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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – così composto: dott. Eugenio Maria Turco – presidente dott.ssa Francesca Capuzzi – giudice rel. – est. dott. Davide Palmieri – giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. 1577/2023 del R.G.A.C. vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Viterbo, via Genova n. 29, presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Anna M. De Facendis, dalla quale è rappresentato e difeso, come da procura allegata al ricorso ricorrente e
(c.f. , elettivamente domiciliata in Viterbo, via I. Garbini n. 59, presso lo CP_1 C.F._2
studio dell'avv. Virna Faccenda, dalla quale è rappresentata e difesa, come da procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.6.2023 ha chiesto all'intestato tribunale la declaratoria di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Monteromano il 2.4.1995 (atto n. 5,
p. II, s. B, anno 1995 registro atti di matrimonio Comune di Viterbo). Per_ Premesso, inoltre, che dall'unione sono nati i figli (Viterbo, 15.4.1996) e (Viterbo, 12.2.2008), il Per_1
ricorrente ha allegato che la separazione personale tra le parti è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 834/2021 del 28.6.2021 e che in quel giudizio i provvedimenti presidenziali avevano stabilito
Per_ l'affido condiviso di , con collocazione presso la madre, e l'obbligo a carico dell' di contribuire al Pt_1
mantenimento del figlio nella misura di € 400,00, oltre al 50% degli oneri straordinari e di corrispondere un assegno mensile di € 300,00 alla moglie. Il ricorrente ha ripercorso le ragioni della crisi matrimoniale, precisando che l'unione coniugale era entrata in crisi nel dicembre del 2019, per decisione della resistente, che si era dimessa dalla qualità di socio d'opera della Drago's Food srl, di cui egli era amministratore e socio di maggioranza;
inoltre, ha allegato di aver contratto debiti per un residuo di € 130.000 al fine di finanziare questa piccola realtà aziendale;
che, a seguito delle dimissioni della , attese le difficoltà gestionali, la Drago's Food era stata posta in liquidazione per CP_1
costituire la , cui erano state trasferite le relative posizioni debitorie e nella quale veniva Parte_2
assunto il figlio ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
che, dopo la cessazione della Per_1
Per_ convivenza con la , ha formato un nuovo nucleo familiare, composto anche dalla piccola figlia CP_1
(Viterbo, 22.3.2022); che conduce in locazione un immobile per € 480 mensili;
che infine, considerato il prestito con BC (€385 mensili) e due con PS (rispettivamente € 439 mensili e € 300) e il peggioramento delle proprie condizioni economiche, a fronte del miglioramento della condizioni economiche della a CP_1
seguito dell'assunzione nel comparto scolastico con contratti a tempo determinato, non vi sarebbero le CP_ condizioni per riconoscere alcun assegno divorzile in favore della , fermo restando il contributo al Per_ mantenimento per il figlio da porre a proprio carico nella misura di € 400 mensili.
Quest'ultima ha resistito in giudizio non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili né Per_ all'affido condiviso del figlio , con collocamento prevalente presso di lei e assegnazione della casa coniugale, ma chiedendo tanto l'aumento del mantenimento in favore del minore in € 600, quanto un assegno divorzile di € 500 o, in subordine, di € 300.
A sostegno di tale domanda la resistente ha dedotto di aver conosciuto il ricorrente nel 1990, quand'egli era titolare della tramezzineria in via Cavour a Viterbo, presso la quale ella stessa ha iniziato a lavorare nel 1993; che nel 2012 era stata costituita la società Drago's Food srls, di cui è stata socio d'opera al 40% fino alla dismissione nel 2020; di aver lavorato nell'attività della società per complessivi ventisette anni, percependo
€ 1.300 mensili, corrisposti in contanti dal marito;
che gli incassi giornalieri dell'attività non sono mai stati inferiori a € 600, oltre a quelli derivanti dalle forniture ai bar e dai rinfreschi;
di aver ipotecato l'immobile di cui è proprietaria per garantire il mutuo contratto dall' con la banca Mps;
di non avere mezzi Pt_1
adeguati, data la precarietà della posizione lavorativa presso la scuola dell'infanzia.
