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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere rel. dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 513/2023 R.G.L., vertente
TRA
, in persona del Parte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Angela Maria Rosa Fazio, Angelo Labrini, Dario Adornato,
VA IZ ed ET LO;
appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Francesca Sprizzi e CP_1
NI IA;
appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, adiva il Tribunale CP_1
di Palmi, lamentando l'illegittimità del provvedimento di cancellazione parziale di Pt_1 talune giornate di lavoro (riguardante gli anni dal 2015 al 2020, per come dettagliatamente indicate in ricorso), in quanto basato su inattendibili rilevazioni delle giornate di pioggia, eseguite dall' sulla base delle tabelle pluviometriche dall'elenco dei lavoratori Pt_1 Pt_2 agricoli del Comune di Varapodio, provvedimento derivanti da un parziale annullamento dei rapporti di lavoro con l'azienda agricola IN GI.
Deduceva di aver svolto lavoro di bracciante agricola alle dipendenze della ditta
IN GI nell'anno 2015, 2016,2017,2018,219 e 2020 per un numero di 102 giornate lavorative, seguendo le direttive del datore di lavoro, titolare dell'omonima azienda agricola, o comunque di altro soggetto a questo fine preposto dal datore di lavoro, lavorando per circa sette ore giornaliere (tra le ore 8.00 e le ore 16.00 circa), compresa un'ora di pausa per il pranzo e venendo retribuita secondo paga sindacale, sui terreni nella disponibilità dell'azienda, siti nei Comuni di Varapodio e di Terranova Sappo Minulio, consistenti sia in terreni coltivati all'aperto che in serre, in particolare uliveti, agrumeti
(limoni), vitigni, prugni e piante orticole protette e di avere svolto in particolare le seguenti mansioni: coltivazione dei fondi, pulizia degli stessi e raccolta dei frutti, a seconda delle esigenze del terreno, della stagione e delle direttive impartite dal datore di lavoro.
A dimostrazione di quanto dedotto offriva in giudizio copia dei contratti di lavoro e delle buste paga relative ai periodi oggetto di lite e chiedeva l'ammissione di prova per testi.
Concludeva, chiedendo: “accertare che parte ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa di bracciante in favore della Azienda Agricola IN RI, per 102 giornate per gli anni dal 2015 al 2020 ; e, conseguentemente, riconoscere il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi annuali nominativi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza, per il numero di giornate effettivamente prestate , 102 con ogni valido effetto ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale ed il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione, ANF, malattia
e/o maternità eventualmente maturati nei periodi lavorativi in contestazione;
sempre per l'effetto, accertare e dichiarare nullo ed illegittimo qualunque provvedimento contrario, riconoscendo tutti
i benefici riconnessi alla legittima iscrizione negli elenchi nominativi anagrafici;
condannare, conseguentemente, l' a provvedere alla relativa iscrizione ed alla liquidazione di quanto Pt_1 eventualmente ancora dovuto.
Costituitosi, l' eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, Pt_1
ritenendo che “il Giudice Ordinario non ha, però, il potere di sostituirsi alla Pubblica amministrazione, revocandone un provvedimento ovvero disponendo la reintegra della parte ricorrente in una posizione giuridica. Esso può limitarsi esclusivamente alla disapplicazione, qualora essa debba avvenire in via incidentale ovvero quando la questione della legittimità del provvedimento amministrativo assuma rilievo come causa della lesione di un diritto soggettivo”.
Eccepiva la decadenza della ricorrente dall'esercizio dell'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n. 7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83.
Nel merito, deduceva che a seguito dell'attività ispettiva eseguita presso l'azienda
IN GI, erano state ridotte le giornate agricole sulla posizione assicurativa della ricorrente con conseguente modificazione della posizione contributiva nell'elenco degli agricoli e con effetto sulle prestazioni previdenziali e assistenziali già erogate.
L' infatti, aveva esposto che dall'Elenco delle Rilevazioni, allegato al verbale Pt_1 ispettivo, risultava che, confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale
Multirischi dell'ARPACAL Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, HI e Taurianova
(quest'ultima esistente sino all'anno 2017), era emerso che l'azienda avrebbe impiegato regolarmente a lavoro OTD, a prescindere dal possibile ed effettivo svolgimento, anche in giorni di assoluta impraticabilità dei terreni causata da piogge spesso continue e a volte molto più che copiose. Sul punto, l'Elenco delle Rilevazioni allegato al verbale – in particolare, i dati evidenziati in neretto - rappresentava le giornate in cui le precipitazioni atmosferiche erano state talmente abbondanti da rendere di fatto impraticabili i fondi rustici rientranti nel territorio e, pur tuttavia, la manodopera bracciantile avrebbe prestato attività lavorativa con un orario di lavoro a tempo pieno.
