lucida agonia, una liquidazione equitativa del pregiudizio, entro un tetto massimo di € 35.247,00; che per un totale di circa 10 ore si ritiene congruo liquidare un importo complessivo pari ad €
4.500,00; che a tale importo va aggiunto il danno biologico patito dalla vittima per i
5 restanti giorni in cui, a seguito dell'intervento, è rimasto in vita, da liquidarsi in base al valore massimo pro die previsto dalle tabelle milanesi, con la necessaria sottrazione delle 10 ore risarcite a titolo di danno terminale;
che la somma liquidabile a titolo di I.T.T. ammonta ad € 778,50 (€ 173,00 giornalieri, con la decurtazione delle ore per le quali è stato riconosciuto il danno terminale); che alle eredi va, perciò, riconosciuta la complessiva somma pari ad € 5.278,50 liquidata all'attualità;
- danno patrimoniale “iure proprio” nella misura di € 2.700,00 oltre rivalutazione e interessi legali, per ristoro delle spese funerarie (€ 1.700,00 per il funerale e ad € 1.000,00, per la concessione di un loculo presso il cimitero).
La sentenza dispone che dalle somme liquidate sia detratta, a favore di
[...]
e la somma CP_1 Controparte_3 Controparte_2 complessiva di € 10.000,00 da porre a carico esclusivo della
[...]
, a titolo di franchigia Parte_1
Viene, invece, rigettata la domanda risarcitoria proposta da Controparte_5 nell'interesse della figlia minore (quale nipote di Persona_2
), considerata la sua tenera età e la mancanza di prova circa la Persona_3 sussistenza di una costanza nel rapporto interrotto o nella sua particolare intensità.
Sono, poi, rigettate le domande articolate nei confronti dei medici chiamati in causa dalle società di assicurazione (i medici dipendenti della
[...]
, e , ed i medici non dipendenti Parte_3 CP_10 Controparte_8
e , precisando che nei confronti di questi ultimi le società Parte_1 CP_7 di assicurazione intendevano esercitare azione di rivalsa per surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 c.c.); nonché le domande proposte nei confronti degli assicuratori dei medici (HDI Italia - già -, - Controparte_12 Controparte_6 incorporante - e chiamati Controparte_13 Parte_2 in causa da e Controparte_8 Persona_4 Parte_1 [...]
chiamata in causa da . CP_1 CP_10
Osserva il giudice di primo grado, quanto ai medici, che non vi è alcuna indicazione dell'attività da essi svolta nell'ambito del decorso post-operatorio, per cui alcuna responsabilità può essere accertata nei loro confronti. Per quanto sia chiara la loro partecipazione alla fase operatoria, non è altrettanto acclarato chi abbia, invece, monitorato il paziente in quella post-operatoria, con conseguente impossibilità di accertamento delle rispettive colpe, restando, com'è evidente,
6 assorbite tutte le spiegate domande di manleva nei confronti delle compagnie assicuratrici chiamate dai sanitari.
L'appello
La propone appello avverso la Parte_1 sentenza e, con un primo motivo di impugnazione, censura l'adesione acritica alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio (dott.ri e Persona_5 Per_6
) in ordine alla sua responsabilità per il decesso di e, a tal
[...] Persona_3 fine, produce un parere (del dott. ) contenente rilievi critici alla Persona_7 consulenza d'ufficio.
Obietta che dalla documentazione clinica emerge che alle ore 13.57 del
30.10.2009 il paziente mostrava una anemia di grado lieve, non idonea ad indicare una emorragia in atto e che non richiedeva neanche l'emotrasfusione; che nella prima giornata post-operatoria, dopo una discesa di circa 3 punti di emoglobina
(l'emocromo delle ore 09:52 mostrò Hb di 13.1 g/dl, mentre quello delle ore 13.37 un Hb 10.3 g/dl), nel pomeriggio risultò una risalita dell'Hb a 10.9, mentre alle ore
17.27 l'emoglobina risultò essere 10.9 g/dl, quindi una situazione di assoluta stabilità emodinamica;
che solo nella seconda giornata post-operatoria
(31.10.2009), allorquando si registrò una discesa dei valori di emoglobina (alle ore
10.21 un Hb di 8.3 g/dl e alle ore 11.56 un Hb di 7.8), ma con valori pressori stabili, fu effettuata una prima trasfusione alle ore 17.35 e una seconda alle ore 19.30, ma si registrò un abbassamento dei valori pressori e segni di ischemia laterale;
che il paziente fu sottoposto a terapia con RE e e fu richiesta una TC Per_8 addome e la consulenza chirurgica;
che, come evidenziato dal dott. , la TC Per_7 addome non dimostrò un sanguinamento attivo, per cui il chirurgo che effettuò la consulenza, alla luce anche dei dati clinici di risalita dei valori di emoglobina a 9.9
e di una instabilità emodinamica di rilevante entità (scompenso cardiaco a frazione di eiezione), non ritenne opportuno effettuare un trattamento chirurgico;
che alle ore
22.00 il paziente peggiorò, presentando segni di ipotensione e presentò i segni di un'acidosi metabolica, che fu corretta con adeguata terapia;
che alle ore 23.56 il paziente presentò valori di emoglobina di 8.9 g/dl a fronte di una spiccata ipotensione ed acidosi, per cui il quadro clinico sicuramente non era chiaro, in senso emorragico, essendo i valori di emoglobina pressoché stabili e sicuramente superiori al valore di 7 g/dl; che, a conferma dei valori di emoglobina stabili nel tempo, alle ore 0.45, pur con Hb pari ad di 8.5 g/dl, per le gravi condizioni di shock
7 cardiogeno il paziente fu trasferito, mediante il servizio 118, presso Ospedale di
Vallo della Lucania.
Prosegue l'appellante che dalla cartella clinica dell'ospedale di Vallo della
Lucania risulta che anche in seguito emerse una discordanza tra i valori di emoglobina ed il grave quadro di shock del paziente, per cui anche i sanitari di quest'ultimo nosocomio non sottoposero immediatamente il paziente ad un intervento chirurgico, avanzando l'ipotesi diagnostica che in realtà il paziente era scoagulato più che emorragico da lesione vasale arteriosa;
che il paziente fu trattato conservativamente nelle prime 24 ore anche presso l'ospedale di Vallo della
Lucania, proprio come presso la e solo alle ore 09.00 del Parte_1
2.11.2009 fu posta indicazione ad intervento chirurgico di laparotomia, peraltro non urgente ed indifferibile, in quanto l'intervento fu iniziato alle ore 14.30; che dalla laparotomia effettuata risultò un sanguinamento dalle ferite dei trocar di destra, di sinistra, del letto colecistico e dell'epiploon, ma, nonostante l'emostasi ed i valori di emoglobina stabilizzati, le condizioni generali di grave ipotensione del paziente non migliorarono e lo stesso andò incontro al decesso in data 03.11.2009.
Dal susseguirsi degli eventi si desume, secondo l'appellante, che la gestione clinico assistenziale del personale della casa di cura risulta pienamente adeguato,
“in quanto le evidenze degli esami ematochimici e dell'ininterrotto screening diagnostico post-operatorio non erano mai indicativi per una gravissima emorragia in atto e tale da necessitare un re-intervento”; che, anche quando fu trasferito all'ospedale di Vallo della Lucania, il paziente non fu operato prima di 36 ore dal suo arrivo, per cui non vi era alcun dato chiaro ed incontrovertibile che giustificasse il ricorso ad una laparotomia precoce;
che al momento della consulenza chirurgica già vi era un quadro di shock e quindi una laparotomia esplorativa, in assenza di fonti attive (arteriose) di sanguinamento, avrebbe determinato solo un peggioramento delle già fragili e gravi condizioni del paziente;
che, in conclusione, sia i sanitari della sia quelli dell'ospedale di Vallo della Lucania, Controparte_14 hanno trattato correttamente il paziente in maniera conservativa in quanto non vi era una chiara ed unica fonte emorragica, ma vi era la presenza di una coagulopatia che aveva determinato emorragie in più punti del cavo peritoneale;
che, inoltre, lo stato del paziente risultava riconducibile ad uno shock cardiogeno (il cuore risulta talmente danneggiato da non riuscire a contrarsi correttamente e, di conseguenza, a garantire il necessario flusso sanguigno agli organi del corpo) constatato dalle alterazioni ecocardiografiche ed elettrocardiografiche, che richiese il trasferimento
8 del paziente presso l'ospedale. L'appellante chiede, perciò, anche il rinnovo della
Ctu.
Il secondo motivo di impugnazione dissente dal giudizio di inefficacia della integrazione della polizza del 5.1.2010 che ha innalzato il massimale da €
1.000.000,00 a € 5.000.000,00.
Su questo punto il giudice di prime cure ritiene fondata l'eccezione di inefficacia dell'appendice al contratto di assicurazione stipulata in data 5.1.2010, per reticenza della ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., poiché a tale data la Parte_1 stessa sapeva o avrebbe potuto sapere che si era già verificato un evento tale da poter condurre all'avveramento del rischio assicurato, in quanto il decesso del risaliva al 3.11.2009. L'inefficacia, però, riguarda la pattuizione Per_3 integrativa di aumento del massimale (ad € 5.000.000,00), fermo restando il massimale fissato nell'originario contratto di assicurazione (€ 1.000.000,00) e l'efficacia delle ulteriori e diverse pattuizioni previste dall'appendice, non intaccate dalla omessa dichiarazione, ivi compresa la previsione della franchigia di €
10.000,00, che deve, dunque, essere applicata al sinistro per cui è causa.
Ribatte l'appellante che erra il giudice di prime cure nell'addebitarle un contegno reticente, dal momento che alla data della pattuizione integrativa ignorava il decesso del paziente presso l'ospedale di Vallo della Lucania, appreso solo in seguito alla richiesta risarcitoria dei congiunti;
che il trasferimento in rianimazione presso altra struttura non costituisce di per sé una situazione di allerta tale da doverla segnalare alla compagnia di assicurazioni. Precisa l'appellante che, anche se la sentenza ha riconosciuto importi che comunque rientrano nel massimale di € 1.000.000,00 di cui alla polizza originaria, tuttavia vi è comunque un interesse ad impugnare, poiché i danneggiati “potrebbero in via autonoma - stante la notifica della sentenza - o in via incidentale appellare la pronunzia, invocando un maggiore risarcimento allo stato non riconosciuto”.
Il terzo motivo di appello verte sulla liquidazione del danno “iure proprio”, ritenendo non condivisibile e non motivato il riconoscimento del danno parentale nella misura media, anziché nel valore minimo di cui alle Tabelle del Tribunale di
Milano, “in assenza di valide alligazioni e prove a riguardo”.
L'appellante conclude per la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto delle domande proposte dai congiunti di;
- in via gradata, chiede Persona_3 di dichiarare che, in forza della polizza integrativa sottoscritta il 5.1.2010, le compagnie di assicurazione e Controparte_1 Controparte_2
9 sono tenute a garantire la struttura sanitaria assicurata Controparte_3 per un massimale di €. 5.000.000,00.