Con ordinanza riservata del 17.1.2024 sono stati parzialmente modificati i provvedimenti presidenziali pronunciati in sede di separazione e ancora pendenti tra le parti ed è stato rideterminato in € 100 il contributo Per_ al mantenimento in favore della e in € 450 quello in favore del minore dovuti dall CP_1 Pt_1
La causa è stata istruita in via documentale e, previa rimessione sul ruolo istruttorio per l'acquisizione delle sentenze di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.2.2025.
In primo luogo, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Monteromano il 2.4.1995, essendo provato il titolo a sostegno della stessa, cioè il passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 834/2021 del 28.6.2021 e il decorso dei dodici mesi dall'udienza di comparizione.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quantomeno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, poiché l'interruzione della separazione non è stata eccepita da parte convenuta.
Ricorre perciò l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.D. e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si ritiene che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno, quindi non possa più ricostituirsi.
Venendo alle altre domande va detto che, nelle more del presente procedimento, il 22.3.24, è intervenuta sentenza definitiva del giudizio di separazione n. 388/24, con cui il tribunale ha disposto l'affidamento del Per_ minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre e ha previsto che il signor versi, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la Pt_1
somma di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un assegno pari ad € 250, a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge;
tali statuizioni devono essere in parte confermate per quanto appresso si dirà. Per_ Per quanto riguarda il figlio , in punto di responsabilità genitoriale l'affidamento condiviso costituisce la prioritaria modalità che il giudice è tenuto a valutare, potendosene discostare qualora sia contraria agli interessi del minore (artt. 337 ter co. 2 e 337 quater). In ogni caso, per garantire la continuità dell'ambiente di vita del figlio, viene individuato un genitore collocatario “all'esito di un giudizio prognostico che il giudice compie, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, in merito alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.” (Cassazione civile sez. I, n. 3913 del 2018). Ciò corrisponde alla ratio che informa l'intera legislazione del diritto di famiglia che, sulla spinta delle sollecitazioni sociali, ha registrato un'evoluzione tale per cui, per effetto della modifica dell'art. 316 c.c. ad opera della legge n. 154 del 2013, la potestà genitoriale è stata sostituita dalla responsabilità genitoriale, il che non implica una mera sostituzione terminologica, ma evoca un concetto di genitorialità che pone al centro il minore, quale soggetto titolare di un diritto soggettivo perfetto ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente da entrambi i genitori, non solo per il periodo della vigenza della relazione affettiva tra loro, ma anche dopo la disgregazione di detta relazione, giusto il disposto dell'art. 337 ter c.c.
Sulla scorta di ciò, come detto, deve preferirsi l'affidamento condiviso ogni qualvolta non vi siano delle ragioni ostative a sconsigliarlo, ragioni che, in relazione al ruolo di centralità del minore rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale, devono essere correlate all'eventuale incapacità del padre o della madre di assolvere al proprio ruolo nell'esclusivo interesse della formazione sana ed equilibrata della personalità del figlio.
L'assegnazione della casa familiare va disposta al coniuge affidatario nell'esclusivo interesse della prole (figli minori o maggiorenni, ma non economicamente indipendenti) a permanere nell'ambiente domestico in cui
è cresciuta e quindi al fine di garantire la conservazione delle loro consuetudini di vita e le relazioni sociali che ivi si sono radicate (art. 337 sexies cc).
Nella concreta fattispecie non sono emerse circostanze contrarie all'affidamento condiviso, sul quale anzi le Per_ parti concordano anche per ciò che concerne il collocamento prevalente presso la madre, con la quale CP_ convive stabilmente presso la casa familiare, che peraltro è di proprietà della ed è sita in Viterbo, l.go
B. Buozzi n. 2; la casa, di conseguenza, deve essere assegnata alla resistente.
In considerazione dell'età del ragazzo è opportuno rimettere la frequentazione padre e figlio agli accordi che gli stessi intenderanno prendere tra loro, senza una precisa calendarizzazione del diritto di visita che generalmente viene predisposto per figli più piccoli e a fronte dell'esigenza di regolamentare i rapporti tra i genitori quando vi è conflittualità in merito alla gestione dei figli che, nel caso di specie, è assente.
Venendo alla regolamentazione dell'aspetto economico l'art. 337 ter co. 4 c.c. stabilisce che entrambi i CP_ genitori contribuiscono al mantenimento del figlio in misura proporzionale al rispettivo reddito;
la dal
2021 svolge attività di lavoro nel comparto scolastico con contratti a tempo determinato con retribuzione di circa € 1.600 netti mensili.