Attese le risultanze del verbale ispettivo, l' aveva disposto con i provvedimenti Pt_1
impugnati, la corrispondente variazione degli elenchi degli agricoli con riduzione delle giornate di lavoro della ricorrente per cui è causa.
Concludeva chiedendo, dichiarare inammissibile, improponibile e improcedibile il ricorso e nel merito rigettare lo stesso perché infondato.
Con sentenza impugnata il Tribunale di Palmi ha accolto il ricorso .
Rigettava l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice adito, posto che la parziale cancellazione di giornate di lavoro dall'elenco dei lavoratori agricoli, con ogni effetto di legge sulle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse alla predetta iscrizione e alla maturazione dei crediti contributivi, era materia rimessa alla competenza del Tribunale adito, in funzione di giudice della previdenza e assistenza obbligatorie, come peraltro ricordato nei provvedimenti per cui è causa. Pt_1
Il ricorso era ammissibile e procedibile. Andava, infatti, rigettata anche l'altra eccezione preliminare sollevata dall' che aveva eccepito che l'azione era stata Pt_1
promossa oltre il termine di cui all'art. 22 del D.L. 7/1970.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, (vd. Sentenze n.
813 e 2373 del 2007 e n. 8650 del 2008) “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lgs.n.375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza”.
Era stata, quindi, risolta la questione controversa sull'esatta individuazione del dies a quo di decorrenza del termine stabilito dall'art. 22 che recitava: "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica
o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Visto il contesto normativo nel quale era collocato il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, il riferimento ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, andava inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che fossero divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che avevano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coincideva con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D.
Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che ostasse la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, giacché la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio. Nel secondo caso, occorreva distinguere l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 11”.
Nella specie, avverso i provvedimenti di riduzione delle giornate dagli elenchi Pt_1
dei lavoratori in agricoltura, notificati alla ricorrente era stato proposto tempestivo ricorso amministrativo e, prima dello spirare del termine di legge, tenuto conto che i provvedimenti amministrativi erano divenuti definitivi allo scadere del termine a provvedere di novanta giorni previsto per legge, era stato depositato il ricorso giudiziale.
Nel merito, il ricorso era fondato e andava accolto.
Dalla narrazione dei fatti resa dalle parti, dalla documentazione offerta in giudizio e dall'attività istruttoria compiuta era emerso che ricorrente negli anni in contestazione aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta IN GI in forza e virtù di contratti scritti offerti in giudizio dalla ricorrente e delle buste paga relative all'intero rapporto di lavoro, tutti relativi all'attività lavorativa prestata in favore dell'azienda agricola IN GI.
Complessivamente dalle prove documentali offerte era emerso con precisione il tipo di lavoro svolto dalla ricorrente, il luogo di lavoro, l'orario rispettato, la natura subordinata ed a titolo oneroso del rapporto di lavoro, con dettagliata descrizione della stessa attività lavorativa svolta dalla ricorrente.
Ciò che l' aveva contestato era il numero di giornate di effettivo lavoro svolto alle Pt_1 dipendenze della ditta IN GI, ritenendo che la dipendente avesse lavorato alle dipendenze della per un numero inferiore di giornate, con Parte_3 ogni conseguenza ai fini contributivi, previdenziali e assistenziali, e ciò in ragione delle giornate di pioggia che erano state registrate negli anni in questione dai Centri di rilevazione pluviometrica siti in Sinopoli, HI ritenendo legittimo ridurre sic et simpliciter il numero di giornate di lavoro tra tutti i dipendenti della azienda agricola IN
GI, e quindi anche quello della ricorrente, senza tuttavia eseguire alcun distinguo fra i lavoratori, senza indicare con esattezza in quali giorni dell'anno, e in quali ore di quel particolare giorno (perché anche l'orario a questo punto diventava rilevante), sui terreni aziendali siti in Varapodio e Terranova Sappo Minulio, la pioggia fosse stata talmente forte da impedire qualsiasi attività agricola, finanche dentro le serre, tale da escludere persino la messa a disposizione dell'azienda da parte della lavoratrice, impedirle di presentarsi sul luogo di lavoro nel giorno pattuito per contratto ed eseguire le direttive impartite dal datore di lavoro anche in ragione delle condizioni meteo, e così giustificare i provvedimenti adottati di riduzione delle giornate di lavoro della dipendente Pt_4
Ai fini dell'accertamento giudiziale, infatti, era fondamentale conoscere quali giorni di lavoro erano stati cancellati, in quali giorni e in quale ora, era stata rilevata in Varapodio e in Terranova Sappo Minulio la pioggia che avrebbe impedito lo svolgimento dell'attività di lavoro, mentre difettava ogni indicazione in tale senso.
