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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/11/2024, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Rossella Busacca, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e motivazione all'udienza del 6.11.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 567/2016 R.G. tra
Parte_1
(P. IVA ), in persona dell'amministratore
[...] P.IVA_1 giudiziario pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariano Maggi, giusta procura in atti,
ricorrente contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lara Trifilò, giusta procura in atti.
resistente
FATTO E DIRITTO
L'Amministrazione Giudiziaria del Parte_1
premettendo che il , in data 21 marzo 2009, aveva stipulato con Parte_1 Parte_2
(titolare dell'omonima ditta individuale) un contratto di locazione ad uso
[...]
diverso da quello abitativo - avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Patti
(Me), via Trieste n. 41 - ha agìto in giudizio al fine di ottenere dalla società CP_1
subentrata nel contratto nel mese di gennaio 2012, la risoluzione del contratto
[...] per inadempimento oltre il rilascio dell'immobile locato e il pagamento dei canoni ancora dovuti.
1 L'Amministrazione Giudiziaria del ha precisato Parte_1 che la – dal momento in cui era subentra nel contratto di locazione e, CP_1
precisamente, dal mese di gennaio 2012 fino al mese di febbraio 2016 aveva corrisposto canoni di locazione per l'importo complessivo di € 36.000,00 a fronte della maggior somma dovuta di € 104.000,00.
La ricorrente ha chiesto la condanna della al pagamento della CP_1 somma di € 68.000,00 per i canoni scaduti e non pagati, il pagamento dei canoni a scadere, oltre gli interessi legali e di mora.
La costituitasi in giudizio, ha contestato quanto asserito dalla CP_1
controparte evidenziando di avere già versato, fino al mese di settembre 2014, la complessiva somma di € 66.000,00 (di cui € 60.000,00 risultanti dalla documentazione prodotta in atti ed € 6.000,00 risultanti da tre assegni tratti sul conto personale del legale rappresentante della società e consegnati ad un delegato del ). Parte_1
La stessa ha precisato, inoltre, che dopo l'ammissione del alla Parte_1 procedura di concordato preventivo aveva convenuto con quest'ultimo - tramite un incaricato - di continuare, sebbene “momentaneamente”, la detenzione dell'immobile locato senza corrispondere alcun canone.
La all'udienza del 13.4.2016, ha eccepito la nullità del contratto CP_1
di locazione del 21 marzo 2009 per la mancata registrazione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate.
Con provvedimento del 5.10.2016 è stato disposto il mutamento del rito.
A seguito della confisca dell'immobile locato, avvenuta nelle more del giudizio, la ha eccepito la sopravvenuta carenza di legittimazione ad CP_1
agire di parte ricorrente.
Con provvedimento del 3.3.2023 il Tribunale ha formulato una proposta conciliativa per la definizione della presente controversia, che non ha sortito effetto positivo.
Nel presente giudizio è stata espletata la c.t.u., assunta la prova testimoniale ed stato effettuato l'interrogatorio formale del legale rappresentante del
[...]
Parte_1
Fatta questa premessa, si precisa che le eccezioni preliminari avanzate dalla parte ricorrente all'udienza del 6.11.2024 verranno esaminate infra;
si evidenzia,
2 inoltre, che le note difensive depositate da controparte il 7 ottobre non sono tardive in quanto il dies ad quem scadeva il giorno di sabato 5 ottobre e, pertanto, il termine viene prorogato ex lege - ai sensi dell'art. 155 c.p.c. - al primo giorno non festivo.
Con riferimento, invece, alle eccezioni preliminari sollevate dalla società resistente si osserva quanto segue.
La ha esposto che a seguito della confisca dell'immobile locato – CP_1
intervenuta con provvedimento divenuto definitivo in data 8.1.2019 (cfr. doc. 52) – era venuta meno la legittimazione ad agire di parte ricorrente, conduttrice del bene.
In particolare, la stessa ha esposto che, nella fattispecie in esame, la legittimazione ad agire competeva all' per l'amministrazione e Controparte_2
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, subentrata ex lege nella gestione del bene locato per conto dello Stato.
Tale eccezione è infondata e non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 16607/2022, ha stabilito che: “Il provvedimento di confisca della totalità delle partecipazioni societarie, disposto all'esito di un procedimento di prevenzione, determina il subentro dello
Stato nella società, la quale, tuttavia, resta immutata nella sua soggettività giuridica e non perde la legittimazione a proseguire i giudizi precedentemente instaurati a tutela dei propri crediti, non potendosi configurare un acquisto a titolo originario del diritto controverso in capo all'autorità pubblica”.
Orbene, nella specie, non solo l'immobile per cui è causa ma anche la totalità delle partecipazioni societarie del sono state oggetto di Parte_1
confisca, così come si evince dal provvedimento di confisca definitivo prodotto dalla ricorrente (cfr. doc. 52)
Ne consegue, pertanto, che nonostante lo Stato - per il tramite dall' CP_3
- sia subentrato nella gestione del la soggettività Parte_1 giuridica di quest'ultimo non subisce alcuna modifica in quanto il non Parte_1
perde la legittimazione a proseguire i giudizi precedentemente instaurati.