Quanto al sig. continua a prestare lavoro nella tramezzineria, attività ormai più che trentennale e Pt_1
dal suo conto corrente emergono costanti versamenti di denaro in contanti per importi non trascurabili, che erano già emersi in corso di giudizio, e sono stati confermati dall'ultimo estratto conto depositato in atti, che va dal 29.3.24 al 28.6.24, e che ne ha registrati molti, per il complessivo importo € 9.040.
E' evidente, dunque, la maggiore capacità economica del padre e, sebbene il sig. bbia avuto un'altra Pt_1
Per_ figlia, la piccola , a cui deve provvedere, è pacifica la convivenza stabile di con la madre, la Per_4
quale di conseguenza è gravata da un maggiore esborso economico per provvedere alle normali esigenze del figlio, essendo d'altro canto irrilevante che lo stesso consumi qualche pasto presso l'attività del padre, che oltretutto ha proposto di farsi carico del relativo mantenimento.
D'altronde, va considerato che, rispetto all'epoca della separazione, è trascorso quasi un altro anno, con conseguente accrescimento delle esigenze del figlio, in considerazione della sua età adolescenziale e del conseguente incremento delle attività svolte fuori di casa in compagnia di coetanei, che normalmente si accompagnano a questa fase della vita.
Per_ Sulla scorta di ciò va posto in capo al ricorrente l'obbligo di mantenimento di nella misura di € 500 CP_ mensili, oltre al contributo al 50 % delle spese straordinarie, da versare alla entro il giorno 5 di ogni mese. Venendo all'assegno divorzile esso ha carattere assistenziale e perequativo - compensativo e il suo presupposto è costituito dall'inadeguatezza dei mezzi dell'istante o dall'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive nonché dal contribuito fornito dal coniuge economicamente debole (sulla base di una valutazione comparativa) alla conduzione della vita familiare (anche mediante il lavoro casalingo) e alla formazione del patrimonio comune.
Orbene, la ha una propria capacità reddituale poiché, dopo la separazione, si è impiegata nel comparto CP_1
scolastico, da cui ritrae un reddito mensile di circa € 1.600, e tuttavia ciò avviene sulla base di assunzioni con contratto a tempo determinato, cosicché ella non ha una posizione lavorativa stabile, pari a quella che le veniva assicurata in corso di matrimonio dal fatto di prestare attività lavorativa, quale socio d'opera, presso l'azienda di cui il marito aveva la quota maggioritaria e lei il 40% delle quote sociali.
Proprio il possesso di tali quote invero non giustifica l'attribuzione di un assegno divorzile in funzione compensativa - perequativa poiché l'attività lavorativa prestata dalla in corso di matrimonio non ha CP_1
contribuito ad accrescere le sole sostanze economiche del marito ma, evidentemente, anche le proprie, soddisfatte con la liquidazione della propria quota sociale.
D'altronde, la precaria situazione lavorativa della resistente, che è suscettibile di continui cambiamenti in ragione dell'avvicendarsi o meno dei contratti a tempo determinato, non consente di ritenere esclusa la situazione di bisogno e il conseguente obbligo dell' che ha ampie capacità reddituali, di intervenire, Pt_1 cosicché deve porsi a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile di € 250 mensili in favore della . CP_1
La natura degli interessi dedotti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Monteromano il
2.4.1995 tra e (atto n. 5, p. II, s. B, anno 1995 registro atti di Parte_1 CP_1
matrimonio Comune di Viterbo);
2. dispone l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso la sig.ra , salvo Persona_5 CP_1
il diritto di visita del padre alle condizioni di cui in parte motiva;
3. assegna la casa familiare sita in l.go B. Buozzi n. 2 a;
CP_1
4. dispone che corrisponda a , per il mantenimento del figlio minore Parte_1 CP_1
Per_
l'importo di € 500, oltre rivalutazione Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie sulla base del protocollo adottato dal tribunale di Viterbo
5. attribuisce a un assegno divorzile di € 250 mensili, oltre rivalutazione Istat;
CP_1
6. compensa le spese di lite;
7. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le altre incombenze. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 20.2.25
L'estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Dott. Eugenio Maria Turco