Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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17 luglio 2012
17 luglio 2012
Art. 2376.
(Assemblee speciali).
Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.
((Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nella relativa assemblea e' disciplinata dalle leggi speciali.)) (207))
-------------- AGGIORNAMENTO (207)
Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013."
(Assemblee speciali).
Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.
((Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nella relativa assemblea e' disciplinata dalle leggi speciali.)) (207))
-------------- AGGIORNAMENTO (207)
Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013."
Commentari • 52
- 1. massima Notariato MilanoDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 13 luglio 2023 · 279.16147
[…] La Massima 207 sottolinea che, nel caso di presenza di diverse categorie di azioni o quote, la decisione di aumentare il capitale sociale emettendo un numero di nuove azioni o quote non proporzionale rispetto alle categorie esistenti non costituisce di per sé un pregiudizio per i diritti delle singole categorie di azioni o quote, ai fini dell'approvazione da parte dell'assemblea speciale come previsto dall'articolo 2376 del codice civile. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 62
- 1. Trib. Bologna, sentenza 28/05/2021, n. 1358Provvedimento: […] 2. Nelle memorie conclusionali gli attori non ripropongono i motivi di invalidità che erano stati sviluppati in citazione e poi nel corso del processo. Deve quindi presumersi che tali motivi siano stati abbandonati, in coerenza peraltro con l'esito del processo sulla risoluzione dei rapporti di assegnazione, che ha accertato la natura locatizia degli stessi e quindi l'inesistenza di un'abusiva trasformazione di diritti reali sugli immobili in diritti personali di godimento. 3. Nelle memorie conclusionali gli attori eccepiscono invece l'invalidità della delibera per violazione dell'art. 2376 c.c. e l'inesistenza della delibera stessa. Secondo gli attori, che richiamano puntualmente la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 5772/1991):Leggi di più...
- impugnazione delibera assembleare·
- mediazione obbligatoria·
- art. 2376 c.c.·
- diritto reale di abitazione·
- assemblea speciale·
- spese processuali·
- annullabilità delibera·
- decadenza dal diritto di impugnazione·
- giudicato implicito·
- diritto personale di godimento