L'appello incidentale e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
costituitesi congiuntamente, impugnano la sentenza nella parte in cui le ha
[...] condannate a risarcire i danni direttamente ai danneggiati, anziché a manlevare la loro assicurata (la casa di cura) nei limiti delle rispettive quote assunte in coassicurazione. Deducono, sul punto, non solo l'errore di diritto consistente nell'aver supposto che i danneggiati abbiano azione diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante, ma anche il vizio di extrapetizione della sentenza poiché le attrici non hanno mai proposto domande risarcitorie dirette nei loro confronti ma solo nei confronti della struttura ospedaliera. Concludono che, in caso di rigetto dell'appello principale sulla responsabilità della struttura sanitaria da loro assicurata, si dichiari che sono tenute a prestare la garanzia assicurativa a favore della nei limiti delle quote rispettivamente assunte in Parte_1 coassicurazione e del massimale di € 1.000.000,00, esclusa ogni condanna diretta a favore delle parti danneggiate ed esclusa ancora la condanna solidale con la struttura sanitaria assicurata, con le restituzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va constatato che le parti della sentenza di primo grado non impugnate, sulle quale si è formato il giudicato interno, sono: - quella che rigetta la domanda risarcitoria iure proprio proposta da in rappresentanza Controparte_5 della figlia , nipote di ( , Persona_2 Persona_3 Controparte_5 pur costituendosi anche per la figlia minore, non ha impugnato in via incidentale il rigetto della domanda); - quella che rigetta le domande di rivalsa proposte da
[...]
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(chiamate in causa dalla loro assicurata, la Parte_1
nei confronti dei medici ( , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Parte_1
e ); - quella che rigetta le domande di garanzia proposte CP_10 CP_7 dai medici nei confronti dei loro assicuratori ( Controparte_6
e HDI Italia Assicurazioni). Parte_2
Sono, invece, devolute in appello le questioni poste dall'appellante principale
, che impugna la sua condanna al Parte_1 risarcimento dei danni, e la questione posta dagli appellanti incidentali (
[...]
e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
10 che impugnano la loro condanna diretta nei confronti dei congiunti di Per_9
per le rispettive quote di coassicurazione, in solido con la
[...] Parte_1 anziché tenere indenne la loro assicurata dalla condanna risarcitoria, ciascuna per la propria quota.
Il riesame della responsabilità della struttura privata, alla luce delle censure mosse agli argomenti del primo giudice dal primo motivo dell'appello principale, richiede un preliminare chiarimento sugli elementi costitutivi e sull'onere probatorio.
Il giudice di primo grado ha rettamente inquadrato la responsabilità della struttura privata nell'ambito contrattuale e, nel caso concreto, ha rilevato i seguenti elementi costitutivi: l'inadempimento dell'obbligo della struttura sanitaria, nella fase post-operatoria, di arrestare l'emorragia interna del paziente mediante un intervento di laparotomia esplorativa d'urgenza; la relazione di causalità materiale dell'inadempimento con l'evento di danno (la morte del paziente), nel senso che, se i sanitari della casa di cura avessero diligentemente adempiuto all'obbligo, probabilmente (secondo il criterio di valutazione del “più probabile che non”)
l'evento morte non si sarebbe verificato (secondo la teoria della condizione necessaria o condicio sine qua non e della cosiddetta causalità adeguata, o teoria della regolarità causale).
Questi elementi strutturali non sono contrastati dalla casa di cura appellante, la quale non nega l'emorragia interna, né che l'emorragia sia la causa della morte, né che un nuovo intervento chirurgico (di apposizione dei punti emostatici sui fori dei trocars) avrebbe fermato l'emorragia e, perciò, impedito la morte. Non contesta, in sostanza, l'inadempimento dell'obbligo di eseguire la prestazione sanitaria che avrebbe salvato la vita del paziente, ma sostiene che l'omissione dell'obbligo non è dipeso da negligenza dei suoi sanitari, bensì da causa non imputabile (c.d. fortuito), poiché dagli esami svolti e dallo screening diagnostico non risultava alcuna evidenza di un'emorragia interna.
Da ciò si desume che, sussistendo gli elementi strutturali oggettivi della responsabilità contrattuale (l'inadempimento dell'obbligo della struttura sanitaria di eseguire l'intervento post-operatorio diretto a fermare l'emorragia interna e la sua relazione di causalità con la morte del paziente), il nodo critico su cui condurre il riesame in appello attiene all'elemento strutturale della colpa che, nell'ambito della responsabilità contrattuale, si presume. È, infatti, onere della struttura sanitaria dimostrare, per esimersi da responsabilità, che nessun rimprovero di scarsa
11 diligenza o di imperizia può essere mosso ai suoi sanitari, avendo impiegato, in quelle circostanze, lo sforzo diligente richiesto dalla natura della prestazione.
Rileva, non l'atteggiamento psichico, ma l'obiettiva deviazione dagli standard normativi di condotta.
Ciò significa che, facendo applicazione dei criteri che regolano la distribuzione dell'onere probatorio nell'ambito della responsabilità contrattuale, deve ritenersi sussistente la colpa della casa di cura, non solo se si accerti, attraverso la consulenza tecnica, che l'emorragia poteva essere rilevata attraverso gli esami clinici, strumentali e di laboratorio richiesti in tale situazione secondo la scienza medica, ma anche se non sia provato che l'emorragia poteva essere diagnosticata e, tuttavia, la struttura sanitaria non assolva all'onere di provare che i propri sanitari hanno impiegato lo sforzo diligente richiesto per escludere una prevedibile emorragia. In altri termini, spetta alla casa di cura (debitrice) dimostrare che i suoi sanitari non sono intervenuti per fermare l'emorragia, non per negligenza nella diagnosi della complicanza insorta nel post-operatorio, ma perché l'emorragia non è stata rilevata dagli esami eseguiti e non poteva essere rilevata in base agli esami che, secondo la scienza medica, doveva essere effettuati per poterla escludere (c.d. fortuito).
Fatta questa essenziale premessa, che focalizza la questione controversa, occorre verificare, con l'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio e dei rilievi di parte, quali esami sono stati eseguiti, se questi evidenziavano un'emorragia interna (con conseguente colpa per errore diagnostico nell'interpretazione dei dati forniti dagli esami) e se sono stati omessi esami che, secondo la scienza medica, potevano e dovevano essere compiuti in presenza delle rilevate condizioni di instabilità del paziente e che avrebbero probabilmente evidenziato l'emorragia interna (con conseguente colpa per omissione diagnostica).
Dalla consulenza tecnica d'ufficio si evince che il 30 ottobre (giorno successivo all'intervento chirurgico del 29 ottobre) furono eseguiti esami di laboratorio: alle ore 09.52 l'emoglobina mostrava un valore di 13,8 g/dl e l'HCT di 37,7%; già alle ore 13.57 gli esami mostravano un evidente e progressivo calo della emoglobina nell'ordine di oltre 4 gr (10,3 g/dl) e del HCT (29,8) rispetto ai dati dell'emocromo al ricovero (14,7 g/dl e 42,3 HCT). Sostengono i consulenti che la perdita ematica di ulteriori 3,5 grammi di emoglobina (valutabile in circa 700/1000 ml di sangue) avrebbe dovuto allarmare i medici e programmare una eco addome e/o una TAC addome urgente.
12 La mattina del giorno dopo (31 ottobre) furono eseguiti due emocromi di controllo, alle ore 10.21 (8,3 g/dl, HCT 24,1%) e alle ore 11.56 (7,8 g/dl, HCT
22,4%), che mostrarono un ulteriore calo di circa 2,5 grammi di HGB ovvero 7,5
g/dl. Venne eseguita una prima trasfusione (una sacca di emazie concentrate alle ore
17.35) e, visti i valori dell'emocromo eseguito alle ore 18.02 che confermavano la persistenza di perdite ematiche (HGB 7,5 g/dl, HCT 21,9 %), una seconda trasfusione alle ore 19.30 (altre due sacche di emazie concentrate). Alle ore 21.11
l'emocromo mostrava una ripresa dei dati (HGB 9,9 g/dl, HCT 28,4%,), pur persistendo una grave ipotensione arteriosa (70/50 mmHg). Si decise di eseguire una TAC addome, che confermò quanto già emergeva dalle indagini di laboratorio, cioè la presenza di grossa raccolta ematica intraperitoneale lungo la doccia parietocolica di sinistra, pelvica e scavo del CP_15
Alle ore 21.30 fu eseguita una consulenza chirurgica che, presa visione della TC addome senza MDC che evidenziava una raccolta ematica nella parte inferiore della doccia parietocolica sinistra e nella pelvi circa 600 cc, formulò la seguente valutazione medica: “l'anemia appare parzialmente corretta dopo trasfusione eseguite ed il paziente appare emodinamicamente instabile per cui si giudica inopportuno procedere ad intervento chirurgico di laparotomia esplorativa si proceda con monitoraggio dell'emocromo e successivo controllo Tac delle raccolte”.
Alle ore 01.20 del 1° novembre, il paziente, viste le condizioni cliniche ed il perdurare dello stato di shock acuto ipovolemico, venne trasferito all'ospedale San
Luca di Vallo della Lucania, con diagnosi di dimissione “shock cardiocircolatorio, ipovolemico in soggetto operato di colecistectomia videolaparoscopica cardiopatia ipertensiva diabete mellito tipo 2 dislipidemia tipo misto”.
Da questa ricostruzione fattuale emerge l'infondatezza delle censure svolte dall'appellante, diretta a contrastare la sussistenza della colpa rispetto all'inadempimento dell'obbligo di eseguire l'intervento di laparotomia che, arrestando l'emorragia interna, avrebbe molto probabilmente salvato il paziente. La tesi dell'appellante, secondo cui l'omissione della prestazione sanitaria che avrebbe evitato la morte è scusabile in ragione della non rilevabilità dell'emorragia interna, non ha fondamento. Al contrario, le evidenze degli esami di laboratorio dimostrano che l'emorragia era già evidenziata dagli esami di laboratorio e strumentali e che l'inadempimento dell'obbligo di arrestarla è dipeso da ripetuti errori nel posto- operatorio.
13 In ordine temporale, un primo errore diagnostico consiste in una errata lettura dei risultati degli esami di laboratorio che, già alle ore 13.57 del 30 ottobre, mostravano un allarmante calo progressivo dell'emoglobina, di oltre 4 gr, incompatibile con perdite intraoperatorie post colecistectomia. Un secondo errore è omissivo e consiste nel non aver programmato, nonostante questi valori dell'emocromo, una eco addome e/o una TAC addome urgente, onde verificare le cause del calo dell'emoglobina. L'erronea interpretazione dei risultati degli esami di laboratorio è proseguita il giorno successivo (31 ottobre), allorquando i nuovi emocromi di controllo mostravano un ulteriore calo di emoglobina (7,5 g/dl). A causa dell'errore diagnostico (non aver compreso che gli esami evidenziavano una emorragia interna) si pensò di sopperire alla perdita ematica con tre trasfusioni di sangue, senza arrestare l'emorragia in atto.
Altro e ancor più grave errore diagnostico venne commesso dal chirurgo dopo che la TAC addome, eseguita insieme ad un nuovo emocromo alle ore 21.11, confermò quanto già era emerso dalle indagini di laboratorio, cioè la presenza di grossa raccolta ematica intraperitoneale lungo la doccia parietocolica di sinistra, pelvica e scavo del Douglas.
