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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 14/01/2026, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 516/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
IO AS, OR
RICCARDI GIUSEPPE, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6128/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190127524225000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200012703875000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210085192005000 IRPEF-ALTRO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230074301057000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230128757817000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17907/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA delle ENTRATE – Direzione Provinciale 2 di NAPOLI , le cartelle 1) N. 071/2019/01275242/25/000 2) N.
071/2020/00127038/75/000 3) N. 071/2021/00851920/05/000 4) N. 071/2023/00743010/57/000 5) N.
071/2023/01287578/17/000.
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: 1) le cartelle esattoriali poste a fondamento della intimazione di pagamento non sono mai state notificate;
2) intervenuta prescrizione / decadenza credito preteso.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: « 1) accertare e dichiarare la Nullità / Inefficacia della cartella esattoriale 1) N. 071/2019/01275242/25/000 2) N. 071/2020/00127038/75/000 3) N.
071/2021/00851920/05/000 4) N. 071/2023/00743010/57/000 5) N. 071/2023/01287578/17/000 oggetto di impugnazione del presente procedimento, in quanto mai ritualmente notificate alla sig.ra Ricorrente_1. 4 2) dichiarare la prescrizione / decadenza del credito;
3) dichiarare che Nulla è dovuto dalla sig.ra Ricorrente_1
alla Agenzia delle Entrate - IS, relativamente credito preteso con le cartelle contestate
4) condannare la Agenzia delle Entrate - IS al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore costituito. ».
Si è costituita ADER, la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza dell'avverso ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «1) Accertare e dichiarare l'avverso ricorso infondato per come formulato nei confronti di Agenzia delle Entrate IS e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
2) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della IS, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese. Con riserva di ogni ulteriore produzione e deduzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa».
Si è costituita la DP Napoli 2, la quale a sua volta deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza dell'avverso ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «chiede a codesta onorevole
Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio».
All'esito dell'odierna udienza di discussione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato conformemente alla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Tanto precisato, il ricorso è infondato.
Ed invero, la parte resistente ha comprovato la rituale notifica delle cartelle producendo le relate sicché, in assenza di rituale contestazione tramite motivi aggiunti, va affermata la definitività delle pretese tributarie.
Per l'effetto, non è possibile scrutinare in questa sede censure che andavano tempestivamente articolate avverso gli atti presupposti richiamati nell'intimazione di pagamento. Al riguardo giova rammentare infatti che, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992, l'atto consequenziale impositivo è impugnabile solo per vizi propri a meno che non si dimostri l'omessa notifica degli atti presupposti autonomamente impugnabili che potranno essere impugnati unitamente al primo.
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro
1500,00 per ciascuna parte resistente, oltre rimborso spese generali al 15% ed oneri di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli il 21 ottobre 2025.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
IO AS, OR
RICCARDI GIUSEPPE, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6128/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190127524225000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200012703875000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210085192005000 IRPEF-ALTRO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230074301057000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230128757817000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17907/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA delle ENTRATE – Direzione Provinciale 2 di NAPOLI , le cartelle 1) N. 071/2019/01275242/25/000 2) N.
071/2020/00127038/75/000 3) N. 071/2021/00851920/05/000 4) N. 071/2023/00743010/57/000 5) N.
071/2023/01287578/17/000.
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: 1) le cartelle esattoriali poste a fondamento della intimazione di pagamento non sono mai state notificate;
2) intervenuta prescrizione / decadenza credito preteso.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: « 1) accertare e dichiarare la Nullità / Inefficacia della cartella esattoriale 1) N. 071/2019/01275242/25/000 2) N. 071/2020/00127038/75/000 3) N.
071/2021/00851920/05/000 4) N. 071/2023/00743010/57/000 5) N. 071/2023/01287578/17/000 oggetto di impugnazione del presente procedimento, in quanto mai ritualmente notificate alla sig.ra Ricorrente_1. 4 2) dichiarare la prescrizione / decadenza del credito;
3) dichiarare che Nulla è dovuto dalla sig.ra Ricorrente_1
alla Agenzia delle Entrate - IS, relativamente credito preteso con le cartelle contestate
4) condannare la Agenzia delle Entrate - IS al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore costituito. ».
Si è costituita ADER, la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza dell'avverso ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «1) Accertare e dichiarare l'avverso ricorso infondato per come formulato nei confronti di Agenzia delle Entrate IS e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
2) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della IS, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese. Con riserva di ogni ulteriore produzione e deduzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa».
Si è costituita la DP Napoli 2, la quale a sua volta deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza dell'avverso ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «chiede a codesta onorevole
Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio».
All'esito dell'odierna udienza di discussione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato conformemente alla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Tanto precisato, il ricorso è infondato.
Ed invero, la parte resistente ha comprovato la rituale notifica delle cartelle producendo le relate sicché, in assenza di rituale contestazione tramite motivi aggiunti, va affermata la definitività delle pretese tributarie.
Per l'effetto, non è possibile scrutinare in questa sede censure che andavano tempestivamente articolate avverso gli atti presupposti richiamati nell'intimazione di pagamento. Al riguardo giova rammentare infatti che, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992, l'atto consequenziale impositivo è impugnabile solo per vizi propri a meno che non si dimostri l'omessa notifica degli atti presupposti autonomamente impugnabili che potranno essere impugnati unitamente al primo.
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro
1500,00 per ciascuna parte resistente, oltre rimborso spese generali al 15% ed oneri di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli il 21 ottobre 2025.