Ed invero, a conferma di ciò, la Suprema Corte, sempre con la suddetta pronuncia, ha precisato che “Il bene confiscato, allorché costituito dalla «quota rappresentativa dell'intero capitale sociale», passa, per legge, «in proprietà dello
Stato» e viene, del pari in forza di norme imperative di legge, gestito mediante
l' (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 5 gennaio 2022, n. 191, Rv. CP_3
3 663897-01). Si tratta, all'evidenza, «non di una ipotesi di un ordinario intervento dello Stato nell'economia, ma ope legis ed «imposto» nell'ambito delle misure di repressione della criminalità organizzata di stampo mafioso, le quali prevedono la confisca definitiva e la gestione delle partecipazioni da parte dell'Agenzia».
L'interesse tutelato è, pertanto, «l'ordine pubblico: ciò che rende la proprietà dello
Stato e la gestione dell'Agenzia differente dalla partecipazione dello Stato nell'economia con una holding pubblica» (così, nuovamente in motivazione, Cass.
Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, cit.). Il soggetto, dunque, resta il medesimo, vale a dire la società, cambiando, invece, la «mano» che lo guida, giacché è «la condizione giuridica del bene confiscato» quella che muta, e ciò «in ragione della
“impronta rigidamente pubblicistica” che dovrà caratterizzare la condizione giuridica e la destinazione dei beni confiscati» (così, nuovamente in motivazione,
Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, cit.; v. anche: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16607 del 23/05/2022, Rv. 664906 - 01), qualunque ne sia la natura, e dunque anche quando si tratti di partecipazioni societarie.”.
Sulla base di quanto esposto consegue che la confisca delle partecipazioni sociali e del patrimonio del (già sottoposto al controllo giudiziario) non Parte_1
ha fatto venir meno la legittimazione dello stesso ad agire in giudizio nei confronti della per la risoluzione del contratto di locazione nonché per la condanna CP_1 di quest'ultima al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni dovuti.
Sempre in via preliminare deve essere rigettata, in quanto priva di fondamento, l'eccezione avente ad oggetto la nullità del contratto per la mancata registrazione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate.
Tale eccezione è smentita per tabulas.
La ricorrente ha documentato che il contratto di locazione risulta regolarmente e tempestivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate (cfr. all. ti 3 e 47).
A tal proposito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che l'omessa registrazione nei termini di legge del contratto non ne determina la nullità o l'inefficacia dello stesso.
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato quanto segue: “Il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente “ab origine” l'indicazione del canone realmente pattuito (e, dunque, in assenza di
4 qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza “ex tunc”, atteso che il riconoscimento di una sanatoria “per adempimento” è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) “per inadempimento” all'obbligo di registrazione. (cfr.
Cass. sez un. n. 23601/17).
Sulla base di quanto esposto, dunque, il contratto di locazione per cui è causa deve ritenersi valido ed efficace tra le parti in contesa.
A ciò si aggiunge che non rileva la circostanza – dedotta all'odierna udienza
– che la società resistente abbia concesso l'immobile oggetto di locazione in comodato d'uso a soggetti terzi che non sono parti del presente giudizio.
Passando ad esaminare l'asserito inadempimento della all'obbligo CP_1
di versare il canone di locazione pattuito si osserva quanto segue.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. SS. UU. Cass. n. 13533/2001).
Per la locazione non abitativa la disciplina regolante la risoluzione contrattuale per inadempimento del conduttore non è quella dell'art. 5 della Legge
392/78 ma bensì quella generale contenuta nell'art. 1455 c.c. che richiede, ai fini della pronuncia risolutoria, un inadempimento di non scarsa importanza di una delle parti avuto riguardo all'interesse dell'altra (cfr. Cass. n. 10239/2000).
Ne deriva che, in caso di morosità per mancato pagamento del canone, non può reputarsi automaticamente sussistente la gravità per il solo fatto dell'incidenza dell'inadempimento su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto (cfr.
Cass. n. 4022/2018).
La gravità deve per contro essere concretamente verificata ovvero si deve accertare l'idoneità della mora a sconvolgere l'intera economia del rapporto e a sopprimere l'interesse del locatore alla prosecuzione del medesimo (cfr. Cass. n.
5 22346/2014; Cass. n. 20182/2013).
Nella specie, così come si legge negli scritti difensivi, la ha CP_1
sospeso la corresponsione dei canoni a partire dal mese di ottobre 2014 in ragione di un asserito accordo con il accordo di cui, tuttavia, non Parte_1
è stata data la prova nel presente giudizio.
Al riguardo all'udienza istruttoria del 16.4.2024 – soggetto Parte_3
indicato dalla quale delegato del Consorzio con cui era stata convenuta CP_1
la sospensione del versamento dei canoni – ha negato la sussistenza di un accordo dichiarando quanto segue: “Non è vera la circostanza, non era possibile una cosa del genere”.
La ricostruzione dei fatti fornita dalla non ha trovato supporto CP_1 probatorio neanche nelle dichiarazioni rese, all'udienza del 13.2.2014, dal legale rappresentante del , il liquidatore . Parte_1 Controparte_4
Quest'ultimo ha precisato che “…agli atti del non risulta alcuna Parte_1 modifica del contratto di affitto in essere nei termini riportati nella circostanza”, ossia che “a seguito della ammissione del Consorzio alla procedura di concordato preventivo (maggio 2014) il sig. , incaricato dal , non Parte_3 Parte_1
riuscendo a dare al legale rappresentante della per il futuro della CP_5
locazione e stante le lamentele da questo manifestate circa l'esosità del canone, manifestava la disponibilità del acchè la continuasse a detenere Parte_1 CP_1
l'immobile senza, in attesa del delinearsi effettivo della situazione, pagare i canoni che sarebbero venuti a scadere da ottobre 2014”.