La consulenza chirurgica delle ore 21.30 che, nonostante le evidenze della TC addome, ritenne “inopportuno procedere ad intervento chirurgico di laparotomia esplorativa” e scelse di proseguire “con monitoraggio dell'emocromo e successivo controllo Tac delle raccolte”, è stata valutata dai consulenti tecnici d'ufficio incomprensibile e ingiustificabile (“incomprensibilmente escludeva l'ipotesi di una laparotomia esplorativa d'urgenza?!, adducendo come motivazione il miglioramento dell'emocromo, e come controindicazione l'instabilità emodinamica”). Questa loro valutazione è avversata dal parere del dott. Per_10 prodotto dall'appellante, secondo cui la TC addome non dimostrò un
[...] sanguinamento attivo, “per cui il chirurgo che effettuò la consulenza, alla luce anche dei dati clinici di risalita dei valori di emoglobina a 9.9 e di instabilità delle condizioni generali del paziente, non ritenne opportuno effettuare un trattamento chirurgico”. Il parere medico, che non è stato sottoposto ai consulenti d'ufficio sotto forma di rilievi e contestazioni alla relazione peritale trasmessa prima del deposito, trattandosi di un documento prodotto solo in appello, suppone come inesistente un dato clinico diagnostico (il sanguinamento interno) che risultava, invece, già evidente dalle informazioni provenienti dagli esami emocromo precedenti alle emotrasfusioni (il costante calo di emoglobina) e dalla TC addome
14 (la raccolta ematica nella parte inferiore della doccia parietocolica sinistra). La Per_1 valutazione del dott. secondo cui “il quadro clinico sicuramente non era chiaro, in senso emorragico” e, dopo le emotrasfusioni, “il paziente presentò una importante risalita dell'emoglobina, che fu segno di stabilizzazione della fonte emorragica” contrasta con quanto condivisibilmente evidenziato dai consulenti d'ufficio, a parere dei quali l'errore del chirurgo fu quello di non aver considerato che il miglioramento del quadro clinico non escludeva affatto l'emorragia in atto, essendo dovuto alla trasfusione delle tre sacche di emazie concentrate. Per i consulenti d'ufficio, nella consulenza chirurgica delle ore 21,30 si ravvisano “due gravi errori di valutazione: 1) valutare in difetto la perdita ematica intra addominale (600 cc peraltro comunque allarmante), 2) ritenere il recupero dell'emoglobina correlato alle trasfusioni, un fattore determinante e confortante tale da rinviare la laparotomia esplorativa. Ribadiamo che le emotrasfusioni correggono la ipossia tissutale ma nulla possono sul progredire dello shock ipovolemico se non viene arrestata la fonte emorragica!”. Per cui “la finestra clinica di miglioramento non viene colta come opportunità, ma erroneamente come controindicazione chirurgica determinando nelle ore successive il precipitare degli eventi clinici”. “Tale scelta astensionistica - concludono i consulenti - con criterio di alta probabilità ha determinato la progressiva comparsa dello shock ipovolemico
e della insufficienza multiorgano, che imporranno il trasferimento in altra struttura dotata di terapia intensiva e rianimatoria”. Il paziente, infatti, giunse al P.S. dell'ospedale San Luca e, quindi, al reparto di rianimazione “in condizioni di avanzato shock ipovolemico con sensorio obnubilato (modesta reazione spontanea)”. Per_1 Il parere del dott. trasfuso nel primo motivo di appello, contrasta anche con quanto constatato dai sanitari dell'ospedale di Vallo della Lucania che il 2 novembre eseguirono l'intervento (ormai tardivo) di laparotomia sottocostale. Nel descrivere l'intervento, rilevarono un “referto di emoperitoneo imponente con un litro e mezzo di sangue e numerosi coaguli”, osservarono che “il sanguinamento proviene dai fori dei trocars in para rettale sinistra e destra” e procedettero “ad emostasi mediante punti trasfissi della parete su fori dei trocars”. D'altronde, lo stesso appellante non nega l'esistenza dell'emorragia interna, anche se esclude, Per_1 sulla scorta del parere del dott. la lesione delle arterie epigastriche (che determina un sanguinamento attivo arterioso e quindi una emorragia che non si arresta nel corso delle ore), poiché l'intervento laparotomico non trovò una reale ed
15 unica fonte di sanguinamento attivo e l'emostasi fu effettuata nelle zone delle ferite dei trocars, ma anche dell'epiploon e del letto epatico. Ritiene, piuttosto, che si sia trattato di un problema di coagulazione diffuso del paziente stesso (coagulopatia) che ha determinato emorragie in più punti del cavo peritoneale.
Su questo punto, i consulenti d'ufficio hanno ricostruito la lesione che causato l'emorragia interna in base ai dati forniti dalla laparotomia esplorativa eseguita all'ospedale San Luca, che ha verificato la presenza di oltre 1 litro di sangue e coaguli in addome, ha rilevato le fonti emorragiche e ha effettuato l'emostasi delle stesse. Si tratta della lesione di alcuni vasi dovuta all'introduzione dei trocars operativi (pararettale dx e sin), “con alta probabilità si tratta o della arteria epigastrica inferiore che origina dall'arteria iliaca esterna e decorre sotto il m. retto ed al di sopra del peritoneo, o meno probabilmente visto l'emoperitoneo, della epigastrica superficiale che origina dall'a. femorale in prossimità dell'anello inguinale e decorre medialmente sulla parete anteriore del m. retto medialmente verso la linea mediana o di loro rami collaterali”. Hanno evidenziato che “il sanguinamento può presentarsi come un ematoma diffuso all'interno della parete addominale o come emorragia profusa nella cavità peritoneale (l'a. epigastrica inferiore determina un'emorragia sotto o intraperitoneale, i vasi epigastrici superficiali determinano un'emorragia intramuscolare o sottocutanea). A volte, il sanguinamento dalla sede di inserzione del trocar può essere tamponato dal trocar stesso, come verosimilmente è avvenuto nel caso in esame, e sembra minimo durante l'intervento chirurgico, ma può presentarsi in maniera importante durante la fase post-operatoria alla estrazione dei trocars”.
Le evidenze della colpa medica sono state così sintetizzate dai consulenti: “in definitiva appare censurabile la condotta nel post operatorio dei sanitari che ebbero in cura il Sig. presso la che sottovalutano, per Per_3 Controparte_14 oltre 8 ore, la perdita ematica evidente ai dati di laboratorio, non programmando una eco o una TAC urgente per valutare il quadro addominale e la gravità dell'emoperitoneo. Ancor più censurabile appare la scelta tattica di soprassedere ad un reintervento chirurgico a scopo emostatico da parte degli stessi sanitari che avevano tutti gli elementi sia tecnici, sia laboratoristici che strumentali per la diagnosi di emorragia post operatoria la cui severità imponeva un reintervento correttivo che invece fu omesso. Nella decisione di non intervenire i chirurghi non hanno affrontato il fondamentale problema dell'instabilità emodinamica, irrisolvibile senza arrestare le fonti emorragiche. I sanitari, invece procedettero al
16 trasferimento presso l' San Luca, dove il paziente giunse in gravi CP_16 condizioni e questi ultimi posero in essere tutta la rianimazione che il caso richiedeva oltre all'intervento correttivo ( effettuato solo in data 02/11/2009 alle ore 14,30, risultato di facile esecuzione consistendo nella sola applicazione di punti emostatici sulle fonti emorragiche ma effettuato in paziente gravissimo con rischio anestesiologico ASA 4), che purtroppo dette esito infausto in ragione delle severe condizioni in cui il paziente era giunto. Nessuna censura per i sanitari dell'Ospedale S. Luca”. “Una tempestiva emostasi, con alta probabilità e comunque secondo il concetto del più probabile avrebbe consentito di prevenire la comparsa dello shock e della MODS evitando l'exitus del soggetto”.
In definitiva, nonostante le evidenze degli esami di laboratorio, che denotavano un costante calo di emoglobina recuperato solo dalle trasfusioni di sangue, e della
TC addome, che evidenziava la raccolta ematica nella parte inferiore della doccia parietocolica sinistra, i sanitari della casa di cura non arrestarono il sanguinamento interno dovuto alla lesione di vasi causata dalle manovre dei trocars, omettendo di eseguire il necessario intervento di emostasi in laparotomia. Risulta, perciò, confermato che l'inadempimento dell'obbligo di eseguire tale prestazione sanitaria, che molto probabilmente avrebbe arrestato l'emorragia interna e impedito la morte, non è dovuto a causa non imputabile (art. 1218 c.c.), ma ad evidenti negligenze dei sanitari della struttura privata nella valutazione dei segni dell'emorragia. Di qui l'infondatezza del primo motivo di appello.
Il secondo motivo di impugnazione, con il quale la casa di cura obietta all'inefficacia della pattuizione integrativa di aumento del massimale (da un milione a cinque milioni di euro), è privo di interesse, dal momento che il totale del danno liquidato nella sentenza di primo grado, garantito pro quota dagli assicuratori della casa di cura, è inferiore al massimale di un milione di euro e che i congiunti di non hanno proposto alcun appello incidentale diretto ad ottenere Persona_11 un risarcimento maggiore.
Quanto al terzo motivo, il giudice di primo grado ha liquidato il danno iure proprio in base alla tabella elaborata dal Tribunale di Milano del 2022, aggiornata al 2024, che segue il criterio dei punti in funzione di cinque parametri: quattro di natura oggettiva (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due e sopravvivenza di altri congiunti) ed il quinto di natura soggettiva
(qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta), tutti riguardanti sia gli aspetti morali che dinamico relazionali.
17 Facendo applicazione della tabella di Milano 2024, il danno non patrimoniale patito da per la perdita del coniuge deve essere liquidato con i Persona_1 seguenti punteggi: 12 punti per l'età della vittima primaria (73 anni); 16 punti per l'età della vittima secondaria (63 anni); 16 punti per la convivenza;
12 punti per la sopravvivenza di altri due congiunti del nucleo familiare primario del de cuius;
15 punti per la qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta, per un totale di 71 punti e una liquidazione pari ad € 277.681 (n. 71 punti x € 3.911,00). Il danno non patrimoniale patito da per la perdita del genitore Controparte_4 deve essere liquidato con i seguenti punteggi: 12 punti per l'età della vittima primaria;
22 punti per l'età delle vittime secondarie (39 anni); 0 punti per la convivenza;
12 punti per la sopravvivenza di altri due congiunti del nucleo familiare primario del de cuius;
15 punti per la qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta, per un totale di 61 punti e una liquidazione pari ad € 238.571,00
(n. 61 punti x € 3.911,00). Il danno non patrimoniale patito da per la Controparte_5 perdita del genitore deve essere liquidato con i seguenti punteggi: 12 punti per l'età della vittima primaria;
20 punti per l'età delle vittime secondarie (42 anni); 0 punti per la convivenza;
12 punti per la sopravvivenza di altri due congiunti del nucleo familiare primario del de cuius;
15 punti per la qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta, per un totale di 59 punti e una liquidazione pari ad €
230.749 (n. 59 punti x € 3.911,00).
Gli importi corrispondono esattamente a quelli liquidati nella sentenza di primo grado, che considera la liquidazione media di 15 punti (rispetto ad un massimo di
30 punti) per la qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta
(l'unico parametro variabile, mentre gli altri hanno un punteggio fisso in relazione all'età, alla convivenza e al nucleo familiare). Il valore medio della qualità ed intensità della specifica relazione affettiva della moglie e delle figlie con la vittima primaria si presume e non richiede, come invece il valore superiore fino al massimo, una specifica prova della maggiore intensità desumibile dalle circostanze indicate nella tabella (frequentazioni, condivisioni di momenti di vita, assistenza sanitaria e domestica, agonia, penosità e durata superiori alla media). Di qui l'infondatezza anche del terzo motivo.
L'appello principale proposto dalla Parte_1 deve essere, perciò, rigettato.
È, invece, fondato l'appello incidentale delle società di assicurazione, che si dolgono della condanna di pagamento diretto ai danneggiati.
18 Salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge (come per l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti), in generale l'assicurazione di responsabilità civile non attribuisce al danneggiato un'azione risarcitoria diretta nei confronti dell'assicuratore. Nell'ambito della responsabilità medica, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private e all'esercente la professione sanitaria è stata introdotta solo in epoca successiva all'inizio del processo (nel 2011), ossia dall'art. 12 della legge 8 marzo 2017, n. 24, che non è retroattivo.
