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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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7 aprile 2010
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15 settembre 2020
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Art. 2492.
(Bilancio finale di liquidazione).
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, e' depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio puo' proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.
((Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese))
I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti. ((Un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo e' trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione))
(Bilancio finale di liquidazione).
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, e' depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio puo' proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.
((Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese))
I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti. ((Un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo e' trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione))
Commentari • 69
- 1. legittimazione processuale attiva società estintaStefano Taddeucci · https://www.filodiritto.com/ · 30 giugno 2024 · 280.94843
[…] la domanda è: la cancellazione dal registro imprese configura una rinuncia tacita della società all'azione giudiziale avente ad oggetto credito da questa vantato? A norma dell'art. 2495 c.c., la società viene cancellata dal registro imprese una volta che il bilancio finale di liquidazione sia stato approvato, e tale bilancio, ex art. 2492 c.c., viene redatto dopo che i creditori sociali siano stati soddisfatti. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 337
- 1. Trib. Roma, sentenza 07/02/2022, n. 1969Provvedimento: […] a) privo della relazione dei sindaci prescritta dall'art. 2492 cod. civ.; […] “Azione di nullità e annullamento del bilancio finale di liquidazione ex art. 2492 c.c. con richiesta di sospensione cautelare”. […] L'assemblea si era tenuta in assenza del liquidatore e con la presenza del Collegio sindacale, che aveva informato i soci “che non è stata richiesta dal liquidatore la relazione dell'organo di controllo come previsto dal comma 2 dell'art. 2492 cc, e pertanto detto bilancio è illegittimo”, […] Come questo ufficio ha già statuito, anche se non si ignora l'indirizzo dottrinario “secondo cui il reclamo ex artt. 2311 e 2492 c.c. darebbe luogo ad un'azione di rendiconto, […]Leggi di più...
- intervento adesivo autonomo·
- art. 2492 c.c.·
- compensazione spese processuali·
- reclamo al bilancio finale di liquidazione·
- cessazione materia del contendere·
- legittimazione passiva·
- nullità bilancio·
- principio di ragione più liquida·
- annullamento bilancio