E ancora, osserva il Tribunale, nessun elemento probatorio può trarsi dalle dichiarazioni rese da , in quanto soggetto informato de relato actoris Parte_4
in ordine alle circostanze riferite.
Il teste ha affermato di avere contezza del suddetto “accordo Parte_4 di sospensione dei canoni” in quanto riferitogli da , originario Parte_2 conduttore dell'immobile locato, nonché rappresentante legale della – CP_1
quantomeno – all'epoca dell'istaurazione del presente giudizio.
Sul punto si osserva che “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni in de relato actoris e de relato: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il
6 giudizio e la loro deposizione non ha alcuna rilevanza;
i secondi depongono su circostanze che hanno appreso da soggetti estranei al giudizio e le loro dichiarazioni possono essere poste alla base del convincimento del Giudice.” (cfr.
Cass. n. 3137/16).
Orbene sulla base di quanto esposto, considerato che la è venuta CP_1 meno all'obbligo di corrispondere i canoni pattuiti, la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento deve essere accolta in quanto fondata.
Invero, costituisce un inadempimento grave quello della società che CP_1
legittima il ad avvalersi della clausola n. 7 del contratto di locazione del Parte_1 marzo 2009, secondo cui “Il mancato pagamento, in tutto o in parte del corrispettivo alle scadenze mensili pattuite, costituirà automaticamente la parte conduttrice in mora, tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso la locatrice a chiedere la risoluzione di diritto del contratto”.
La risoluzione del contratto determina, quale conseguenza, l'obbligo della parte conduttrice di rilasciare l'immobile locato libero da cose e persone.
A tal proposito si evidenzia che “ … la caducazione del contratto non determina l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione, che permangono, ex art. 1591 c.c., sino all'esatto adempimento dell'obbligazione del conduttore di riconsegna del cespite, la quale rimane inadempiuta ogniqualvolta il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato in modo da farne uso secondo la sua destinazione e, dunque, anche quando
l'immobile risulti inutilizzabile perché danneggiato o ancora occupato da cose del conduttore.” (cfr. Cass. civ. n. 23143/2022).
Per le stesse ragioni, e nei limiti che seguono, merita di essere accolta anche la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la condanna della a CP_1
corrispondere i canoni scaduti e non versati.
L'Amministrazione Giudiziaria del ha esposto che Parte_1
la - dal suo subentro nel contratto di locazione e fino al mese di febbraio CP_1
2016 - aveva corrisposto a titolo di canoni la somma di € 36.000,00 a fronte della maggior somma di € 104.000,00 (come da fatture versate in atti).
Dalle risultanze della consulenza tecnica espletata - le cui conclusioni meritano di essere condivise - è emerso che l'importo fatturato dal in Parte_1
7 relazione al contratto di locazione per cui è causa è stato complessivamente di €
100.000,00, e non di € 104.000,00 (cfr. pag. 3 consulenza).
L'ausiliario, inoltre, ha accertato che seppur parte ricorrente ha dichiarato di avere già ricevuto dalla i canoni per € 36.000,00, i versamenti effettuati CP_1
risultanti dalla documentazione in atti per come accertati dal consulente sono di €
24.000,00 (cfr. pag. 12 consulenza).
A conferma di ciò, a pag. 12 della consulenza si legge: “Con riferimento ai superiori quesiti si può affermare che la somma versata dalla convenuta all'attrice oggettivamente documentata ammonta a complessivi € 24.000,00 e corrisponde interamente all'importo complessivo riconducibile ai versamenti effettuati dalla convenuta all'attrice che risultano dagli estratti conto prodotti in atti, a partire dal mese di maggio 2012. La superiore cifra è inferiore a quella che parte convenuta riconosce come versata dall'odierna parte attrice, pari ad € 36.000,00.”.
Ne consegue pertanto che la domanda della ricorrente, avente ad oggetto la condanna di controparte al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti, deve essere accolta – sebbene nei limiti della stessa, non potendo il Tribunale giudicare ultra petita – tenendo conto, quindi, che l'Amministrazione Giudiziaria del ha incassato dalla la somma di € 36.000,00 maggiore rispetto Parte_1 CP_1
a quella accertata dal consulente come “effettivamente” versata, pari ad €
24.000,00.
Sul punto si richiama il principio secondo cui “…integra il vizio di ultrapetizione la condanna dell'obbligato al pagamento di somma maggiore rispetto a quella domandata dal creditore.” (cfr. Cass. n. n. 4011/2023).
La resistente nella comparsa di costituzione ha chiesto – in caso di condanna
– la compensazione con la somma versata a titolo di caparra.
All'art. 6 di detto accordo si legge che “… La parte locatrice versa contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto la somma di € 6.000,00
(Euro seimila/00) a titolo di deposito cauzionale”.