Mancava persino la prova sull'effettivo numero di giornate di pioggia registrate sui terreni dell'azienda agricola di IN GI, considerato che i dati assunti a riferimento dagli Ispettori erano i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale
Multirischi dell'ARPACAL Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, HI e che dette stazioni pluviometriche si trovavano distanti dai terreni dell'azienda IN e pertanto non vi era alcuna certezza, applicando le norme di comune esperienza, che le condizioni meteo rilevate da quelle stazioni pluviometriche coincidessero con quelle esistenti nelle località in cui si trovavano i terreni dell'azienda.
La ricorrente aveva, dunque, dimostrato la circostanza dedotta dall' e che aveva Pt_1
costituito l'unica ragione di riduzione parziale del rapporto di lavoro con conseguente riduzione delle giornate accreditate nell'elenco dei lavoratori agricoli, era infondata poiché non trovava alcun positivo riscontro probatorio.
Soccorreva, inoltre, a sostegno dell'argomentazione di parte ricorrente il dato di comune esperienza secondo il quale le aziende agricole non arrestavano del tutto la propria attività in caso di pioggia, e capitava a tutte le aziende agricole di affrontare nel corso dell'anno giornate di pioggia, ciononostante l non decurtava, in ragione delle giornate Pt_1
di pioggia, le giornate di lavoro della manodopera agricola denunciata e regolarmente registrata dalle aziende.
La ricorrente aveva, dunque, diritto a essere iscritta nell'elenco degli agricoli del
Comune di Varapodio per i giorni richiesti, con diritto all'accredito contributivo delle predette giornate in ragione di anno, nonché alle connesse prestazioni assistenziali e previdenziali già erogate dall' ed in particolare all'indennità di disoccupazione e di Pt_1
malattia agricola. Le spese di lite seguivano la soccombenza.
3. Il giudizio in grado di appello.
La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' che ne chiedeva la Pt_1
riforma.
Lamentava l'erroneo riparto dell'onere probatorio e della decisione, nel merito, richiamando che in analoghe controversie, altro giudice del Tribunale di Palmi era addivenuto a conclusioni opposte.
In tali sentenze era stato precisato che il thema decidendum era rappresentato dall'accertamento dello svolgimento di giornate di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'azienda agricola IN GI, dopo il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, ritenendo che non si vertesse in tema di “annullamento dei provvedimenti amministrativi emessi dall' ma (di, n.d.e.) un'azione di accertamento dell'effettività di tale Pt_1
rapporto di lavoro funzionale all'iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli e, pertanto, di fronte al disconoscimento del rapporto di lavoro, è onere del lavoratore dimostrare l'effettività del rapporto”.
Trattandosi di azione di accertamento, i fatti costitutivi della pretesa azionata dovevano essere allegati e provati dall'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Dall'esame degli atti si evinceva, invece, che le allegazioni di parte ricorrente contrastavano in modo inconciliabile con le risultanze del verbale ispettivo e le dichiarazioni rese agli ispettori.
Nessuna specificazione avevano reso sulle date delle giornate in cui, nonostante la pioggia copiosa, avevano ugualmente lavorato, né avevano mosso alcuna contestazione alle precise indicazioni di dette giornate segnate in neretto nell'elenco allegato al verbale e prodotto da questa difesa.
Non rispondeva al vero che non fossero stati prodotti gli allegati al verbale ispettivo ed in particolare l'Elenco delle Rilevazioni delle stazioni pluviometriche.
Le analitiche giornate di pioggia erano state indicate dalla difesa dell' per Pt_1
relationem, in quanto riportate in detto Elenco allegato al verbale ispettivo, nel quale sono state indicate in neretto e corrispondono alle stesse giornate indicate come lavorate nelle buste paga acquisite dagli ispettori.