La condanna diretta degli assicuratori della responsabilità civile non può fondarsi neppure nella loro chiamata in causa da parte dell'assicurato danneggiante (la casa di cura). Trattandosi di una chiamata in garanzia “impropria” (in rivalsa o in manleva) e non per comunanza di causa ex art. 106 c.p.c. (c.d. laudatio auctoris), la stessa non consente l'estensione automatica della domanda dell'attore verso il terzo assicuratore del convenuto danneggiante, che presuppone l'unicità del rapporto dedotto in giudizio (Cass., 7.11.2023, n. 30952; Cass., 1.6.2021, n. 15232; Cass.,
15.1.2020, n. 516). Nella chiamata in garanzia delle società di assicurazione viene dedotto in giudizio un rapporto (la loro obbligazione, che ha fonte nel contratto di assicurazione, di tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze della sua responsabilità) distinto e autonomo dal rapporto dedotto dalle attrici danneggiate
(l'obbligazione di risarcimento dei danni per inadempimento dell'obbligazione contrattuale di assistenza sanitaria).
D'altronde, nell'atto di citazione di primo grado le attrici avevano agito esclusivamente nei confronti della Parte_1 senza proporre alcuna domanda diretta nei confronti degli assicuratori della convenuta. Né una domanda di risarcimento diretto è stata proposta in primo grado dalla casa di cura che, chiamando in causa le sue società di assicurazione, non ha chiesto la condanna delle assicuratici al pagamento diretto in favore delle attrici, ma la condanna pro quota “a rivalere quanto la Parte_1 Parte_1 dovesse essere condannata a pagare alle signore e
[...] Persona_1 CP_4
per l'eventuale accoglimento della domanda da queste promosse”. Sotto
[...] tale aspetto la sentenza di primo grado, oltre che contenere un errore di diritto, incorre anche in un vizio di extrapetizione.
Le società di assicurazione sono, perciò, obbligate (non a risarcire direttamente le attrici danneggiate, ma) a tenere indenne il loro assicurato (la
[...]
[...]
[...] [
, ciascuna pro quota, di quanto questi deve corrispondere Controparte_17 in forza della sua condanna al risarcimento dei danni. Alla riforma in parte qua della sentenza di primo grado non segue la condanna delle danneggiate alla restituzione degli importi già versati dalle società di assicurazione, trattandosi di una modalità di adempimento dell'obbligazione di tenere indenne l'assicurato già eseguita mediante pagamento diretto alle danneggiate, anziché con l'anticipazione o il rimborso alla casa di cura assicurata delle somme occorrenti per pagare le danneggiate.
Il rigetto dell'appello principale, con conseguente conferma della condanna della nei confronti delle danneggiate, Parte_1 mantiene in vita anche la sua condanna al rimborso (totale in favore di Per_1
e e parziale in favore di ) delle spese
[...] Controparte_4 Controparte_5 processuali sostenute dalle attrici, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento delle spese di secondo grado tra l'appellante principale e le danneggiate, che tiene conto anche del procedimento incidentale ex art. 351, comma 2, c.p.c., segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c, con conseguente condanna dell'appellante principale al rimborso degli onorari di difesa in favore di CP_4
e , che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei
[...] Controparte_5 parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147
(valore corrispondente all'importo liquidato in loro favore).
Stante l'accoglimento dell'appello incidentale, e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle loro spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). L'esito finale (la condanna delle assicurazioni a tenere indenne la casa di cura assicurata di quanto dovrà corrispondere ai danneggiati) esclude che Controparte_1 [...]
e possano essere tenute a Controparte_2 Controparte_3 rimborsare, in solido con la casa di cura, le spese processuali di primo grado in favore delle attrici ed implica la condanna delle medesime a rimborsare le spese processuali di primo grado (i soli onorari) in favore della sua assicurata, nella medesima misura liquidata a carico della sua assicurata. Le spese di secondo grado devono essere, invece, interamente compensate tra la casa di cura e i suoi assicuratori, dato che, come già rilevato, la casa di cura, chiamando in causa le sue
20 società di assicurazione, non ha chiesto la loro condanna al pagamento diretto in favore delle attrici, ma la condanna a tenerla indenne.
Resta fermo il regolamento delle spese processuali di primo grado tra
[...]
e i Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 suoi chiamati in causa (i medici , , Controparte_8 Controparte_9 Parte_1
e ) e i chiamati in causa dai suoi chiamati in causa
[...] CP_10 CP_7
(le assicurazioni dei medici, HDI Italia Assicurazioni, Controparte_1
e . Controparte_6 Parte_2
Le spese processuali sostenute in appello da e dalle società di CP_7 assicurazione dei medici ( Controparte_6 Parte_2
e HDI Italia Assicurazioni s.p.a.) non possono essere rimborsate, né
[...] dall'appellante principale, né dalle appellanti incidentali. La casa di cura, che non aveva instaurato alcun rapporto processuale con il dott. e con le società di CP_7 assicurazioni dei medici, chiamate in causa solo dai medici assicurati, li ha citati in appello ai soli fini della litis denutiatio, stante la scindibilità, ex art. 332 c.p.c., della loro chiamata in garanzia rispetto alla causa risarcitoria proposta dalle danneggiate.
Pertanto, il principio di soccombenza, che pone a carico della casa di cura le spese sostenute dalla parte vittoriosa, vale solo in favore delle danneggiate, non nei confronti delle parti citate solo per la litis denuntiatio. Allo stesso modo, non vi è alcuna soccombenza nei loro confronti neppure da parte delle appellanti incidentali, le quali non hanno impugnato il rigetto della loro domanda di manleva proposta nei confronti dei medici e, dunque, non hanno rimesso in discussione, né la responsabilità del dott. , né la garanzia assicurativa dei medici. Di qui la CP_7 compensazione per intero delle loro spese processuali di secondo grado.
Il rigetto integrale dell'impugnazione principale comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1388/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello principale della Parte_1
2. condanna la al rimborso delle spese Parte_1 processuali del grado di appello in favore di e Controparte_4 CP_5
, che liquida, per ciascuna, in € 8.000,00 per onorari di difesa, oltre il
[...]
21 rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge;
3. accoglie l'appello incidentale di Controparte_1 Controparte_2
e e, per l'effetto, in parziale riforma della
[...] Controparte_3 sentenza di primo grado:
a. dichiara che (nella misura del 30%), Controparte_1 [...]
(nella misura del 10%) e Controparte_2 Controparte_3
(nella misura del 20%) hanno l'obbligo, ciascuna per la sua quota, di tenere indenne la di quanto Pt_1 Parte_1 questa deve corrispondere alle congiunte di in forza Persona_3 della sua condanna in primo grado al risarcimento dei danni, detratta la somma complessiva di € 10.000,00 a titolo di franchigia;
b. condanna e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al rimborso delle spese Controparte_3 processuali di primo grado in favore della Parte_1
che liquida in € 14.103,00 per onorari di difesa, oltre il
[...] rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge;
4. compensa interamente le spese processuali di secondo grado tra l'appellante principale e le appellanti Parte_1 incidentali e Controparte_1 Controparte_2 [...]
; Controparte_3
5. compensa interamente le spese processuali di secondo grado nei confronti di
, e HDI CP_7 Controparte_6 Parte_2
Italia Assicurazioni;
6. conferma per il resto la sentenza di primo grado.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 04/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
22
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Marina MAINENTI Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1388 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede in Vallo della Lucania alla Parte_1 via Nazionale, Contrada Badia (p.iva ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Bartolo De Vita e Giuseppina Auletta per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
con sede in Milano al corso Como n. 17 (p.iva Controparte_1
; P.IVA_2
con sede in Trieste alla piazza Duca degli Abruzzi Controparte_2
n. 2 (p.iva ); P.IVA_3
con sede in Milano alla via Senigallia n. 18/2 (p.iva Controparte_3
; P.IVA_4 rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco Poggi e Paola Troisi per procure in atti;
- appellanti incidentali -
, nata a [...] il [...] ( ), Controparte_4 C.F._1 in proprio e quale coerede di , deceduta in data 22.6.2015; Persona_1
1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Pescina e Vincenzo Calicchio per procura allegata alla comparsa di risposta;
, nata a [...] il [...] ( ), in Controparte_5 C.F._2 proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata ad [...] il [...] Persona_2
( ); C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Palladino per procura allegata alla comparsa di risposta;
con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45 Controparte_6
(p.iva ); P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cosma per procura allegata alla comparsa di risposta;
con sede in San Cesario (Mo) al corso Libertà n. 53 Parte_2
(p.iva ); P.IVA_6 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Pellegrini e Ferdinando Palazzo per procura allegata alla comparsa di risposta;
HDI Italia Assicurazioni, con sede in Roma alla Piazza G. Marconi n. 25 (p.iva
); P.IVA_7 rappresentata e difesa dall'avv. David Morganti per procura allegata alla comparsa di risposta;
, nato a [...] il [...] ( ; CP_7 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Felicita Rocco per procura allegata alla comparsa di risposta;
nata a [...] il [...] Controparte_8
; C.F._5
nato a [...] il [...] Controparte_9
; C.F._6
nato a [...] il [...] ( ; Parte_1 C.F._7
nato a [...] il [...] ( ); CP_10 C.F._8
coatta Controparte_11 amministrativa, in persona del commissario liquidatore, con sede in Genova alla
Piazza Piccapietra n. 73; contumaci;
- appellati -
2 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n.
1259/2024, pubblicata il 18/11/2024.
FATTI DI CAUSA
fu ricoverato in data 28.10.2009 presso la casa di cura “Prof. Persona_3
Dott. di Vallo della Lucania e, a seguito delle indagini cliniche e Parte_1 strumentali, venne formulata una diagnosi di calcolosi della colecisti. In data
29.10.2009 venne sottoposto ad un intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica video-assistita.
Il monitoraggio del decorso postoperatorio evidenziò, negli esami emocromocitometrici, un progressivo calo dell'emoglobina. Il paziente venne valutato da un chirurgo, che ritenne non opportuno procedere ad un nuovo intervento per il valore dell'emocromo, in risalita dopo le trasfusioni di sangue. Le sue condizioni, però, si aggravarono, con comparsa di acidosi metabolica e di anuria, associata a persistente ipotensione, e in data 1.11.2009 il paziente venne trasportato presso il reparto di rianimazione dell'ospedale “San Luca” di Vallo della
Lucania con diagnosi di dimissione di shock cardiocircolatorio, ipovolemico.
Nonostante i tempestivi interventi dei medici, in data 3.11.2009 Persona_3 cessò di vivere a causa di shock settico post-intervento di colecistectomia, complicatosi per severo emoperitoneo.
La sentenza di primo grado
Ciò premesso, la sentenza in oggetto afferma la responsabilità contrattuale della avendo accertato, sulla scorta della Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio, il nesso di causalità tra la morte di e Persona_3 la condotta omissiva dei suoi sanitari nella fase post-operatoria, i quali, nonostante l'emorragia in atto, evidenziata dal progressivo calo del valore dell'emocromo, non eseguirono l'intervento (apposizione dei punti emostatici sui fori dei trocars dell'emiaddome sinistro) che avrebbe impedito l'accumulo di sangue e la formazione di coaguli, che hanno poi condotto al decesso del paziente.
Evidenzia che l'emorragia era dovuta alla lesione vascolare parietale causata dall'introduzione dei trocars secondari;
che si tratta di lesioni che possono facilmente essere riparate, tamponando il sanguinamento con il trocar stesso, oppure, nel momento in cui provocano un'emorragia, con l'utilizzo di diverse tecniche sanitarie;
che il buon esito dell'intervento riparatore della perdita ematica non avrebbe dato al paziente solo una chance di sopravvivenza, ma la ragionevole certezza della sopravvivenza, secondo i criteri che regolano la causalità civilistica.
