Cass. civ., sez. III, sentenza 17/09/1981, n. 5154
CASS
Sentenza 17 settembre 1981

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il terzo creditore legittimato ad esercitare l'Azione di simulazione non è soltanto colui il cui credito sia liquido ed esigibile, ma anche il titolare di un credito ancora illiquido e non esigibile, giacché anche questi ha interesse a prevenire il danno che potrebbe derivargli dall'atto simulato, al momento in cui il credito si rendesse esigibile. (nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la suprema Corte ha reputato esatta la decisione del giudice del merito il quale aveva affermata la legittimazione a proporre l'Azione di simulazione da parte del terzo, titolare di un credito del quale era sottoposta a condizione l'entità e non la esistenza). ( V. 4452/76, mass. N. 383175; ( Conf. 2433/72, mass. N. 359886, sulla prima parte).*

Sussiste il pregiudizio del terzo creditore del simulato alienante, necessario per l'esperibilità dell'Azione di simulazione a norma dell'art. 1416 cod. civ., qualora, a seguito dell'atto simulato, si verifichi una diminuzione qualitativa e quantitativa nel patrimonio del debitore, tale da rendere, in rapporto all'ammontare del credito, l'adempimento più incerto, più difficile o, comunque, più oneroso. In ordine ai suddetti momenti, la valutazione della prova - generalmente congetturale, presuntiva ed indiziaria - è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in Sede di legittimità se sorretto da adeguata e congrua motivazione. ( Conf. 2257/78, mass. N. 391659, sulla prima parte; ( Conf. 135/73, mass. N. 361895; ( Conf. 1027/71, mass. N. 351026, sulla seconda parte).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/09/1981, n. 5154
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5154
    Data del deposito : 17 settembre 1981

    Testo completo