Sul punto si evidenzia che, per orientamento giurisprudenziale maggioritario, qualora le parti non escludano – con apposita clausola – la possibilità di compensare i canoni di locazione con il deposito cauzionale, l'importo a tal fine versato può essere detratto da quello ancora dovuto quale corrispettivo della locazione (cfr.
Cass. n. 20975/2020)
8 Ed ancora, per giurisprudenza consolidata, quando i rispettivi crediti e debiti delle parti in contesa originano da un unico rapporto è configurabile una compensazione c.d. impropria, che impone un mero accertamento contabile delle reciproche partite di dare e avere, a cui il Giudice deve procedere d'ufficio, anche in mancanza di apposita eccezione di parte o proposizione di domanda riconvenzionale (cfr. Cass. n. 6214/04; cfr. Cass. n. 7337/04; cfr. Cass. n.
16561/02).
In ragione di tutto quanto evidenziato, considerato che la somma dovuta dalla al (dal gennaio 2012 al febbraio 2016) è di € CP_1 Parte_1
100.000,00 (giusto canone convenuto nel contratto di locazione e fatture in atti), che la ricorrente ha dichiarato di avere già incassato canoni per € 36.000,00 e che al momento della stipula del contratto di locazione la stessa ha ricevuto un deposito cauzionale pari ad € 6.000,00, la resistente deve essere condannata a corrispondere a controparte la somma di € 58.000,00 (100.000,00 – 36.000,00 – 6.000,00 =
58.000,00), oltre gli ulteriori canoni scaduti dal marzo 2016 fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
Dopo avere esaminato la consulenza occorre precisare - per completezza - che l'istanza avanzata dalla ai sensi dell'art. 210 c.p.c. non è stata accolta CP_1 in quanto la stessa era finalizzata a supplire “il mancato adempimento dell'onere probatorio” che incombe sulla parte interessata;
invero, non vi è prova in atti che la abbia chiesto alla e alla Banca Sviluppo S.p.A. copia CP_1 Controparte_6 della documentazione, di cui ha chiesto al Tribunale l'esibizione.
Sul punto la giurisprudenza ha affermato che “L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119
c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto.” (cfr. Cass. civ. n. 31251/2021).
Ai canoni di locazione dovuti dalla in favore di parte ricorrente CP_1
devono essere aggiunti gli interessi di mora come specificamente convenuti dalle
9 parti all'art. 15 del contratto di locazione, ovvero “pari al Tasso Ufficiale di Sconto della Banca Centrale, maggiorato di 3 punti e, comunque sempre e non oltre il tasso di soglia fissato dalla legge n. 108 del 07.03.1996”.
Sul punto si precisa che nelle transazioni commerciali tra imprese, l'art. art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2002 consente all'autonomia delle parti di concordare un tasso di interesse diverso, purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Esso dispone, difatti, che: “Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.”.
Ne consegue, pertanto, che non può essere accolta la domanda dell'Amministrazione Giudiziaria preordinata a riconoscere sulla somma dovuta a titolo di canoni di locazione gli interessi di cui al decreto legislativo n. 231/2002 poiché espressamente derogati all'art. 15 del contratto di locazione, nel quale la
è subentrata. CP_1
Parimenti non può essere accolta neanche la domanda dell'Amministrazione
Giudiziaria del avente ad oggetto la condanna ex art. 96 c.p.c. per la Parte_1
condotta processuale posta in essere.
Al riguardo, questo Giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento "oggettivo" e di quello "soggettivo", nonché la natura e l'entità del danno patito (cfr. sul punto tra le tante Cass. n. 24645/07; Cass. n.24645/2007), elementi di fatto necessari anche per procedere ad una liquidazione equitativa del chiesto risarcimento (cfr. Cass. n. 21798/2015).
Affinché la parte soccombente sia condannata per “lite temeraria”, nello specifico, occorra che la mala fede o la colpa grave vengano allegate ed emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate (cfr. Corte Appello Napoli
n.679/2020).
Nella fattispecie in esame, stante la carenza di allegazione - nonché di prova
- dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alla resistente, e del
10 danno patito dalla ricorrente per la condotta processuale di quest'ultima, non può trovare accoglimento la domanda ex art. 96.
Ogni altra domanda o eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate
– atteso il valore della controversia e l'attività effettivamente espletata dalle parti – secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 567/2016 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione
1) accerta e dichiara risolto il contratto di locazione stipulato in data
21.03.2009, in cui dal 1° gennaio 2012 è subentrata la avente CP_1 ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Patti (Me), alla via Trieste n.
41;
2) per l'effetto, condanna la a rilasciare l'immobile libero, da CP_1
cose e persone, in favore di parte ricorrente;
3) condanna, per le ragioni di cui in parte motiva, la a CP_1 corrispondere alla ricorrente € 58.000,00 per i canoni non versati fino al febbraio 2016, oltre i canoni scaduti e non corrisposti e quelli a scadere fino al rilascio dell'immobile e gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 15 del contratto di locazione;
4) condanna la a corrispondere alla parte ricorrente € 424,18 a CP_1 titolo di spese vive, ed € 7.500,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
5) le spese di consulenza, per come liquidate con decreto in atti sono interamente poste a carico della CP_1
Così deciso in Patti, 6.11.2024 .