3 La sentenza ravvisa la colpa medica, non nella fase di esecuzione dell'intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica, poiché verosimilmente la lesione emorragica era celata dai trocars, ma nella fase post-operatoria, addebitando ai sanitari della clinica di non aver ravvisato il pericolo insorto e di non essere intervenuti tempestivamente per bloccare l'emorragia interna. Anzitutto, hanno sottovalutato, per oltre otto ore, la perdita ematica, che risultava evidente dai risultati di laboratorio, senza provvedere alla programmazione di un ecocardiogramma o di una Tac urgente, finalizzati alla valutazione del quadro addominale. In secondo luogo, pur avendo a disposizione gli elementi tecnici, laboratoristici e strumentali per la diagnosi di emorragia post-operatoria, i sanitari non hanno programmato una laparotomia esplorativa d'urgenza, adducendo come motivazione il miglioramento dell'emocromo e come controindicazione l'instabilità emodinamica, anziché cogliere l'opportunità del miglioramento per procedere all'intervento correttivo. “Tale scelta astensionistica, con criterio di alta probabilità, ha, allora, determinato la progressiva comparsa dello shock ipovolemico e della insufficienza multiorgano, al punto che i sanitari della
[...] pervenivano alla decisione di trasferire il presso il Parte_1 Per_3 nosocomio di Vallo della Lucania”.
Premesso che la Casa di Cura ha chiamato in causa, per proporre azione di manleva, le società di assicurazione Controparte_1 Controparte_11
e (in regime di
[...] Controparte_2 Controparte_3 coassicurazione, ciascuna per la quota di spettanza) e che la domanda è inammissibile nei confronti di (coassicuratrice per il 40%), Controparte_11 posta in liquidazione coatta amministrativa, esclusa la tutela risarcitoria richiesta per la lamentata assenza del consenso informato, la sentenza di primo grado condanna le società di assicurazione nella misura del Controparte_1
30%, nella misura del 10%, Controparte_2 Controparte_3
nella misura del 20%), in solido con la
[...] Parte_1
, al risarcimento dei seguenti danni in favore della moglie (
[...] Per_1
) e delle figlie e ) di :
[...] Controparte_4 Controparte_5 Persona_3
- danni non patrimoniali “iure proprio” per la perdita parentale, nella misura di €
277.681,00 per , di € 238.571,00 per ed € Persona_1 Controparte_4
230.749,00 per , oltre interessi, considerato che Controparte_5 Persona_3 conviveva con la moglie;
che, pur in assenza di un rapporto di Persona_1 convivenza delle figlie con il padre, tuttavia anche a loro spetta il risarcimento del
4 danno “iure proprio” da perdita del congiunto, atteso che la morte di una persona cara costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 c.c., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione;
che il quantum va determinato equitativamente in base ai valori tabellari elaborati dal Tribunale di
Milano, aggiornati al 2024, tenuto conto dell'età della vittima primaria (73 anni) e delle vittime secondarie (63 anni il coniuge, 39 e 42 le figlie, al momento della perdita del loro congiunto), della convivenza del defunto con la moglie, del nucleo familiare primario composto da sole tre persone e riconoscendo il valore medio del punto variabile per qualità ed intensità del rapporto parentale (importo variabile da un minimo di € 219.016,00 ad un massimo di € 336.346,00 per la moglie, da un minimo di € 179.906,00 ad un massimo di € 297.236,00 per la figlia CP_4
e da un minimo di € 172.084,00 ad un massimo di € 289.414,00 per la
[...] figlia ); Controparte_5
- danni non patrimoniali “iure hereditatis” nella misura di € 5.278,50 (1/3 ciascuna), oltre interessi, considerato che va riconosciuto il danno biologico da inabilità temporanea totale per il periodo di 5 giorni (dal verificarsi delle lesioni con l'intervento e il sopraggiungere della morte); che al danno biologico terminale deve sommarsi una componente di sofferenza psichica per la percezione dell'ineludibile avvicinarsi della morte (cd. danno catastrofale); che, tuttavia, non può ritenersi provato che il paziente abbia percepito l'avvicinarsi della propria fine sin dal giorno dell'intervento, ma solo dal 31.10.2009; che dalle cartelle cliniche in atti risulta che il paziente, dopo il ricovero presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, è stato intubato e sedato, per cui successivamente a tale momento non è possibile rinvenire uno stato di lucida agonia;
che va, perciò, liquidato, come danno terminale, il pregiudizio patito dal a partire dalle ore 21.30 del Per_3
31.10.2009, sino alle prime ore del mattino dell'1.11.2009, momento a partire dal quale la vittima non è stata più cosciente;
che le due componenti del danno devono essere risarcite secondo le nuove Tabelle che hanno uniformato le due Pt_2 poste risarcitorie nell'unitaria categoria del danno cd. terminale, ricomprendente tanto la componente biologica, quanto quella morale del danno patito dalla vittima;
che le tabelle prevedono, per i primi tre giorni di lucida agonia, una liquidazione equitativa del pregiudizio, entro un tetto massimo di € 35.247,00; che per un totale di circa 10 ore si ritiene congruo liquidare un importo complessivo pari ad €
4.500,00; che a tale importo va aggiunto il danno biologico patito dalla vittima per i
5 restanti giorni in cui, a seguito dell'intervento, è rimasto in vita, da liquidarsi in base al valore massimo pro die previsto dalle tabelle milanesi, con la necessaria sottrazione delle 10 ore risarcite a titolo di danno terminale;
che la somma liquidabile a titolo di I.T.T. ammonta ad € 778,50 (€ 173,00 giornalieri, con la decurtazione delle ore per le quali è stato riconosciuto il danno terminale); che alle eredi va, perciò, riconosciuta la complessiva somma pari ad € 5.278,50 liquidata all'attualità;
- danno patrimoniale “iure proprio” nella misura di € 2.700,00 oltre rivalutazione e interessi legali, per ristoro delle spese funerarie (€ 1.700,00 per il funerale e ad € 1.000,00, per la concessione di un loculo presso il cimitero).
La sentenza dispone che dalle somme liquidate sia detratta, a favore di
[...]
e la somma CP_1 Controparte_3 Controparte_2 complessiva di € 10.000,00 da porre a carico esclusivo della
[...]
, a titolo di franchigia Parte_1
Viene, invece, rigettata la domanda risarcitoria proposta da Controparte_5 nell'interesse della figlia minore (quale nipote di Persona_2
), considerata la sua tenera età e la mancanza di prova circa la Persona_3 sussistenza di una costanza nel rapporto interrotto o nella sua particolare intensità.
Sono, poi, rigettate le domande articolate nei confronti dei medici chiamati in causa dalle società di assicurazione (i medici dipendenti della
[...]
, e , ed i medici non dipendenti Parte_3 CP_10 Controparte_8
e , precisando che nei confronti di questi ultimi le società Parte_1 CP_7 di assicurazione intendevano esercitare azione di rivalsa per surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 c.c.); nonché le domande proposte nei confronti degli assicuratori dei medici (HDI Italia - già -, - Controparte_12 Controparte_6 incorporante - e chiamati Controparte_13 Parte_2 in causa da e Controparte_8 Persona_4 Parte_1 [...]
chiamata in causa da . CP_1 CP_10
Osserva il giudice di primo grado, quanto ai medici, che non vi è alcuna indicazione dell'attività da essi svolta nell'ambito del decorso post-operatorio, per cui alcuna responsabilità può essere accertata nei loro confronti. Per quanto sia chiara la loro partecipazione alla fase operatoria, non è altrettanto acclarato chi abbia, invece, monitorato il paziente in quella post-operatoria, con conseguente impossibilità di accertamento delle rispettive colpe, restando, com'è evidente,
6 assorbite tutte le spiegate domande di manleva nei confronti delle compagnie assicuratrici chiamate dai sanitari.
L'appello
La propone appello avverso la Parte_1 sentenza e, con un primo motivo di impugnazione, censura l'adesione acritica alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio (dott.ri e Persona_5 Per_6
) in ordine alla sua responsabilità per il decesso di e, a tal
[...] Persona_3 fine, produce un parere (del dott. ) contenente rilievi critici alla Persona_7 consulenza d'ufficio.
Obietta che dalla documentazione clinica emerge che alle ore 13.57 del
30.10.2009 il paziente mostrava una anemia di grado lieve, non idonea ad indicare una emorragia in atto e che non richiedeva neanche l'emotrasfusione; che nella prima giornata post-operatoria, dopo una discesa di circa 3 punti di emoglobina
(l'emocromo delle ore 09:52 mostrò Hb di 13.1 g/dl, mentre quello delle ore 13.37 un Hb 10.3 g/dl), nel pomeriggio risultò una risalita dell'Hb a 10.9, mentre alle ore
17.27 l'emoglobina risultò essere 10.9 g/dl, quindi una situazione di assoluta stabilità emodinamica;
che solo nella seconda giornata post-operatoria
(31.10.2009), allorquando si registrò una discesa dei valori di emoglobina (alle ore
10.21 un Hb di 8.3 g/dl e alle ore 11.56 un Hb di 7.8), ma con valori pressori stabili, fu effettuata una prima trasfusione alle ore 17.35 e una seconda alle ore 19.30, ma si registrò un abbassamento dei valori pressori e segni di ischemia laterale;
che il paziente fu sottoposto a terapia con RE e e fu richiesta una TC Per_8 addome e la consulenza chirurgica;
che, come evidenziato dal dott. , la TC Per_7 addome non dimostrò un sanguinamento attivo, per cui il chirurgo che effettuò la consulenza, alla luce anche dei dati clinici di risalita dei valori di emoglobina a 9.9
e di una instabilità emodinamica di rilevante entità (scompenso cardiaco a frazione di eiezione), non ritenne opportuno effettuare un trattamento chirurgico;
che alle ore
22.00 il paziente peggiorò, presentando segni di ipotensione e presentò i segni di un'acidosi metabolica, che fu corretta con adeguata terapia;
che alle ore 23.56 il paziente presentò valori di emoglobina di 8.9 g/dl a fronte di una spiccata ipotensione ed acidosi, per cui il quadro clinico sicuramente non era chiaro, in senso emorragico, essendo i valori di emoglobina pressoché stabili e sicuramente superiori al valore di 7 g/dl; che, a conferma dei valori di emoglobina stabili nel tempo, alle ore 0.45, pur con Hb pari ad di 8.5 g/dl, per le gravi condizioni di shock
7 cardiogeno il paziente fu trasferito, mediante il servizio 118, presso Ospedale di
Vallo della Lucania.
Prosegue l'appellante che dalla cartella clinica dell'ospedale di Vallo della
Lucania risulta che anche in seguito emerse una discordanza tra i valori di emoglobina ed il grave quadro di shock del paziente, per cui anche i sanitari di quest'ultimo nosocomio non sottoposero immediatamente il paziente ad un intervento chirurgico, avanzando l'ipotesi diagnostica che in realtà il paziente era scoagulato più che emorragico da lesione vasale arteriosa;
che il paziente fu trattato conservativamente nelle prime 24 ore anche presso l'ospedale di Vallo della
Lucania, proprio come presso la e solo alle ore 09.00 del Parte_1
2.11.2009 fu posta indicazione ad intervento chirurgico di laparotomia, peraltro non urgente ed indifferibile, in quanto l'intervento fu iniziato alle ore 14.30; che dalla laparotomia effettuata risultò un sanguinamento dalle ferite dei trocar di destra, di sinistra, del letto colecistico e dell'epiploon, ma, nonostante l'emostasi ed i valori di emoglobina stabilizzati, le condizioni generali di grave ipotensione del paziente non migliorarono e lo stesso andò incontro al decesso in data 03.11.2009.