Dall'Elenco delle Rilevazioni, allegato al verbale ispettivo, emergeva che, confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga, acquisite nel corso della verifica, con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACAL, Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, HI l'azienda avrebbe impiegato regolarmente a lavoro OTD, a prescindere dal possibile ed effettivo svolgimento, anche in giorni di assoluta impraticabilità dei terreni causata da piogge spesso continue e a volte molto più che copiose.
Concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza e il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi, la Cortese chiedeva il rigetto dell'appello.
Precisava che, in esito agli accertamenti, l' non aveva in alcun caso raggiunto la Pt_1
conclusione che il rapporto di lavoro fosse fittizio (rectius che ogni singolo destinatario di provvedimento non lavorasse nell'ambito delle ditte IN), essendosi limitato a disconoscere singole giornate, previo disconoscimento del rapporto formalmente instaurato da alcuni dei predetti lavoratori con la IN GI e la riconduzione dello stesso alla o alla IN RI: l' aveva disconosciuto singole Parte_5 Pt_1
giornate poiché “denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale”, e a tale conclusione era addivenuto “confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACAL
Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, HI e Taurianova”.
In questo contesto, i giudizi erano stati assegnati a tutti i Giudici della Sezione Lavoro presso il Tribunale di Palmi: n. 29 lavoratori – compresa la parte appellata – si erano visti accogliere la domanda, sovente senza ammissione delle prove testimoniali richieste
(procedimenti n. 2185, 2235, 2232, 2197, 2182, 2188, 2208, 2214, 2213, 2228, 2231, 2234, 2237,
2187, 2196, 2217, 2190, 2207, 2210, 2219, 2178, 2181, 2184, 2199, 2301, 2175, 2216, 2229, 2211 del 2022), emesse dai Giudici Dott.ssa Dott.ssa , Dott.ssa ; per Per_1 Persona_2 Per_3
n. 18 lavoratori la domanda era pendente (Giudici Dott.ssa e Dott.ssa ); n. 6 Per_4 Per_5 lavoratori le cui domande sono state affidate al Dott. avevano registrato il rigetto Per_6
della domanda in esito alla prima udienza di comparizione.
Nel merito, confutando le avverse argomentazioni, osservava che il rapporto di lavoro sotteso alla domanda, non era stato disconosciuto, sicché l'onere della prova ricadente sul bracciante non doveva riguardare la sussistenza del rapporto, riconosciuto come valido ed effettivo dall' ma solo l'effettività del lavoro nei giorni oggetto di disconoscimento, a Pt_1
condizione che esso disconoscimento fosse correttamente motivato ab origine: non poteva esservi alcun contrasto tra le dichiarazioni del lavoratore e le risultanze del verbale ispettivo, perché mai i lavoratori destinatari dalla sentenza di rigetto avevano reso dichiarazioni agli ispettori;
l' non aveva affatto prodotto gli allegati al verbale ispettivo, sicché non erano Pt_1
stati depositati i rilievi pluviometrici del Centro Funzionale Multirischio dell' Pt_2 relativi alle Stazioni di Sinopoli, HI e Taurianova, che erano stati solo richiamati per relationem;
il verbale era atto pubblico fidefacente in relazione a ciò che l'Ufficiale attestava essere avvenuto in sua presenza, ma certo non con riferimento alle deduzioni ex post sui rilievi pluviometrici, rispetto ai quali era ammessa prova contraria, anche in via logica, presuntiva od implicita;
il lavoratore aveva allegato ogni circostanza utile a smentire le deduzioni ispettive, facendo in particolare riferimento – tra l'altro – alle vaste serre in uso alla ditta datrice di lavoro che consentono di lavorare anche in caso di pioggia, chiedendo peraltro di essere ammessa alla prova testimoniale.
Anche ammesso che le tabelle pluviometriche fossero state prodotte, occorreva verificare se le fonti di prova utilizzate dagli ispettori fossero tali da generare una presunzione di assenza della prestazione lavorativa, superabile solo con la dimostrazione, da parte del lavoratore, di una prova contraria.
Nel caso di specie la genericità e la mancanza di riferimenti a dati concreti eliminavano in radice ogni rilevanza probatoria al meccanismo presuntivo effettuato dagli ispettori.