Il Giudice dott. ssa Rossella Busacca
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Rossella Busacca, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e motivazione all'udienza del 6.11.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 567/2016 R.G. tra
Parte_1
(P. IVA ), in persona dell'amministratore
[...] P.IVA_1 giudiziario pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariano Maggi, giusta procura in atti,
ricorrente contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lara Trifilò, giusta procura in atti.
resistente
FATTO E DIRITTO
L'Amministrazione Giudiziaria del Parte_1
premettendo che il , in data 21 marzo 2009, aveva stipulato con Parte_1 Parte_2
(titolare dell'omonima ditta individuale) un contratto di locazione ad uso
[...]
diverso da quello abitativo - avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Patti
(Me), via Trieste n. 41 - ha agìto in giudizio al fine di ottenere dalla società CP_1
subentrata nel contratto nel mese di gennaio 2012, la risoluzione del contratto
[...] per inadempimento oltre il rilascio dell'immobile locato e il pagamento dei canoni ancora dovuti.
1 L'Amministrazione Giudiziaria del ha precisato Parte_1 che la – dal momento in cui era subentra nel contratto di locazione e, CP_1
precisamente, dal mese di gennaio 2012 fino al mese di febbraio 2016 aveva corrisposto canoni di locazione per l'importo complessivo di € 36.000,00 a fronte della maggior somma dovuta di € 104.000,00.
La ricorrente ha chiesto la condanna della al pagamento della CP_1 somma di € 68.000,00 per i canoni scaduti e non pagati, il pagamento dei canoni a scadere, oltre gli interessi legali e di mora.
La costituitasi in giudizio, ha contestato quanto asserito dalla CP_1
controparte evidenziando di avere già versato, fino al mese di settembre 2014, la complessiva somma di € 66.000,00 (di cui € 60.000,00 risultanti dalla documentazione prodotta in atti ed € 6.000,00 risultanti da tre assegni tratti sul conto personale del legale rappresentante della società e consegnati ad un delegato del ). Parte_1
La stessa ha precisato, inoltre, che dopo l'ammissione del alla Parte_1 procedura di concordato preventivo aveva convenuto con quest'ultimo - tramite un incaricato - di continuare, sebbene “momentaneamente”, la detenzione dell'immobile locato senza corrispondere alcun canone.
La all'udienza del 13.4.2016, ha eccepito la nullità del contratto CP_1
di locazione del 21 marzo 2009 per la mancata registrazione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate.
Con provvedimento del 5.10.2016 è stato disposto il mutamento del rito.
A seguito della confisca dell'immobile locato, avvenuta nelle more del giudizio, la ha eccepito la sopravvenuta carenza di legittimazione ad CP_1
agire di parte ricorrente.
Con provvedimento del 3.3.2023 il Tribunale ha formulato una proposta conciliativa per la definizione della presente controversia, che non ha sortito effetto positivo.
Nel presente giudizio è stata espletata la c.t.u., assunta la prova testimoniale ed stato effettuato l'interrogatorio formale del legale rappresentante del
[...]
Parte_1
Fatta questa premessa, si precisa che le eccezioni preliminari avanzate dalla parte ricorrente all'udienza del 6.11.2024 verranno esaminate infra;
si evidenzia,
2 inoltre, che le note difensive depositate da controparte il 7 ottobre non sono tardive in quanto il dies ad quem scadeva il giorno di sabato 5 ottobre e, pertanto, il termine viene prorogato ex lege - ai sensi dell'art. 155 c.p.c. - al primo giorno non festivo.
Con riferimento, invece, alle eccezioni preliminari sollevate dalla società resistente si osserva quanto segue.
La ha esposto che a seguito della confisca dell'immobile locato – CP_1
intervenuta con provvedimento divenuto definitivo in data 8.1.2019 (cfr. doc. 52) – era venuta meno la legittimazione ad agire di parte ricorrente, conduttrice del bene.
In particolare, la stessa ha esposto che, nella fattispecie in esame, la legittimazione ad agire competeva all' per l'amministrazione e Controparte_2
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, subentrata ex lege nella gestione del bene locato per conto dello Stato.
Tale eccezione è infondata e non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 16607/2022, ha stabilito che: “Il provvedimento di confisca della totalità delle partecipazioni societarie, disposto all'esito di un procedimento di prevenzione, determina il subentro dello
Stato nella società, la quale, tuttavia, resta immutata nella sua soggettività giuridica e non perde la legittimazione a proseguire i giudizi precedentemente instaurati a tutela dei propri crediti, non potendosi configurare un acquisto a titolo originario del diritto controverso in capo all'autorità pubblica”.
Orbene, nella specie, non solo l'immobile per cui è causa ma anche la totalità delle partecipazioni societarie del sono state oggetto di Parte_1
confisca, così come si evince dal provvedimento di confisca definitivo prodotto dalla ricorrente (cfr. doc. 52)
Ne consegue, pertanto, che nonostante lo Stato - per il tramite dall' CP_3
- sia subentrato nella gestione del la soggettività Parte_1 giuridica di quest'ultimo non subisce alcuna modifica in quanto il non Parte_1
perde la legittimazione a proseguire i giudizi precedentemente instaurati.