Dal susseguirsi degli eventi si desume, secondo l'appellante, che la gestione clinico assistenziale del personale della casa di cura risulta pienamente adeguato,
“in quanto le evidenze degli esami ematochimici e dell'ininterrotto screening diagnostico post-operatorio non erano mai indicativi per una gravissima emorragia in atto e tale da necessitare un re-intervento”; che, anche quando fu trasferito all'ospedale di Vallo della Lucania, il paziente non fu operato prima di 36 ore dal suo arrivo, per cui non vi era alcun dato chiaro ed incontrovertibile che giustificasse il ricorso ad una laparotomia precoce;
che al momento della consulenza chirurgica già vi era un quadro di shock e quindi una laparotomia esplorativa, in assenza di fonti attive (arteriose) di sanguinamento, avrebbe determinato solo un peggioramento delle già fragili e gravi condizioni del paziente;
che, in conclusione, sia i sanitari della sia quelli dell'ospedale di Vallo della Lucania, Controparte_14 hanno trattato correttamente il paziente in maniera conservativa in quanto non vi era una chiara ed unica fonte emorragica, ma vi era la presenza di una coagulopatia che aveva determinato emorragie in più punti del cavo peritoneale;
che, inoltre, lo stato del paziente risultava riconducibile ad uno shock cardiogeno (il cuore risulta talmente danneggiato da non riuscire a contrarsi correttamente e, di conseguenza, a garantire il necessario flusso sanguigno agli organi del corpo) constatato dalle alterazioni ecocardiografiche ed elettrocardiografiche, che richiese il trasferimento
8 del paziente presso l'ospedale. L'appellante chiede, perciò, anche il rinnovo della
Ctu.
Il secondo motivo di impugnazione dissente dal giudizio di inefficacia della integrazione della polizza del 5.1.2010 che ha innalzato il massimale da €
1.000.000,00 a € 5.000.000,00.
Su questo punto il giudice di prime cure ritiene fondata l'eccezione di inefficacia dell'appendice al contratto di assicurazione stipulata in data 5.1.2010, per reticenza della ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., poiché a tale data la Parte_1 stessa sapeva o avrebbe potuto sapere che si era già verificato un evento tale da poter condurre all'avveramento del rischio assicurato, in quanto il decesso del risaliva al 3.11.2009. L'inefficacia, però, riguarda la pattuizione Per_3 integrativa di aumento del massimale (ad € 5.000.000,00), fermo restando il massimale fissato nell'originario contratto di assicurazione (€ 1.000.000,00) e l'efficacia delle ulteriori e diverse pattuizioni previste dall'appendice, non intaccate dalla omessa dichiarazione, ivi compresa la previsione della franchigia di €
10.000,00, che deve, dunque, essere applicata al sinistro per cui è causa.
Ribatte l'appellante che erra il giudice di prime cure nell'addebitarle un contegno reticente, dal momento che alla data della pattuizione integrativa ignorava il decesso del paziente presso l'ospedale di Vallo della Lucania, appreso solo in seguito alla richiesta risarcitoria dei congiunti;
che il trasferimento in rianimazione presso altra struttura non costituisce di per sé una situazione di allerta tale da doverla segnalare alla compagnia di assicurazioni. Precisa l'appellante che, anche se la sentenza ha riconosciuto importi che comunque rientrano nel massimale di € 1.000.000,00 di cui alla polizza originaria, tuttavia vi è comunque un interesse ad impugnare, poiché i danneggiati “potrebbero in via autonoma - stante la notifica della sentenza - o in via incidentale appellare la pronunzia, invocando un maggiore risarcimento allo stato non riconosciuto”.
Il terzo motivo di appello verte sulla liquidazione del danno “iure proprio”, ritenendo non condivisibile e non motivato il riconoscimento del danno parentale nella misura media, anziché nel valore minimo di cui alle Tabelle del Tribunale di
Milano, “in assenza di valide alligazioni e prove a riguardo”.
L'appellante conclude per la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto delle domande proposte dai congiunti di;
- in via gradata, chiede Persona_3 di dichiarare che, in forza della polizza integrativa sottoscritta il 5.1.2010, le compagnie di assicurazione e Controparte_1 Controparte_2
9 sono tenute a garantire la struttura sanitaria assicurata Controparte_3 per un massimale di €. 5.000.000,00.
L'appello incidentale e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
costituitesi congiuntamente, impugnano la sentenza nella parte in cui le ha
[...] condannate a risarcire i danni direttamente ai danneggiati, anziché a manlevare la loro assicurata (la casa di cura) nei limiti delle rispettive quote assunte in coassicurazione. Deducono, sul punto, non solo l'errore di diritto consistente nell'aver supposto che i danneggiati abbiano azione diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante, ma anche il vizio di extrapetizione della sentenza poiché le attrici non hanno mai proposto domande risarcitorie dirette nei loro confronti ma solo nei confronti della struttura ospedaliera. Concludono che, in caso di rigetto dell'appello principale sulla responsabilità della struttura sanitaria da loro assicurata, si dichiari che sono tenute a prestare la garanzia assicurativa a favore della nei limiti delle quote rispettivamente assunte in Parte_1 coassicurazione e del massimale di € 1.000.000,00, esclusa ogni condanna diretta a favore delle parti danneggiate ed esclusa ancora la condanna solidale con la struttura sanitaria assicurata, con le restituzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va constatato che le parti della sentenza di primo grado non impugnate, sulle quale si è formato il giudicato interno, sono: - quella che rigetta la domanda risarcitoria iure proprio proposta da in rappresentanza Controparte_5 della figlia , nipote di ( , Persona_2 Persona_3 Controparte_5 pur costituendosi anche per la figlia minore, non ha impugnato in via incidentale il rigetto della domanda); - quella che rigetta le domande di rivalsa proposte da
[...]
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(chiamate in causa dalla loro assicurata, la Parte_1
nei confronti dei medici ( , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Parte_1
e ); - quella che rigetta le domande di garanzia proposte CP_10 CP_7 dai medici nei confronti dei loro assicuratori ( Controparte_6
e HDI Italia Assicurazioni). Parte_2
Sono, invece, devolute in appello le questioni poste dall'appellante principale
, che impugna la sua condanna al Parte_1 risarcimento dei danni, e la questione posta dagli appellanti incidentali (
[...]
e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
10 che impugnano la loro condanna diretta nei confronti dei congiunti di Per_9
per le rispettive quote di coassicurazione, in solido con la
[...] Parte_1 anziché tenere indenne la loro assicurata dalla condanna risarcitoria, ciascuna per la propria quota.
Il riesame della responsabilità della struttura privata, alla luce delle censure mosse agli argomenti del primo giudice dal primo motivo dell'appello principale, richiede un preliminare chiarimento sugli elementi costitutivi e sull'onere probatorio.
Il giudice di primo grado ha rettamente inquadrato la responsabilità della struttura privata nell'ambito contrattuale e, nel caso concreto, ha rilevato i seguenti elementi costitutivi: l'inadempimento dell'obbligo della struttura sanitaria, nella fase post-operatoria, di arrestare l'emorragia interna del paziente mediante un intervento di laparotomia esplorativa d'urgenza; la relazione di causalità materiale dell'inadempimento con l'evento di danno (la morte del paziente), nel senso che, se i sanitari della casa di cura avessero diligentemente adempiuto all'obbligo, probabilmente (secondo il criterio di valutazione del “più probabile che non”)
l'evento morte non si sarebbe verificato (secondo la teoria della condizione necessaria o condicio sine qua non e della cosiddetta causalità adeguata, o teoria della regolarità causale).
Questi elementi strutturali non sono contrastati dalla casa di cura appellante, la quale non nega l'emorragia interna, né che l'emorragia sia la causa della morte, né che un nuovo intervento chirurgico (di apposizione dei punti emostatici sui fori dei trocars) avrebbe fermato l'emorragia e, perciò, impedito la morte. Non contesta, in sostanza, l'inadempimento dell'obbligo di eseguire la prestazione sanitaria che avrebbe salvato la vita del paziente, ma sostiene che l'omissione dell'obbligo non è dipeso da negligenza dei suoi sanitari, bensì da causa non imputabile (c.d. fortuito), poiché dagli esami svolti e dallo screening diagnostico non risultava alcuna evidenza di un'emorragia interna.
Da ciò si desume che, sussistendo gli elementi strutturali oggettivi della responsabilità contrattuale (l'inadempimento dell'obbligo della struttura sanitaria di eseguire l'intervento post-operatorio diretto a fermare l'emorragia interna e la sua relazione di causalità con la morte del paziente), il nodo critico su cui condurre il riesame in appello attiene all'elemento strutturale della colpa che, nell'ambito della responsabilità contrattuale, si presume. È, infatti, onere della struttura sanitaria dimostrare, per esimersi da responsabilità, che nessun rimprovero di scarsa
11 diligenza o di imperizia può essere mosso ai suoi sanitari, avendo impiegato, in quelle circostanze, lo sforzo diligente richiesto dalla natura della prestazione.
Rileva, non l'atteggiamento psichico, ma l'obiettiva deviazione dagli standard normativi di condotta.
Ciò significa che, facendo applicazione dei criteri che regolano la distribuzione dell'onere probatorio nell'ambito della responsabilità contrattuale, deve ritenersi sussistente la colpa della casa di cura, non solo se si accerti, attraverso la consulenza tecnica, che l'emorragia poteva essere rilevata attraverso gli esami clinici, strumentali e di laboratorio richiesti in tale situazione secondo la scienza medica, ma anche se non sia provato che l'emorragia poteva essere diagnosticata e, tuttavia, la struttura sanitaria non assolva all'onere di provare che i propri sanitari hanno impiegato lo sforzo diligente richiesto per escludere una prevedibile emorragia. In altri termini, spetta alla casa di cura (debitrice) dimostrare che i suoi sanitari non sono intervenuti per fermare l'emorragia, non per negligenza nella diagnosi della complicanza insorta nel post-operatorio, ma perché l'emorragia non è stata rilevata dagli esami eseguiti e non poteva essere rilevata in base agli esami che, secondo la scienza medica, doveva essere effettuati per poterla escludere (c.d. fortuito).
Fatta questa essenziale premessa, che focalizza la questione controversa, occorre verificare, con l'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio e dei rilievi di parte, quali esami sono stati eseguiti, se questi evidenziavano un'emorragia interna (con conseguente colpa per errore diagnostico nell'interpretazione dei dati forniti dagli esami) e se sono stati omessi esami che, secondo la scienza medica, potevano e dovevano essere compiuti in presenza delle rilevate condizioni di instabilità del paziente e che avrebbero probabilmente evidenziato l'emorragia interna (con conseguente colpa per omissione diagnostica).
Dalla consulenza tecnica d'ufficio si evince che il 30 ottobre (giorno successivo all'intervento chirurgico del 29 ottobre) furono eseguiti esami di laboratorio: alle ore 09.52 l'emoglobina mostrava un valore di 13,8 g/dl e l'HCT di 37,7%; già alle ore 13.57 gli esami mostravano un evidente e progressivo calo della emoglobina nell'ordine di oltre 4 gr (10,3 g/dl) e del HCT (29,8) rispetto ai dati dell'emocromo al ricovero (14,7 g/dl e 42,3 HCT). Sostengono i consulenti che la perdita ematica di ulteriori 3,5 grammi di emoglobina (valutabile in circa 700/1000 ml di sangue) avrebbe dovuto allarmare i medici e programmare una eco addome e/o una TAC addome urgente.