Era, anzi, documentata da materiale fotografico la presenza sui terreni di serre, di estensione anche rilevante, di cui gli ispettori non avevano dato conto;
né tantomeno essi avevano verificato la possibilità o meno di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia.
Inoltre, i dati pluviometrici erano stati elaborati presso le stazioni site nei Comuni di
Sinopoli, HI e Taurianova, mentre i terreni agricoli delle ditte IN insistono nei
Comuni di Varapodio e Terranova Sappo Minulio. Peraltro, tali rilevazioni rappresentavano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore e in numerose giornate superano di poco i 3 mm e in qualche giornata erano addirittura al di sotto di tale valore.
Era evidente che la base conoscitiva su cui gli ispettori avevano tratto la deduzione dell'assenza di prestazione lavorativa, era estremamente inesatta ed approssimativa e non poteva determinare alcuna inversione dell'onere probatorio.
Concludeva, chiedendo rigettare la domanda promossa da parte appellante e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione viene redatta ex art 118 disp att c.p.c. sulla base di quanto già deciso da questa Corte con riferimento alle cause promosse da altri lavoratori agricoli avverso i medesimi provvedimenti di cancellazione trattandosi di identico accertamento in fatto ed in diritto.
Le questioni dedotte impongono la disamina del ricorso proposto dall'appellata, al fine di accertare se esso abbia ad oggetto il diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ovvero l'impugnativa del riconoscimento solo parziale delle giornate agricole per gli anni dal 2015 al 2020.
Nel procedere all'interpretazione della domanda, si riscontra che, in esordio al ricorso, la lavoratrice ha richiamato la realtà imprenditoriale riconducibile alla famiglia IN di Varapodio, nelle tre Aziende Agricole: IN GI, e Parte_5
IN RI, esponendo di aver prestato la propria attività presso l'
[...]
come da contratti e buste paga prodotti. Controparte_2
Ha esposto che talune giornate erano state disconosciute poiché “denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale” e che il dato sarebbe emerso “confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell' Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, HI e Pt_2
Taurianova”.
L' aveva, quindi, comunicato la cancellazione di alcune giornate. Pt_1
Ha affermato che i provvedimenti di cancellazione delle giornate erano infondati, illegittimi ed immotivati, assunti arbitrariamente dall' atteso che si basavano su Pt_1
inaccettabili automatismi presuntivi, correlati a dati pluviometrici assunti presso stazioni poste a chilometri di distanza dai fondi interessati e su alture differenti.
Orbene, tale essendo il tenore del ricorso, deve ritenersi che l'oggetto della doglianza sia incentrato esclusivamente sul disconoscimento, operato dall' di talune giornate Pt_1 lavorative per gli anni dal 2015 al 2020 “denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale”.
Poiché quella da ultimo riportata è la conclusione cui era giunto l' confrontando Pt_1
le giornate denunciate riportate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con le giornate in cui si erano registrati abbondanti piogge, non pare potersi dubitare che il ricorso abbia ad oggetto quelle giornate che l' aveva disconosciuto in ragione degli eventi Pt_1
atmosferici, cioè i provvedimenti di riconoscimento parziale per gli anni dal 2015 al 2020 e tale riconoscimento parziale è stato operato dell' Pt_1
È questa la sequenza logica e cronologica dei fatti posti a fondamento della domanda.
Nel prosieguo, deve esser considerato che l'avversità delle condizioni meteorologiche
è idonea ad assumere rilievo solo per le giornate lavorative disconosciute in costanza di rapporto di lavoro effettivo alle dipendenze dell'Azienda IN.
L'oggetto della domanda è, dunque, il riconoscimento parziale delle giornate lavorate.
Nel merito, l'appello è infondato.
<< Invero, nella fattispecie in esame non è controversa l'esistenza del rapporto di lavoro alle
dipendenze dell'Azienda IN, bensì il riconoscimento solo parziale di singole giornate, a causa delle avversità meteorologiche che avrebbero reso impraticabili i fondi e, quindi, impossibile
l'espletamento di attività lavorativa.
È questa una conclusione cui è addivenuto l' in via meramente logico – deduttiva e non a Pt_1 seguito di fatti direttamente accertati dagli Ispettori, in quanto avvenuti sotto la loro diretta percezione nelle giornate non riconosciute.
Non è consentito, pertanto, poter confermare, anzi deve essere esclusa ogni efficacia di fede privilegiata dei verbali ispettivi.