Ed invero, a conferma di ciò, la Suprema Corte, sempre con la suddetta pronuncia, ha precisato che “Il bene confiscato, allorché costituito dalla «quota rappresentativa dell'intero capitale sociale», passa, per legge, «in proprietà dello
Stato» e viene, del pari in forza di norme imperative di legge, gestito mediante
l' (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 5 gennaio 2022, n. 191, Rv. CP_3
3 663897-01). Si tratta, all'evidenza, «non di una ipotesi di un ordinario intervento dello Stato nell'economia, ma ope legis ed «imposto» nell'ambito delle misure di repressione della criminalità organizzata di stampo mafioso, le quali prevedono la confisca definitiva e la gestione delle partecipazioni da parte dell'Agenzia».
L'interesse tutelato è, pertanto, «l'ordine pubblico: ciò che rende la proprietà dello
Stato e la gestione dell'Agenzia differente dalla partecipazione dello Stato nell'economia con una holding pubblica» (così, nuovamente in motivazione, Cass.
Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, cit.). Il soggetto, dunque, resta il medesimo, vale a dire la società, cambiando, invece, la «mano» che lo guida, giacché è «la condizione giuridica del bene confiscato» quella che muta, e ciò «in ragione della
“impronta rigidamente pubblicistica” che dovrà caratterizzare la condizione giuridica e la destinazione dei beni confiscati» (così, nuovamente in motivazione,
Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, cit.; v. anche: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16607 del 23/05/2022, Rv. 664906 - 01), qualunque ne sia la natura, e dunque anche quando si tratti di partecipazioni societarie.”.
Sulla base di quanto esposto consegue che la confisca delle partecipazioni sociali e del patrimonio del (già sottoposto al controllo giudiziario) non Parte_1
ha fatto venir meno la legittimazione dello stesso ad agire in giudizio nei confronti della per la risoluzione del contratto di locazione nonché per la condanna CP_1 di quest'ultima al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni dovuti.
Sempre in via preliminare deve essere rigettata, in quanto priva di fondamento, l'eccezione avente ad oggetto la nullità del contratto per la mancata registrazione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate.
Tale eccezione è smentita per tabulas.
La ricorrente ha documentato che il contratto di locazione risulta regolarmente e tempestivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate (cfr. all. ti 3 e 47).
A tal proposito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che l'omessa registrazione nei termini di legge del contratto non ne determina la nullità o l'inefficacia dello stesso.
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato quanto segue: “Il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente “ab origine” l'indicazione del canone realmente pattuito (e, dunque, in assenza di
4 qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza “ex tunc”, atteso che il riconoscimento di una sanatoria “per adempimento” è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) “per inadempimento” all'obbligo di registrazione. (cfr.
Cass. sez un. n. 23601/17).
Sulla base di quanto esposto, dunque, il contratto di locazione per cui è causa deve ritenersi valido ed efficace tra le parti in contesa.
A ciò si aggiunge che non rileva la circostanza – dedotta all'odierna udienza
– che la società resistente abbia concesso l'immobile oggetto di locazione in comodato d'uso a soggetti terzi che non sono parti del presente giudizio.
Passando ad esaminare l'asserito inadempimento della all'obbligo CP_1
di versare il canone di locazione pattuito si osserva quanto segue.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. SS. UU. Cass. n. 13533/2001).
Per la locazione non abitativa la disciplina regolante la risoluzione contrattuale per inadempimento del conduttore non è quella dell'art. 5 della Legge
392/78 ma bensì quella generale contenuta nell'art. 1455 c.c. che richiede, ai fini della pronuncia risolutoria, un inadempimento di non scarsa importanza di una delle parti avuto riguardo all'interesse dell'altra (cfr. Cass. n. 10239/2000).
Ne deriva che, in caso di morosità per mancato pagamento del canone, non può reputarsi automaticamente sussistente la gravità per il solo fatto dell'incidenza dell'inadempimento su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto (cfr.
Cass. n. 4022/2018).
La gravità deve per contro essere concretamente verificata ovvero si deve accertare l'idoneità della mora a sconvolgere l'intera economia del rapporto e a sopprimere l'interesse del locatore alla prosecuzione del medesimo (cfr. Cass. n.
5 22346/2014; Cass. n. 20182/2013).
Nella specie, così come si legge negli scritti difensivi, la ha CP_1
sospeso la corresponsione dei canoni a partire dal mese di ottobre 2014 in ragione di un asserito accordo con il accordo di cui, tuttavia, non Parte_1
è stata data la prova nel presente giudizio.
Al riguardo all'udienza istruttoria del 16.4.2024 – soggetto Parte_3
indicato dalla quale delegato del Consorzio con cui era stata convenuta CP_1
la sospensione del versamento dei canoni – ha negato la sussistenza di un accordo dichiarando quanto segue: “Non è vera la circostanza, non era possibile una cosa del genere”.
La ricostruzione dei fatti fornita dalla non ha trovato supporto CP_1 probatorio neanche nelle dichiarazioni rese, all'udienza del 13.2.2014, dal legale rappresentante del , il liquidatore . Parte_1 Controparte_4
Quest'ultimo ha precisato che “…agli atti del non risulta alcuna Parte_1 modifica del contratto di affitto in essere nei termini riportati nella circostanza”, ossia che “a seguito della ammissione del Consorzio alla procedura di concordato preventivo (maggio 2014) il sig. , incaricato dal , non Parte_3 Parte_1
riuscendo a dare al legale rappresentante della per il futuro della CP_5
locazione e stante le lamentele da questo manifestate circa l'esosità del canone, manifestava la disponibilità del acchè la continuasse a detenere Parte_1 CP_1
l'immobile senza, in attesa del delinearsi effettivo della situazione, pagare i canoni che sarebbero venuti a scadere da ottobre 2014”.