12 La mattina del giorno dopo (31 ottobre) furono eseguiti due emocromi di controllo, alle ore 10.21 (8,3 g/dl, HCT 24,1%) e alle ore 11.56 (7,8 g/dl, HCT
22,4%), che mostrarono un ulteriore calo di circa 2,5 grammi di HGB ovvero 7,5
g/dl. Venne eseguita una prima trasfusione (una sacca di emazie concentrate alle ore
17.35) e, visti i valori dell'emocromo eseguito alle ore 18.02 che confermavano la persistenza di perdite ematiche (HGB 7,5 g/dl, HCT 21,9 %), una seconda trasfusione alle ore 19.30 (altre due sacche di emazie concentrate). Alle ore 21.11
l'emocromo mostrava una ripresa dei dati (HGB 9,9 g/dl, HCT 28,4%,), pur persistendo una grave ipotensione arteriosa (70/50 mmHg). Si decise di eseguire una TAC addome, che confermò quanto già emergeva dalle indagini di laboratorio, cioè la presenza di grossa raccolta ematica intraperitoneale lungo la doccia parietocolica di sinistra, pelvica e scavo del CP_15
Alle ore 21.30 fu eseguita una consulenza chirurgica che, presa visione della TC addome senza MDC che evidenziava una raccolta ematica nella parte inferiore della doccia parietocolica sinistra e nella pelvi circa 600 cc, formulò la seguente valutazione medica: “l'anemia appare parzialmente corretta dopo trasfusione eseguite ed il paziente appare emodinamicamente instabile per cui si giudica inopportuno procedere ad intervento chirurgico di laparotomia esplorativa si proceda con monitoraggio dell'emocromo e successivo controllo Tac delle raccolte”.
Alle ore 01.20 del 1° novembre, il paziente, viste le condizioni cliniche ed il perdurare dello stato di shock acuto ipovolemico, venne trasferito all'ospedale San
Luca di Vallo della Lucania, con diagnosi di dimissione “shock cardiocircolatorio, ipovolemico in soggetto operato di colecistectomia videolaparoscopica cardiopatia ipertensiva diabete mellito tipo 2 dislipidemia tipo misto”.
Da questa ricostruzione fattuale emerge l'infondatezza delle censure svolte dall'appellante, diretta a contrastare la sussistenza della colpa rispetto all'inadempimento dell'obbligo di eseguire l'intervento di laparotomia che, arrestando l'emorragia interna, avrebbe molto probabilmente salvato il paziente. La tesi dell'appellante, secondo cui l'omissione della prestazione sanitaria che avrebbe evitato la morte è scusabile in ragione della non rilevabilità dell'emorragia interna, non ha fondamento. Al contrario, le evidenze degli esami di laboratorio dimostrano che l'emorragia era già evidenziata dagli esami di laboratorio e strumentali e che l'inadempimento dell'obbligo di arrestarla è dipeso da ripetuti errori nel posto- operatorio.
13 In ordine temporale, un primo errore diagnostico consiste in una errata lettura dei risultati degli esami di laboratorio che, già alle ore 13.57 del 30 ottobre, mostravano un allarmante calo progressivo dell'emoglobina, di oltre 4 gr, incompatibile con perdite intraoperatorie post colecistectomia. Un secondo errore è omissivo e consiste nel non aver programmato, nonostante questi valori dell'emocromo, una eco addome e/o una TAC addome urgente, onde verificare le cause del calo dell'emoglobina. L'erronea interpretazione dei risultati degli esami di laboratorio è proseguita il giorno successivo (31 ottobre), allorquando i nuovi emocromi di controllo mostravano un ulteriore calo di emoglobina (7,5 g/dl). A causa dell'errore diagnostico (non aver compreso che gli esami evidenziavano una emorragia interna) si pensò di sopperire alla perdita ematica con tre trasfusioni di sangue, senza arrestare l'emorragia in atto.
Altro e ancor più grave errore diagnostico venne commesso dal chirurgo dopo che la TAC addome, eseguita insieme ad un nuovo emocromo alle ore 21.11, confermò quanto già era emerso dalle indagini di laboratorio, cioè la presenza di grossa raccolta ematica intraperitoneale lungo la doccia parietocolica di sinistra, pelvica e scavo del Douglas.
La consulenza chirurgica delle ore 21.30 che, nonostante le evidenze della TC addome, ritenne “inopportuno procedere ad intervento chirurgico di laparotomia esplorativa” e scelse di proseguire “con monitoraggio dell'emocromo e successivo controllo Tac delle raccolte”, è stata valutata dai consulenti tecnici d'ufficio incomprensibile e ingiustificabile (“incomprensibilmente escludeva l'ipotesi di una laparotomia esplorativa d'urgenza?!, adducendo come motivazione il miglioramento dell'emocromo, e come controindicazione l'instabilità emodinamica”). Questa loro valutazione è avversata dal parere del dott. Per_10 prodotto dall'appellante, secondo cui la TC addome non dimostrò un
[...] sanguinamento attivo, “per cui il chirurgo che effettuò la consulenza, alla luce anche dei dati clinici di risalita dei valori di emoglobina a 9.9 e di instabilità delle condizioni generali del paziente, non ritenne opportuno effettuare un trattamento chirurgico”. Il parere medico, che non è stato sottoposto ai consulenti d'ufficio sotto forma di rilievi e contestazioni alla relazione peritale trasmessa prima del deposito, trattandosi di un documento prodotto solo in appello, suppone come inesistente un dato clinico diagnostico (il sanguinamento interno) che risultava, invece, già evidente dalle informazioni provenienti dagli esami emocromo precedenti alle emotrasfusioni (il costante calo di emoglobina) e dalla TC addome
14 (la raccolta ematica nella parte inferiore della doccia parietocolica sinistra). La Per_1 valutazione del dott. secondo cui “il quadro clinico sicuramente non era chiaro, in senso emorragico” e, dopo le emotrasfusioni, “il paziente presentò una importante risalita dell'emoglobina, che fu segno di stabilizzazione della fonte emorragica” contrasta con quanto condivisibilmente evidenziato dai consulenti d'ufficio, a parere dei quali l'errore del chirurgo fu quello di non aver considerato che il miglioramento del quadro clinico non escludeva affatto l'emorragia in atto, essendo dovuto alla trasfusione delle tre sacche di emazie concentrate. Per i consulenti d'ufficio, nella consulenza chirurgica delle ore 21,30 si ravvisano “due gravi errori di valutazione: 1) valutare in difetto la perdita ematica intra addominale (600 cc peraltro comunque allarmante), 2) ritenere il recupero dell'emoglobina correlato alle trasfusioni, un fattore determinante e confortante tale da rinviare la laparotomia esplorativa. Ribadiamo che le emotrasfusioni correggono la ipossia tissutale ma nulla possono sul progredire dello shock ipovolemico se non viene arrestata la fonte emorragica!”. Per cui “la finestra clinica di miglioramento non viene colta come opportunità, ma erroneamente come controindicazione chirurgica determinando nelle ore successive il precipitare degli eventi clinici”. “Tale scelta astensionistica - concludono i consulenti - con criterio di alta probabilità ha determinato la progressiva comparsa dello shock ipovolemico
e della insufficienza multiorgano, che imporranno il trasferimento in altra struttura dotata di terapia intensiva e rianimatoria”. Il paziente, infatti, giunse al P.S. dell'ospedale San Luca e, quindi, al reparto di rianimazione “in condizioni di avanzato shock ipovolemico con sensorio obnubilato (modesta reazione spontanea)”. Per_1 Il parere del dott. trasfuso nel primo motivo di appello, contrasta anche con quanto constatato dai sanitari dell'ospedale di Vallo della Lucania che il 2 novembre eseguirono l'intervento (ormai tardivo) di laparotomia sottocostale. Nel descrivere l'intervento, rilevarono un “referto di emoperitoneo imponente con un litro e mezzo di sangue e numerosi coaguli”, osservarono che “il sanguinamento proviene dai fori dei trocars in para rettale sinistra e destra” e procedettero “ad emostasi mediante punti trasfissi della parete su fori dei trocars”. D'altronde, lo stesso appellante non nega l'esistenza dell'emorragia interna, anche se esclude, Per_1 sulla scorta del parere del dott. la lesione delle arterie epigastriche (che determina un sanguinamento attivo arterioso e quindi una emorragia che non si arresta nel corso delle ore), poiché l'intervento laparotomico non trovò una reale ed
15 unica fonte di sanguinamento attivo e l'emostasi fu effettuata nelle zone delle ferite dei trocars, ma anche dell'epiploon e del letto epatico. Ritiene, piuttosto, che si sia trattato di un problema di coagulazione diffuso del paziente stesso (coagulopatia) che ha determinato emorragie in più punti del cavo peritoneale.
Su questo punto, i consulenti d'ufficio hanno ricostruito la lesione che causato l'emorragia interna in base ai dati forniti dalla laparotomia esplorativa eseguita all'ospedale San Luca, che ha verificato la presenza di oltre 1 litro di sangue e coaguli in addome, ha rilevato le fonti emorragiche e ha effettuato l'emostasi delle stesse. Si tratta della lesione di alcuni vasi dovuta all'introduzione dei trocars operativi (pararettale dx e sin), “con alta probabilità si tratta o della arteria epigastrica inferiore che origina dall'arteria iliaca esterna e decorre sotto il m. retto ed al di sopra del peritoneo, o meno probabilmente visto l'emoperitoneo, della epigastrica superficiale che origina dall'a. femorale in prossimità dell'anello inguinale e decorre medialmente sulla parete anteriore del m. retto medialmente verso la linea mediana o di loro rami collaterali”. Hanno evidenziato che “il sanguinamento può presentarsi come un ematoma diffuso all'interno della parete addominale o come emorragia profusa nella cavità peritoneale (l'a. epigastrica inferiore determina un'emorragia sotto o intraperitoneale, i vasi epigastrici superficiali determinano un'emorragia intramuscolare o sottocutanea). A volte, il sanguinamento dalla sede di inserzione del trocar può essere tamponato dal trocar stesso, come verosimilmente è avvenuto nel caso in esame, e sembra minimo durante l'intervento chirurgico, ma può presentarsi in maniera importante durante la fase post-operatoria alla estrazione dei trocars”.
Le evidenze della colpa medica sono state così sintetizzate dai consulenti: “in definitiva appare censurabile la condotta nel post operatorio dei sanitari che ebbero in cura il Sig. presso la che sottovalutano, per Per_3 Controparte_14 oltre 8 ore, la perdita ematica evidente ai dati di laboratorio, non programmando una eco o una TAC urgente per valutare il quadro addominale e la gravità dell'emoperitoneo. Ancor più censurabile appare la scelta tattica di soprassedere ad un reintervento chirurgico a scopo emostatico da parte degli stessi sanitari che avevano tutti gli elementi sia tecnici, sia laboratoristici che strumentali per la diagnosi di emorragia post operatoria la cui severità imponeva un reintervento correttivo che invece fu omesso. Nella decisione di non intervenire i chirurghi non hanno affrontato il fondamentale problema dell'instabilità emodinamica, irrisolvibile senza arrestare le fonti emorragiche. I sanitari, invece procedettero al
16 trasferimento presso l' San Luca, dove il paziente giunse in gravi CP_16 condizioni e questi ultimi posero in essere tutta la rianimazione che il caso richiedeva oltre all'intervento correttivo ( effettuato solo in data 02/11/2009 alle ore 14,30, risultato di facile esecuzione consistendo nella sola applicazione di punti emostatici sulle fonti emorragiche ma effettuato in paziente gravissimo con rischio anestesiologico ASA 4), che purtroppo dette esito infausto in ragione delle severe condizioni in cui il paziente era giunto. Nessuna censura per i sanitari dell'Ospedale S. Luca”. “Una tempestiva emostasi, con alta probabilità e comunque secondo il concetto del più probabile avrebbe consentito di prevenire la comparsa dello shock e della MODS evitando l'exitus del soggetto”.