Tale efficacia è limitata ex art. 2700 c.c., solo alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Nel prosieguo, va considerato che il processo logico deduttivo in esito al quale è stato operato il riconoscimento parziale delle giornate lavorative non può essere confermato, posto che esso non risulta fondato su dati plurimi e univocamente convergenti e ciò anche ad un semplice raffronto con
i rilievi di criticità rassegnati dall'appellante.
Invero, le giornate disconosciute sono state individuate dall' in quelle svolte in costanza Pt_1 di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere impraticabili i fondi: il dato era stato desunto dal confronto delle giornate denunciate, quali indicate nelle buste paga, con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACAL Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, HI e
Taurianova.
È immediata l'evidenza delle contestazioni della ricorrente/appellata:
1) i dati pluviometrici utilizzati dall' erano stati elaborati presso le stazioni site nei Pt_1
Comuni di Sinopoli, HI e Taurianova, mentre i terreni agricoli delle ditte IN insistevano nei Comuni di Varapodio e Terranova Sappo Minulio, tale che non poteva essere estesa, quale mero automatismo, l'identica intensità delle piogge nei Comuni di Sinopoli, HI e
Taurianova ai Comuni di Varapodio e Terranova Sappo Minulio;
2) le rilevazioni – che rappresentavano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore – in alcune giornate superavano di poco i 3 mm ed in qualche giornata erano al di sotto di tale valore e non era stato accertato se le intense precipitazioni avessero comunque impedito la prestazione lavorativa per tutto l'orario lavorativo o solo per alcuni periodi temporali della giornata lavorativa;
3) i rilievi fotografici in atti documentavano l'esistenza di vaste serre e non era stata accertata
o negata la possibilità di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia.
Appare evidente, dunque, che la conclusione posta dall' a fondamento del riconoscimento Pt_1 parziale delle giornate lavorative non sia frutto di un corretto ragionamento presuntivo, che possa essere contestato in sede giudiziale.
La carenza ora evidenziata impedisce di poter apprezzare la asserita genericità delle deposizioni testimoniali, posto che, se il provvedimento presupposto è ex se generico, non può demandarsi al teste
(recte: al capitolo di prova articolato) di emendarne la genericità.
Ove fosse vi fosse stata una ricostruzione dettagliata, con compiuti accertamenti – e non mercé un processo logico deduttivo basato su dati indiscriminati riguardanti una ben più vasta area geografica - sarebbe stato onere della ricorrente offrire la prova di resistenza, ma nella genericità dell'addebito, la ricorrente non avrebbe potuto provare più di quanto ha provato, vale a dire che anche in costanza di piogge, l'attività veniva svolta all'aperto se la pioggia era lieve e all'interno delle serre se la pioggia era violenta e, comunque, i lavoratori restavano a disposizione del datore di lavoro: “ è vero che la ricorrente anche nei giorni di pioggia prestava regolarmente la propria attività lavorativa;
se la pioggia non era particolarmente forte lavoravamo nei campi con gli impermeabili quando invece era molto forte lavoravamo nelle serre. Il 2020 non lo ricordo come un anno particolarmente piovoso,
ADR: è vero che il nostro datore di lavoro nelle giornate di pioggia ci chiedeva di rimanere a disposizione dell'azienda, ricordo che alle volte siamo rimasti per ore in attesa che la pioggia smettesse”. (così deposizione teste;
“E' vero che nei giorni di pioggia parte ricorrente prestava Tes_1 regolarmente la propria opera, anche in serra;
nei giorni di pioggia, il datore di lavoro ci chiedeva di rimanere a disposizione dell'azienda. Quando la pioggia non era molto forte lavoravamo sui campi ugualmente coprendoci, altrimenti lavoravamo nelle serre e ne curavamo la pulizia” (così deposizione teste >> Tes_2
Per i motivi esposti, l'appello va rigettato e va confermata l'impugnata sentenza.
La soccombenza determina che l' vada condannato alla rifusione delle spese di Pt_1
questo grado di giudizio, liquidate – valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi stante la serialità delle questioni in contesa e l'assenza di loro complessità – in € 3.473,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Esse andranno distratte in favore dei difensori antistatari dell'appellata che ne hanno fatto richiesta.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così CP_1
provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l' al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellata, Pt_1
delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00, oltre rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.
115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)