E ancora, osserva il Tribunale, nessun elemento probatorio può trarsi dalle dichiarazioni rese da , in quanto soggetto informato de relato actoris Parte_4
in ordine alle circostanze riferite.
Il teste ha affermato di avere contezza del suddetto “accordo Parte_4 di sospensione dei canoni” in quanto riferitogli da , originario Parte_2 conduttore dell'immobile locato, nonché rappresentante legale della – CP_1
quantomeno – all'epoca dell'istaurazione del presente giudizio.
Sul punto si osserva che “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni in de relato actoris e de relato: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il
6 giudizio e la loro deposizione non ha alcuna rilevanza;
i secondi depongono su circostanze che hanno appreso da soggetti estranei al giudizio e le loro dichiarazioni possono essere poste alla base del convincimento del Giudice.” (cfr.
Cass. n. 3137/16).
Orbene sulla base di quanto esposto, considerato che la è venuta CP_1 meno all'obbligo di corrispondere i canoni pattuiti, la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento deve essere accolta in quanto fondata.
Invero, costituisce un inadempimento grave quello della società che CP_1
legittima il ad avvalersi della clausola n. 7 del contratto di locazione del Parte_1 marzo 2009, secondo cui “Il mancato pagamento, in tutto o in parte del corrispettivo alle scadenze mensili pattuite, costituirà automaticamente la parte conduttrice in mora, tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso la locatrice a chiedere la risoluzione di diritto del contratto”.
La risoluzione del contratto determina, quale conseguenza, l'obbligo della parte conduttrice di rilasciare l'immobile locato libero da cose e persone.
A tal proposito si evidenzia che “ … la caducazione del contratto non determina l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione, che permangono, ex art. 1591 c.c., sino all'esatto adempimento dell'obbligazione del conduttore di riconsegna del cespite, la quale rimane inadempiuta ogniqualvolta il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato in modo da farne uso secondo la sua destinazione e, dunque, anche quando
l'immobile risulti inutilizzabile perché danneggiato o ancora occupato da cose del conduttore.” (cfr. Cass. civ. n. 23143/2022).
Per le stesse ragioni, e nei limiti che seguono, merita di essere accolta anche la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la condanna della a CP_1
corrispondere i canoni scaduti e non versati.
L'Amministrazione Giudiziaria del ha esposto che Parte_1
la - dal suo subentro nel contratto di locazione e fino al mese di febbraio CP_1
2016 - aveva corrisposto a titolo di canoni la somma di € 36.000,00 a fronte della maggior somma di € 104.000,00 (come da fatture versate in atti).
Dalle risultanze della consulenza tecnica espletata - le cui conclusioni meritano di essere condivise - è emerso che l'importo fatturato dal in Parte_1
7 relazione al contratto di locazione per cui è causa è stato complessivamente di €
100.000,00, e non di € 104.000,00 (cfr. pag. 3 consulenza).
L'ausiliario, inoltre, ha accertato che seppur parte ricorrente ha dichiarato di avere già ricevuto dalla i canoni per € 36.000,00, i versamenti effettuati CP_1
risultanti dalla documentazione in atti per come accertati dal consulente sono di €
24.000,00 (cfr. pag. 12 consulenza).
A conferma di ciò, a pag. 12 della consulenza si legge: “Con riferimento ai superiori quesiti si può affermare che la somma versata dalla convenuta all'attrice oggettivamente documentata ammonta a complessivi € 24.000,00 e corrisponde interamente all'importo complessivo riconducibile ai versamenti effettuati dalla convenuta all'attrice che risultano dagli estratti conto prodotti in atti, a partire dal mese di maggio 2012. La superiore cifra è inferiore a quella che parte convenuta riconosce come versata dall'odierna parte attrice, pari ad € 36.000,00.”.
Ne consegue pertanto che la domanda della ricorrente, avente ad oggetto la condanna di controparte al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti, deve essere accolta – sebbene nei limiti della stessa, non potendo il Tribunale giudicare ultra petita – tenendo conto, quindi, che l'Amministrazione Giudiziaria del ha incassato dalla la somma di € 36.000,00 maggiore rispetto Parte_1 CP_1
a quella accertata dal consulente come “effettivamente” versata, pari ad €
24.000,00.
Sul punto si richiama il principio secondo cui “…integra il vizio di ultrapetizione la condanna dell'obbligato al pagamento di somma maggiore rispetto a quella domandata dal creditore.” (cfr. Cass. n. n. 4011/2023).
La resistente nella comparsa di costituzione ha chiesto – in caso di condanna
– la compensazione con la somma versata a titolo di caparra.
All'art. 6 di detto accordo si legge che “… La parte locatrice versa contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto la somma di € 6.000,00
(Euro seimila/00) a titolo di deposito cauzionale”.
