Sentenza 28 luglio 1967
Massime • 4
Puo definirsi essenziale l'uso civico (nella specie,di pesca mediante -grisuolo- in relazione alla pescosita di un lago e all'Esercizio attuale dell'uso), in quanto serva ai bisogni della popolazione e non abbia carattere prevalentemente industriale. L'accertamento del giudice di merito circa l'essenzialita di un uso civico costituisce giudizio di fatto incensurabile in Sede di legittimita.*
A norma dell'art.29 della legge 16 giugno 1927, n.1766, spettano alla giurisdizione del Commissario le controversie sulla natura, sull'esistenza e sull'estensione degli Usi civici,intendendosi per estensione non solo quella territoriale, sibbene anche il contenuto e la maggiore o minore ampiezza delle modalita di Esercizio e degli strumenti con i quali l'uso civico viene esercitato, tanto piu quando l'uso di uno strumento piuttosto che di un altro (nella specie, strumento di pesca) incida sul contenuto e sull'essenza stessa dell'uso.*
La limitazione di prova di cui all'art. 2 della legge 16 giugno 1927, n.1766, -che, sul giudizio di accertamento circa l'esistenza, la natura e l'estensione degli Usi civici, ammette qualunque mezzo legale di prova, ove non esista la prova documentale, purche l'Esercizio dell'uso civico non sia cessato prima del 1800 - e inapplicabile quando si affermi che l'uso sia tuttora in Esercizio ovvero quando si tratti di dimostrare una modalita diversa o piu ampia di Esercizio, che puo essere stata acquistata da parte della popolazione per usucapione o in forza dell'immemorabile.*
La denuncia dell'uso civico, sotto pena di decadenza, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 giugno 1927, n.1766, era obbligatoria soltanto per gli Usi civici che non si trovassero in Esercizio all'epoca dell'entrata in vigore di detta legge.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/07/1967, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 28 luglio 1967 |
Testo completo
A norma dell'art.29 della legge 16 giugno 1927, n.1766, spettano alla giurisdizione del Commissario le controversie sulla natura, sull'esistenza e sull'estensione degli Usi civici,intendendosi per estensione non solo quella territoriale, sibbene anche il contenuto e la maggiore o minore ampiezza delle modalita di Esercizio e degli strumenti con i quali l'uso civico viene esercitato, tanto piu quando l'uso di uno strumento piuttosto che di un altro (nella specie, strumento di pesca) incida sul contenuto e sull'essenza stessa dell'uso.*