In definitiva, nonostante le evidenze degli esami di laboratorio, che denotavano un costante calo di emoglobina recuperato solo dalle trasfusioni di sangue, e della
TC addome, che evidenziava la raccolta ematica nella parte inferiore della doccia parietocolica sinistra, i sanitari della casa di cura non arrestarono il sanguinamento interno dovuto alla lesione di vasi causata dalle manovre dei trocars, omettendo di eseguire il necessario intervento di emostasi in laparotomia. Risulta, perciò, confermato che l'inadempimento dell'obbligo di eseguire tale prestazione sanitaria, che molto probabilmente avrebbe arrestato l'emorragia interna e impedito la morte, non è dovuto a causa non imputabile (art. 1218 c.c.), ma ad evidenti negligenze dei sanitari della struttura privata nella valutazione dei segni dell'emorragia. Di qui l'infondatezza del primo motivo di appello.
Il secondo motivo di impugnazione, con il quale la casa di cura obietta all'inefficacia della pattuizione integrativa di aumento del massimale (da un milione a cinque milioni di euro), è privo di interesse, dal momento che il totale del danno liquidato nella sentenza di primo grado, garantito pro quota dagli assicuratori della casa di cura, è inferiore al massimale di un milione di euro e che i congiunti di non hanno proposto alcun appello incidentale diretto ad ottenere Persona_11 un risarcimento maggiore.
Quanto al terzo motivo, il giudice di primo grado ha liquidato il danno iure proprio in base alla tabella elaborata dal Tribunale di Milano del 2022, aggiornata al 2024, che segue il criterio dei punti in funzione di cinque parametri: quattro di natura oggettiva (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due e sopravvivenza di altri congiunti) ed il quinto di natura soggettiva
(qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta), tutti riguardanti sia gli aspetti morali che dinamico relazionali.
17 Facendo applicazione della tabella di Milano 2024, il danno non patrimoniale patito da per la perdita del coniuge deve essere liquidato con i Persona_1 seguenti punteggi: 12 punti per l'età della vittima primaria (73 anni); 16 punti per l'età della vittima secondaria (63 anni); 16 punti per la convivenza;
12 punti per la sopravvivenza di altri due congiunti del nucleo familiare primario del de cuius;
15 punti per la qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta, per un totale di 71 punti e una liquidazione pari ad € 277.681 (n. 71 punti x € 3.911,00). Il danno non patrimoniale patito da per la perdita del genitore Controparte_4 deve essere liquidato con i seguenti punteggi: 12 punti per l'età della vittima primaria;
22 punti per l'età delle vittime secondarie (39 anni); 0 punti per la convivenza;
12 punti per la sopravvivenza di altri due congiunti del nucleo familiare primario del de cuius;
15 punti per la qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta, per un totale di 61 punti e una liquidazione pari ad € 238.571,00
(n. 61 punti x € 3.911,00). Il danno non patrimoniale patito da per la Controparte_5 perdita del genitore deve essere liquidato con i seguenti punteggi: 12 punti per l'età della vittima primaria;
20 punti per l'età delle vittime secondarie (42 anni); 0 punti per la convivenza;
12 punti per la sopravvivenza di altri due congiunti del nucleo familiare primario del de cuius;
15 punti per la qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta, per un totale di 59 punti e una liquidazione pari ad €
230.749 (n. 59 punti x € 3.911,00).
Gli importi corrispondono esattamente a quelli liquidati nella sentenza di primo grado, che considera la liquidazione media di 15 punti (rispetto ad un massimo di
30 punti) per la qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta
(l'unico parametro variabile, mentre gli altri hanno un punteggio fisso in relazione all'età, alla convivenza e al nucleo familiare). Il valore medio della qualità ed intensità della specifica relazione affettiva della moglie e delle figlie con la vittima primaria si presume e non richiede, come invece il valore superiore fino al massimo, una specifica prova della maggiore intensità desumibile dalle circostanze indicate nella tabella (frequentazioni, condivisioni di momenti di vita, assistenza sanitaria e domestica, agonia, penosità e durata superiori alla media). Di qui l'infondatezza anche del terzo motivo.
L'appello principale proposto dalla Parte_1 deve essere, perciò, rigettato.
È, invece, fondato l'appello incidentale delle società di assicurazione, che si dolgono della condanna di pagamento diretto ai danneggiati.
18 Salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge (come per l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti), in generale l'assicurazione di responsabilità civile non attribuisce al danneggiato un'azione risarcitoria diretta nei confronti dell'assicuratore. Nell'ambito della responsabilità medica, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private e all'esercente la professione sanitaria è stata introdotta solo in epoca successiva all'inizio del processo (nel 2011), ossia dall'art. 12 della legge 8 marzo 2017, n. 24, che non è retroattivo.
La condanna diretta degli assicuratori della responsabilità civile non può fondarsi neppure nella loro chiamata in causa da parte dell'assicurato danneggiante (la casa di cura). Trattandosi di una chiamata in garanzia “impropria” (in rivalsa o in manleva) e non per comunanza di causa ex art. 106 c.p.c. (c.d. laudatio auctoris), la stessa non consente l'estensione automatica della domanda dell'attore verso il terzo assicuratore del convenuto danneggiante, che presuppone l'unicità del rapporto dedotto in giudizio (Cass., 7.11.2023, n. 30952; Cass., 1.6.2021, n. 15232; Cass.,
15.1.2020, n. 516). Nella chiamata in garanzia delle società di assicurazione viene dedotto in giudizio un rapporto (la loro obbligazione, che ha fonte nel contratto di assicurazione, di tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze della sua responsabilità) distinto e autonomo dal rapporto dedotto dalle attrici danneggiate
(l'obbligazione di risarcimento dei danni per inadempimento dell'obbligazione contrattuale di assistenza sanitaria).
D'altronde, nell'atto di citazione di primo grado le attrici avevano agito esclusivamente nei confronti della Parte_1 senza proporre alcuna domanda diretta nei confronti degli assicuratori della convenuta. Né una domanda di risarcimento diretto è stata proposta in primo grado dalla casa di cura che, chiamando in causa le sue società di assicurazione, non ha chiesto la condanna delle assicuratici al pagamento diretto in favore delle attrici, ma la condanna pro quota “a rivalere quanto la Parte_1 Parte_1 dovesse essere condannata a pagare alle signore e
[...] Persona_1 CP_4
per l'eventuale accoglimento della domanda da queste promosse”. Sotto
[...] tale aspetto la sentenza di primo grado, oltre che contenere un errore di diritto, incorre anche in un vizio di extrapetizione.
Le società di assicurazione sono, perciò, obbligate (non a risarcire direttamente le attrici danneggiate, ma) a tenere indenne il loro assicurato (la
[...]
[...]
[...] [
, ciascuna pro quota, di quanto questi deve corrispondere Controparte_17 in forza della sua condanna al risarcimento dei danni. Alla riforma in parte qua della sentenza di primo grado non segue la condanna delle danneggiate alla restituzione degli importi già versati dalle società di assicurazione, trattandosi di una modalità di adempimento dell'obbligazione di tenere indenne l'assicurato già eseguita mediante pagamento diretto alle danneggiate, anziché con l'anticipazione o il rimborso alla casa di cura assicurata delle somme occorrenti per pagare le danneggiate.
Il rigetto dell'appello principale, con conseguente conferma della condanna della nei confronti delle danneggiate, Parte_1 mantiene in vita anche la sua condanna al rimborso (totale in favore di Per_1
e e parziale in favore di ) delle spese
[...] Controparte_4 Controparte_5 processuali sostenute dalle attrici, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento delle spese di secondo grado tra l'appellante principale e le danneggiate, che tiene conto anche del procedimento incidentale ex art. 351, comma 2, c.p.c., segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c, con conseguente condanna dell'appellante principale al rimborso degli onorari di difesa in favore di CP_4
e , che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei
[...] Controparte_5 parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147
(valore corrispondente all'importo liquidato in loro favore).
Stante l'accoglimento dell'appello incidentale, e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle loro spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). L'esito finale (la condanna delle assicurazioni a tenere indenne la casa di cura assicurata di quanto dovrà corrispondere ai danneggiati) esclude che Controparte_1 [...]
e possano essere tenute a Controparte_2 Controparte_3 rimborsare, in solido con la casa di cura, le spese processuali di primo grado in favore delle attrici ed implica la condanna delle medesime a rimborsare le spese processuali di primo grado (i soli onorari) in favore della sua assicurata, nella medesima misura liquidata a carico della sua assicurata. Le spese di secondo grado devono essere, invece, interamente compensate tra la casa di cura e i suoi assicuratori, dato che, come già rilevato, la casa di cura, chiamando in causa le sue
20 società di assicurazione, non ha chiesto la loro condanna al pagamento diretto in favore delle attrici, ma la condanna a tenerla indenne.
Resta fermo il regolamento delle spese processuali di primo grado tra
[...]
e i Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 suoi chiamati in causa (i medici , , Controparte_8 Controparte_9 Parte_1
e ) e i chiamati in causa dai suoi chiamati in causa
[...] CP_10 CP_7
(le assicurazioni dei medici, HDI Italia Assicurazioni, Controparte_1
e . Controparte_6 Parte_2
Le spese processuali sostenute in appello da e dalle società di CP_7 assicurazione dei medici ( Controparte_6 Parte_2
e HDI Italia Assicurazioni s.p.a.) non possono essere rimborsate, né
[...] dall'appellante principale, né dalle appellanti incidentali. La casa di cura, che non aveva instaurato alcun rapporto processuale con il dott. e con le società di CP_7 assicurazioni dei medici, chiamate in causa solo dai medici assicurati, li ha citati in appello ai soli fini della litis denutiatio, stante la scindibilità, ex art. 332 c.p.c., della loro chiamata in garanzia rispetto alla causa risarcitoria proposta dalle danneggiate.
Pertanto, il principio di soccombenza, che pone a carico della casa di cura le spese sostenute dalla parte vittoriosa, vale solo in favore delle danneggiate, non nei confronti delle parti citate solo per la litis denuntiatio. Allo stesso modo, non vi è alcuna soccombenza nei loro confronti neppure da parte delle appellanti incidentali, le quali non hanno impugnato il rigetto della loro domanda di manleva proposta nei confronti dei medici e, dunque, non hanno rimesso in discussione, né la responsabilità del dott. , né la garanzia assicurativa dei medici. Di qui la CP_7 compensazione per intero delle loro spese processuali di secondo grado.
Il rigetto integrale dell'impugnazione principale comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1388/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello principale della Parte_1
2. condanna la al rimborso delle spese Parte_1 processuali del grado di appello in favore di e Controparte_4 CP_5
, che liquida, per ciascuna, in € 8.000,00 per onorari di difesa, oltre il
[...]
21 rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge;
3. accoglie l'appello incidentale di Controparte_1 Controparte_2
e e, per l'effetto, in parziale riforma della
[...] Controparte_3 sentenza di primo grado:
a. dichiara che (nella misura del 30%), Controparte_1 [...]
(nella misura del 10%) e Controparte_2 Controparte_3
(nella misura del 20%) hanno l'obbligo, ciascuna per la sua quota, di tenere indenne la di quanto Pt_1 Parte_1 questa deve corrispondere alle congiunte di in forza Persona_3 della sua condanna in primo grado al risarcimento dei danni, detratta la somma complessiva di € 10.000,00 a titolo di franchigia;
b. condanna e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al rimborso delle spese Controparte_3 processuali di primo grado in favore della Parte_1
che liquida in € 14.103,00 per onorari di difesa, oltre il
[...] rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge;
4. compensa interamente le spese processuali di secondo grado tra l'appellante principale e le appellanti Parte_1 incidentali e Controparte_1 Controparte_2 [...]
; Controparte_3
5. compensa interamente le spese processuali di secondo grado nei confronti di
, e HDI CP_7 Controparte_6 Parte_2
Italia Assicurazioni;
6. conferma per il resto la sentenza di primo grado.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 04/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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