Sul punto si evidenzia che, per orientamento giurisprudenziale maggioritario, qualora le parti non escludano – con apposita clausola – la possibilità di compensare i canoni di locazione con il deposito cauzionale, l'importo a tal fine versato può essere detratto da quello ancora dovuto quale corrispettivo della locazione (cfr.
Cass. n. 20975/2020)
8 Ed ancora, per giurisprudenza consolidata, quando i rispettivi crediti e debiti delle parti in contesa originano da un unico rapporto è configurabile una compensazione c.d. impropria, che impone un mero accertamento contabile delle reciproche partite di dare e avere, a cui il Giudice deve procedere d'ufficio, anche in mancanza di apposita eccezione di parte o proposizione di domanda riconvenzionale (cfr. Cass. n. 6214/04; cfr. Cass. n. 7337/04; cfr. Cass. n.
16561/02).
In ragione di tutto quanto evidenziato, considerato che la somma dovuta dalla al (dal gennaio 2012 al febbraio 2016) è di € CP_1 Parte_1
100.000,00 (giusto canone convenuto nel contratto di locazione e fatture in atti), che la ricorrente ha dichiarato di avere già incassato canoni per € 36.000,00 e che al momento della stipula del contratto di locazione la stessa ha ricevuto un deposito cauzionale pari ad € 6.000,00, la resistente deve essere condannata a corrispondere a controparte la somma di € 58.000,00 (100.000,00 – 36.000,00 – 6.000,00 =
58.000,00), oltre gli ulteriori canoni scaduti dal marzo 2016 fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
Dopo avere esaminato la consulenza occorre precisare - per completezza - che l'istanza avanzata dalla ai sensi dell'art. 210 c.p.c. non è stata accolta CP_1 in quanto la stessa era finalizzata a supplire “il mancato adempimento dell'onere probatorio” che incombe sulla parte interessata;
invero, non vi è prova in atti che la abbia chiesto alla e alla Banca Sviluppo S.p.A. copia CP_1 Controparte_6 della documentazione, di cui ha chiesto al Tribunale l'esibizione.
Sul punto la giurisprudenza ha affermato che “L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119
c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto.” (cfr. Cass. civ. n. 31251/2021).
Ai canoni di locazione dovuti dalla in favore di parte ricorrente CP_1
devono essere aggiunti gli interessi di mora come specificamente convenuti dalle
9 parti all'art. 15 del contratto di locazione, ovvero “pari al Tasso Ufficiale di Sconto della Banca Centrale, maggiorato di 3 punti e, comunque sempre e non oltre il tasso di soglia fissato dalla legge n. 108 del 07.03.1996”.
Sul punto si precisa che nelle transazioni commerciali tra imprese, l'art. art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2002 consente all'autonomia delle parti di concordare un tasso di interesse diverso, purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Esso dispone, difatti, che: “Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.”.
Ne consegue, pertanto, che non può essere accolta la domanda dell'Amministrazione Giudiziaria preordinata a riconoscere sulla somma dovuta a titolo di canoni di locazione gli interessi di cui al decreto legislativo n. 231/2002 poiché espressamente derogati all'art. 15 del contratto di locazione, nel quale la
è subentrata. CP_1
Parimenti non può essere accolta neanche la domanda dell'Amministrazione
Giudiziaria del avente ad oggetto la condanna ex art. 96 c.p.c. per la Parte_1
condotta processuale posta in essere.
Al riguardo, questo Giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento "oggettivo" e di quello "soggettivo", nonché la natura e l'entità del danno patito (cfr. sul punto tra le tante Cass. n. 24645/07; Cass. n.24645/2007), elementi di fatto necessari anche per procedere ad una liquidazione equitativa del chiesto risarcimento (cfr. Cass. n. 21798/2015).
Affinché la parte soccombente sia condannata per “lite temeraria”, nello specifico, occorra che la mala fede o la colpa grave vengano allegate ed emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate (cfr. Corte Appello Napoli
n.679/2020).
Nella fattispecie in esame, stante la carenza di allegazione - nonché di prova
- dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alla resistente, e del
10 danno patito dalla ricorrente per la condotta processuale di quest'ultima, non può trovare accoglimento la domanda ex art. 96.
Ogni altra domanda o eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate
– atteso il valore della controversia e l'attività effettivamente espletata dalle parti – secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 567/2016 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione
1) accerta e dichiara risolto il contratto di locazione stipulato in data
21.03.2009, in cui dal 1° gennaio 2012 è subentrata la avente CP_1 ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Patti (Me), alla via Trieste n.
41;
2) per l'effetto, condanna la a rilasciare l'immobile libero, da CP_1
cose e persone, in favore di parte ricorrente;
3) condanna, per le ragioni di cui in parte motiva, la a CP_1 corrispondere alla ricorrente € 58.000,00 per i canoni non versati fino al febbraio 2016, oltre i canoni scaduti e non corrisposti e quelli a scadere fino al rilascio dell'immobile e gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 15 del contratto di locazione;
4) condanna la a corrispondere alla parte ricorrente € 424,18 a CP_1 titolo di spese vive, ed € 7.500,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
5) le spese di consulenza, per come liquidate con decreto in atti sono interamente poste a carico della CP_1
Così deciso in Patti, 6.11.2024 .
Il Giudice dott. ssa Rossella Busacca
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